Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 4528/2010 R.G. posto in decisione con provvedi-
mento del 27 settembre 2024
tra in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio P.IVA_1
Romagnolo e Rosanna Romagnolo giusta procura in atti;
attrice e
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Irene Dama giusta C.F._1
procura in atti;
convenuto avente ad oggetto: vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
[...
rappresentando di aver stipulato con lo stesso, in data 27 giugno 2008,
una promessa di permuta con cui il si era obbligato a cedere in per- CP_1
muta alla società un'area sita in Saponara (Messina), frazione Giuntarella,
1
ceva che detta area era stata inserita in un piano di lottizzazione a seguito del quale sarebbero state realizzate sei unità immobiliari ad opera della società attrice. Con detta scrittura, il assumeva altresì l'impegno di provve- CP_1
dere, prima della stipula dell'atto pubblico, all'inserimento in mappa del vec-
chio frazionamento e all'allineamento della ditta catastale, garantendo che quanto oggetto di vendita fosse di sua proprietà e libero da pesi. In data 25
ottobre 2008 si era dovuto procedere con una prima proroga dovuta alla man-
cata presentazione della documentazione idonea al frazionamento dei lotti da parte del in seguito all'istruttoria svolta dal Comune di Saponara, CP_1
con nota del 01 dicembre 2009 veniva chiesta l'integrazione della documen-
tazione con specifico riferimento al frazionamento catastale. In data 18 marzo
2010, il comunicava che la Commissione Edilizia si era Parte_2
espressa favorevolmente. La società lamentava che, sebbene fosse onere del di fronte alla di lui inerzia, aveva provveduto lei stessa alla produ- CP_1
zione documentale richiesta per il perfezionamento della pratica. Tuttavia,
sollecitato più volte per la firma del frazionamento, il pur avendo CP_1
incassato quanto dovuto a titolo di conguaglio (euro 16.000,00), non si era mai presentato rifiutandosi di firmare. Concludeva chiedendo che fosse di-
chiarata risolta la promessa di permuta per grave inadempimento di
[...]
; che fosse dato atto che la mancata esecuzione del contrato non CP_1
fosse imputabile alla che fosse ordinata la restitu- Parte_1
zione di quanto versato, pari ad euro 16.000,00, cui aggiungersi euro
45.000,00 per ulteriori spese, euro 2.364,67 quale costo del frazionamento, ed euro 1.023,31 per oneri amministrativi, oltre interessi moratori e rivalutazio-
2 ne monetaria;
che il fosse condannato al pagamento di una somma CP_1
pari ad euro 340.000,00 per il maggior danno dovuto dalla mancata esecuzio-
ne del progetto, a titolo di lucro cessante.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva di essere ve- Controparte_1
nuto a conoscenza della necessità del frazionamento solo in data 28 aprile
2010; di aver chiesto chiarimenti alla società attrice invitandola ad un incon-
tro cui la stessa non prendeva parte;
di non essersi presentato all'incontro de-
dotto dalla società in quanto aveva concordato con il geometra una ret- CP_3
tifica del frazionamento, atteso che con quello depositato presso il comune di
Saponara scomparivano dalla mappa lotti di terreno edificabili, circostanza che gli avrebbe causato un ingente danno. A dimostrazione della sua buona fede, deduceva di aver dato incarico ad altro geometra e che in data 14 di-
cembre 2010 aveva invitato il ed altre parti, tra cui la Pt_2 [...]
a procedere alla rettifica della mappa catastale. Chiedeva, Controparte_4
pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice stante la sua buona fede;
che, in via riconvenzionale, fosse dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della che fosse dichia- Parte_1
rato il suo diritto a trattenere l'importo ricevuto e che la Parte_1
fosse condannata al risarcimento del danno per il valore degli immobili
[...]
promessi in permuta pari ad euro 300.000,00.
All'udienza del 28 febbraio 2014 veniva espletato l'interrogatorio formale del convenuto;
all'udienza del 9 luglio 2014, venivano escussi Controparte_5
[.
, e in seguito, all'udienza del 20 mag- Controparte_6 CP_7
gio 2015, venivano sentiti , Testimone_1 Testimone_2 [...]
. In data 30 gennaio 2017 veniva depositata la relazione del c.t.u., Tes_3
3 ing. . Con provvedimento del 27 settembre 2024 la causa veniva trat- Per_1
tenuta per la decisione.
