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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1983/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to DIANA LUCA giusta mandato dimesso unitamente al ricorso, ricorrente contro
), contumace Controparte_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
“1) affidarsi i figli minori , Persona_1 Persona_2
e in via superesclusiva alla madre
[...] Persona_3
Parte_1
2) assegnarsi alla madre la casa familiare, di Parte_1 proprietà sua e di , sita a Castions di Strada (UD), via Controparte_1
1 Latisana n. 9;
3) stabilirsi il regime delle visite padre/figli in conformità al piano genitoriale, prevedendo comunque un calendario di visite padre/figli non appena costui si sarà appalesato e si renderà disponibile (il che allo stato non
è);
4) stabilirsi che il padre quale contributo al mantenimento Controparte_1 dei figli minori corrisponda alla madre la somma di Parte_1 euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) cioè euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni figlio, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati;
5) stabilirsi che le spese straordinarie - come individuate dal “Protocollo
d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione ai procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter cc.”, sottoscritto dalle suddette Autorità in data 28 agosto 2015 al n. 3477/15 – siano ripartite in ragione del 90% a carico del padre e del 10% a carico della madre, previo accordo e previa esibizione di pezze giustificative;
6) in via subordinata, sul presupposto che l'incapacità del resistente e della ricorrente a contribuire al mantenimento e alle spese straordinarie dei figli minori sia dovuta esclusivamente a una mancanza di mezzi economici, visto l'art. 316bis, comma 1 c.c., dichiarare i signori e CP_2 Parte_2
– inaudita altera parte o eventualmente previa loro comparizione in
[...] giudizio - tenuti in solido tra loro a corrispondere alla signora
[...]
, in subordine al signor stesso la somma Parte_3 Controparte_1 periodica che sarà ritenuta di giustizia affinché essi possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli minori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3
7) stabilirsi che il , quale assegno di mantenimento, Controparte_1 corrisponda a la somma mensile di euro 400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT delle famiglie di
2 operai ed impiegati;
8) confermarsi che l'Assegno Universale Familiare e/o ogni altro eventuale ammortizzatore sociale previsto dalla legge siano incamerati in ragione del
100% dalla signora Parte_1
9) obbligarsi le parti reciprocamente a prestare il consenso alla sottoscrizione dei documenti amministrativi necessari all'ottenimento e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di transito confinario per i minori;
Con vittoria di spese e competenze”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 24.7.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
10/11/2007 con e che dalla loro unione sono nati i Controparte_1 figli (Palmanova, 3.11.2008), Persona_1 Persona_2
(Palmanova, 15.7.2011) e
[...] Persona_3
(Palmanova, 25.4.2013), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha riferito, al proposito, che il marito si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi ritorno e senza più provvedere al sostegno affettivo ed economico della famiglia.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre e un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del marito di euro 750,00 mensili oltre al 90% delle spese straordinarie e al 100% dell'a.u.u.
La parte ricorrente ha depositato la prima delle memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c. mentre il resistente è rimasto contumace.
Il giudice istruttore ha pronunciato medio tempore i provvedimenti indifferibili e urgenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha
3 autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha disposto l'affido condiviso dei figli con loro collocamento prevalente presso la madre alla quale ha assegnato la casa coniugale;
ha fissato in euro 450,00 complessivi l'assegno di mantenimento per i minori da porre a carico del marito, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha attribuito l'integrale a.u.u. alla madre.
Poiché alla stessa udienza la parte ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Pronunciata, quindi, sentenza non definitiva n. 341/2925, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
All'udienza del 17.7.2025 il giudice istruttore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, fermo il resto, ha disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre e nel contempo ha autorizzato parte ricorrente ad accedere alla anagrafe tributaria e previdenziale per acquisire le ultime due dichiarazioni dei redditi del sig. nonché Controparte_1
l'estratto contributivo dello stesso.
Infine, all'udienza dell'11.11.2025 la parte ricorrente è stata invitata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. e ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe.
2- sull'affido e sul collocamento dei figli minori.
Dalla unione tra le parti sono nati i figli Persona_1
(Palmanova, 3.11.2008), (Palmanova, 15.7.2011) e Persona_2
(Palmanova, 25.4.2013). Persona_3
In via provvisoria e urgente, il giudice istruttore aveva affidato i minori in maniera condivisa, con diritto del padre di incontrare i figli esclusivamente previo accordo con la ricorrente, secondo una durata e in un orario compatibile con le esigenze dei minori.
Successivamente il giudice istruttore - poiché il marito, che aveva abbandonato la casa familiare e la famiglia, continuava a non dare notizie di sé - a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha disposto l'affido
4 esclusivo rafforzato dei figli alla madre.
Il Tribunale ha attentamente monitorato l'andamento delle comunicazioni ed interazioni tra i figli e il padre, per vero assenti.
In termini generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affido condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene vi siano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli in favore della madre, fermo il collocamento prevalente dei minori presso tale genitore, in considerazione del disinteressamento complessivamente dimostrato dal padre nei confronti dei figli (anche e soprattutto nel corso del presente procedimento), nonché della mancanza di consapevolezza circa gli oneri connessi al concreto e quotidiano esercizio della genitorialità condivisa.
Meritano di essere sottolineati alcuni aspetti particolarmente significativi dell'inadeguatezza genitoriale paterna.
In proposito va, anzitutto, rilevato che il padre ha abbandonato la famiglia rendendosi irreperibile nei fatti e disinteressarsi completamente della possibilità di rivedere i figli.
Anche all'udienza del 17.7.2025 la ricorrente ha riferito che nel corso del
2025 il marito aveva mandato un unico messaggio ai figli, scrivendo
“auguri” per il compleanno di il 25 aprile e mandando una Per_3
“emoticon” per il compleanno della figlia lo scorso 15 luglio. Per_2
È, dunque, evidente lo scarso interesse dimostrato per i minori, così come la scarsa consapevolezza circa i propri doveri.
In secondo luogo, la ricorrente ha allegato l'inadempimento del padre - con l'unica eccezione del mutuo gravante sulla casa familiare - al proprio obbligo contributivo.
5 Reputa, in definitiva, il Collegio che, dalla documentazione in atti e dalla stessa condotta extraprocessuale tenuta dal ricorrente, emerge come l'affidamento congiunto dei figli minori anche al padre sia per i ragazzi gravemente pregiudizievole e contrario agli interessi dei medesimi.
Va sottolineato, del resto, che è preminente interesse dei minori avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, perché le decisioni da prendere nell'interesse dei figli non possono subire gli effetti di situazioni disfunzionali della madre che arrechino danno alla corretta crescita dei bambini.
Le condizioni sopra indicate giustificano, in definitiva, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato a tale genitore con collocamento dei minori presso lo stesso.
Per la madre, infatti, deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo e comunque per essersi occupata dei figli con continuità e adeguata responsabilità ed essendosi spontaneamente rivolta ai servizi sociali competenti richiedendo gli aiuti del caso.
La casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la prole.
Le visite paterne potranno avvenire esclusivamente previo accordo con la ricorrente, secondo una durata e in un orario compatibile con le esigenze dei minori.
3- sul mantenimento dei figli minori.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
6 convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda AS
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Infatti, si ribadisce, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino. Ne deriva che, ancorché non siano documentate le entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita.
Venendo alla situazione retributiva ed economica complessiva delle parti in causa si osserva quanto segue.
La ricorrente ha allegato di essere disoccupata. Nondimeno, all'udienza dell'11.11.2025 ha precisato di svolgere da due mesi una attività lavorativa in forma irregolare come addetta alle pulizie, una volta alla settimana per 1 ora, a fronte di una retribuzione di circa 40,00 euro al mese.
Ha aggiunto di essere comproprietaria, assieme al marito, della casa coniugale.
È stata la ricorrente a depositare in giudizio le dichiarazioni dei redditi del resistente dei tre anni antecedenti la proposizione della domanda giudiziale
7 unitamente agli estratti del conto corrente cointestato.
Da una esamina degli estratti conto dimessi risulta acceso un mutuo, verosimilmente contratto per l'acquisto della casa, pari ad euro 419,00 mensili.
