Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4263 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare dell'1 aprile 2025 e vertente tra
TRA codice fiscale rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Guido Parte_1 P.IVA_1
Orlando
APPELLANTE
E
codice fiscale e numero di iscri-zione al Registro delle Imprese di NO Controparte_1
, partita IVA ,rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Roberto P.IVA_2 P.IVA_3
Napoleoni;
APPELLATA
Nonché
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Tre-viso- Controparte_2
Belluno e per essa (codice fiscale e numero di iscrizione al registro P.IVA_4 Controparte_3 delle Impre-se presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza - Lodi
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Roberto Napoleoni;
P.IVA_5
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Tivoli il 01/7/2010 al n. 2231 serie 1T e dell'ipoteca iscritta il 02/07/2010 al registro generale n.
40992 e registro particolare n. 9901 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma –
Territorio, servizio Pubblicità Immobiliare di ROMA 2.
Esponeva parte ricorrente quanto segue.
In data 24/6/2010 la con atto per notar Rep/Racc. 63928/23881 reg.to a Parte_1 Persona_1
Tivoli il 01/7/2010 al n. 2231 serie 1T ha stipulato un contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori con la per l'importo complessivo di € Controparte_4
500.000,00.
In data 02/07/2010 ha concesso ipoteca a garanzia del mutuo sul terreno presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del Territorio – di ROMA 2 sul terreno della superficie complessiva di metri quadrati
910, distinto in catasto al foglio n.10 p.lle n.604 di Ha 0.08.35 RD Euro 8.41 RAEuro 4,96; n. 607 di
Ha 0.00.75 RDEuro 0,64 RAEuro 0,15, da essa acquistato in data 14 giugno 2007 con atto per notar rep./racc. 56500/18885 registrato a Tivoli l'11/7/2007 al n. 2735 serie 1T , Persona_1 trascritto a Roma 2 il 12/7/2007, formalità n.27358.
La Banca ha effettuato 4 erogazioni per scrittura privata non autenticata per un importo complessivo di € 380.000,00 con le seguenti modalità:
erogazione n. 01 dell'importo di € 117.000,00 in data 21.07.2010;
erogazione n. 02 dell'importo di € 143.000,00 in data 22.09.2010;
erogazione n. 03 dell'importo di € 80.000,00 in data 07.03.2011;
erogazione n. 04 dell'importo di € 40.000,00 in data 11.07.2011.
Ciò premesso la ricorrente deduceva:
1 L'inesistenza del bene ipotecato, sulla base della sua erronea indicazione come terreno invece che come edificio in costruzione, richiamando l'art. 2826 c.c. e la Circolare n. 60/1989 dell'Agenzia delle
Entrate relativa alle modalità di accensione dell'ipoteca.
2. La violazione dell'art. 39 T.U.B., dell'art. 2821 c.c., dell'art. 2835 c.c. e dei principi generali dell'ordinamento, sulla base dell'assenza di atti pubblici attestanti le singole erogazioni delle somme mutuate.
3. La violazione del parametro percentuale di cui all'art. 38 T.U.B. per la sproporzione fra il valore dell'ipoteca (1.000.000 di euro) e l'importo del mutuo (500.000 euro), da un lato e quello del terreno
(70.000 euro) dall'altro. esisteva alla domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna Controparte_5 della ricorrente al pagamento della somma di euro 357.2456,24 quale quota del mutuo non restituita, oltre interessi convenzionali;
in via subordinata chiede la conversione del mutuo fondiario in ordinario mutuo ipotecario, con conservazione della garanzia ipotecaria.
Le conclusioni formulate dalle parti sono le seguenti:
Per parte ricorrente:
1) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mutuo per notar Rep/Racc. Persona_1
63928/23881 del 24/06/2010 reg.to a Tivoli il 01/7/2010 al n. 2231 serie 1T e dell'ipoteca iscritta il
02/07/2010 al registro generale n. 40992 e registro particolare n. 9901 presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, servizio Pubblicità Immobiliare di ROMA 2, per contrasto con norme imperative. 2) In subordine, salvo gravame, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia soltanto parziale del citato contratto di mutuo fondiario per sola parte eccedente la percentuale massima di concessione del credito fondiario pari all'80% del valore del bene concesso in ipoteca e dichiarare la conversione di questa parte in mutuo ipotecario ordinario, con continuazione, per la parte rientrante nel suddetto limite.