In via preliminare, stante la riproposizione anche in sede di comparsa conclu- sionale dell'eccezione di nullità asseritamente conseguente alla tardiva rias-
sunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., in punto di merito si conferma quanto già stabilito con ordinanza del 10 maggio 2024. Infatti – come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – il termine per la riassun-
zione o la prosecuzione del processo interrotto per la cancellazione dall'albo del procuratore costituito nell'interesse di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento, bensì da quello in cui la parte in-
teressata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, me-
diante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettu- ra in udienza dell'ordinanza di interruzione. In ogni caso, il precedente pro-
curatore di parte convenuta ha esplicato il suo mandato sino alla data del 07 ottobre 2021, al termine dell'attività istruttoria;
la cancellazione dall'albo è
avvenuta in data 27 ottobre 2021, e tra le due date non è stata svolta alcuna attività difensiva. Dunque, detta eccezione deve essere nuovamente respinta.
Nel merito, la domanda di parte attrice volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al va accolta per Controparte_1
le ragioni che seguono.
Nella promessa di permuta stipulata in data 27 giugno 2008 tra Parte_3
legale rappresentante della e
[...] Parte_1 [...]
è dato leggersi “resta onere del signor provvedere, prima CP_1 CP_1
della stipula dell'atto pubblico, all'inserimento in mappa del vecchio frazio- namento allegato al citato atto e l'allineamento della ditta catastale” Pt_4
4 e ancora “i sottoscritti si obbligano a fare quanto necessario per il rilascio
della concessione edilizia nel più breve tempo possibile ed in particolare il
permutante si obbliga a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria. La
società si obbliga a presentare il progetto entro e non oltre quattro mesi da oggi”.
Alla data del 25 ottobre 2008 (all. 4, atto di citazione), le parti convenivano una proroga per la presentazione del progetto: “il sottoscritto Parte_5
[…], come proprietario del fondo ceduto in permuta alla Società
[...] [...]
non avendo al momento prodotto tutti i documenti Parte_6
idonei al frazionamento dei lotti oggetto della presente, le parti di comune
accordo prorogano i temi di presentazione del progetto, fissati per il 27 otto-
bre 2008, ai 10 giorni successivi alla produzione e consegna c/o lo Studio del
Geometra in Rometta di tutta la documentazione di spettan- Controparte_8
za al sig. inerente ai fondi al fine della presentazione del Controparte_1
progetto”.
Con procedura del 02 dicembre 2008 il chiedeva al Comune di Sa- CP_1
ponara il rilascio della certificazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. Con
nota del 24 marzo 2009, il Comune di Saponara non dava seguito all'istanza perché, tra le altre, cose “la sagoma rappresentativa dell'area ceduta al Co-
mune nonché la sagoma della cabina ENEL, risultano differenti sia rispetto
lo stralcio catastale prodotto sia rispetto agli elaborati della lottizzazione approvata” (all. n. 9 atto di citazione).
Con nota dell'uno dicembre 2009, il Comune di Saponara inviava comunica-
zione al presso lo studio del geometra , per chiedere la produ- CP_1 CP_3
zione del deposito del frazionamento catastale conforme agli elaborati pro-
5 dotti nonché il perfezionamento degli atti consequenziali;
nell'inerzia del siccome dedotta da parte attrice, e in assenza di prova contraria for- CP_1
nita sul punto dallo stesso nel corso del giudizio, la Parte_1
ha incaricato il geometra di provvedere al frazionamento per otte-
[...] CP_3
nere la c.e., ottenuta in data 18 marzo 2010 con parere favorevole della
Commissione edilizia comunale di Saponara. A fronte di questo adempimen-
to, il ha eccepito che detto frazionamento gli avrebbe causato gravi CP_1
danni e dava, pertanto, incarico al geometra di redigere nuovo fra- Tes_2
zionamento.
