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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.6.2025, sostituita dal deposito telematico di no-te scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del termine per il de- posito di note scritte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dopo camera di consiglio, la Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, deposi- tando il provvedimento telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel. sentito il consigliere dr. S. Ciardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 961/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
10.08.1994 (C.F. , entrambi elettivamente do- C.F._2
miciliati a Palermo, in via delle Croci n. 2/G presso lo studio dell'Avv.
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
che li rappresenta e difende per mandato in atti;
Parte_3
– appellanti –
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Palermo, in via Piazza Marina n° 39 “Palazzo Rostagno”, rappresen- tato e difeso dall'Avv. Caterina Grasso per mandato in atti;
E
in persona del legale CP_2 Parte_4
rappresentante pro tempore (C.F. , elettivamente domi- P.IVA_2
ciliata in Gela, in Corso Vittorio Emanuele 161, presso lo studio dell'Avv. Geltrude Bonura, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(P. I. , n. q. di Im- Controparte_3 P.IVA_3
presa designata, ai sensi dell'art. 286 del d. lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tem- pore, elettivamente domiciliata in Partinico, via Benevento n. 30, pres- so lo studio dell'Avv. Giovanni R. Denaro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellati –
XXXXX
❖ Fatti di causa
Il Tribunale Civile di Palermo, con sentenza n. 1845/2021 emessa in
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
data 27/04/2021, nei giudizi riuniti recanti i numeri 9645/2018 e
9780/2018,: rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta da e nei confronti del , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.; dichiarò assorbita la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della Controparte_1 [...]
(di seguito indicata come R.A.P.); rigettò la Controparte_4
domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti dell'
[...]
- quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_5
sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” - in persona del legale rappresentante pro tempore e compensò integral- mente le spese di lite tra tutte le parti.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma, nonché la condanna Parte_2
delle parti appellate al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti, oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la - chiamata in causa dalla parte convenuta per Pt_4
essere manlevata nel caso di condanna, in forza del contratto di servi- zio stipulato in data 06/08/2014, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tutela e di manutenzione della rete stradale - chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva, infine, la nella qualità di Fon- Controparte_5
Co di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il rigetto
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza collegiale del
18.06.2025 tenuta, con modalità “cartolari”, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note conclusive e per il deposito di note scritte la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta la erro- neità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., avendo il giudice di prime cure fondato la propria decisione su una errata ricostruzione dei fatti e una, altresì, errata valutazione del materiale probatorio. Invero, secondo quanto prospettato dall'appellante, nel caso in esame si configura la responsabilità del
, convenuto in primo grado, che, in violazione dei Controparte_1
suoi doveri derivanti dal rapporto di custodia che intercorre con la re- te stradale cittadina ai sensi dell'art. 2051 c.c., non si era attivato per far rimuovere una macchia d'olio di circa 10 metri insistente nella via
Primo Carnera, a causa della quale il motorino, guidato da _7
, scivolava a terra e provocava allo stesso gravi lesioni fisiche, ol-
[...]
tre al danneggiamento del mezzo, di proprietà di . Parte_1
L'appellante, contrariamente a quanto deciso dal giudice di primo gra- do soggiunge che, in ipotesi, non ricorra alcun “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso di causalità, giacché la macchia d'olio era pre- sente sul manto stradale almeno quattro ore prima dell'incidente e ciò
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
elide i requisiti dell'immediatezza e dell'inevitabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'omessa motivazione sulla richiesta pronuncia di responsabilità a carico della nella qualità di Impresa designata, ex art. 286 Controparte_5
d. lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, dovendosi, invece, ritenere sussi- stenti i presupposti per la dichiarazione della responsabilità del Fondo, poiché la macchia d'olio è fuoriuscita da una vettura non identificata.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, pure richiesta in primo grado, che avrebbe consentito, da un lato, di meglio comprende- re la dinamica dell'evento dannoso e, dall'altro, di ottenere una quanti- ficazione più accurata dei danni fisici subiti da , nonché Parte_2
dei danni materiali subiti dal motociclo.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché logi- camente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale della sentenza impugnata, sono infondati.
