Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, F.A. _________________ dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 8130/2024R.G.L. promossa
Addì
_______ _______
D A
[...]
, nata a [...] il [...] e residente a[...] spedizion e in Chiesazza Sperone 17 snc, avente C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. forma C.F._1 esecutiva all'Avv.
Lavinia Cipollina, per mandato in atti
________
Ricorrente ________
______
C O N T R O ________ ________
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Parte_2 Parte_3 ______
nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, per P.IVA_1 ________
________ rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti. ___
Resistente ________
________ ______ All'udienza del 22.1.2025, alle ore 17.30, ha pronunciato
________
S E N T E N Z A ________ ______ dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
Il
Cancellier decisione e
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Con ricorso depositato il 28.5.2024, la dott.ssa , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'invito a regolarizzare emesso dall' – Sede Provinciale di Palermo, notificato il 21 Maggio Pt_2
2024, avente ad oggetto l'asserita omissione della RC dovuta per la gestione separata dei Liberi
Professionisti, relativamente all''anno di imposta 2017.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la infondatezza delle pretese dell'Istituto eccependo l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti presupposti, l'eccessiva genericità
dell'atto impugnato e l'assenza di qualsivoglia motivazione.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità e/o l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine la riduzione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto. Pt_2
In particolare, eccepiva la genericità dell'oggetto del contendere e della causa pretendi, la carenza di interesse ad agire e nel merito deduceva l'inesistenza della prescrizione.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve infatti preliminarmente accogliersi l'eccezione di carenza d'interesse ad agire formulata dalla parte resistente, ex art. 100 C.p.c. “per proporre una domanda, o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse”.
Invero la ricorrente impugna un mero invito a regolarizzare, comunicato dall' , ma non prova Pt_3
quale sia il concreto interesse sotteso al giudizio, in assenza di provvedimenti idonei a ledere la sua sfera patrimoniale.
Com'è noto, infatti, gli strumenti giuridici posti dall'ordinamento a disposizione dell' per il Pt_3
recupero dei propri crediti (decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione, avviso di addebito iscrizione a ruolo esattoriale ed esecuzione dello stesso), sono tali che la semplice ricezione di invito a regolarizzare, come nella fattispecie, non appare una forma di pretesa tale da ingenerare nel ricorrente un pregiudizio “concreto ed attuale” alla propria sfera giuridica, e giustificare, quindi, il ricorso alla tutela giurisdizionale.(L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del
giudice; nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva
sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed
attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto”(Cass. n.565/2000). ,
La finalità dell'invito impugnato è esclusivamente quello di rendere edotto l'interessato circa il carico contributivo pendente ed invitarlo, se del caso, a presentare una richiesta di rettifica ovvero una la contestazione in via amministrativa.
Non si si ignora che in tema d'interesse ad agire la Suprema Corte si è viceversa pronunziata nel senso della sussistenza dell'interesse anche nelle azioni di mero accertamento (Cass. 17026/2006;
13556/2008; 16262/2015) con pronunce del seguente tenore: “L'interesse ad agire in un'azione di
mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo
sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel
corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta
portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento
del giudice”.
Ma non può, nel caso di specie, non rilevarsi che lo stato di “incertezza oggettiva” legittimante il ricorso all'autorità giudiziaria, non presenta alcuna connotazione di esclusività, tale da non poter essere eliminato in altro modo, essendo ben possibile le contestazioni delle risultanze a mezzo di un ricorso amministrativo, non presentato dalla ricorrente.
Ciò posto, nel merito giova rilevare il concomitante difetto d'allegazione, non avendo la parte ricorrente evidenziato circostanze di fatto e di diritto su cui la domanda possa considerarsi fondata e il motivo per cui l'invito a regolarizzare precedenti inadempienze dovrebbe essere illegittimo.
Nè è possibile a tale scopo essere invocata la prescrizione dei contributi pretesi e impagati, in assenza di un inizio di esecuzione o degli altri tassativi motivi individuati e codificati–pur su altri presupposti
-dalla Suprema Corte a SS.UU con sentenza n. 26283/2022.
Il ricorso va pertanto rigettato Per la peculiarità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale in materia, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile