TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1954/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. EG DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. EG DO
1
N. 1954/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
EG DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1954 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada) - appello av- verso la sentenza n. 2343/2024 del Giudice di Pace di Santa IA Capua
Vetere - RG n. 1751/2022, depositata in data 20/09/2024 tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Franco Muratori Parte_1
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e
rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_1 dall'Avv. Pietro Rosano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
e
non costituito;
Controparte_2 appellato contumace
e
, non costituito;
Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2025, pro- Parte_1 poneva appello avverso la Sentenza in epigrafe adducendo:
1. di aver propo- sto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720219038567163000, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n.
09720170235601186000 e n. 09720160068715640000, onde accertare l'inesistenza della notifica e del credito essendo maturata la prescrizione;
2. che all'udienza di prima comparizione, disconosceva ai sensi dell'art. 2719
c.c. la documentazione depositata da negando l'esistenza degli asse- CP_4 riti originali;
3. che il Giudice rigettava la domanda ritenendo la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione;
4. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al disconoscimento ex art. 2719 c.c. e all'eccepita violazione degli art. 22 e ss del D.lgs 82/05 con con- seguente inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia da CP_4 non avendo questa depositato gli originali;
5. la violazione, da parte delle convenute costituite, della disciplina in materia di estratti informatici degli archivi digitali della pubblica amministrazione ai fini del deposito in giudi- zio, ovvero gli artt. 22 e ss., del D.Lgs. n. 82/2005, stante l'assenza dell'attestazione di conformità;
6. l'idoneità di tali copie fotostatiche ad as- surgere a valido elemento probatorio stante la presenza di parti oscurate lungo i bordi superiori e tagliate negli angoli inferiori, il che rende parzial- mente illeggibile il contenuto delle stesse, la mancanza della parte posteriore e le parti annotate a penna sono di difficile lettura;
7. la nullità dei verbali sottesi alle cartelle di pagamento per omessa e/o inesistente notifica;
8. che l'omessa, inesistente ovvero illegittima notificazione delle cartelle di paga- mento comporta che alla data di notificazione dell'atto opposto (01 febbraio
2022) il termine di prescrizione di cui agli artt. 209 CdS e 28 della Legge
n.24 novembre 1981, n. 689, è decorso per tutte le sanzioni oggetto della presente opposizione.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via principale, accertata l'inesistenza delle cartelle di pagamento
09720160068715640000, n.09720170235601186000 e della notifica delle stesse dichiarare l'inesistenza del credito;
- sempre in via principale: accertata la prescrizione e/o
3
la decadenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e per l'effetto an- nullare l'intimazione di pagamento n.09720219038567163000, per quanto di compe- tenza e gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati, per la parte impugnata con la presente opposizione;
- ancora in via principale: per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento
n.09720219038567163000 e gli atti ad essa collegati, per quanto di competenza;
- in subordine, dichiarare dovuta dall'opponente la minore somma che eventualmente verrà ac- certata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sotto- scritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata addu- Controparte_1 cendo:
1. la correttezza della sentenza impugnata e la legittimità dell'operato dell' ;
2. che a fronte della prova della re- Controparte_1 golare notifica delle cartelle di pagamento mai impugnate e divenute titoli non più contestabili, l'Agente della Riscossione ha quindi provveduto entro i termini di legge a notificare la successiva intimazione di pagamento;
3. che controparte si è limitata ad un generico disconoscimento privo di valore giu- ridico delle copie degli avvisi di ricevimento senza neppure agire per la que- rela di falso, le cartelle non risultano essere state mai impugnate e pertanto nessuna contestazione poteva essere avanzata relativamente al periodo pre- cedente;
4. che per quanto riguarda il periodo successivo alla notifica delle cartelle non risulta intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione, in quanto l'intimazione impugnata risulta notifica entro i termini di legge.
Ciò posto, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Per tali motivi si insiste nel rigetto dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e nella conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese compe- tenze e onorari.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e del Controparte_2
i quali, seppur regolarmente citati non si Controparte_3 sono costituiti nel presente giudizio.
L'appello deve essere accolto.
Premessa la corretta qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cu- re il quale ha inquadrato la presente azione nell'ambito dell'opposizione
4
all'esecuzione, ex art. 615 cpc, al fine di far valere l'illegittimità e la nullità dell'iscrizione delle somme ingiunte nei ruoli esattoriali per mancanza del ti- tolo esecutivo, in assenza della notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'ingiunzione di pagamento impugnata.
Nel merito della decisione, si rileva che per consolidato insegnamento della
Suprema Corte il disconoscimento della conformità tra l'originale della scrit- tura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere specifico (cfr.
Cass. 935/2004; Cass. 5461/06), nel senso che va riferito ad una copia con- cretamente individuata e non può consistere nella mera negazione che, in via di principio, le fotocopie di un documento possano assumere efficacia probatoria, il che è in contrasto con l'art. 2719 c.c., secondo cui i documenti presentati in copia hanno, di regola, la stessa efficacia di quelli originali. “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrit- tura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico conte- nuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della nega- zione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo for- male e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzio- ne” (così Cass. 5461/06).
