TRIB
Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Sara Trabalza - Presidente
Dott. Paolo Mariotti - Giudice
Dott. Federico Falfari - Giudice est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nel procedimento di reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., iscritto al n. R.G. 1707/24, proposto innanzi a codesto Tribunale da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la quale è ivi domiciliato in Via degli Offici n. 14;
RECLAMANTE
contro
(C.F. e P.Iva n° ), contumace nella fase di reclamo;
Controparte_1 P.IVA_2
RECLAMATA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato datato 29/11/2024, il
[...]
(d'ora in avanti anche Parte_1
solo “ ”) ha proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto notificato dalla reclamata, emesso dal
Pagina 1 Tribunale di Spoleto in data 21/11/2024, nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto R.G.
n. 850/2024, introdotto dal medesimo nei confronti dell'odierna reclamata.
In particolare, il reclamante proponeva atto di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli dalla reclamata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, il decreto ingiuntivo n.
1061/2014 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 3/10/2014, in favore di Parte_2
e e nei confronti del . La precettante rappresentava che, Parte_3 Parte_4 Parte_1
a seguito della stipula di atto di compravendita del 4/11/2019 con la Sig.ra era Parte_2
divenuta comproprietaria (per la quota di 1/3) dello stabile sito in Todi, Via Tiberina (destinato ad uso distaccamento Vigili del Fuoco di Todi in forza del contratto di locazione sottoscritto con il
[...]
in data 2/07/1999) e che, per tale ragione, era subentrata nel diritto di agire nei confronti Parte_1
del con riferimento ai canoni non versati, per una somma complessiva di euro 25.942,75 Parte_1
(comprensivi degli interessi di mora).
Ebbene, l'opposizione era fondata sulla asserita violazione dell'art. 480 c.p.c., avendo la presunta creditrice notificato al Ministero solamente il precetto ma non il titolo, nonché sulla inesistenza di titolo esecutivo in favore della (d'ora in avanti anche solo “Fusion”), essendo il d.i. Controparte_1
stato emesso in favore di altri soggetti e facendo riferimento, peraltro, le somme richieste a un periodo temporale nel quale la Fusion non era proprietaria dell'immobile. Inoltre, si evidenziava come il avesse sempre corrisposto l'indennità di occupazione dovuta (nella misura di euro 25.232,11 Parte_1
annui) e come il titolo esecutivo non fosse definitivo attesa la pendenza del giudizio di opposizione.
Si è costituita la , contestando le avverse censure. CP_1
Il giudice del merito ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, ma, a seguito di istaurazione del contraddittorio sull'istanza di sospensiva, ha riformato tale provvedimento e rigettato la medesima istanza, ritenendo non sussistente adeguata allegazione in merito al periculum in mora.
Avverso tale ultima ordinanza ha proposto reclamo l'odierno istante lamentando l'erronea valutazione in merito alla sussistenza del peculiare periculum in mora necessario per la sospensione esecutiva e riproponendo le doglianze relative al difetto di legittimazione attiva della società, alla non debenza della
Pagina 2 somma e alla nullità ex art. 480 c.p.c.. Il reclamante ha concluso, dunque, per la revoca del provvedimento impugnato e per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La reclamata non si è costituita in giudizio.
All'esito dell'udienza dinanzi al Collegio, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, in data
12/02/2025, parte reclamante ha insistito per l'accoglimento dell'istanza e il Collegio ha riservato la decisione, concedendo termine di giorni 10 per depositare prova della rituale notifica a controparte, come da nota del 17/02/2025.
* * * * *
1. Preliminarmente deve ricordarsi come l'art. 615 co. 1 c.p.c. disponga che “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”.
Tale sospensione, secondo un'opzione interpretativa, avrebbe natura cautelare e ciò comporterebbe che i “gravi motivi”, richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con conseguente necessità,
da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi.
Parte della dottrina sostiene, invece, che per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624
c.p.c. sarebbe sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo andrebbero conseguentemente accordate ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore.
