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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato e l'intimazione di pagamento n. 2818 / 26872 del 01/12/2023 per TARSU 2008 2009-2010-2011-2012 notificato il 15/12/2023 e il successivo l'atto di pignoramento presso terzi n. rep. 5837/DE/PG/3577 del 22/10/2024 per euro 769,88 euro
Eccepiva la non dovutezza delle somme richieste trattandosi di immobile in fase di ristrutturazione , la prescrizione e l'assenza del contraddittorio.
MT spa ha presentato controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza dei termini per il deposito dello stesso ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 546/92; nel merito l'intervenuta notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Rende ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla MT spa.L'art.22 D.lgs n. 546 del 1992 Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
Precedentemente alla novella di cui al d.lgs. 30 dicembre 2023, il d.lgs. n. 546/1992, all'art. 17 bis, prevedeva che il ricorso non era procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale doveva essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione. La previsione determinava, in sostanza, un allungamento del termine massimo per il deposito del ricorso, dovendosi aggiungere novanta giorni al termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 sopra menzionato.
L'art. 17 bis è stato abrogato dal d.lgs. n. 220/2023, con conseguente venire meno della fase di improcedibilità conseguente alla notifica del ricorso, fino alla conclusione della procedura di reclamo/ mediazione.
Nello specifico, il ricorso è stato presentato alla controparte in data 19/11/2024 e la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso è avvenuta in data 8/1/2025, come si rileva da SIGIT, quindi ben oltre il termine di 30 giorni previsto .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 233,00 per ciascuna delle parti costituite con distrazione ove richiesta.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26872 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato e l'intimazione di pagamento n. 2818 / 26872 del 01/12/2023 per TARSU 2008 2009-2010-2011-2012 notificato il 15/12/2023 e il successivo l'atto di pignoramento presso terzi n. rep. 5837/DE/PG/3577 del 22/10/2024 per euro 769,88 euro
Eccepiva la non dovutezza delle somme richieste trattandosi di immobile in fase di ristrutturazione , la prescrizione e l'assenza del contraddittorio.
MT spa ha presentato controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza dei termini per il deposito dello stesso ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 546/92; nel merito l'intervenuta notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Rende ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla MT spa.L'art.22 D.lgs n. 546 del 1992 Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
Precedentemente alla novella di cui al d.lgs. 30 dicembre 2023, il d.lgs. n. 546/1992, all'art. 17 bis, prevedeva che il ricorso non era procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale doveva essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione. La previsione determinava, in sostanza, un allungamento del termine massimo per il deposito del ricorso, dovendosi aggiungere novanta giorni al termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 sopra menzionato.
L'art. 17 bis è stato abrogato dal d.lgs. n. 220/2023, con conseguente venire meno della fase di improcedibilità conseguente alla notifica del ricorso, fino alla conclusione della procedura di reclamo/ mediazione.
Nello specifico, il ricorso è stato presentato alla controparte in data 19/11/2024 e la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso è avvenuta in data 8/1/2025, come si rileva da SIGIT, quindi ben oltre il termine di 30 giorni previsto .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 233,00 per ciascuna delle parti costituite con distrazione ove richiesta.