All'udienza dell'11.11.2025 la parte ricorrente ha dichiarato che il mutuo viene regolarmente pagato, presumibilmente a cura del resistente.
Il marito nel gennaio 2025 risultava effettivamente privo di occupazione lavorativa (v. doc. 27 ric.), essendo verosimile, come prospettato dalla stessa ricorrente, che egli avesse abbandonato non solo la famiglia ma anche l'occupazione lavorativa.
Vi è comunque da dire che, autorizzata ad accedere all'anagrafe tributaria, la ricorrente non ha documentato i relativi esiti. Nondimeno, le pregresse dichiarazioni dei redditi del resistente dimostrano una indubbia capacità e potenzialità reddituale dello stesso, peraltro di giovane età (il Mod.
730/2023 prodotto dalla moglie attestava, infatti, la percezione di redditi imponibili da lavoro dipendente di euro 24.509,00 complessivi nell'anno
2022).
Pertanto, tenuto conto altresì:
- della circostanza che i tempi in cui il padre vede e tiene con sé i figli sono inesistenti;
- della conseguente sostanziale assenza del padre nella vita quotidiana del figlio e, dunque, dell'insussistenza di qualsivoglia forma di contribuzione, diretta e indiretta, nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione degli stessi (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…);
- dell'età dei ragazzi;
- dell'integrale percezione dell'a.u.u. da parte della madre, ammontante a circa 700,00 euro mensili;
- del contributo indiretto meglio costituito dalla assegnazione alla moglie della casa coniugale - in comproprietà tra i coniugi -, e del pagamento dell'intero rateo del mutuo da parte (presumibilmente) del marito come da
8 dichiarazione resa da parte ricorrente;
il Collegio ritiene equo confermare in euro 450,00 complessivi il contributo che il padre dovrà pagare alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli.
Le spese straordinarie vengono confermate a carico del padre per il 50% e a carico della madre per il 50%. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del
Tribunale di Udine).
Va, invece, dichiarata inammissibile, in questa sede, la domanda economica spiegata nei confronti degli ascendenti del sig. ex art. 316 bis c.c., Per_1 non sussistendo connessione soggettiva ed essendo retti il procedimento pendente e quello delineato dall'art. 316 bis c.c. da discipline processuali speciali distinte.
4- sull'assegno di mantenimento per la moglie.
La moglie ha chiesto la previsione in suo favore di un assegno pari ad euro
400,00.
Tale assegno non può essere riconosciuto.
Invero, è incontestabile che, vuoi per l'età sua (46 anni) e dei figli
(rispettivamente 17, 15 e 13 anni), vuoi per l'assenza di problematiche di salute, la stessa si trovi nella condizione di migliorare i propri redditi e reperire una occupazione lavorativa maggiormente remunerativa rispetto a quella precaria in essere.
Inoltre, anche a voler ritenere che il resistente abbia reperito nelle more una attività lavorativa non dissimile da quella svolta in precedenza, vi è da dire che la quantificazione dell'assegno per i figli, l'intervenuto integrale pagamento del rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale da parte del sig. e la circostanza che egli abbia fissato altrove la Per_1 propria dimora con conseguente possibilità di un nuovo costo a suo carico per una eventuale nuova abitazione, sono elementi che “assottiglierebbero” in modo incisivo la presunta sperequazione reddituale esistente tra i coniugi
9 al punto da non consentire il riconoscimento di un assegno per la moglie.