Le richieste risarcitorie oggetto del presente giudizio traggono ori- gine dai danni subiti da che, in data 08/09/2016, alle Parte_2
ore 21.00 circa mentre alla guida del motociclo Honda SH tg. EF-32587 di proprietà di , stava percorrendo la via Primo Carnera, Parte_1
improvvisamente rovinava al suolo a causa della presenza sull'asfalto
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
di una macchia d'olio. In seguito all'incidente, veniva condotto Pt_2
presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello” per le serie lesioni fisiche che la caduta aveva provocato. Avanzava, pertanto, richiesta risarcitoria per un totale di €
82.329,54 per il danno alla salute patito, come quantificati nella consu- lenza tecnica di parte a firma del dott. . Chie- Persona_1
deva, altresì, il risarcimento del danno subito dal motociclo, di proprie- tà di , quantificati in € 2.225,13. Gli appellanti addebita- Parte_1
vano tali eventi dannosi alla responsabilità del , ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., sostenendo che, in ragione del rapporto di cu- stodia intercorrente con le strade in esso situate, il dovesse CP_1
essere ritenuto responsabile, non essendosi adoperato per la rimozio- ne della macchia d'olio, peraltro di dimensioni particolarmente estese, al fine di salvaguardare gli utenti che circolano per le strade cittadine.
Gli appellanti, peraltro, invocavano la responsabilità anche della n.q. di Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_5
Strada, asserendo che la macchia d'olio fosse fuoriuscita da una vettu- ra non identificata, che si era poi allontanata dal luogo del sinistro.
Le domande risarcitorie, tuttavia, devono essere rigettate ricorren- do, nella specie, un evento avente i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità tali da configurare il “caso fortuito” idoneo ad elidere la responsabilità dell'ente.
La responsabilità derivante da danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., infatti, introduce una presunzione di responsabilità in capo al soggetto, il custode, per i danni cagionati dalle cose che ha in
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custodia, salvo che provi il caso fortuito (cd. prova positiva della causa esterna), da intendersi come nesso interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso (cfr. Cass. 29 gennaio 2019, n.
2345).
Invero, per costante giurisprudenza, l'art. 2051 costituisce una ipo- tesi di responsabilità oggettiva, e non di colpa presunta, perciò “si de- sume, quale regola di riparto dell'onere probatorio, quella secondo cui:
a) dapprima, spetta al danneggiato dimostrare il nesso di causa con la cosa e, b) una volta che tale dimostrazione sia stata fornita, il custode è chiamato a liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova del caso for- tuito (dove la prova del caso fortuito non va intesa come prova dell'as- senza di colpa, ma come prova di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa e che ha inciso sul nesso causale), con la conseguenza che, se difetta la prima dimostrazione (nesso di causa tra la cosa ed il danno), non si dà luogo alla seconda (interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito). Occorre aggiungere che il custode può dare prova del caso fortuito anche in via presuntiva (cioè, anche allegando delle cir- costanze fattuali), ma che tale prova può essere superata dagli elementi di prova o dalle deduzioni offerte dal danneggiato. Ad es., in tema di in- sidia stradale, il custode va esente da responsabilità se prova che il sini- stro si è verificato (non per difetto strutturale del bene, quali sconnessio- ni, buche, e simili, ma) per situazioni di pericolo presenti sulla strada, di recente formazione, per causa riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali (olio, materiali dispersi, e simili), ma non va esente da responsabilità nel caso in cui il danneggiato provi a sua volta che detta
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situazione di pericolo fosse lì da un tempo sufficiente a che il custode se ne avvedesse e provvedesse ad eliminarla (ad es., segnalando che vi era stato altro sinistro a causa della stessa situazione e che comunque vi erano state precedenti segnalazioni da parte di altri utenti circa la pre- senza della situazione di pericolo)” (Cass. Civ. sez. III, 04/12/2023, n.
33848).
Nel caso di specie, a seguito dell'attività istruttoria compiuta in pri- mo grado e delle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_1
durante l'udienza del 23/3/2021, è stata raggiunta la prova del caso fortuito nei termini dianzi indicati dal giudice di legittimità.
Difatti, il teste ha dichiarato che “nel settembre del 2016, Tes_1
non ricordo esattamente il giorno, intorno alle 18.30-19.00, mentre mi trovavo a casa mia, come ho detto io abito n via Agesia di Siracusa, all'incrocio con la via Primo Carnera, nel quartiere ZEN di Palermo, ero affacciato alla finestra e stavo fumando una sigaretta, io abito a pian terreno, quando ho visto un motociclo SH di colore scuro, 300 di cilindra- ta, che proveniva dalla via Primo Carnera, condotto da Parte_2
che era da solo e che io conosco in quanto abita nel mio stesso stabile, al secondo piano- e poiché sulla carreggiata vi era una striscia di olio, lun- ga 10 metri, non ricordo dove la stessa si trovava se al centro o lateral- mente, allo stesso era scivolato con il mezzo ed era andato ad urtare contro un portone che si trova proprio sotto la mia finestra e dal quale si accede ad alcuni box. Se mal non ricordo c'era ancora luce. […] preciso che non c'era una segnalazione. […] Posso dire che quel giorno ero rien- trato dal lavoro alle 15.30 e già era presente sull'asfalto la macchia
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d'olio di cui ho riferito, probabilmente lasciata da una vettura o da un furgone date le dimensioni, io non ho avvisato nessuna delle Autorità competenti, perché non mi è venuto in mente.”
Indi, dalle circostanze riferite dal teste emerge la prova, invocata dallo stesso custode che la macchia d'olio fosse presente solo qualche ora prima dell'incidente, alle ore 15,30 circa, e che il non fosse CP_1
stato in alcun modo avvertito in guisa da avere avuto la possibilità di intervenire per rimuovere la situazione di pericolo o, quantomeno, per segnalare la presenza dell'insidia. La caduta si era verificata all'incirca intorno alle ore 18,30, in un momento, dunque, molto ravvicinato ri- spetto alla presumibile caduta della macchia d'olio. Peraltro, dalle di- chiarazioni del teste si evince altresì che l'incidente è avvenuto ad un orario differente da quello indicato dagli appellanti (che nell'atto di appello avevano indicato come orario le ore 21.00), più precisamente in un momento della giornata in cui la strada era ancora bene illumina- ta, tanto che il teste ha dichiarato “Se mal non ricordo c'era ancora luce”
e la macchia d'olio ben poteva essere notata dal conducente di un vei- colo o di un motociclo, come nel caso di specie.
A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giuri- sprudenza, “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni dema- niali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
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con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione
(nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione strada- le, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualifi- care come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua po- tenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'interven- to riparatore dell'ente custode” (Cass. ordinanza n. 7805 del
27/03/2017).
Nel caso che ci occupa, la caduta del motociclo si è verificata alle ore
18,30, dunque appena poche ore dopo la constatazione della presenza dell'insidia che, comunque, non era stata in alcun modo segnalata al sicché un comportamento del custode non era in alcun modo CP_1
esigibile.
Ne deriva che la presenza di una macchia d'olio sull'asfalto rientra tra quelle ipotesi in grado di interrompere il nesso causale tra il danno provocato all'utente della strada e le cose custodite dal qua- CP_1
lora, come nella specie, emergano elementi da cui desumere che la stessa è di recente formazione, assuma i caratteri dell'imprevedibilità
e renda l'intervento tempestivo dell'ente non esigibile.
Pertanto, il non può essere ritenuto responsabile e ne deri- CP_1
va, come conseguenza logica, anche l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dalla R.A.P.
Nemmeno la n.q. di Fondo di Garanzia per Controparte_5
le vittime della strada, può essere ritenuta responsabile, dal momento che “in tema di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, spetta al danneggiato l'onere di provare dettagliatamente il fat-
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to generatore del danno, dimostrando non solo le modalità del sinistro, ma anche la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del condu- cente dell'altro mezzo e l'identità sconosciuta del veicolo coinvolto”
(Cass. civ. sez. III, ord. Del 15/04/2025 n. 9845), elementi che, tuttavia, non sono stati in alcun modo provati o, quantomeno, indagati dagli ap- pellanti.
Pertanto, l'appello è interamente rigettato.
❖ SPESE
In ossequio alle regole della soccombenza, le parti appellanti devo- no essere condannate alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del va- lore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello, gli appellanti devono essere con- dannati in solido al versamento di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n.
