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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. FUGARO MYRIAM domicilio Parte_1 C.F._1
digitale.
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAMERUCCI SILVIA domicilio digitale. CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.1696/2023 del 06/12/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno stipulato, il 1 giugno 2021, un contratto di appalto per la Parte_1 CP_1
ristrutturazione di un immobile, sito in Montemarciano, di proprietà della committente.
pagina 1 di 4 La ha citato l'impresa onde sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento con Parte_1
conseguente condanna al risarcimento dei danni.
L'impresa si è costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 01.06.2021 per inadempimento di e condannarla, in ogni caso, al pagamento della somma di € Parte_1
149.180,80, o della maggiore somma che risulterà in corso di causa per lavorazioni eseguite dalla
[...]
e mai saldate. CP_
Il Tribunale ha così deciso:
Condanna a pagare ad euro 64.280,48, oltre interessi in misura legale dalla Parte_1 CP_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Ferma la regolamentazione delle spese del provvedimento di urgenza, che per quanto occorrer possa conferma (ex art.700 dott. compensa Per_1
integralmente tutte le altre spese di lite;
spese di ATP a carico solidale delle parti.
Ha impugnato la sentenza;
si è costituita resistendo l'impresa. Parte_1
Col primo motivo, l'appellante imputa al primo giudice, che ha ritenuto entrambe le parti inadempienti, siccome la committente si è rifiutata di asseverare il terzo sal dei lavori eseguiti, di aver male interpretato la volontà contrattuale espressa dalle parti nel contratto del 1 giugno 2021 e nell'accordo integrativo del 22 aprile 2022.
Secondo la il giudice avrebbe errato non considerando che nell'accordo di aprile, si era Parte_1
convenuto che l'impresa avrebbe avuto diritto al saldo solo a lavori finiti, onde il rifiuto di asseverare il terzo sal era legittimo, non essendo i lavori terminati (anzi versando in stato di grave ritardo).
Tuttavia né nel contratto di giugno 21 e tantomeno nell'accordo integrativo di aprile 22 si fa riferimento al pagamento a lavori finiti.
Anzi, diversamente da ciò, nel contratto del 2021 all'art. 5, in punto a determinazione del pagamento, è espressamente convenuto lo sconto in fattura o cessione del credito: da cui deriva il diritto dell'appaltatore ad ottenere l'asseverazione per i lavori man mano eseguiti, senza attendere il termine degli stessi.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di considerare come la risoluzione per colpa dell'appaltatore dovesse conseguire al mancato rispetto del termine di consegna contrattualmente previsto, secondo l'appellante in giugno 2022 nel contratto del giugno 2021 e poi differito a settembre 2022, nell'accordo integrativo di aprile dello stesso anno.
Anche sul punto, si deve rilevare che nel contratto del giugno 2021 la data di fine lavori manca del tutto, mentre nell'accordo dell'aprile '22 è fissato il termine del settembre dello stesso anno.
pagina 2 di 4 Nondimeno, il termine non è affatto indicato come essenziale e si deve condividere il rilievo del primo giudice nel considerare il ritardo (pacifico) di scarsa importanza, alla luce del verbale del dicembre
2022 nel quale la committente si dichiara disposta alla prosecuzione dei lavori: segno quest'ultimo, che la prestazione aveva per la medesima a tal momento, ancora interesse.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta errore del primo giudice nel calcolo della penale per il ritardo.
Tuttavia il primo giudice basandosi sull'assunto dell'inadempimento reciproco ha calcolato il 10% della penale sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti, contabilizzati ed accertati dal CTU (e mai contestati) ossia € 349.665,81. Il ragionamento del primo giudice è da condividere. Infatti, in presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra, il giudice che accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e provvedere di conseguenza sulle domande da esse proposte. Pertanto, la base di calcolo per determinare l'ammontare della penale è necessariamente l'importo dei lavori eseguiti.
Con l'ultimo motivo l' appellante si duole che il Giudice abbia riconosciuto all'appellante unicamente il danno morale quantificato in € 10.000,00 somma ritenuta non congrua ai danni subiti dalla stessa.
In particolare lamenta che il Giudice non abbia ritenuto essenziale il termine per la consegna dei lavori fissato per settembre 2022: ma sulla non essenzialità del termine s'è già detto. Inoltre, l'appellante lamenta mancato riconoscimento dei danni per lavori mal eseguiti e costi di ripristino, maggior costo dei lavori, spese relative ai finanziamenti, spese aggiuntive per terminare i lavori, lucro cessante e danno morale, per la complessiva somma di € 483.345,81.
Quanto ai vizi delle opere, i costi per l'emenda sono stati già considerati dal primo giudice;
i costi per i finanziamenti, non risultano sostenuti per il pagamento dei lavori (che prevedevano nessun esborso per la committente, come visto); le maggiori spese, sono dedotte, ma non dimostrate;
il lucro cessante non
è dovuto, in quanto l'accesso ai finanziamenti del sisma bonus e del 110 è limitato ai fabbricati ad uso residenziale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 7.120,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge;
accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. FUGARO MYRIAM domicilio Parte_1 C.F._1
digitale.
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAMERUCCI SILVIA domicilio digitale. CP_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.1696/2023 del 06/12/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno stipulato, il 1 giugno 2021, un contratto di appalto per la Parte_1 CP_1
ristrutturazione di un immobile, sito in Montemarciano, di proprietà della committente.
pagina 1 di 4 La ha citato l'impresa onde sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento con Parte_1
conseguente condanna al risarcimento dei danni.
L'impresa si è costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 01.06.2021 per inadempimento di e condannarla, in ogni caso, al pagamento della somma di € Parte_1
149.180,80, o della maggiore somma che risulterà in corso di causa per lavorazioni eseguite dalla
[...]
e mai saldate. CP_
Il Tribunale ha così deciso:
Condanna a pagare ad euro 64.280,48, oltre interessi in misura legale dalla Parte_1 CP_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Ferma la regolamentazione delle spese del provvedimento di urgenza, che per quanto occorrer possa conferma (ex art.700 dott. compensa Per_1
integralmente tutte le altre spese di lite;
spese di ATP a carico solidale delle parti.
Ha impugnato la sentenza;
si è costituita resistendo l'impresa. Parte_1
Col primo motivo, l'appellante imputa al primo giudice, che ha ritenuto entrambe le parti inadempienti, siccome la committente si è rifiutata di asseverare il terzo sal dei lavori eseguiti, di aver male interpretato la volontà contrattuale espressa dalle parti nel contratto del 1 giugno 2021 e nell'accordo integrativo del 22 aprile 2022.
Secondo la il giudice avrebbe errato non considerando che nell'accordo di aprile, si era Parte_1
convenuto che l'impresa avrebbe avuto diritto al saldo solo a lavori finiti, onde il rifiuto di asseverare il terzo sal era legittimo, non essendo i lavori terminati (anzi versando in stato di grave ritardo).
Tuttavia né nel contratto di giugno 21 e tantomeno nell'accordo integrativo di aprile 22 si fa riferimento al pagamento a lavori finiti.
Anzi, diversamente da ciò, nel contratto del 2021 all'art. 5, in punto a determinazione del pagamento, è espressamente convenuto lo sconto in fattura o cessione del credito: da cui deriva il diritto dell'appaltatore ad ottenere l'asseverazione per i lavori man mano eseguiti, senza attendere il termine degli stessi.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di considerare come la risoluzione per colpa dell'appaltatore dovesse conseguire al mancato rispetto del termine di consegna contrattualmente previsto, secondo l'appellante in giugno 2022 nel contratto del giugno 2021 e poi differito a settembre 2022, nell'accordo integrativo di aprile dello stesso anno.
Anche sul punto, si deve rilevare che nel contratto del giugno 2021 la data di fine lavori manca del tutto, mentre nell'accordo dell'aprile '22 è fissato il termine del settembre dello stesso anno.
pagina 2 di 4 Nondimeno, il termine non è affatto indicato come essenziale e si deve condividere il rilievo del primo giudice nel considerare il ritardo (pacifico) di scarsa importanza, alla luce del verbale del dicembre
2022 nel quale la committente si dichiara disposta alla prosecuzione dei lavori: segno quest'ultimo, che la prestazione aveva per la medesima a tal momento, ancora interesse.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta errore del primo giudice nel calcolo della penale per il ritardo.
Tuttavia il primo giudice basandosi sull'assunto dell'inadempimento reciproco ha calcolato il 10% della penale sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti, contabilizzati ed accertati dal CTU (e mai contestati) ossia € 349.665,81. Il ragionamento del primo giudice è da condividere. Infatti, in presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra, il giudice che accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e provvedere di conseguenza sulle domande da esse proposte. Pertanto, la base di calcolo per determinare l'ammontare della penale è necessariamente l'importo dei lavori eseguiti.
Con l'ultimo motivo l' appellante si duole che il Giudice abbia riconosciuto all'appellante unicamente il danno morale quantificato in € 10.000,00 somma ritenuta non congrua ai danni subiti dalla stessa.
In particolare lamenta che il Giudice non abbia ritenuto essenziale il termine per la consegna dei lavori fissato per settembre 2022: ma sulla non essenzialità del termine s'è già detto. Inoltre, l'appellante lamenta mancato riconoscimento dei danni per lavori mal eseguiti e costi di ripristino, maggior costo dei lavori, spese relative ai finanziamenti, spese aggiuntive per terminare i lavori, lucro cessante e danno morale, per la complessiva somma di € 483.345,81.
Quanto ai vizi delle opere, i costi per l'emenda sono stati già considerati dal primo giudice;
i costi per i finanziamenti, non risultano sostenuti per il pagamento dei lavori (che prevedevano nessun esborso per la committente, come visto); le maggiori spese, sono dedotte, ma non dimostrate;
il lucro cessante non
è dovuto, in quanto l'accesso ai finanziamenti del sisma bonus e del 110 è limitato ai fabbricati ad uso residenziale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 7.120,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge;
accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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