3) In via ancora più gradata, convertire ex art.1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, originariamente fondiario.
4) dichiarare l'inefficacia dell'esecutività del predetto contratto di mutuo per notar Parte_2
63928/23881 del 24/06/2010 reg.to a Tivoli il 01/7/2010 al n. 2231 serie 1T ;
[...]
5) dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'ipoteca iscritta il 02/07/2010 al registro generale n. 40992 e registro particolare n. 9901 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Roma – Territorio , servizio Pubblicità Immobiliare di ROMA 2;
6) In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
7) In ogni caso, respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_4
Per parte resistente: rigettare integralmente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto.
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la medesi-ma in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare immediatamente ad Controparte_1 la somma di € 357.245,24, corrispondente alla quota di mutuo non restituita, oltre interessi al tasso del 4,021% a decorrere dal 05.06.2018.
In via subordinata, ed ove dovesse venir riconosciuta la nullità del mutuo fondiario concesso da
[...]
a in data 24.06.2010, per atti Notaio , Rep. n. Controparte_1 Parte_1 Persona_1
63928/23881, registrato a Tivoli il 01.07.2010 al n. 2231 serie 1 T, si chiede che, previa conversione di detto mutuo fondiario, in ordinario mutuo ipotecario, con integrale conservazione della garanzia ipotecaria acquisita (ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma
Territorio il 2.7.2010 ai nn. 9901 di Registro particolare e 40992 di Registro generale), la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in accoglimento della spiegata domanda
[...] riconvenzionale, venga condannata a pagare immediatamente ad la somma di Controparte_1
€ 357.245,24, corrispondente alla quota di mutuo non restituita, oltre interessi al tasso del 4,021% a decorrere dal 05.06.2018.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ rigetta le domande di parte ricorrente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 condanna al pagamento di € 357.245,24, oltre interessi al tasso del 4,021% a decorrere Parte_1 dal 05.06.2018. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in euro 6500,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[…L'art. 2826 c.c., invocato da parte ricorrente, rubricato “Indicazioni dell'immobile ipotecato”, testualmente dispone:
“Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale;
per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono”. La contestazione sollevata non attiene al contenuto dell'atto di concessione di ipoteca, che non è stato prodotto, ma al contenuto dell'iscrizione eseguita dall'ufficio su richiesta del notaio. Ma la disposizione del codice non commina alcuna nullità o inefficacia, né l'una o l'altra sanzione si può desumere dai principi generali, non essendo in discussione l'individuazione del bene ipotecato.
La seconda contestazione si fonda sull'assenza di atti pubblici attestanti le singole erogazioni delle somme mutuate, essendo peraltro pacifico che le erogazioni sono avvenute e sono documentate da scritture private. Parte ricorrente sostiene che l'annotazione a margine dell'ipoteca dell'avvenuta erogazione è requisito essenziale per dimostrare erga omnes non solo il tasso degli interessi ma, soprattutto, il perfezionamento del contratto di finanziamento. La contestazione pare dunque riferirsi sia al perfezionamento del mutuo sia al perfezionamento della garanzia ipotecaria. Come è noto l'art. 2821 c.c. prevede che l'ipoteca possa essere concessa con scrittura privata e l'art. 2835 c.c. ne richiede l'autenticazione ai fini dell'iscrizione ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'annotazione dell'erogazione non attiene né al perfezionamento del mutuo né all'efficacia della garanzia. In tal senso v. Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 506 del
11/01/2017: “In tema di mutuo condizionato in un'operazione di credito edilizio, la mancata annotazione dell'avvenuta erogazione successiva all'iscrizione ipotecaria e nei limiti di essa non muta gli effetti e l'estensione dell'iscrizione ipotecaria originaria, né assume rilievo condizionante sospensivo rispetto all'originaria iscrizione. Quest'ultima, in quanto sin dall'origine pienamente costitutiva della funzione di garanzia e volta a dare grado e copertura garantistica immediata al credito futuro (purché nell'ambito quantitativo dell'avvenuta iscrizione) rimane pienamente opponibile ai terzi acquirenti dell'immobile gravato, mentre l'effetto della mancata annotazione è quello di onerare il creditore (la cui entità attuale del credito non risulti dall'annotazione) della prova dell'esistenza e dell'entità del credito stesso, nonché della sua riferibilità al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione avvenne.” Del tutto inconferente è il richiamo all'art. 39 comma 7 TUB relativo ai compensi del notaio.