“L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale del- le copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sot- toscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ…. . La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'ori- ginale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'origi- nale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (cfr.
Cass. 13425/14).
Nella fattispecie in esame, l'attore in primo grado e odierno appellante, ha tempestivamente negato l'esistenza degli originali, formulando altresì conte- stazione specifica in relazione alle copie depositate, nei seguenti termini:
5
“Disconosce ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c. la conformità delle copie fotostatiche depositate da ader agli originali di cui nega, in ogni caso, l'esistenza. Osserva, in partico- lare, che le copie depositate risultano oscurate lungo i bordi superiori e tagliate negli angoli inferiori, il che rende parzialmente illeggibile il contenuto delle stesse;
manca la parte po- steriore;
le parti annotate a penna sono di difficile lettura.” (cfr. Verbale di udienza del 04.04.2024).
Orbene, a fronte della negazione dell'esistenza degli originali e di tale speci- fico disconoscimento delle copie prodotte, e stante la mancata produzione (
o almeno esibizione) degli originali da parte dell'odierna appellante - la quale
, occorre evidenziare, non ha neppure attestato la conformità delle copie, ex artt. 22 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 -, non vi è prova della notifica delle car- telle di pagamento n. 09720170235601186000 e n. 09720160068715640000.
La mancata produzione dell'originale depositato in copia comporta l'implici- ta rinunzia all'istanza di verificazione e l'inutilizzabilità del documento che non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
Pertanto, stante la mancata notifica delle cartelle presupposte va dichiarata la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme oggetto delle cartelle di pagamento n. 09720170235601186000 e n. 09720160068715640000 e la prescrizione delle somme con le stesse iscrit- te a ruolo, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Nello specifico, alla data di notificazione dell'atto opposto, 01 febbraio
2022, deve ritenersi spirato il termine quinquennale, di cui agli artt. 209 CdS
e 28 della Legge n.24 novembre 1981, n. 689, riguardando le cartelle impu- gnate violazioni del Codice della Strada risalenti al 2014 e al 2015.
Ciò posto, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza im- pugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellante, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2343/2024 del Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere, accoglie la domanda e
6
dichiara la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n.
09720219038567163000, limitatamente alle somme oggetto delle cartelle di pagamento n. 09720170235601186000 e n. 09720160068715640000;
- Condanna in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di en- trambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado in € 346,00, mentre per il presente giudizio in € 462,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per leg- ge.
Santa IA Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. EG DO
7
n. 1954/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. EG DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. EG DO
1
N. 1954/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
EG DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1954 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada) - appello av- verso la sentenza n. 2343/2024 del Giudice di Pace di Santa IA Capua
Vetere - RG n. 1751/2022, depositata in data 20/09/2024 tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Franco Muratori Parte_1
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e
rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_1 dall'Avv. Pietro Rosano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
e
non costituito;
Controparte_2 appellato contumace
e
, non costituito;
Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2025, pro- Parte_1 poneva appello avverso la Sentenza in epigrafe adducendo:
1. di aver propo- sto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720219038567163000, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento n.
09720170235601186000 e n. 09720160068715640000, onde accertare l'inesistenza della notifica e del credito essendo maturata la prescrizione;
2. che all'udienza di prima comparizione, disconosceva ai sensi dell'art. 2719
c.c. la documentazione depositata da negando l'esistenza degli asse- CP_4 riti originali;
3. che il Giudice rigettava la domanda ritenendo la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione;
4. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al disconoscimento ex art. 2719 c.c. e all'eccepita violazione degli art. 22 e ss del D.lgs 82/05 con con- seguente inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia da CP_4 non avendo questa depositato gli originali;
5. la violazione, da parte delle convenute costituite, della disciplina in materia di estratti informatici degli archivi digitali della pubblica amministrazione ai fini del deposito in giudi- zio, ovvero gli artt. 22 e ss., del D.Lgs. n. 82/2005, stante l'assenza dell'attestazione di conformità;
6. l'idoneità di tali copie fotostatiche ad as- surgere a valido elemento probatorio stante la presenza di parti oscurate lungo i bordi superiori e tagliate negli angoli inferiori, il che rende parzial- mente illeggibile il contenuto delle stesse, la mancanza della parte posteriore e le parti annotate a penna sono di difficile lettura;
7. la nullità dei verbali sottesi alle cartelle di pagamento per omessa e/o inesistente notifica;
8. che l'omessa, inesistente ovvero illegittima notificazione delle cartelle di paga- mento comporta che alla data di notificazione dell'atto opposto (01 febbraio
2022) il termine di prescrizione di cui agli artt. 209 CdS e 28 della Legge
n.24 novembre 1981, n. 689, è decorso per tutte le sanzioni oggetto della presente opposizione.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via principale, accertata l'inesistenza delle cartelle di pagamento
09720160068715640000, n.09720170235601186000 e della notifica delle stesse dichiarare l'inesistenza del credito;
- sempre in via principale: accertata la prescrizione e/o
3
la decadenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e per l'effetto an- nullare l'intimazione di pagamento n.09720219038567163000, per quanto di compe- tenza e gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati, per la parte impugnata con la presente opposizione;
- ancora in via principale: per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento
n.09720219038567163000 e gli atti ad essa collegati, per quanto di competenza;
- in subordine, dichiarare dovuta dall'opponente la minore somma che eventualmente verrà ac- certata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sotto- scritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata addu- Controparte_1 cendo:
1. la correttezza della sentenza impugnata e la legittimità dell'operato dell' ;
2. che a fronte della prova della re- Controparte_1 golare notifica delle cartelle di pagamento mai impugnate e divenute titoli non più contestabili, l'Agente della Riscossione ha quindi provveduto entro i termini di legge a notificare la successiva intimazione di pagamento;
3. che controparte si è limitata ad un generico disconoscimento privo di valore giu- ridico delle copie degli avvisi di ricevimento senza neppure agire per la que- rela di falso, le cartelle non risultano essere state mai impugnate e pertanto nessuna contestazione poteva essere avanzata relativamente al periodo pre- cedente;
4. che per quanto riguarda il periodo successivo alla notifica delle cartelle non risulta intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione, in quanto l'intimazione impugnata risulta notifica entro i termini di legge.