Pagina 3 In ordine a tale problematica, la giurisprudenza fino a pochi anni fa non aveva invero assunto una posizione ben precisa, ritenendo che i “gravi motivi” richiesti dagli artt. 615 e 624 c.p.c. potessero consistere sia in eccezioni di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, infine, in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore, quali, ad esempio la difficoltà di riottenere, da parte dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (Cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 09/07/2008, n. 18856; Corte App.
Milano, sez. I, 14 ottobre 2008; Cass. Civile , sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060).
Con la pronuncia Cass. civ., SSUU, n. 19889/2019, la Suprema Corte pare aver fatto chiarezza sul punto, evidenziando come sia possibile richiamare i concetti di periculum in mora e di fumus boni iuris, pur da interpretare alla luce dell'ambito specifico in cui ci si sta muovendo: “i gravi motivi in base ai quali concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo […] ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè il rischio per un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile
alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi siano rispettati” (par. 44 sent. cit.);
2. Ciò posto e passando, dunque, al merito del presente reclamo vale evidenziare come parte reclamata abbia dapprima contestato le ragioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, ossia la carenza del periculum in mora. Sul punto, occorre ribadire come deve intendersi quale “pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione”, e come lo stesso non possa automaticamente desumersi dalla possibile fondatezza dell'opposizione, salvi i casi in cui la stessa non sia manifestamente fondata e di per sé l'iniziativa esecutiva appaia abusiva.
Ebbene, effettivamente l'atto di opposzione a precetto risultava difettare anche della minima allegazione sul punto, circostanza che ha reso necessario il rigetto dell'istanza di sospensiva;
viceversa,
Pagina 4 nell'ambito del reclamo proposto, l'istante ha quantomeno indicato le presumibili ragioni (entità del credito e difficoltà di recupero dello stesso stante la natura dell'asserito creditore di società commerciale) che potrebbero costituire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello derivante dalla mera esecuzione del titolo e giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo.
3. L'attenzione, dunque, si sposta sul fumus dell'opposizione proposta.
Sul punto, analizzando in ordine logico i vari motivi di opposizione, riproposti in sede di reclamo, occorre evidenziare quanto segue:
- Quanto all'asserita nullità del precetto opposto ex art. 480 co. 2 c.p.c., per mancata contestuale notifica del titolo esecutivo, posto che tale norma prevede che è sufficiente l'indicazione “della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente”, in verità il decreto ingiuntivo in questione risulta notificato
(unitamente all'ordinanza di rilascio) dal precedente difensore della dante causa in data 18/11/2014
(come risulta dalla produzione documentale di parte reclamata in sede di costituzione in giudizio nella fase di merito e come non contestato dalla reclamate) e di tale notifica (e della relativa data) è stata fatta menzione nel precetto opposto;
- Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva, occorre considerare che parte reclamata ha acquistato la comproprietà del bene di cui di discute da in data 4/11/2019 e che tale Parte_2
circostanza determina, ai sensi dell'art. 1599 c.c., la surrogazione nel rapporto di locazione del terzo acquirente, il quale subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore, posto che il conduttore, invero, conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario) e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione, con la conseguenza che il conduttore è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 c.c., in tema di cessione dei crediti
(cfr Cass. Civ., Sez. III, 04/02/2021, n. 2711). Chiaro è che la data dell'acquisto del bene locato costituisce il momento di subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di
Pagina 5 locazione, cosicché, in assenza di contraria indicazione relativa a cessione di ulteriori crediti, il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore e l'acquirente dell'immobile locato ha diritto a pretendere i canoni relativi al momento successivo all'acquisto.
Ciò posto, considerando che con il precetto in questione vengono richiesti esclusivamente i canoni (recte la differenza fra indennità di occupazione versata unilateralmente dal e quella dovuta sulla Parte_1
base del titolo) a partire dalla data di acquisto del cespite, non vi sono dubbi che la abbia la CP_1
titolarità del relativo credito, considerato che nel decreto opposto si condannava il alla Parte_1
corresponsione delle somme dovute per i canoni dovuti e per i canoni a scadere, sino all'effettivo rilascio.