La terza contestazione richiama la circolare CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del
22/4/1995 che, in combinato disposto con l'art. 38 TUB, ha disposto che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario deve essere pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Afferma la ricorrente che la banca avrebbe dovuto accendere ipoteca non sul terreno ma sul fabbricato in corso di costruzione per poter prendere un'ipoteca così alta, ma non lo ha fatto. Anche questa contestazione in sostanza ripropone la questione dell'individuazione dell'oggetto dell'ipoteca e quindi una questione di interpretazione, che si deve risolvere con l'individuazione come oggetto della stessa del bene reale nella sua globalità, come effettivamente esistente al momento delle singole erogazioni. Invece il rapporto fra l'importo totale del finanziamento, prescindendo dalla gradualità della sua erogazione, ed il valore del terreno non edificato appare del tutto irrilevante ai fini del rispetto del parametro normativo invocato.
Le contestazioni sollevate da parte attrice sulla validità ed efficacia del mutuo e dell'ipoteca sono dunque integralmente infondate;
quelle relative alla sua inidoneità come titolo esecutivo non sono sorrette dal necessario interesse ad agire.
La domanda riconvenzionale proposta dalla banca resistente si fonda sul mutuo e sull'erogazione delle somme, e quindi su fatti documentati e pacifici, incombendo sulla convenuta sostanziale l'onere di provare pagamenti ulteriori oltre quelli già portati in detrazione o altri fatti estintivi, e di contestare l'estratto conto prodotto in atti, da cui si desumono l'importo delle rate impagate e quello degli interessi richiesti. L'unica contestazione sollevata da , in rito, di violazione del Pt_1 ne bis in idem, in relazione all'efficacia esecutiva già attribuita ex lege al mutuo, oltre ad essere in contrasto con le conclusioni rassegnate dalla stessa parte, che affermano l'assenza di tale efficacia, è comunque palesemente infondata, non potendosi dubitare dell'interesse del creditore ad ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_1 chiedendo “1) Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 15/07/2020 proc. n. 4904/2018, non notificata;
2) Accogliere le conclusioni di primo grado e, per l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento oggetto di gravame;
3) accogliere le conclusioni indicate dalla in primo grado che abbiansi qui, per brevità interamente Parte_1 richiamate e trascritte”. Ha resistito la appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
La prima udienza (31.5.21) veniva differita al 4.12.23 ,poi d'ufficio al 25.11.2024 con provvedimento
25.1.22.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale del 12.7.23.
In data 24.1.25 interveniva in giudizio ex art. 111 e per essa Controparte_6 CP_3
, riportandosi alle difese della dante causa.
[...]
Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 dicembre 2024, si costituiva in giudizio nuovo difensore (in ragione del decesso del precedente) e, stante l'assenza di deposito ad opera delle parti delle memorie conclusionali anticipate (finalizzate alla decisione contestuale della causa, la
Corte disponeva rinvio per lo stesso adempimento, fissando nuovi termini.
Con le note di trattazione scritta per la detta udienza del 10.12.24, il nuovo difensore di parte appellante formulava le seguenti conclusioni: “ 1) Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 15/07/2020 proc. N. 4904/2018. 2) Accogliere le conclusioni di primo grado e, per l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento oggetto di gravame. 3) Accogliere le conclusioni indicate dalla in primo grado: 4) Dichiarare la Parte_1 nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo per notar Rep/Racc. 63928/23881 Persona_1 del 24/06/2010 reg.to a Tivoli il 01/07/2010 al n. 2231 serie 1T e dell'ipoteca iscritta il 02/07/2010 al registro generale n. 40992 e registro particolare n. 9901 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Roma – Territorio, servizio Pubblicità Immobiliare di ROMA 2, per contrasto con norme imperative. 5) In subordine, salvo gravame, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia soltanto parziale del contratto di mutuo fondiario per la sola parte eccedente la percentuale massima di concessione del credito fondiario pari all' 80% del valore del bene concesso in ipoteca e dichiarare la conversione di questa parte in mutuo ipotecario ordinario, con continuazione, per la parte rientrante nel suddetto limite. 6) In via ancora più gradata, convertire ex art.1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, originariamente fondiario.
7) Dichiarare l'inefficacia dell'esecutività del predetto contratto di mutuo per notar Per_1
Rep/Racc. 63928/23881 del 24/06/2010 reg.to a Tivoli il 01/07/2010 al n. 2231 serie 1T.
[...]
8) Dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'ipoteca iscritta il 02/07/2010 al registro generale n. 40992 e registro particolare n. 9901 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, servizio Pubblicità Immobiliare di ROMA 2. 9) In ogni caso, condannare
[...]
al pagamento delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore CP_1 antistatario”.
La società intervenuta depositava note finali anticipate e note cartolari.
La parte appellante depositava solo le note di trattazione scritta.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi. § 3.1 — Col primo motivo – titolato “ ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA'.
VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. MANCATO ESAME
DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI” – la società appellante lamenta che il giudice di primo grado, nel decidere la questione dell'accensione dell'ipoteca e dell'immobile individuato, non aveva tenuto conto che l'atto di concessione dell'ipoteca è il contratto di mutuo e che era versato in atti, sicchè avrebbe assunto un convincimento errato omettendo l'esame di detto documento.
Ribadisce parte appellante la tesi della inesistenza o nullità dell'ipoteca per essere stato indicato il terreno, bene non più esistente all'epoca, nella nota di accensione del 2.7.10, con violazione di norme imperative.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ ERROR IN IUDICANDO. MANCATA APPLICAZIONE
DELL'ART.39 DEL T.U.B. INEFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO” - la parte appellante ripropone la questione della invalidità del mutuo quale titolo esecutivo stante la mancata annotazione dell'erogazione, evidenziando che nel caso in esame vi è un doppio atto, con separata erogazione con quientanza , ma che deve essere considerata come unica operazione notarile e quindi come unico atto.
Aggiunge l'appellante che l'annotazione ha un effetto costitutivo e sulla inefficacia del mutuo allega giurisprudenza di legittimità (v. Cass. N. 17194/15).
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “ ERROR IN IUDICANDO. MANCATA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA IL CREDITO EROGATO ED IL BENE GARANTITO”
– la società appellante devolve la questione della proporzionalità, facendo una ricostruzione storica del mutuo fondiario che, nel caso in esame, sarebbe stato erogato in misura superiore al 100% del valore del bene garantito, con conseguente operatività dell'art. 117 TUB per l'applicazione conseguente di condizioni più sfavorevoli.
§ 4 — L'appello è ai limiti della temerarietà, in parte inammissibile e in parte infondato.
Premesso che non può accogliersi l'eccezione di giudicato (relativo alla condanna disposta a carico dell'appellante in accoglimento della domanda riconvenzionale) formulato dalla banca appellata atteso che, seppure sintetiche e palesemente generiche, le conclusioni del gravame coinvolgono comunque l'intera sentenza di cui si chiede, appunto, la riforma;
diversa è la questione della sussistenza di precisi motivi di gravame circa quel profilo che, effettivamente, non viene colto neppure in via subordinata.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, questo è del tutto inconferente.
Come si evince dalla motivazione sopra riportata testualmente, il riferimento all'atto di concessione di ipoteca è stato effettuato dal Tribunale (ritenendo non sussistente in atti il relativo documento) in modo puramente irrilevante rispetto al più complesso ragionamento che sostiene poi la decisione. In sostanza è un mero inciso che parte appellante – in modo non corretto – ha estrapolato senza rendersi conto che l'argomentazione era altra e lasciava fuori, si ripete, dal ragionamento quel profilo.
Per il resto, viene pedissequamente reiterata la tesi della insistenza del bene al momento della nota di accensione dell'ipoteca, senza argomentare alcunchè circa l'assenza di previsioni sanzionatorie di alcun tipo in presenza di mere irregolarità e, soprattutto, non tiene conto che la disciplina di settore
(l'art. 2826 c.c. “Indicazioni dell'immobile ipotecato”, testualmente dispone: “Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale;
per i fabbricati in cor- so di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono”) prevede esattamente l'indicazione del bene come terreno su cui si andrà a costruire, dovendosi altresì ricordare l'istituto della accessione di cui all'art. 2811 c.c., secondo cui “L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni ed alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo la quale nonostante la duplicazione degli atti (contratto di mutuo ed erogazione/quietanza) non andrebbe valutata come tale, bensì come un unico atto così come prevede l'art. 39 comma 7 inerente i compensi notarili.