Nulla, del resto, è stato allegato quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
5- sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate stante la non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la pronuncia n. 341/2025 sullo status, così dispone:
1) affida i figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre, con loro collocamento prevalente presso tale genitore;
2) assegna alla madre la casa coniugale;
3) dispone che le visite paterne possano avvenire esclusivamente previo accordo con la madre, secondo una durata e in un orario compatibile con le esigenze dei minori;
4) ordina al padre di concorrere nel mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di euro 450,00 complessivi (euro 150,00 per ciascun figlio), salva rivalutazione ex indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5) dispone che la madre percepisca l'intero a.u.u.;
6) nulla a titolo di assegni fra i coniugi;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo
Il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
10
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to DIANA LUCA giusta mandato dimesso unitamente al ricorso, ricorrente contro
), contumace Controparte_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
“1) affidarsi i figli minori , Persona_1 Persona_2
e in via superesclusiva alla madre
[...] Persona_3
Parte_1
2) assegnarsi alla madre la casa familiare, di Parte_1 proprietà sua e di , sita a Castions di Strada (UD), via Controparte_1
1 Latisana n. 9;
3) stabilirsi il regime delle visite padre/figli in conformità al piano genitoriale, prevedendo comunque un calendario di visite padre/figli non appena costui si sarà appalesato e si renderà disponibile (il che allo stato non
è);
4) stabilirsi che il padre quale contributo al mantenimento Controparte_1 dei figli minori corrisponda alla madre la somma di Parte_1 euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) cioè euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni figlio, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati;
5) stabilirsi che le spese straordinarie - come individuate dal “Protocollo
d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione ai procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter cc.”, sottoscritto dalle suddette Autorità in data 28 agosto 2015 al n. 3477/15 – siano ripartite in ragione del 90% a carico del padre e del 10% a carico della madre, previo accordo e previa esibizione di pezze giustificative;
6) in via subordinata, sul presupposto che l'incapacità del resistente e della ricorrente a contribuire al mantenimento e alle spese straordinarie dei figli minori sia dovuta esclusivamente a una mancanza di mezzi economici, visto l'art. 316bis, comma 1 c.c., dichiarare i signori e CP_2 Parte_2
– inaudita altera parte o eventualmente previa loro comparizione in
[...] giudizio - tenuti in solido tra loro a corrispondere alla signora
[...]
, in subordine al signor stesso la somma Parte_3 Controparte_1 periodica che sarà ritenuta di giustizia affinché essi possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli minori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3
7) stabilirsi che il , quale assegno di mantenimento, Controparte_1 corrisponda a la somma mensile di euro 400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT delle famiglie di
2 operai ed impiegati;
8) confermarsi che l'Assegno Universale Familiare e/o ogni altro eventuale ammortizzatore sociale previsto dalla legge siano incamerati in ragione del
100% dalla signora Parte_1
9) obbligarsi le parti reciprocamente a prestare il consenso alla sottoscrizione dei documenti amministrativi necessari all'ottenimento e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di transito confinario per i minori;
Con vittoria di spese e competenze”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 24.7.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
10/11/2007 con e che dalla loro unione sono nati i Controparte_1 figli (Palmanova, 3.11.2008), Persona_1 Persona_2
(Palmanova, 15.7.2011) e
[...] Persona_3
(Palmanova, 25.4.2013), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha riferito, al proposito, che il marito si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi ritorno e senza più provvedere al sostegno affettivo ed economico della famiglia.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre e un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del marito di euro 750,00 mensili oltre al 90% delle spese straordinarie e al 100% dell'a.u.u.
La parte ricorrente ha depositato la prima delle memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c. mentre il resistente è rimasto contumace.
Il giudice istruttore ha pronunciato medio tempore i provvedimenti indifferibili e urgenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha
3 autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha disposto l'affido condiviso dei figli con loro collocamento prevalente presso la madre alla quale ha assegnato la casa coniugale;
ha fissato in euro 450,00 complessivi l'assegno di mantenimento per i minori da porre a carico del marito, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha attribuito l'integrale a.u.u. alla madre.
Poiché alla stessa udienza la parte ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Pronunciata, quindi, sentenza non definitiva n. 341/2925, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
All'udienza del 17.7.2025 il giudice istruttore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, fermo il resto, ha disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre e nel contempo ha autorizzato parte ricorrente ad accedere alla anagrafe tributaria e previdenziale per acquisire le ultime due dichiarazioni dei redditi del sig. nonché Controparte_1
l'estratto contributivo dello stesso.
Infine, all'udienza dell'11.11.2025 la parte ricorrente è stata invitata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. e ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe.
2- sull'affido e sul collocamento dei figli minori.