- Infine, quanto alla presunta non debenza delle somme richieste, occorre ricordare come non potranno muoversi in questa sede censure al titolo esecutivo e all'ordine di pagamento ivi contenuto, potendosi allegare eventualmente solamente fatti sopravvenuti, quale potrebbe essere l'adempimento della prestazione. Ebbene, nel caso di specie risulta contestata quale sia la somma dovuta dall'occupante, sostenendo la reclamante ammonti ad euro 37.701,35 annue e la reclamata ad euro 25.755,00 annue;
tale questione, nella presente sede, potrà risolversi unicamente alla luce di quanto disposto dal titolo esecutivo, visto quanto sopra precisato. Dunque, il decreto ingiuntivo opposto liquida unitariamente la somma dovuta per canoni non corrisposti e parla genericamente di canoni a scadere;
tuttavia, lo stesso fa riferimento ai canoni scaduti indicati nell'intimazione, così operando un richiamo alla cifra ivi menzionata. Ancora, dall'analisi dell'atto di intimazione, si legge: “alla luce dei citati eventi, il canone di locazione, alla data del 14.09.11 di conclusione del rapporto di locazione, ammontava, quindi, ad euro 30.300,00 annui. Pertanto avendo il Ministero conduttore, corrisposto gli ultimi pagamenti di euro 9.042.00 in data 7.11.11 e di euro 24.285,00 in data 5.12.12, questo risulta moroso per canoni scaduti e indennità di occupazione del fabbricato senza titolo ed alla data dal 30.06.14, del complessivo importo di euro 48.735,50, relativo al periodo decorrente dalla data del 15.09,12 alla data del 30.06.14”. Dunque, essendo questa la quantificazione operata per relationem dal titolo esecutivo, si ritiene che la somma corretta dell'indennità dovuta annualmente sia di euro
Pagina 6 30.300,00. Di conseguenza, considerando la somma effettivamente corrisposta dalla reclamante nel periodo cui fa riferimento il precetto opposto (dal 04/11/2019 sino al 4/05/2024), di euro 25.755,00 annui, sussiste una differenza annua dovuta di euro 4.545,00, che diviso tre per la quota di proprietà della Fusion ammonta a 1.515,00. Moltiplicando tale valore per gli anni e i mesi oggetto di intimazione nel precetto (4 anni e 6 mesi) si ottiene un valore finale di euro 6.817,50.
- Quanto alla debenza di interessi moratori, anche in questo caso occorre fare riferimento al titolo;
quest'ultimo dispone, con riferimento agli accessori, che le somme ingiunte avrebbero dovute essere maggiorate dei soli “interessi legali”, non facendo riferimento agli interessi moratori ex l. 231/2002 indicati nel precetto. Dunque, calcolando gli interessi legali dalla scadenza di ogni annualità alla data del precetto sulla differenza indicata (1.515,00), gli stessi ammontano a complessivi euro 335,27.
4. Le spese relative alla fase di reclamo si intendono compensate per 1/2, stante l'accoglimento limitato dello stesso, mentre seguono la soccombenza per il residuo 1/2, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (introduttiva e decisionale) e delle questioni trattate, che legittimano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale:
- Accoglie nei limiti di cui in parte motiva il reclamo proposto e, per l'effetto, concede la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato di cui al precetto opposto limitatamente alla somma di euro
18.079,34, confermandola per i residui euro 6.817,50, oltre interessi legali per euro 335,27 e spese;
- condanna parte reclamata al pagamento, in favore della reclamante, delle spese della presente fase di reclamo che liquida in complessivi € 620,50 (già ridotti di ½) per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spoleto, 12/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Federico Falfari Dott.ssa Sara Trabalza
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Sara Trabalza - Presidente
Dott. Paolo Mariotti - Giudice
Dott. Federico Falfari - Giudice est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nel procedimento di reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., iscritto al n. R.G. 1707/24, proposto innanzi a codesto Tribunale da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la quale è ivi domiciliato in Via degli Offici n. 14;
RECLAMANTE
contro
(C.F. e P.Iva n° ), contumace nella fase di reclamo;
Controparte_1 P.IVA_2
RECLAMATA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato datato 29/11/2024, il
[...]
(d'ora in avanti anche Parte_1
solo “ ”) ha proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto notificato dalla reclamata, emesso dal
Pagina 1 Tribunale di Spoleto in data 21/11/2024, nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto R.G.
n. 850/2024, introdotto dal medesimo nei confronti dell'odierna reclamata.
In particolare, il reclamante proponeva atto di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli dalla reclamata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, il decreto ingiuntivo n.
1061/2014 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 3/10/2014, in favore di Parte_2
e e nei confronti del . La precettante rappresentava che, Parte_3 Parte_4 Parte_1
a seguito della stipula di atto di compravendita del 4/11/2019 con la Sig.ra era Parte_2
divenuta comproprietaria (per la quota di 1/3) dello stabile sito in Todi, Via Tiberina (destinato ad uso distaccamento Vigili del Fuoco di Todi in forza del contratto di locazione sottoscritto con il
[...]
in data 2/07/1999) e che, per tale ragione, era subentrata nel diritto di agire nei confronti Parte_1
del con riferimento ai canoni non versati, per una somma complessiva di euro 25.942,75 Parte_1
(comprensivi degli interessi di mora).
Ebbene, l'opposizione era fondata sulla asserita violazione dell'art. 480 c.p.c., avendo la presunta creditrice notificato al Ministero solamente il precetto ma non il titolo, nonché sulla inesistenza di titolo esecutivo in favore della (d'ora in avanti anche solo “Fusion”), essendo il d.i. Controparte_1
stato emesso in favore di altri soggetti e facendo riferimento, peraltro, le somme richieste a un periodo temporale nel quale la Fusion non era proprietaria dell'immobile. Inoltre, si evidenziava come il avesse sempre corrisposto l'indennità di occupazione dovuta (nella misura di euro 25.232,11 Parte_1
annui) e come il titolo esecutivo non fosse definitivo attesa la pendenza del giudizio di opposizione.
Si è costituita la , contestando le avverse censure. CP_1
Il giudice del merito ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, ma, a seguito di istaurazione del contraddittorio sull'istanza di sospensiva, ha riformato tale provvedimento e rigettato la medesima istanza, ritenendo non sussistente adeguata allegazione in merito al periculum in mora.
Avverso tale ultima ordinanza ha proposto reclamo l'odierno istante lamentando l'erronea valutazione in merito alla sussistenza del peculiare periculum in mora necessario per la sospensione esecutiva e riproponendo le doglianze relative al difetto di legittimazione attiva della società, alla non debenza della
Pagina 2 somma e alla nullità ex art. 480 c.p.c.. Il reclamante ha concluso, dunque, per la revoca del provvedimento impugnato e per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La reclamata non si è costituita in giudizio.
All'esito dell'udienza dinanzi al Collegio, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, in data
12/02/2025, parte reclamante ha insistito per l'accoglimento dell'istanza e il Collegio ha riservato la decisione, concedendo termine di giorni 10 per depositare prova della rituale notifica a controparte, come da nota del 17/02/2025.
* * * * *
1. Preliminarmente deve ricordarsi come l'art. 615 co. 1 c.p.c. disponga che “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”.
Tale sospensione, secondo un'opzione interpretativa, avrebbe natura cautelare e ciò comporterebbe che i “gravi motivi”, richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con conseguente necessità,
da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi.
Parte della dottrina sostiene, invece, che per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624
c.p.c. sarebbe sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni iuris e che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo andrebbero conseguentemente accordate ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore.