1845/2021 emessa dal Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile in data 27/04/2021; condanna gli appellanti a rimborsare agli appellati le spese di lite che liquida in complessivi € 4.090,70 per ciascuna parte, oltre spese
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 19.6.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel. sentito il consigliere dr. S. Ciardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 961/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
10.08.1994 (C.F. , entrambi elettivamente do- C.F._2
miciliati a Palermo, in via delle Croci n. 2/G presso lo studio dell'Avv.
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
che li rappresenta e difende per mandato in atti;
Parte_3
– appellanti –
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Palermo, in via Piazza Marina n° 39 “Palazzo Rostagno”, rappresen- tato e difeso dall'Avv. Caterina Grasso per mandato in atti;
E
in persona del legale CP_2 Parte_4
rappresentante pro tempore (C.F. , elettivamente domi- P.IVA_2
ciliata in Gela, in Corso Vittorio Emanuele 161, presso lo studio dell'Avv. Geltrude Bonura, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(P. I. , n. q. di Im- Controparte_3 P.IVA_3
presa designata, ai sensi dell'art. 286 del d. lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentate pro tem- pore, elettivamente domiciliata in Partinico, via Benevento n. 30, pres- so lo studio dell'Avv. Giovanni R. Denaro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellati –
XXXXX
❖ Fatti di causa
Il Tribunale Civile di Palermo, con sentenza n. 1845/2021 emessa in
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
data 27/04/2021, nei giudizi riuniti recanti i numeri 9645/2018 e
9780/2018,: rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta da e nei confronti del , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.; dichiarò assorbita la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della Controparte_1 [...]
(di seguito indicata come R.A.P.); rigettò la Controparte_4
domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti dell'
[...]
- quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_5
sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” - in persona del legale rappresentante pro tempore e compensò integral- mente le spese di lite tra tutte le parti.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma, nonché la condanna Parte_2
delle parti appellate al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti, oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva la - chiamata in causa dalla parte convenuta per Pt_4
essere manlevata nel caso di condanna, in forza del contratto di servi- zio stipulato in data 06/08/2014, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tutela e di manutenzione della rete stradale - chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva, infine, la nella qualità di Fon- Controparte_5
Co di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il rigetto
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza collegiale del
18.06.2025 tenuta, con modalità “cartolari”, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note conclusive e per il deposito di note scritte la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta la erro- neità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., avendo il giudice di prime cure fondato la propria decisione su una errata ricostruzione dei fatti e una, altresì, errata valutazione del materiale probatorio. Invero, secondo quanto prospettato dall'appellante, nel caso in esame si configura la responsabilità del
, convenuto in primo grado, che, in violazione dei Controparte_1
suoi doveri derivanti dal rapporto di custodia che intercorre con la re- te stradale cittadina ai sensi dell'art. 2051 c.c., non si era attivato per far rimuovere una macchia d'olio di circa 10 metri insistente nella via
Primo Carnera, a causa della quale il motorino, guidato da _7
, scivolava a terra e provocava allo stesso gravi lesioni fisiche, ol-
[...]
tre al danneggiamento del mezzo, di proprietà di . Parte_1
L'appellante, contrariamente a quanto deciso dal giudice di primo gra- do soggiunge che, in ipotesi, non ricorra alcun “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso di causalità, giacché la macchia d'olio era pre- sente sul manto stradale almeno quattro ore prima dell'incidente e ciò
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
elide i requisiti dell'immediatezza e dell'inevitabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'omessa motivazione sulla richiesta pronuncia di responsabilità a carico della nella qualità di Impresa designata, ex art. 286 Controparte_5
d. lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, dovendosi, invece, ritenere sussi- stenti i presupposti per la dichiarazione della responsabilità del Fondo, poiché la macchia d'olio è fuoriuscita da una vettura non identificata.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, pure richiesta in primo grado, che avrebbe consentito, da un lato, di meglio comprende- re la dinamica dell'evento dannoso e, dall'altro, di ottenere una quanti- ficazione più accurata dei danni fisici subiti da , nonché Parte_2
dei danni materiali subiti dal motociclo.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché logi- camente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale della sentenza impugnata, sono infondati.
Le richieste risarcitorie oggetto del presente giudizio traggono ori- gine dai danni subiti da che, in data 08/09/2016, alle Parte_2
ore 21.00 circa mentre alla guida del motociclo Honda SH tg. EF-32587 di proprietà di , stava percorrendo la via Primo Carnera, Parte_1
improvvisamente rovinava al suolo a causa della presenza sull'asfalto
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
di una macchia d'olio. In seguito all'incidente, veniva condotto Pt_2
presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello” per le serie lesioni fisiche che la caduta aveva provocato. Avanzava, pertanto, richiesta risarcitoria per un totale di €
82.329,54 per il danno alla salute patito, come quantificati nella consu- lenza tecnica di parte a firma del dott. . Chie- Persona_1
deva, altresì, il risarcimento del danno subito dal motociclo, di proprie- tà di , quantificati in € 2.225,13. Gli appellanti addebita- Parte_1
vano tali eventi dannosi alla responsabilità del , ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., sostenendo che, in ragione del rapporto di cu- stodia intercorrente con le strade in esso situate, il dovesse CP_1
essere ritenuto responsabile, non essendosi adoperato per la rimozio- ne della macchia d'olio, peraltro di dimensioni particolarmente estese, al fine di salvaguardare gli utenti che circolano per le strade cittadine.
Gli appellanti, peraltro, invocavano la responsabilità anche della n.q. di Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_5
Strada, asserendo che la macchia d'olio fosse fuoriuscita da una vettu- ra non identificata, che si era poi allontanata dal luogo del sinistro.
Le domande risarcitorie, tuttavia, devono essere rigettate ricorren- do, nella specie, un evento avente i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità tali da configurare il “caso fortuito” idoneo ad elidere la responsabilità dell'ente.
La responsabilità derivante da danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., infatti, introduce una presunzione di responsabilità in capo al soggetto, il custode, per i danni cagionati dalle cose che ha in
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.961/2021
custodia, salvo che provi il caso fortuito (cd. prova positiva della causa esterna), da intendersi come nesso interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso (cfr. Cass. 29 gennaio 2019, n.
2345).
Invero, per costante giurisprudenza, l'art. 2051 costituisce una ipo- tesi di responsabilità oggettiva, e non di colpa presunta, perciò “si de- sume, quale regola di riparto dell'onere probatorio, quella secondo cui:
a) dapprima, spetta al danneggiato dimostrare il nesso di causa con la cosa e, b) una volta che tale dimostrazione sia stata fornita, il custode è chiamato a liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova del caso for- tuito (dove la prova del caso fortuito non va intesa come prova dell'as- senza di colpa, ma come prova di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa e che ha inciso sul nesso causale), con la conseguenza che, se difetta la prima dimostrazione (nesso di causa tra la cosa ed il danno), non si dà luogo alla seconda (interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito). Occorre aggiungere che il custode può dare prova del caso fortuito anche in via presuntiva (cioè, anche allegando delle cir- costanze fattuali), ma che tale prova può essere superata dagli elementi di prova o dalle deduzioni offerte dal danneggiato. Ad es., in tema di in- sidia stradale, il custode va esente da responsabilità se prova che il sini- stro si è verificato (non per difetto strutturale del bene, quali sconnessio- ni, buche, e simili, ma) per situazioni di pericolo presenti sulla strada, di recente formazione, per causa riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali (olio, materiali dispersi, e simili), ma non va esente da responsabilità nel caso in cui il danneggiato provi a sua volta che detta
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situazione di pericolo fosse lì da un tempo sufficiente a che il custode se ne avvedesse e provvedesse ad eliminarla (ad es., segnalando che vi era stato altro sinistro a causa della stessa situazione e che comunque vi erano state precedenti segnalazioni da parte di altri utenti circa la pre- senza della situazione di pericolo)” (Cass. Civ. sez. III, 04/12/2023, n.
33848).
Nel caso di specie, a seguito dell'attività istruttoria compiuta in pri- mo grado e delle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_1
durante l'udienza del 23/3/2021, è stata raggiunta la prova del caso fortuito nei termini dianzi indicati dal giudice di legittimità.
Difatti, il teste ha dichiarato che “nel settembre del 2016, Tes_1
non ricordo esattamente il giorno, intorno alle 18.30-19.00, mentre mi trovavo a casa mia, come ho detto io abito n via Agesia di Siracusa, all'incrocio con la via Primo Carnera, nel quartiere ZEN di Palermo, ero affacciato alla finestra e stavo fumando una sigaretta, io abito a pian terreno, quando ho visto un motociclo SH di colore scuro, 300 di cilindra- ta, che proveniva dalla via Primo Carnera, condotto da Parte_2
che era da solo e che io conosco in quanto abita nel mio stesso stabile, al secondo piano- e poiché sulla carreggiata vi era una striscia di olio, lun- ga 10 metri, non ricordo dove la stessa si trovava se al centro o lateral- mente, allo stesso era scivolato con il mezzo ed era andato ad urtare contro un portone che si trova proprio sotto la mia finestra e dal quale si accede ad alcuni box. Se mal non ricordo c'era ancora luce. […] preciso che non c'era una segnalazione. […] Posso dire che quel giorno ero rien- trato dal lavoro alle 15.30 e già era presente sull'asfalto la macchia
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d'olio di cui ho riferito, probabilmente lasciata da una vettura o da un furgone date le dimensioni, io non ho avvisato nessuna delle Autorità competenti, perché non mi è venuto in mente.”
Indi, dalle circostanze riferite dal teste emerge la prova, invocata dallo stesso custode che la macchia d'olio fosse presente solo qualche ora prima dell'incidente, alle ore 15,30 circa, e che il non fosse CP_1
stato in alcun modo avvertito in guisa da avere avuto la possibilità di intervenire per rimuovere la situazione di pericolo o, quantomeno, per segnalare la presenza dell'insidia. La caduta si era verificata all'incirca intorno alle ore 18,30, in un momento, dunque, molto ravvicinato ri- spetto alla presumibile caduta della macchia d'olio. Peraltro, dalle di- chiarazioni del teste si evince altresì che l'incidente è avvenuto ad un orario differente da quello indicato dagli appellanti (che nell'atto di appello avevano indicato come orario le ore 21.00), più precisamente in un momento della giornata in cui la strada era ancora bene illumina- ta, tanto che il teste ha dichiarato “Se mal non ricordo c'era ancora luce”
e la macchia d'olio ben poteva essere notata dal conducente di un vei- colo o di un motociclo, come nel caso di specie.
A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giuri- sprudenza, “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni dema- niali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
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con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione
(nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione strada- le, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualifi- care come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua po- tenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'interven- to riparatore dell'ente custode” (Cass. ordinanza n. 7805 del
27/03/2017).
Nel caso che ci occupa, la caduta del motociclo si è verificata alle ore
18,30, dunque appena poche ore dopo la constatazione della presenza dell'insidia che, comunque, non era stata in alcun modo segnalata al sicché un comportamento del custode non era in alcun modo CP_1
esigibile.
Ne deriva che la presenza di una macchia d'olio sull'asfalto rientra tra quelle ipotesi in grado di interrompere il nesso causale tra il danno provocato all'utente della strada e le cose custodite dal qua- CP_1
lora, come nella specie, emergano elementi da cui desumere che la stessa è di recente formazione, assuma i caratteri dell'imprevedibilità
e renda l'intervento tempestivo dell'ente non esigibile.
Pertanto, il non può essere ritenuto responsabile e ne deri- CP_1
va, come conseguenza logica, anche l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dalla R.A.P.
Nemmeno la n.q. di Fondo di Garanzia per Controparte_5
le vittime della strada, può essere ritenuta responsabile, dal momento che “in tema di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, spetta al danneggiato l'onere di provare dettagliatamente il fat-
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to generatore del danno, dimostrando non solo le modalità del sinistro, ma anche la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del condu- cente dell'altro mezzo e l'identità sconosciuta del veicolo coinvolto”
(Cass. civ. sez. III, ord. Del 15/04/2025 n. 9845), elementi che, tuttavia, non sono stati in alcun modo provati o, quantomeno, indagati dagli ap- pellanti.
Pertanto, l'appello è interamente rigettato.
❖ SPESE
In ossequio alle regole della soccombenza, le parti appellanti devo- no essere condannate alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del va- lore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello, gli appellanti devono essere con- dannati in solido al versamento di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n.
1845/2021 emessa dal Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile in data 27/04/2021; condanna gli appellanti a rimborsare agli appellati le spese di lite che liquida in complessivi € 4.090,70 per ciascuna parte, oltre spese
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generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 19.6.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
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