Ciò posto, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Per tali motivi si insiste nel rigetto dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e nella conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese compe- tenze e onorari.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e del Controparte_2
i quali, seppur regolarmente citati non si Controparte_3 sono costituiti nel presente giudizio.
L'appello deve essere accolto.
Premessa la corretta qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cu- re il quale ha inquadrato la presente azione nell'ambito dell'opposizione
4
all'esecuzione, ex art. 615 cpc, al fine di far valere l'illegittimità e la nullità dell'iscrizione delle somme ingiunte nei ruoli esattoriali per mancanza del ti- tolo esecutivo, in assenza della notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'ingiunzione di pagamento impugnata.
Nel merito della decisione, si rileva che per consolidato insegnamento della
Suprema Corte il disconoscimento della conformità tra l'originale della scrit- tura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere specifico (cfr.
Cass. 935/2004; Cass. 5461/06), nel senso che va riferito ad una copia con- cretamente individuata e non può consistere nella mera negazione che, in via di principio, le fotocopie di un documento possano assumere efficacia probatoria, il che è in contrasto con l'art. 2719 c.c., secondo cui i documenti presentati in copia hanno, di regola, la stessa efficacia di quelli originali. “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrit- tura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico conte- nuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della nega- zione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo for- male e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzio- ne” (così Cass. 5461/06).
“L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale del- le copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sot- toscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ…. . La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'ori- ginale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'origi- nale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (cfr.
Cass. 13425/14).
Nella fattispecie in esame, l'attore in primo grado e odierno appellante, ha tempestivamente negato l'esistenza degli originali, formulando altresì conte- stazione specifica in relazione alle copie depositate, nei seguenti termini:
5
“Disconosce ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c. la conformità delle copie fotostatiche depositate da ader agli originali di cui nega, in ogni caso, l'esistenza. Osserva, in partico- lare, che le copie depositate risultano oscurate lungo i bordi superiori e tagliate negli angoli inferiori, il che rende parzialmente illeggibile il contenuto delle stesse;
manca la parte po- steriore;
le parti annotate a penna sono di difficile lettura.” (cfr. Verbale di udienza del 04.04.2024).
Orbene, a fronte della negazione dell'esistenza degli originali e di tale speci- fico disconoscimento delle copie prodotte, e stante la mancata produzione (
o almeno esibizione) degli originali da parte dell'odierna appellante - la quale
, occorre evidenziare, non ha neppure attestato la conformità delle copie, ex artt. 22 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 -, non vi è prova della notifica delle car- telle di pagamento n. 09720170235601186000 e n. 09720160068715640000.
La mancata produzione dell'originale depositato in copia comporta l'implici- ta rinunzia all'istanza di verificazione e l'inutilizzabilità del documento che non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
Pertanto, stante la mancata notifica delle cartelle presupposte va dichiarata la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme oggetto delle cartelle di pagamento n. 09720170235601186000 e n. 09720160068715640000 e la prescrizione delle somme con le stesse iscrit- te a ruolo, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Nello specifico, alla data di notificazione dell'atto opposto, 01 febbraio
2022, deve ritenersi spirato il termine quinquennale, di cui agli artt. 209 CdS
e 28 della Legge n.24 novembre 1981, n. 689, riguardando le cartelle impu- gnate violazioni del Codice della Strada risalenti al 2014 e al 2015.
Ciò posto, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza im- pugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellante, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2343/2024 del Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere, accoglie la domanda e
6
dichiara la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n.
09720219038567163000, limitatamente alle somme oggetto delle cartelle di pagamento n. 09720170235601186000 e n. 09720160068715640000;
- Condanna in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di en- trambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado in € 346,00, mentre per il presente giudizio in € 462,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per leg- ge.
Santa IA Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. EG DO
7