Ebbene, proprio su quest'ultimo profilo il Tribunale ha risposto e la parte appellante non ha saputo spiegare alcunchè in
contro
-argomentazione: è evidente, peraltro, leggendo quella norma che la
“fictio” dell'unicità dell'atto è finalizzata solo alla contabilizzazione del compenso notarile ed è estranea, invece, al profilo della validità e dell'efficacia di ciascun singolo atto, come del resto ha condivisibilmente affermato il primo giudice.
La citazione, poi, di giurisprudenza di legittimità (v. Cass. N. 17194/15) risulta del tutto inconferente per vari motivi;
la necessità di valutare i due atti separati come unicità è percorso logico dettato dalla
Corte di Cassazione esclusivamente ai fini interpretativi del negozio giuridico “mutuo” al fine, cioè, di individuare la disciplina contrattuale operante tra le parti. Peraltro, si tratta di giurisprudenza che lungi dall'affermare il reclamato “effetto costitutivo” dell'annotazione, occupandosi invece della opposizione all'esecuzione fondata sul mutuo fondiario, materia del tutto estranea a questo giudizio che è stato di mero accertamento, senza che vi fosse inizio di procedura esecutiva.
Di quest'ultima, peraltro, viene dato conto dal nuovo difensore di parte appellante nelle note di trattazione cartolare depositate per l'udienza del 10 dicembre 2024, con l'evidenziazione della vendita di alcuni degli immobili realizzati ed oggetto di ipoteca, con conseguente incasso di somme da parte della odierna appellata creditrice, profilo peraltro quest'ultimo del tutto irrilevante. Ne consegue la conferma che in questa sede non è stata devoluta (ma neppure in primo grado) alcuna questione inerente l'esecuzione coattiva, tanto è vero che lo stesso Tribunale ha evidenziato come non vi fosse un interesse ex art. 100 CPC per questo profilo, passaggio motivazionale importante sul quale non vi
è neppure motivo di gravame, con l'ulteriore conseguenza che la reiezione della originaria doglianza della società ricorrente oggi appellante è ormai definitiva, perché poggia su una motivazione a sé stante non impugnata.
§4.3 – Anche il terzo motivo di gravame va respinto per la sua inconferenza e non specificità rispetto al ragionamento che il Tribunale ha svolto con riguardo alla tesi della “sproporzionalità” come sopra riportata.
Allega parte appellante: “ Non avendo capito né la prima né la seconda eccezione il giudice non ha capito la terza, sostenendo che l'erogazione di un'ipoteca del valore di €1.000.000,00 su un bene del valore di €70.000,00 è regolare”; prosegue facendo la ricostruzione storica del mutuo fondiario e invocando l'art. 117 TUB. Ma non si avvede l'appellante che, in primo luogo, non sono idonee a contrastare le affermazioni del
Tribunale delle mere critiche come quelle sopra riportate;
inoltre non viene dato alcun rilievo all'art. 2811 C.C. che fa riferimento (rispetto alla percentuale da finanziare) al valore del fabbricato da realizzare, come è logico che sia in un mutuo che è, appunto, a stato di avanzamento dei lavori.
Peraltro, parte appellante – con questo motivo di doglianza- entra in contraddizione con la sua stessa tesi relativa alla accensione di ipoteca dove si sarebbe dovuto tener conto del fabbricato, elemento che , poi, invece scompare e diventa (a suo dire) irrilevante quando occorre fare la “proporzione” tra somma mutuata/erogata e il valore del bene garantito.
E' evidente che anche tale contraddittorietà influisce sulla coerenza e sulla adeguatezza ex art. 342
CPC del motivo di gravame che, pertanto, va respinto.
Restano, peraltro, di difficile intellegibilità le circostanze relative ad un tentativo di accordo – indicato nelle note di trattazione scritta – con la società intervenuta, giustificando così la pendenza del giudizio perché oggetto di accordo tra le parti in tal senso.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conti dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Va, poi, dato atto che per il principio di causalità, dette spese vanno rifuse sia nei confronti dell'appellata, sia delle cessionaria intervenuta.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la ordinanza ex art. 702 bis CPC del tribunale di Roma in data 15.7.2020 nel procedimento n. 4904/18 R.G., ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata nonché di parte intervenuta, delle spese del grado che liquida – per ciascuna di dette parti – in Euro 20.119,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore