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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/11/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5484/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5484/2022 tra ed altro Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al giudice dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
Per l'attrice, l'avv. Stefania Donati oggi sostituita dall'avv. Paola Tucci;
Per l'avv. MASSIMEI GIANLUCA e l'avv. DO ST oggi CP_2 sostituiti dall'avv. Federico Bettelli Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi successivi. Dopo breve discussione orale, nella quale illustrano i rispettivi scritti e l'avv. Tucci si oppone alla richiesta di estromissione dell'originario convenuto, il Giudice si ritira in camera di consiglio:
i procuratori rinunzia fin d'ora ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice, alle ore 15,35 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5484/2022 promossa da:
, (C.F. ) e ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Stefania Donati e presso la stessa C.F._2 elettivamente domiciliate ATTORE/I contro con sede legale in Milano Via Soperga n.9, non in proprio ma in qualità di Controparte_3 mandataria con rappresentanza di con sede in Milano Via San Prospero n. 4, C.F. CP_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Patalini e presso lo stesso elettivamente domiciliata P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMEI GIANLUCA e CP_2 P.IVA_2 DO ST ( ) VIA DELLA BEVERARA, 19 BOLOGNA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BEVERARA 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MASSIMEI GIANLUCA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le attrici indicate in epigrafe hanno proposto opposizione al precetto loro notificato in data 07.11.2022, su istanza di e per essa della sua mandataria entrambe quale erede del sig. CP_4 CP_5
, per la somma di € 103.565,96 oltre spese successive occorrende. Persona_1
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto:
- la carenza di legittimazione attiva in capo alla società e per essa allasua mandataria CP_4 CP_5
[... ;
- la carenza di un valido titolo esecutivo in quanto il decreto ingiuntivo a fondamento dell'atto di precetto (il Decreto Ingiuntivo esecutivo Trib. Perugia n. 106/2013) era stato opposto da Per_1
e (Giudizio Trib. PG n. 30887/2013) e la Corte di appello, investita del
[...] Parte_1 gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c., con pagina 2 di 4 ordinanza del 27.05.2022, notificata in data 30.05.2022 aveva sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Hanno quindi rassegnato le conclusioni nei termini di cui all'atto di citazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società opposta, deducendo che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia Sez. Distaccata di Città di Castello, n. 106/2013 era stato emesso munito della clausola di immediata esecutività ex art. 642 c.p.c. , con la conseguenza che la sospensione adottata dalla Corte di appello poteva riguardare le statuizioni della sentenza di primo grado relative alle spese, ma non l'efficacia esecutiva del titolo che era quella del decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza di primo grado impugnata.
Intervenuta in giudizio la cessionaria del credito, all'udienza del 4 luglio 2025 era dato atto della pronunzia della sentenza della Corte di Appello che aveva revocato il D.I. . opposto, condannando tuttavia le opponenti al pagamento di un minore importo rispetto a quello precettato.
Tanto premesso, a margine dell'istruttoria documentale svolta, va rilevato quanto segue.
L'intervento del cessionario del credito di cui all'avviso in GU Parte Seconda n.67 dell'8/6/2024 dà luogo ad una ipotesi di intervento ex art.111 c.p.c., il quale non provoca alcuna estromissione obbligatoria della parte originaria, in quanto la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
In secondo luogo, e venendo ai motivi di opposizione, va rilevato che la sentenza della Corte di appello n. 390/2024 pubbl. il 30/05/2024 – ossia la sentenza che ha deciso il giudizio di opposizione al D.I. posto a fondamento del precetto – era stata pronunziata anche nei confronti di , e per CP_4 essa , con la conseguenza che il motivo di opposizione relativo alla lamentata carenza di CP_5 legittimazione attiva della parte precettante non può essere riproposta in sede di opposizione al precetto: trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono costituire difatti motivo di opposizione ai sensi dell'art, 615 c.p.c. le censure che erano mosse (o che potevano essere mosse in quanto preesistenti) nel corso del giudicio di cognizione che aveva condotto alla formazione del titolo medesimo.
La sentenza di appello ha poi accertato che il complessivo debito del – che viene ora Per_1 richiesto alle sue eredi – risultava “pari ad euro 18.130,75 di cui al saldo debitore rettificato del conto corrente, più gli euro 62.543,58 già richiesti da con riguardo alle rate impagate del CP_6 finanziamento, per un totale quindi di euro 80.674,33 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo”.
Ancorché il precetto fosse stato notificato successivamente all'ordinanza della Corte di appello che aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, deve darsi atto che – conclusosi il giudizio di appello – è risultata dovuta una somma minore rispetto a quella ingiunta, in quanto è stata rideterminata al ribasso solamente la somma dovuta in forza del contratto di conto corrente (con la conseguenza che, sul punto, il decreto ingiuntivo è stato parzialmente revocato ed in accoglimento della domanda monitoria è stata pronunziata condanna per la minor somma riconosciuta come dovuta, mentre è stato rigettato l'appello relativamente al capo della sentenza relativo invece al contratto di finanziamento)
Ove si consideri che – in adesione ad un orientamento largamente diffuso in sede di giurisprudenza di merito - è inammissibile la richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi degli artt. 642 o 648 c.p.c. (e ciò poiché la sospensiva non potrebbe in ogni caso influire sull'esecutività della statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo – soggetto peraltro ad apposito controllo in punto di esecutività ex art. 649 c.p.c. – dotato di esecutività in pagina 3 di 4 forza del disposto dell'art. 642 c.p.c. e dell'art. 648 c.p.c. e costituente dunque, in sé, titolo esecutivo), ne segue che il diritto della parte opposta – e quindi del suo successore ex art. 11 c.p.c. – a procedere in via esecutiva deve essere riconosciuto per la minor somma di euro 80.674,33 oltre interessi legali – al tasso di cui all'art. 1284 c. I c.c. in difetto di diversa statuizione nel titolo - a decorrere dalla domanda e sino al saldo (essendo il riferimento alla rivalutazione contenuto nella sentenza della Corte di appello, in assenza in motivazione del relativo criterio di computo, da ascrivere ad un refuso o comunque ad un precetto non attuabile in mancanza dei criteri della sua determinazione).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione di quanto finora esposto, per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta il diritto della parte opposta – e quindi del suo successore ex art. 11 c.p.c. – a procedere in via esecutiva per la minor somma di euro 80.674,33 oltre interessi legali al tasso del codice civile dalla domanda al saldo;
- compensa interamente le spese di lite.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5484/2022 tra ed altro Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al giudice dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
Per l'attrice, l'avv. Stefania Donati oggi sostituita dall'avv. Paola Tucci;
Per l'avv. MASSIMEI GIANLUCA e l'avv. DO ST oggi CP_2 sostituiti dall'avv. Federico Bettelli Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi successivi. Dopo breve discussione orale, nella quale illustrano i rispettivi scritti e l'avv. Tucci si oppone alla richiesta di estromissione dell'originario convenuto, il Giudice si ritira in camera di consiglio:
i procuratori rinunzia fin d'ora ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice, alle ore 15,35 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5484/2022 promossa da:
, (C.F. ) e ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Stefania Donati e presso la stessa C.F._2 elettivamente domiciliate ATTORE/I contro con sede legale in Milano Via Soperga n.9, non in proprio ma in qualità di Controparte_3 mandataria con rappresentanza di con sede in Milano Via San Prospero n. 4, C.F. CP_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Patalini e presso lo stesso elettivamente domiciliata P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMEI GIANLUCA e CP_2 P.IVA_2 DO ST ( ) VIA DELLA BEVERARA, 19 BOLOGNA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BEVERARA 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MASSIMEI GIANLUCA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le attrici indicate in epigrafe hanno proposto opposizione al precetto loro notificato in data 07.11.2022, su istanza di e per essa della sua mandataria entrambe quale erede del sig. CP_4 CP_5
, per la somma di € 103.565,96 oltre spese successive occorrende. Persona_1
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto:
- la carenza di legittimazione attiva in capo alla società e per essa allasua mandataria CP_4 CP_5
[... ;
- la carenza di un valido titolo esecutivo in quanto il decreto ingiuntivo a fondamento dell'atto di precetto (il Decreto Ingiuntivo esecutivo Trib. Perugia n. 106/2013) era stato opposto da Per_1
e (Giudizio Trib. PG n. 30887/2013) e la Corte di appello, investita del
[...] Parte_1 gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c., con pagina 2 di 4 ordinanza del 27.05.2022, notificata in data 30.05.2022 aveva sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Hanno quindi rassegnato le conclusioni nei termini di cui all'atto di citazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società opposta, deducendo che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia Sez. Distaccata di Città di Castello, n. 106/2013 era stato emesso munito della clausola di immediata esecutività ex art. 642 c.p.c. , con la conseguenza che la sospensione adottata dalla Corte di appello poteva riguardare le statuizioni della sentenza di primo grado relative alle spese, ma non l'efficacia esecutiva del titolo che era quella del decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza di primo grado impugnata.
Intervenuta in giudizio la cessionaria del credito, all'udienza del 4 luglio 2025 era dato atto della pronunzia della sentenza della Corte di Appello che aveva revocato il D.I. . opposto, condannando tuttavia le opponenti al pagamento di un minore importo rispetto a quello precettato.
Tanto premesso, a margine dell'istruttoria documentale svolta, va rilevato quanto segue.
L'intervento del cessionario del credito di cui all'avviso in GU Parte Seconda n.67 dell'8/6/2024 dà luogo ad una ipotesi di intervento ex art.111 c.p.c., il quale non provoca alcuna estromissione obbligatoria della parte originaria, in quanto la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
In secondo luogo, e venendo ai motivi di opposizione, va rilevato che la sentenza della Corte di appello n. 390/2024 pubbl. il 30/05/2024 – ossia la sentenza che ha deciso il giudizio di opposizione al D.I. posto a fondamento del precetto – era stata pronunziata anche nei confronti di , e per CP_4 essa , con la conseguenza che il motivo di opposizione relativo alla lamentata carenza di CP_5 legittimazione attiva della parte precettante non può essere riproposta in sede di opposizione al precetto: trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono costituire difatti motivo di opposizione ai sensi dell'art, 615 c.p.c. le censure che erano mosse (o che potevano essere mosse in quanto preesistenti) nel corso del giudicio di cognizione che aveva condotto alla formazione del titolo medesimo.
La sentenza di appello ha poi accertato che il complessivo debito del – che viene ora Per_1 richiesto alle sue eredi – risultava “pari ad euro 18.130,75 di cui al saldo debitore rettificato del conto corrente, più gli euro 62.543,58 già richiesti da con riguardo alle rate impagate del CP_6 finanziamento, per un totale quindi di euro 80.674,33 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo”.
Ancorché il precetto fosse stato notificato successivamente all'ordinanza della Corte di appello che aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, deve darsi atto che – conclusosi il giudizio di appello – è risultata dovuta una somma minore rispetto a quella ingiunta, in quanto è stata rideterminata al ribasso solamente la somma dovuta in forza del contratto di conto corrente (con la conseguenza che, sul punto, il decreto ingiuntivo è stato parzialmente revocato ed in accoglimento della domanda monitoria è stata pronunziata condanna per la minor somma riconosciuta come dovuta, mentre è stato rigettato l'appello relativamente al capo della sentenza relativo invece al contratto di finanziamento)
Ove si consideri che – in adesione ad un orientamento largamente diffuso in sede di giurisprudenza di merito - è inammissibile la richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi degli artt. 642 o 648 c.p.c. (e ciò poiché la sospensiva non potrebbe in ogni caso influire sull'esecutività della statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo – soggetto peraltro ad apposito controllo in punto di esecutività ex art. 649 c.p.c. – dotato di esecutività in pagina 3 di 4 forza del disposto dell'art. 642 c.p.c. e dell'art. 648 c.p.c. e costituente dunque, in sé, titolo esecutivo), ne segue che il diritto della parte opposta – e quindi del suo successore ex art. 11 c.p.c. – a procedere in via esecutiva deve essere riconosciuto per la minor somma di euro 80.674,33 oltre interessi legali – al tasso di cui all'art. 1284 c. I c.c. in difetto di diversa statuizione nel titolo - a decorrere dalla domanda e sino al saldo (essendo il riferimento alla rivalutazione contenuto nella sentenza della Corte di appello, in assenza in motivazione del relativo criterio di computo, da ascrivere ad un refuso o comunque ad un precetto non attuabile in mancanza dei criteri della sua determinazione).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione di quanto finora esposto, per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta il diritto della parte opposta – e quindi del suo successore ex art. 11 c.p.c. – a procedere in via esecutiva per la minor somma di euro 80.674,33 oltre interessi legali al tasso del codice civile dalla domanda al saldo;
- compensa interamente le spese di lite.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
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