Tali doglianze del non sono fondate. CP_1
Dalle risultanze del c.t.u. è emerso, infatti, che “dall'analisi dei due rilievi è
facilmente riscontrabile che gli stessi risultano pressocchè coincidenti a me-
no del frazionamento della particella n. 71 che nel rilievo redatto dal Geom.
viene frazionata mentre in quello redatto dal Geom. non Tes_2 CP_3
viene interessata. Altra differenza riguarda l'estensione del tipo si fraziona-
mento anche su proprietà della (part. 805), mentre quello Controparte_9
redatto dal Geom. interessa soltanto le proprietà e le aree CP_3 CP_1
pubbliche. In merito a quest'ultima differenza ed in particolare a quanto di-
chiarato nelle conclusioni indicate nella Consulenza di parte redatta dal
Geom. , il sottoscritto evidenzia che risulta veritiero che le leggi Tes_2
impongono di riportare l'esatta corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le
mappe catastali, ma non impongono di ovviare alle inesattezze con un unico
atto di aggiornamento catastale. Nel caso in esame il Geom. era stato CP_3
incaricato a redigere un frazionamento utile ai fini del rilascio della Conces-
sione edilizia per la realizzazione dei 3 edifici a due elevazioni f.t. nel lotto E
6 della lottizzazione Giuntarella e si è limitato, pertanto, a redigere il frazio-
namento conforme agli elaborati progettuali prodotti al comune di Sapona-
ra.” (p. 13 della relazione del c.t.u.). Ancora il c.t.u. afferma che “Risulta ve-
ritiero, inoltre che il frazionamento proposto dal Geom. avrebbe, sulla CP_3
mappa, ridotto la superficie delle tre particelle di proprietà dei CP_1
(1318,1341, 1342), ma di fatto sui luoghi la consistenza sarebbe rimasta im-
mutata.” In merito all'inclusione della particella n. 71 si legge che “Da tale
rilievo scaturisce che la porzione di mappa interessata dalla lottizzazione ri-
sulta difforme dalla realtà. Inoltre sovrapponendo il rilievo a supporto della
presente ctu e quello redatto dal Geom. si evince che gli stessi sono CP_3
pressocchè coincidenti. Quello che si osserva inoltre è che anche dal rilievo
richiesto dal sottoscritto la particella n. 71 viene interessata dal fraziona- mento. E' importante però capire che sui luoghi non esistono punti materia- lizzati e quindi punti certi, pertanto è possibile che tra un rilievo e l'altro ci
siano delle lievissime differenze. Infine, la lottizzazione prevedeva
l'interessamento delle particelle n. 1337, 71, 1338, 1339, 4395 e quelle inte-
ressate dal contratto di permuta ed oggetto dei progetti presentati di proprie-
tà del Sig. erano soltanto la n. 1337, la 71, la 1338 e la Controparte_1
4395. Essendo le particelle 1337, 71 e 1338 adiacenti l'una all'altra, l'aver
escluso dal frazionamento la particella n. 71, che tra l'altro così come si
evince nel frazionamento presentato dal Geom. è interessata per Tes_2
soli mq. 3,00, non inficia il rilascio della Concessione Edilizia”.
Il c.t.u. conclude, pertanto, e con egli si conviene, che il frazionamento pro-
posto dal geometra per conto della società era idoneo al rilascio della CP_3
Concessione Edilizia. Non solo: in risposta al secondo quesito il c.t.u. chiari-
7 sce che il progetto era fornito di tutte le autorizzazioni per l'esecuzione dell'opera ad eccezione della documentazione richiesta dal comune di Sapo-
nara con nota del 01/12/2009 (p. 18 relazione del c.t.u.), imputando così al mancato adempimento del il fallimento dell'operazione negoziale. CP_1
Ciò vale ad escludere, in primo luogo, l'inadempimento di parte attrice che,
decorsi già diversi mesi, nell'inerzia del proprio per non incorrere a CP_1
sua volta in un'ipotesi di inadempimento, ha dato pronto incarico ad un tec-
nico affinché si procedesse come da contratto di permuta.
In secondo luogo, l'inadempimento dedotto con domanda riconvenzionale dal non può trovare fondamento nell'esito del frazionamento, ancor- CP_1
ché in parte lesivo dei suoi diritti;
non solo perché, come rilevato dal c.t.u., è
sempre possibile procedere a rettifica, ma perché il fondamento della risolu- zione per inadempimento viene pacificamente individuato nell'alterazione del sinallagma contrattuale, costituendo l'inadempimento un'anomalia fun-
zionale del contratto che impedisce la realizzazione della causa. Al contrario,
nel caso in esame, la condotta tenuta dalla società attrice ha favorito il realiz-
zarsi della prestazione dedotta nel contratto di permuta.
Dunque, la dichiarazione, fatta solo in comparsa conclusionale da parte con-
venuta di voler profittare della clausola risolutiva espressa inserita nel con-
tratto di permuta ex art. 1456 c.c., non merita accoglimento: infatti, per giuri-
sprudenza costante affinché possa determinarsi la risoluzione del contratto è necessario che l'inadempimento dell'obbligazione sia imputabile alla parte contro cui la si vuole far valere.
Nel caso che ci occupa la ha adempiuto alle obbli- Parte_1
gazioni dedotte in contratto, e, a riprova della buona fede contrattuale, ha an-
8 che dato seguito ad obbligazioni che - da contratto – sarebbero state poste a carico del CP_1
Lo stesso non può dirsi per il convenuto, il quale, dopo una prima inerzia, ha anche contestato l'operato del geometra , nonostante vi fossero le pos- CP_3
sibilità previste dalla legge di rettificare il frazionamento che avrebbero con-
sentito il naturale fluire dell'operazione negoziale.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito interpreta l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. in maniera estre-
mamente ampia, ma vincolante. La giurisprudenza ha riconosciuto, in tema di esecuzione del contratto, che la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, ed a prescindere altresì dal do-
vere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli inte-
ressi dell'altra parte. In particolare, l'obbligo della buona fede in sede di ese-
cuzione del contratto deve, pertanto, ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con doloso proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche, come nel caso in esame, qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di soli-
darietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede (Cass.
civ. n. 3185/2003, Cass. civ. n. 14726/2002).
La circostanza che il fosse a conoscenza della situazione di irregola- CP_1
rità sollevata dal si evince, oltre che dalla documenta- Parte_2
zione versata in atti, anche dalle risultanze della deposizione testimoniale del
, il quale ha confermato di aver informato il “man mano che il CP_3 CP_1
procedimento andava avanti che anzi ha pure via via sottoscritto le varie
9 istanze che andavano presentate al (p. 2 verbale del 28 febbraio Pt_2
2014). D'altra parte, con l'interrogatorio formale il oltre ad essere CP_1
su molti aspetti contraddittorio (dapprima afferma di non essere stato relazio-
nato dal geom. , poi che è stato dallo stesso convocato più volte), ha CP_3
confermato di essere stato reso edotto dal geom. del fatto che con nota CP_3
del 01 dicembre 2009 fosse stato nuovamente richiesto dal Parte_7
il deposito del frazionamento catastale.
[...]
Peraltro, è un atteggiamento significativo quello tenuto dal in quan- CP_1
to, organizzato l'incontro a casa del di lui fratello perché il geometra CP_3
spiegasse le problematiche emerse con il (circostanza ammessa in Pt_2
sede di interrogatorio formale), se anche non fosse vero che il al CP_1
termine della riunione avesse prestato l'impegno di predisporre quanto neces-
sario per il proseguimento della pratica (e difatti in sede di interrogatorio ne-
ga la veridicità della circostanza), resta fermo che, da contratto, quello di procedere al deposito del frazionamento catastale e a tutti gli atti necessari susseguenti era un suo compito. Ciò significa che, messo nella condizione di conoscere la persistenza del problema, avrebbe dovuto fare un atto di pron-
tezza nell'adempiere alle obbligazioni poste a suo carico già nel contratto di permuta.
Ritenuto, pertanto, fondato il titolo su cui si fonda il diritto e provato l'inadempimento dell'altro contraente, il contratto di permuta stipulato tra la e va dichiarato risolto per ina- Parte_1 Controparte_1
dempimento di quest'ultimo.
Per le medesime ragioni, poiché la risoluzione del contratto a prestazioni cor-
rispettive ex art. 1435 c.c., secondo la giurisprudenza sia di merito (da ultimo
10 si veda Trib. Palermo, sez. III, n. 90/2025) che di legittimità (Cass. civ. n.
5891/2024), produce un effetto liberatorio – rispetto alle obbligazioni ancora da eseguire – e un effetto restitutorio per quelle già eseguite rimaste prive di causa, deve essere ordinata a la restituzione dell'importo Controparte_1
di euro 16.000,00 pari a quanto ricevuto a titolo di corrispettivo per il contrat-
to di permuta, maggiorato degli interessi legali dalla domanda di risoluzione.
La domanda di parte attrice volta al risarcimento del danno per le prestazioni professionali del geometra deve essere accolta nei limiti che seguono. CP_3
Con scrittura del 25 agosto 2008, la conferiva in- Parte_1
carico al geom. perché espletasse la progettazione architettonica, strut- CP_3
turale, i calcoli e le verifiche obbligatorie per legge, perché redigesse tutta la documentazione tecnica per la modifica della sagoma, per la direzione dei la- vori, le perizie e l'accatastamento. Il prezzo di detta prestazione professionale veniva quantificato in euro 44.000,00 oltre iva da corrispondersi in sette pa-
gamenti da 6.300,00 ciascuno (all. n. 3 atto di citazione).
Risultano versati in atti pagamenti e le relative fatture per due sole rate, quel-
la del 23 dicembre 2008 per un importo di euro 6.602,00 (all. n. 28 atto di ci-
tazione) e quella del 22 luglio 2009 per un importo di euro 6.300,00 (all. 29
atto di citazione).
Dunque, rilevato che il danno emergente può assumere la forma del pregiudi-
zio dovuto alle spese sostenute dalla parte adempiente in vista dell'adempimento, deve essere ordinato a il pagamento in Controparte_1
favore di parte attrice dell'importo di euro 16.669,38 per i compensi del geom. già comprensivo di rivalutazione monetaria, stante la natura del CP_3
debito.
11 I pagamenti per gli oneri amministrativi per un importo complessivo di euro
965,24 (all. da 31 a 36, atto di citazione) risultano eseguiti da Parte_5
e, pertanto, la correlata domanda di restituzione va rigettata.
[...]
Le altre voci di danno non risultano, invero, provate né attraverso documen-
tazione versata in atti, né dalle deposizioni testimoniali e, pertanto, le relative domande di risarcimento devono essere respinte.
La domanda di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante di parte attri-
ce deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, il danno da lucro cessante richiede una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento e deve di regola valutarsi in via equitativa. Il lucro cessante presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimo-
niale che, secondo un giudizio rigoroso di probabilità (e non di mera possibi-
lità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta,
e deve perciò essere escluso per quei mancati guadagni che siano meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (Cass. civ. n. 5613/2018). Nel caso in esame, è
stata prodotta una mera perizia di stima che quantifica in via assolutamente ipotetica l'utile della società in euro 340.000,00, senza che sia stata fornita la prova rigorosa, pretesa invece dalla giurisprudenza di legittimità, sulla con-
creta possibilità di guadagno perduta e sullo specifico pregiudizio subito dalla parte adempiente, non essendo ammissibili (Cass. civ. n. 20871/2024) in tal senso i guadagni meramente ipotetici che prescindano da valutazioni fattuali o di mercato, come quelli dedotti dalla Parte_1
Le domande riconvenzionali di parte convenuta, volte ad ottenere la risolu-
zione del contratto di permuta della e il conse- Parte_1
12 guente risarcimento del danno, fondandosi sul preteso inadempimento della società attrice, già escluso per le ragioni sovra esposte (essendo le reciproche domande di risoluzione tra loro incompatibili) devono essere integralmente respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014 ancorché si tratti di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso, scaglione da euro 260.001,00 fino ad euro
520.000,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trat-
tate. Poiché le spese di c.t.u. sono state poste all'udienza del 06 maggio 2016
a carico di parte attrice, risultata vittoriosa sulle domande principali (Cass.
civ. n. 16404/2023), deve riformarsi detta previsione e queste devono essere poste a carico delle parti in solido in ragione del 50% ciascuno.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 4528/2010
R.G., così decide:
1. Dichiara risolto il contratto di permuta del 27 giugno 2008 intercorso tra le parti;
2. Condanna alla restituzione in favore di parte attri- Controparte_1
ce dell'importo di euro 16.000,00, maggiorati dell'importo di euro
3.045,22 a titolo di interessi legali a decorrere dalla domanda;
3. Condanna altresì al pagamento della somma di eu- Controparte_1
ro 16.669,38 in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del dan-
no;
13 4. Rigetta nel resto;
5. Condanna infine al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario, che si liquidano in euro 808,00 per spese ed euro 8.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
come per legge, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido in ragione del 50% ciascuno le spese di c.t.u..
Messina, 07/03/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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