Dalla unione tra le parti sono nati i figli Persona_1
(Palmanova, 3.11.2008), (Palmanova, 15.7.2011) e Persona_2
(Palmanova, 25.4.2013). Persona_3
In via provvisoria e urgente, il giudice istruttore aveva affidato i minori in maniera condivisa, con diritto del padre di incontrare i figli esclusivamente previo accordo con la ricorrente, secondo una durata e in un orario compatibile con le esigenze dei minori.
Successivamente il giudice istruttore - poiché il marito, che aveva abbandonato la casa familiare e la famiglia, continuava a non dare notizie di sé - a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha disposto l'affido
4 esclusivo rafforzato dei figli alla madre.
Il Tribunale ha attentamente monitorato l'andamento delle comunicazioni ed interazioni tra i figli e il padre, per vero assenti.
In termini generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affido condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene vi siano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli in favore della madre, fermo il collocamento prevalente dei minori presso tale genitore, in considerazione del disinteressamento complessivamente dimostrato dal padre nei confronti dei figli (anche e soprattutto nel corso del presente procedimento), nonché della mancanza di consapevolezza circa gli oneri connessi al concreto e quotidiano esercizio della genitorialità condivisa.
Meritano di essere sottolineati alcuni aspetti particolarmente significativi dell'inadeguatezza genitoriale paterna.
In proposito va, anzitutto, rilevato che il padre ha abbandonato la famiglia rendendosi irreperibile nei fatti e disinteressarsi completamente della possibilità di rivedere i figli.
Anche all'udienza del 17.7.2025 la ricorrente ha riferito che nel corso del
2025 il marito aveva mandato un unico messaggio ai figli, scrivendo
“auguri” per il compleanno di il 25 aprile e mandando una Per_3
“emoticon” per il compleanno della figlia lo scorso 15 luglio. Per_2
È, dunque, evidente lo scarso interesse dimostrato per i minori, così come la scarsa consapevolezza circa i propri doveri.
In secondo luogo, la ricorrente ha allegato l'inadempimento del padre - con l'unica eccezione del mutuo gravante sulla casa familiare - al proprio obbligo contributivo.
5 Reputa, in definitiva, il Collegio che, dalla documentazione in atti e dalla stessa condotta extraprocessuale tenuta dal ricorrente, emerge come l'affidamento congiunto dei figli minori anche al padre sia per i ragazzi gravemente pregiudizievole e contrario agli interessi dei medesimi.
Va sottolineato, del resto, che è preminente interesse dei minori avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, perché le decisioni da prendere nell'interesse dei figli non possono subire gli effetti di situazioni disfunzionali della madre che arrechino danno alla corretta crescita dei bambini.
Le condizioni sopra indicate giustificano, in definitiva, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato a tale genitore con collocamento dei minori presso lo stesso.
Per la madre, infatti, deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo e comunque per essersi occupata dei figli con continuità e adeguata responsabilità ed essendosi spontaneamente rivolta ai servizi sociali competenti richiedendo gli aiuti del caso.
La casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la prole.
Le visite paterne potranno avvenire esclusivamente previo accordo con la ricorrente, secondo una durata e in un orario compatibile con le esigenze dei minori.
3- sul mantenimento dei figli minori.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
6 convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda AS
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Infatti, si ribadisce, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino. Ne deriva che, ancorché non siano documentate le entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita.
Venendo alla situazione retributiva ed economica complessiva delle parti in causa si osserva quanto segue.
La ricorrente ha allegato di essere disoccupata. Nondimeno, all'udienza dell'11.11.2025 ha precisato di svolgere da due mesi una attività lavorativa in forma irregolare come addetta alle pulizie, una volta alla settimana per 1 ora, a fronte di una retribuzione di circa 40,00 euro al mese.
Ha aggiunto di essere comproprietaria, assieme al marito, della casa coniugale.
È stata la ricorrente a depositare in giudizio le dichiarazioni dei redditi del resistente dei tre anni antecedenti la proposizione della domanda giudiziale
7 unitamente agli estratti del conto corrente cointestato.
Da una esamina degli estratti conto dimessi risulta acceso un mutuo, verosimilmente contratto per l'acquisto della casa, pari ad euro 419,00 mensili.
