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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di ZA, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2272 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Piera CAMPANA
e
AS IK, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._2
dall'avvocato Antonella ANAPOLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
ZA;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORENNE E CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO
La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata in via condivisa ai genitori, Per_1 con abitazione prevalente presso il padre a VE (VI) in Via Giola n. 40 e la sig.ra PA potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni della minore.
Il sig. si accolla interamente l'onere del mantenimento ordinario della figlia ivi comprese Parte_1 le spese per l'attività sportiva (danza), avendo pattuito, altresì, i ricorrenti che il padre percepisca interamente l'assegno unico e universale (e ogni altra forma di sussidio per la gestione e l'educazione della figlia): a tal fine la sig.ra PA IK presterà ogni necessaria dichiarazione ed eseguirà ogni richiesto adempimento.
Le spese straordinarie, così come individuate del protocollo del Tribunale di ZA del 26 ottobre
2017, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, verranno sostenute nella misura del 60% dal padre e nella misura del 40% dalla madre.
3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE L'abitazione coniugale di Via Giola n. 40 in
VE (VI) con tutti gli arredi verrà assegnata al sig. che vi abiterà con la figlia Parte_1
Il sig. si accollerà interamente il residuo mutuo contratto con Banca Unicredit, Per_1 Parte_1 con atto n. 100784 rep. Notaio del 19.11.2008, obbligandosi altresì a mantenere indenne la Per_2 sig. PA da ogni e qualsiasi pretesa della banca mutuante. Il sig. rinuncia altresì ad ogni Parte_1 pretesa di regresso nei confronti della sig. PA per rate di mutuo non versate e rinuncia alla ripetizione dalla signora PA di quanto pagato alla banca a titolo di mutuo;
Si dà atto che la signora
PA ha già lasc iato l'abitazione coniugale, portando con sé i propri effetti personali.
4) PATTUIZIONI IN ORDINE ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE DI VIA GIOLA 40 IN
CALVENE Entro il termine di 6 mesi dalla data di deposito della sentenza di separazione la sig.ra
PA cederà la propria quota dell'abitazione di VE in via Giola n. 40 al sig. , che si Parte_1 accollerà interamente il mutuo residuo acceso presso Banca Unicredit, le cui rate sta già provvedendo a pagare al 100%, dietro corrispettivo della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), importo che verrà corrisposto con le seguenti modalità: o € 10.000,00 entro 10 giorni dalla data di iscrizione a ruolo del presente procedimento (dandosi atto che detto importo è già stato versato alla sig.ra PA)
o € 15.000.00,00 al momento del rogito
2 5) AUTONOMIA REDDITUALE DEI CONIUGI I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
6) Spese legali compensate tra le parti .
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CALVENE (VI) in data 24/07/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte della madre, secondo modalità libere, scelta che, all'evidenza, presuppone pino dialogo tra i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti che provveda in via Parte_1 diretta al mantenimento ordinario della figlia, atteso il concorso della madre nelle spese straordinarie;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
ZA vanno poste a carico di al 60% e PA IK al 40%; Parte_1
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Via Giola n. 40 in
VE (VI) in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
3 -le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di ZA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AS IK uniti in Parte_1 matrimonio in CALVENE (VI) in data 24/07/2004 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno
2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVENE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in ZA, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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