Pagina 3 In ordine a tale problematica, la giurisprudenza fino a pochi anni fa non aveva invero assunto una posizione ben precisa, ritenendo che i “gravi motivi” richiesti dagli artt. 615 e 624 c.p.c. potessero consistere sia in eccezioni di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, infine, in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore, quali, ad esempio la difficoltà di riottenere, da parte dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (Cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 09/07/2008, n. 18856; Corte App.
Milano, sez. I, 14 ottobre 2008; Cass. Civile , sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060).
Con la pronuncia Cass. civ., SSUU, n. 19889/2019, la Suprema Corte pare aver fatto chiarezza sul punto, evidenziando come sia possibile richiamare i concetti di periculum in mora e di fumus boni iuris, pur da interpretare alla luce dell'ambito specifico in cui ci si sta muovendo: “i gravi motivi in base ai quali concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo […] ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè il rischio per un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile
alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi siano rispettati” (par. 44 sent. cit.);
2. Ciò posto e passando, dunque, al merito del presente reclamo vale evidenziare come parte reclamata abbia dapprima contestato le ragioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, ossia la carenza del periculum in mora. Sul punto, occorre ribadire come deve intendersi quale “pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione”, e come lo stesso non possa automaticamente desumersi dalla possibile fondatezza dell'opposizione, salvi i casi in cui la stessa non sia manifestamente fondata e di per sé l'iniziativa esecutiva appaia abusiva.
Ebbene, effettivamente l'atto di opposzione a precetto risultava difettare anche della minima allegazione sul punto, circostanza che ha reso necessario il rigetto dell'istanza di sospensiva;
viceversa,
Pagina 4 nell'ambito del reclamo proposto, l'istante ha quantomeno indicato le presumibili ragioni (entità del credito e difficoltà di recupero dello stesso stante la natura dell'asserito creditore di società commerciale) che potrebbero costituire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello derivante dalla mera esecuzione del titolo e giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo.
3. L'attenzione, dunque, si sposta sul fumus dell'opposizione proposta.
Sul punto, analizzando in ordine logico i vari motivi di opposizione, riproposti in sede di reclamo, occorre evidenziare quanto segue:
- Quanto all'asserita nullità del precetto opposto ex art. 480 co. 2 c.p.c., per mancata contestuale notifica del titolo esecutivo, posto che tale norma prevede che è sufficiente l'indicazione “della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente”, in verità il decreto ingiuntivo in questione risulta notificato
(unitamente all'ordinanza di rilascio) dal precedente difensore della dante causa in data 18/11/2014
(come risulta dalla produzione documentale di parte reclamata in sede di costituzione in giudizio nella fase di merito e come non contestato dalla reclamate) e di tale notifica (e della relativa data) è stata fatta menzione nel precetto opposto;
- Quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva, occorre considerare che parte reclamata ha acquistato la comproprietà del bene di cui di discute da in data 4/11/2019 e che tale Parte_2
circostanza determina, ai sensi dell'art. 1599 c.c., la surrogazione nel rapporto di locazione del terzo acquirente, il quale subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore, posto che il conduttore, invero, conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario) e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione, con la conseguenza che il conduttore è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 c.c., in tema di cessione dei crediti
(cfr Cass. Civ., Sez. III, 04/02/2021, n. 2711). Chiaro è che la data dell'acquisto del bene locato costituisce il momento di subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di
Pagina 5 locazione, cosicché, in assenza di contraria indicazione relativa a cessione di ulteriori crediti, il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore e l'acquirente dell'immobile locato ha diritto a pretendere i canoni relativi al momento successivo all'acquisto.
Ciò posto, considerando che con il precetto in questione vengono richiesti esclusivamente i canoni (recte la differenza fra indennità di occupazione versata unilateralmente dal e quella dovuta sulla Parte_1
base del titolo) a partire dalla data di acquisto del cespite, non vi sono dubbi che la abbia la CP_1
titolarità del relativo credito, considerato che nel decreto opposto si condannava il alla Parte_1
corresponsione delle somme dovute per i canoni dovuti e per i canoni a scadere, sino all'effettivo rilascio.
- Infine, quanto alla presunta non debenza delle somme richieste, occorre ricordare come non potranno muoversi in questa sede censure al titolo esecutivo e all'ordine di pagamento ivi contenuto, potendosi allegare eventualmente solamente fatti sopravvenuti, quale potrebbe essere l'adempimento della prestazione. Ebbene, nel caso di specie risulta contestata quale sia la somma dovuta dall'occupante, sostenendo la reclamante ammonti ad euro 37.701,35 annue e la reclamata ad euro 25.755,00 annue;
tale questione, nella presente sede, potrà risolversi unicamente alla luce di quanto disposto dal titolo esecutivo, visto quanto sopra precisato. Dunque, il decreto ingiuntivo opposto liquida unitariamente la somma dovuta per canoni non corrisposti e parla genericamente di canoni a scadere;
tuttavia, lo stesso fa riferimento ai canoni scaduti indicati nell'intimazione, così operando un richiamo alla cifra ivi menzionata. Ancora, dall'analisi dell'atto di intimazione, si legge: “alla luce dei citati eventi, il canone di locazione, alla data del 14.09.11 di conclusione del rapporto di locazione, ammontava, quindi, ad euro 30.300,00 annui. Pertanto avendo il Ministero conduttore, corrisposto gli ultimi pagamenti di euro 9.042.00 in data 7.11.11 e di euro 24.285,00 in data 5.12.12, questo risulta moroso per canoni scaduti e indennità di occupazione del fabbricato senza titolo ed alla data dal 30.06.14, del complessivo importo di euro 48.735,50, relativo al periodo decorrente dalla data del 15.09,12 alla data del 30.06.14”. Dunque, essendo questa la quantificazione operata per relationem dal titolo esecutivo, si ritiene che la somma corretta dell'indennità dovuta annualmente sia di euro
Pagina 6 30.300,00. Di conseguenza, considerando la somma effettivamente corrisposta dalla reclamante nel periodo cui fa riferimento il precetto opposto (dal 04/11/2019 sino al 4/05/2024), di euro 25.755,00 annui, sussiste una differenza annua dovuta di euro 4.545,00, che diviso tre per la quota di proprietà della Fusion ammonta a 1.515,00. Moltiplicando tale valore per gli anni e i mesi oggetto di intimazione nel precetto (4 anni e 6 mesi) si ottiene un valore finale di euro 6.817,50.
- Quanto alla debenza di interessi moratori, anche in questo caso occorre fare riferimento al titolo;
quest'ultimo dispone, con riferimento agli accessori, che le somme ingiunte avrebbero dovute essere maggiorate dei soli “interessi legali”, non facendo riferimento agli interessi moratori ex l. 231/2002 indicati nel precetto. Dunque, calcolando gli interessi legali dalla scadenza di ogni annualità alla data del precetto sulla differenza indicata (1.515,00), gli stessi ammontano a complessivi euro 335,27.
4. Le spese relative alla fase di reclamo si intendono compensate per 1/2, stante l'accoglimento limitato dello stesso, mentre seguono la soccombenza per il residuo 1/2, e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (introduttiva e decisionale) e delle questioni trattate, che legittimano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale:
- Accoglie nei limiti di cui in parte motiva il reclamo proposto e, per l'effetto, concede la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato di cui al precetto opposto limitatamente alla somma di euro
18.079,34, confermandola per i residui euro 6.817,50, oltre interessi legali per euro 335,27 e spese;
- condanna parte reclamata al pagamento, in favore della reclamante, delle spese della presente fase di reclamo che liquida in complessivi € 620,50 (già ridotti di ½) per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spoleto, 12/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Federico Falfari Dott.ssa Sara Trabalza
Pagina 7