All'udienza dell'11.11.2025 la parte ricorrente ha dichiarato che il mutuo viene regolarmente pagato, presumibilmente a cura del resistente.
Il marito nel gennaio 2025 risultava effettivamente privo di occupazione lavorativa (v. doc. 27 ric.), essendo verosimile, come prospettato dalla stessa ricorrente, che egli avesse abbandonato non solo la famiglia ma anche l'occupazione lavorativa.
Vi è comunque da dire che, autorizzata ad accedere all'anagrafe tributaria, la ricorrente non ha documentato i relativi esiti. Nondimeno, le pregresse dichiarazioni dei redditi del resistente dimostrano una indubbia capacità e potenzialità reddituale dello stesso, peraltro di giovane età (il Mod.
730/2023 prodotto dalla moglie attestava, infatti, la percezione di redditi imponibili da lavoro dipendente di euro 24.509,00 complessivi nell'anno
2022).
Pertanto, tenuto conto altresì:
- della circostanza che i tempi in cui il padre vede e tiene con sé i figli sono inesistenti;
- della conseguente sostanziale assenza del padre nella vita quotidiana del figlio e, dunque, dell'insussistenza di qualsivoglia forma di contribuzione, diretta e indiretta, nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione degli stessi (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…);
- dell'età dei ragazzi;
- dell'integrale percezione dell'a.u.u. da parte della madre, ammontante a circa 700,00 euro mensili;
- del contributo indiretto meglio costituito dalla assegnazione alla moglie della casa coniugale - in comproprietà tra i coniugi -, e del pagamento dell'intero rateo del mutuo da parte (presumibilmente) del marito come da
8 dichiarazione resa da parte ricorrente;
il Collegio ritiene equo confermare in euro 450,00 complessivi il contributo che il padre dovrà pagare alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli.
Le spese straordinarie vengono confermate a carico del padre per il 50% e a carico della madre per il 50%. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del
Tribunale di Udine).
Va, invece, dichiarata inammissibile, in questa sede, la domanda economica spiegata nei confronti degli ascendenti del sig. ex art. 316 bis c.c., Per_1 non sussistendo connessione soggettiva ed essendo retti il procedimento pendente e quello delineato dall'art. 316 bis c.c. da discipline processuali speciali distinte.
4- sull'assegno di mantenimento per la moglie.
La moglie ha chiesto la previsione in suo favore di un assegno pari ad euro
400,00.
Tale assegno non può essere riconosciuto.
Invero, è incontestabile che, vuoi per l'età sua (46 anni) e dei figli
(rispettivamente 17, 15 e 13 anni), vuoi per l'assenza di problematiche di salute, la stessa si trovi nella condizione di migliorare i propri redditi e reperire una occupazione lavorativa maggiormente remunerativa rispetto a quella precaria in essere.
Inoltre, anche a voler ritenere che il resistente abbia reperito nelle more una attività lavorativa non dissimile da quella svolta in precedenza, vi è da dire che la quantificazione dell'assegno per i figli, l'intervenuto integrale pagamento del rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale da parte del sig. e la circostanza che egli abbia fissato altrove la Per_1 propria dimora con conseguente possibilità di un nuovo costo a suo carico per una eventuale nuova abitazione, sono elementi che “assottiglierebbero” in modo incisivo la presunta sperequazione reddituale esistente tra i coniugi
9 al punto da non consentire il riconoscimento di un assegno per la moglie.
Nulla, del resto, è stato allegato quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
5- sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate stante la non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la pronuncia n. 341/2025 sullo status, così dispone:
1) affida i figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre, con loro collocamento prevalente presso tale genitore;
2) assegna alla madre la casa coniugale;
3) dispone che le visite paterne possano avvenire esclusivamente previo accordo con la madre, secondo una durata e in un orario compatibile con le esigenze dei minori;
4) ordina al padre di concorrere nel mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di euro 450,00 complessivi (euro 150,00 per ciascun figlio), salva rivalutazione ex indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5) dispone che la madre percepisca l'intero a.u.u.;
6) nulla a titolo di assegni fra i coniugi;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo
Il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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