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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 30 aprile 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8365/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I n.143, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Filippo Basile, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
Stati Uniti d'America in persona del legale rappresentate Jonathan P. Welch, Avvocato
Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti
d'America, rappresentato e difeso dall'avv.FrancescaPulejo, giusta procura congiunta alla memoria difensiva
Resistente
e
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 in Roma del 21 luglio 2015, rep. n. 80974, dall'avvocato Francesco Velardi, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica, 26, Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato in data 20 settembre 2022, ha adito Parte_1
il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di « accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente, quale e Controparte_2
, dall'anno 2012 in avanti, Controparte_3
secondo quanto sopra allegato e precisato, rientrano a pieno titolo nella categoria Quadri livello Q1 ovvero, in subordine, Q2 delle Condizioni di impiego del personale civile non statunitense delle Basi USA in Italia 01.01.2006 e di quelle del 01.11.2018, qui allegate;
- per l'effetto condannare il datore di lavoro, in uno al suo definitivo inquadramento nella categoria superiore, al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate, tenuto conto dell'inquadramento nella inferiore posizione contrattuale nella quale è stata mantenuta la ricorrente, da quantificare complessivamente in € 156.326,48 (ovvero €
108.1188,68, corrispondente alla differenza con il livello Q2), per il periodo gennaio
2012/agosto 2022, o somma maggiore o minore che apparirà di giustizia, oltre regolarizzazione previdenziale ed assistenziale nell'interesse della lavoratrice ed a vantaggio dell'ente previdenziale, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo, come per legge, oltre a quelle ulteriori maturande in corso di causa;
- condannare parte resistente alla integrale refusione delle spese, compensi ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
A sostegno della domanda ha addotto:
- di lavorare da circa trent'anni alle dipendenze della Marina degli Stati Uniti d'America presso la Base aeronavale USA di NE, prestando servizio presso il «Fleet and
Family Support Center» (Centro per il supporto ai militari della flotta e loro famiglie), in sigla FFSC, posto all'interno del blocco denominato NAS 1 sito al Km 73 della strada statale n. 192 in territorio di Motta Sant'Anastasia (CT);
- di essere responsabile, all'interno del predetto Centro, avente le caratteristiche di un consultorio specializzato, in modo stabile dal 2012, della Divisione «Work and Family
Life» (Lavoro e vita Familiare), in sigla WFL;
- di occuparsi in tale veste della conduzione dei programmi di assistenza e inclusione sociale e culturale dei militari e delle loro famiglie sul territorio del paese ospitante, della gestione finanziaria del Centro e della direzione del personale allo stesso assegnato, oltre a ricoprire, per vari periodi, anche continuativi, il ruolo di Direttore del FFSC, assumendo ad interim le relative funzioni;
2 - di essere transitata, all'interno del FFSC, dall'iniziale posizione impiegatizia U-A5 dell'inquadramento del personale civile non statunitense, alla posizione U-A1 nel 2008;
- che nel 2012 la parte datoriale, sulla base dello specifico mansionario denominato
«Position Description» in sigla PD, le aveva affidato dapprima compiti rientranti nella qualifica di «SUPV TRAINING SPECIALIST» (specialista per la formazione - supervisore),
e, successivamente dall'aprile 2022, la nuova posizione rientrante nella qualifica di
«SUPERVISORY WORK AND FAMILY LIFE COUNSELOR» (consulente per il lavoro e la vita familiare - Supervisore);
- che l'inquadramento U-A1, corrispondente alla posizione apicale impiegatizia, è inadeguato rispetto ai compiti da ella effettivamente svolti;
- di possedere una vasta conoscenza dei sistemi organizzativi dello stato estero nel settore di sua specifica competenza, intrattenendo relazioni normali col personale militare di alto rango della base;
- di avere piena padronanza della lingua inglese, scritta e parlata, ed una conoscenza dettagliata delle norme e procedure del settore, tra le quali il «DOD Instruction 1342.22
Military Family Readiness» (Direttive del Dipartimento della Difesa USA), il «Secnavinst
1342.22» (Direttive del Segretario della Marina Militare), l'«Opnav 1754.1B» (Direttive del Capo di Stato Maggiore della Marina USA);
- che, pertanto, la sua posizione di lavoro deve essere ricompresa nella superiore categoria dei Quadri dello stesso CCNL, quantomeno nel livello intermedio Q1 o, in subordine, nel livello Q2;
- che le mansioni così come indicate nel mansionario assegnatole dal datore di lavoro
(Position Description) e ricavabili da quelle di fatto prestate da essa ricorrente, quantomeno dal 2012, sono infatti svolte con autonomia organizzativa e decisionale, pur all'interno di una cornice di direttive generali ed indirizzi superiori e dunque di una supervisione a carattere generale, tipiche delle posizioni lavorative rientranti nella superiore categoria Q1;
- che nel 2012 e sino al 2022 le è stato altresì attribuito il compito di funzionario di approvazione e funzionario di certificazione per la carta acquisti governativa in dotazione della struttura, con il compito di approvare e certificare le minute spese per la gestione del
Centro FFSC di NE, compito esteso per un periodo, all'intera Regione (intesa quale ampia ripartizione territoriale facente capo alla base di Napoli);
3 - che il conferimento di tali funzioni, comportanti responsabilità patrimoniali e di rendicontazione, è stato regolato da apposite lettere di incarico del 2012, del 2015 e del
2018;
- che l'attribuzione di tali funzioni avrebbe dovuto comportare una riclassificazione della posizione, tenuto conto che tale potere di spesa, all'interno della Regione, è di competenza del Capo del Centro;
- che inoltre tali funzioni sono state espunte dal mansionario a seguito della sua riformulazione avvenuta nell'aprile 2022;
- che essa ricorrente possiede una vasta conoscenza dei sistemi organizzativi dello stato estero nel settore di sua specifica competenza, intrattiene relazioni col personale militare di alto rango della base, ha assoluta padronanza della lingua inglese, scritta e parlata, una conoscenza dettagliata delle norme e procedure di settore, e possiede il «Bachelor of Arts» in Management, conseguito presso l'Università del Maryland (USA) il 28.08.1998;
- che i funzionari addetti alla valutazione del personale dipendente, nelle schede di valutazione annuale delle performance lavorative, hanno ripetutamente riconosciuto come inadeguato (POSITION/JOB DESCRIPTION IS NOT CURRENT AND ACCURATE)
l'inquadramento ed evidenziato la necessità di una riformulazione della posizione di lavoro;
- che, a partire dal 2018, dopo varie promesse di adeguamento, è stata proposta una nuova
PD, con il profilo di «SUPERVISORY WORK AND FAMILY LIFE COUNSELOR» inclusa nella categoria quadri, livello base Q2;
-che tale proposta è stata approvata dall'organo tecnico preposto alla valutazione di tali posizioni di lavoro (Quadri Review Board) in data 20.7.2020, ma non ha ricevuto
Parte l'approvazione definitiva del (consiglio di amministrazione del personale);
- che in ogni caso tale PD pur se non approvata è ampiamente sovrapponibile alla PD già da tempo assegnata ad essa ricorrente, da ultimo riformulata, col profilo professionale significativamente identico a quello della predetta PD quadro Q2;
- che le posizioni lavorative simili alla propria e ricoperte da cittadini di nazionalità statunitense presso altre strutture con identiche funzioni sono classificate quantomeno al grado GS12 (o GS13), cioè con un livello superiore a quello di impiegato U-A1
(corrispondente al grado GS 10 o 11) cui è assegnata essa ricorrente;
- di avere ad ogni modo altresì ricoperto, in modo sistematico dal febbraio 2017, la funzione di Direttore ad interim del Family Fleet Center di NE (FFSC) per vari
4 periodi, soprattutto in coincidenza con l'avvicendamento al vertice della struttura dei funzionari di nazionalità statunitense;
- che tale funzione, rilevante ai fini della rivendicata posizione di è stata eliminata Pt_3
nel mansionario ultimo attribuito ad aprile 2022.
In punto di diritto ha esposto:
- che nel sistema di classificazione del personale civile non statunitense delle basi militari
USA in Italia, le posizioni impiegatizie sono classificate mutuando, attraverso delle tabelle di comparazione, le norme (standard) di classificazione del lavoro adottate dall'Ente governativo per il personale dello Stato, in base all'allegato 4 del CCNL dell'1°gennaio
2006 e del successivo CCNL del 2018;
- che invece per la categoria quadri, il CCNL 2006 e quello attualmente vigente regolamentano direttamente i contenuti professionali, prevedendo la descrizione dei contenuti professionali specifici di ciascuno dei tre livelli nei quali si articola la categoria.
Ha quindi dedotto, richiamando le declaratorie contrattuali e i contenuti professionali della superiore categoria richiesta:
- che i compiti e le funzioni espletati sulla base del mansionario in atti, nonché i livelli di autonomia ivi riconosciuti, rientrano nella categoria quadri del vigente CCNL e, in particolare, nel livello Q1 o, in subordine, nel livello Q2;
- di avere pertanto diritto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., al superiore inquadramento e alle differenze retributive reclamate in ricorso con riferimento al livello Q1 o, in subordine, al livello Q2.
Con memoria depositata il 23 maggio 2023 si è costituito in giudizio l' rassegnando CP_1
le seguenti conclusioni: «Si chiede che il Tribunale di Foggia [rectius Catania n.d.r.]in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, estromettere l' dal giudizio e/o in subordine pronunciarsi sulla CP_1
fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento –in caso di suo accoglimento della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge CP_1
sino al saldo. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge. Con espressa riserva di ogni produzione secondo necessità processuale».
5 Con memoria tempestivamente depositata il 26 maggio 2023 si è costituito in giudizio il contestando la ricostruzione dei fatti spiegata dalla Controparte_4
ricorrente, svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e deducendo:
-che la ricorrente lavora dall'1.6.1989 alla Base Aeronavale USA di NE presso il blocco denominato NAS 1 ove è stata inizialmente assunta con mansioni di «Clerk Typist»
(dattilografa) presso il «Public Work Department» («Dipartimento dei Lavori Pubblici») inquadrata inizialmente al livello U-7 delle «Condizioni di Impiego» per il personale civile non statunitense delle Forze Armate USA in Italia e, successivamente, al livello U-6;
- che, in data 1.7.1992, è stata trasferita al «Family Services Center» con mansioni di
«Office Automation Assistant» (segretaria) ed inquadrata inizialmente al livello U-5;
- che, a seguito di varie promozioni, in data 1.4.2008, è stata inquadrata nel massimo livello impiegatizio U-1 ed assegnata alla posizione di « ; Controparte_2
- che in data 1.6.2012, all'esito di una revisione del mansionario, è stata assegnata alla posizione di «Supervisory Training Specialist» con il medesimo inquadramento al livello
U-1 e, indi, a seguito dell'aggiornamento del mansionario nel 2021, è stata assegnata a far data dal 20.4.2022 alla posizione di «Supervisory Work and Family Life Counselor»
(Consulente Supervisore per il Lavoro e la Vita Familiare) sempre con inquadramento al livello U-1;
- che il Family Service Center, oggi denominato «Fleet Family Support Center» (in breve
FFSC) non è un consultorio specializzato ma un mero centro di supporto per i militari e civili USA di stanza a NE e per le loro famiglie;
- che il FFSC si articola in 3 divisioni: (i) la Divisione «Counseling, Advocacy and
Prevention», in breve CAP, che fornisce servizi di consulenza familiare;
consulenza ai neogenitori (dalla nascita ai 3 anni di età del bambino); consulenza alle vittime di violenza domestica;
assistenza al reinserimento dei militari che hanno tentato il suicidio. La Contr Divisione gestisce altresì i programmi per la prevenzione degli abusi sui minori; (ii) la Divisione «Sexual Assault Prevention e Response», in breve , che fornisce CP_6
assistenza alle vittime di violenza sessuale e gestisce i relativi programmi di prevenzione;
e
(iii) la Divisione «Work and Family Life», in breve WFL, che fornisce consulenza pratica ai militari e civili USA ed ai loro familiari al seguito su come gestire questioni pratiche della vita familiare o lavorativa;
- che segnatamente la divisione Work and Family Life ove lavora la SI.ra : (i) Parte_1
fornisce indicazioni ai neoarrivati a NE su come ambientarsi, ovvero, a chi è in procinto di lasciare la su come procedere al trasferimento;
(ii) organizza corsi di Pt_4
6 formazione per gli “Ombudsman”, ovvero volontari nominati dal Comandante della Pt_4
che hanno il compito di fare da tramite tra i vertici della catena di comando e le famiglie dei militari e civili USA;
(iii) organizza corsi per supportare i familiari dei militari partiti in missione nella gestione dei rapporti a distanza con i propri congiunti;
(iv) fornisce consulenza ai familiari dei militari e civili USA nella ricerca di un lavoro;
fornisce informazioni sulle attività di volontariato disponibili presso il FFSC;
(vi) organizza corsi destinati ai militari in procinto di pensionamento o congedo dalla Marina;
(vii) organizza corsi per i militari per suggerire loro come gestire le proprie finanze personali e non trovarsi in difficoltà economiche;
(viii) fornisce altresì consulenza ai militari con un familiare a carico che richiede assistenza speciale;
(ix) organizza corsi sull'impiego della comunicazione per rafforzare le relazioni;
sulla gestione dello stress e della rabbia;
sulla risoluzione dei problemi;
(x) organizza corsi per sensibilizzare i giovani alla guida sicura limitando l'uso di alcol;
- che lo staff della Divisione WFL, supervisionata dalla ricorrente, non gestisce in prima persona le problematiche relative al trasferimento del personale ovvero all'assistenza di familiari con disabilità, ma indirizza i nuovi arrivati agli altri uffici della Base preposti alle attività richieste, fungendo da punto di riferimento per detti militari per la gestione delle loro richieste;
- che capo del FFSC è la SI.ra , alla quale è assegnato il titolo di FFSC Parte_5
Director e l'inquadramento nel livello NF-5/GS-13 secondo il sistema di classificazione del pubblico impiego statunitense, a cui fanno capo tre supervisori: (i) il supervisore della divisione CAP, un civile statunitense inquadrato al livello USA GS-12; (ii) il supervisore della divisione WFL, ovvero la , inquadrata al livello U-1 ai sensi delle Parte_1
Condizioni di Impiego;
e (iii) un supervisore della divisione SAPR, un civile statunitense inquadrato al livello USA NFA 4/GS-11 (equivalente, ai sensi delle Condizioni di Impiego, al livello italiano “U-1”);
- che l'inquadramento superiore GS-12 assegnato al supervisore della divisione CAP è giustificato dalla maggiore criticità dei programmi gestiti da tale Divisione che necessitano di competenze specifiche;
- che invece la divisione WFL supervisionata dalla ricorrente offre una consulenza prevalentemente pratica ai militari ed ai loro familiari appena trasferiti a NE, sicché mentre i consulenti che operano in tale divisione sono inquadrati al livello U-2, equivalente al livello statunitense GS-9, la ricorrente quale supervisore, è inquadrata al superiore livello U-1, equivalente al livello statunitense GS-11;
7 - che le Basi della Marina militare USA in Europa, Africa e Medio Oriente fanno tutte capo al Comando Regionale denominato «Commander Navy Region Europe Africa,
Central» (CNREURAFCENT) di stanza a Napoli, che fa a sua volta capo al Comando centrale negli USA, denominato «Commander Navy Installations Command» (CNIC), che supervisiona le attività dei FFSC presenti in ognuna delle Basi della Marina USA nel mondo, sviluppando le slides e le guide che vengono poi utilizzate dai dipendenti dei vari
FFSC locali per tenere i loro corsi;
- che la posizione di supervisore della Divisione WFL è inquadrata in tutti i FFSC facenti capo al Comando Regionale di Napoli e con struttura analoga al FFSC di NE al livello GS-11, equivalente, ai sensi delle Condizioni di Impiego, al livello di inquadramento della ricorrente U-1;
- che la ricorrente svolge le mansioni risultanti dal mansionario (cd. Position description o
PD) assegnatole in data 1.7.2012 ed aggiornato in data 22.4.2022, con il titolo da ultimo di
« ; Controparte_3
- che la posizione «conduzione dei programmi», che rappresenta il 50% dell'attività lavorativa della ricorrente, consiste nell'attività di organizzazione (programmazione corsi, controllo disponibilità aule, controllo presenza insegnanti) dei vari corsi svolti dai consulenti della Divisione WFL e non comprende l'attività di insegnamento se non occasionalmente in caso di assenza dell'insegnante;
- che la predetta posizione non comprende né la consulenza clinica, svolta da personale qualificato in possesso di laurea specialistica, né quella in materia di prevenzione ed assistenza alle vittime di violenza sessuale per la quale è richiesta una abilitazione del
Dipartimento della Difesa USA;
- che i compiti di supervisione, che rappresentano il 30% delle mansioni della ricorrente, non riguardano tutto il personale del Centro, ma solo i 5 dipendenti della Divisione WFL;
- che tra le varie mansioni amministrative, che rappresentano il 20% delle mansioni della ricorrente, è stata ricompresa, fino al 2022, l'attività di «Approving Official» (A/O) e
«Certifying Officer» (funzionario di approvazione e funzionario di certificazione n.d.r.);
- che l'attività di «Approving Official» (A/O) comporta il controllo della documentazione a supporto delle varie richieste del FFSC per l'acquisto di materiale d'ufficio tramite la carta di credito governativa in dotazione, la trasmissione all'ufficio Finanziario della che Pt_4 approva l'acquisto, l'autorizzazione al pagamento previa verifica della corrispondenza degli addebiti con gli acquisti ufficialmente autorizzati;
8 - che la ricorrente è stata nominata ma solo temporaneamente, in data 30.7.2012, quale
«Approving Official Supplente» per le spese sostenute dal FFSC di Napoli, autorizzando appena 2 acquisti in data 28.8.2012 e in data 13.12.2012;
- che il ruolo della ricorrente in materia di gestione finanziaria del FFSC è limitato, non avendo la stessa alcuna gestione dei Fondi c.d. Non Appropriati (NA) gestiti dal
Comando Regionale di Napoli, ma solo il compito di indicare le spese relative alla divisione WFL al Direttore del FFSC ed il controllo degli acquisti locali pagati con la carta di credito governativa (GPC) in dotazione al centro fino al 2022;
- che le schede di valutazione richiamate da parte ricorrente rappresentano le valutazioni annuali dei supervisori con finalità esclusivamente valutative del rendimento e non possono avere alcuna valenza attributiva di mansioni superiori, compito - quest'ultimo - demandato all'Ufficio del Personale Civile della Marina USA secondo un preciso iter;
-che è pertanto errata la traduzione proposta dalla ricorrente del termine «non current and accurate» riferito al mansionario attestato dal supervisore nelle valutazioni relative agli anni 2018/2022 , atteso che un mansionario ritenuto non «current and accurate» non necessariamente comporta la promozione ad un livello superiore, tant'è che a fronte della richiesta di aggiornamento del mansionario avanzata dal supervisore dell'epoca, Per_2
, il Classifier in 17.05.2019 ha ritenuto che la era
[...] Per_3 Parte_1
correttamente inquadrata al livello U-1;
- che la ricorrente non ha fornito alcuna prova delle mansioni effettivamente svolte al fine dell'inquadramento al livello superiore di Quadro Q1/Q2, limitandosi a richiamare il mansionario dell'aprile 2022, né ha allegato la declaratoria del livello U-1 assegnato, necessaria al fine del controllo trifasico delle mansioni svolte richiesto al Giudice;
- che le mansioni svolte non possono essere inquadrate nella categoria dei Quadri atteso che tale posizione implica un potere decisionale ed autonomia di giudizio non posseduti dalla ricorrente;
- che i conteggi formulati sono erronei e che inammissibile è la prova testimoniale in quanto non dedotta attraverso capitoli specifici e separati.
Quindi, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esperito all'udienza del 7 giugno 2023 con esito negativo il tentativo di conciliazione della lite, è stata ammessa la prova per testi e la ulteriore produzione documentale.
All'udienza del 22 gennaio 2024 e alla successiva del 19 febbraio 2024, è stata espletata la prova per testi, all'esito della quale la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29.1.2025, rinviata per carico del ruolo all'udienza del 30.4.2025.
9 Sostituita l'udienza del 30.4.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da parte ricorrente e dagli Stati Uniti d'America, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata, fin dal 2012, nel livello superiore Q1 o, in subordine, Q2 del CCNL di settore, con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive e contributive.
3. La fattispecie per cui è causa è anzitutto regolata dall'art. 2103 c.c., che nella versione vigente ratione temporis - sino alla sostituzione disposta dall'art. 3 del d. lgs. n. 81/2015 - stabilisce che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo».
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 D. Lgs. n. 81/2015, l'art. 2103 c.c. stabilisce che: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario
è nullo».
10 Con specifico riferimento alla categoria dei quadri, l'art. 2 della legge n. 190/1985 stabilisce poi che «
1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati».
Il successivo art. 6 della l. n. 190/1985, nella formulazione vigente ratione temporis
(essendo stato abrogato, tale articolo, dall'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 81/2015), prevede inoltre che «In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi».
Quanto al riparto degli oneri probatori, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in
11 fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n.
11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n.
4561/1995).
In questa prospettiva e tracciando le fila della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
12 4. Nella specie, a fronte dell'incontestato e documentato rapporto di lavoro tra le parti e del formale inquadramento come UA1 (i.e: livello apicale del personale impiegatizio), la ricorrente ha rivendicato il proprio diritto al superiore inquadramento nel livello Q1 o, in subordine, nel livello Q2 del CCNL di riferimento, mentre lo Stato estero resistente ha contestato la superiore ricostruzione, deducendo la correttezza dell'inquadramento del ricorrente nel livello UA1.
5. Occorre, quindi, esaminare le disposizioni relative all'inquadramento dei lavoratori di cui al CCNL per il personale civile non statunitense delle forze armate U.S.A. in Italia del
1° gennaio 2006 rinnovato e sostanzialmente confermato il 1° novembre 2018, pacificamente applicato da parte resistente.
L'allegato 4 del CCNL invocato, concernente il «piano di inquadramento per i dipendenti
“non-exchange” (Livelli “U”)», prevede in particolare che «…d. Gli impiegati sono i dipendenti che svolgono o controllano lavoro esecutivo di ufficio, o lavoro amministrativo, tecnico o professionistico.
1-3 Metodo Classificatorio
a. Le posizioni impiegatizie sono classificate applicando le norme (standards) di classificazione del lavoro emanate dall'Ente governativo per il personale dello Stato
(Office of Personnel management). Il grado GS che ne risulta è tradotto nel corrispondente livello dell'inquadramento unico.
[…]
Ne deriva, pertanto, che la descrizione dei contenuti professionali di ciascun livello e dei relativi profili professionali trova in tali norme la sua disciplina, secondo la tabella di corrispondenza di cui al medesimo allegato 4, sez. 2-1:
“Sezione 2 Inquadramento Impiegati
2-1 Declaratorie di riferimento
a. Livello U-1 Super (U-1S). Corrisponde al grado GS-12 attribuibile in base alla declaratoria di livello e specificazioni contenute nelle norme classificative OPM.
b. Livello U-1. Corrisponde ai gradi di GS-10 o GS-11 in base alle relative norme e istruzioni…» (cfr. doc. n. 24 di parte resistente).
Sulla scorta di tale sistema di classificazione la posizione attribuita alla ricorrente in data
1.6.2012 di «Supervisory Training Specialist» e in data 20.4.2022 di «Supervisory Work and Family Linfe Counselor», classificate entrambe come U-1 (v. doc. n. 8 e 9, fasc. resistente), corrisponde al grado americano GS 10 o GS 11, e, dunque, al livello impiegatizio apicale.
13 Con riguardo alle posizioni di , nell'«Accordo sindacati/comandi» relativo al Pt_3
CCNL del 1° gennaio 2006 (e a quello del 1° novembre 2018) è stato precisato - tra l'altro
- che «…d. L'Allegato (1) del presente accordo stabilisce tre (3) livelli di Quadro identificati come Q2, Q1 e Qx. Con l'implementazione del presente accordo, i livelli U-1Q,
U-1S, U-1SQ, EMP-1, EMP-2 e EMP-3 non saranno più utilizzati e non verrà effettuata alcuna nuova collocazione a questi livelli. […] .
e. Tutte le posizioni attualmente inquadrate al livello U-1S Quadro o U-1S Impiegato saranno esaminate dal datore di lavoro per una eventuale riclassificazione al livello Q1 o
QX in base alle condizioni stabilite dall'allegato (1). Le posizioni non classificabili al livello Q1 o QX saranno inquadrate nel livello Q2. I dipendenti promossi o assunti in posizioni classificate al di sopra del livello più alto della categoria Impiegato, alla data di entrata in vigore del presente accordo, o in data successiva, verranno assegnati al nuovo livello Quadro appropriato…» (cfr. doc. n.11 di parte ricorrente).
Il nuovo «piano di inquadramento unico: Italia» allegato al predetto CCNL del 1° gennaio
2006 precisa poi che «…tutti i dipendenti Quadri, Impiegati e Operai delle Forze Armate
USA in Italia, indipendentemente dalla gestione finanziaria – governativa o autonoma – che eroga la retribuzione, sono classificati in base al presente piano di inquadramento. I compiti e le responsabilità primarie assegnati ad una posizione costituiscono la base esclusiva per la sua classificazione. Il piano è composto da declaratorie di livello, da profili professionali e da titoli rappresentativi. Una posizione verrà collocata ad uno specifico livello quando rispecchia il contenuto della declaratoria di livello» (cfr. doc. n.
11 parte ricorrente).
Il predetto «piano di inquadramento unico», con specifico riferimento alla generale definizione dei Quadri, stabilisce quindi che «…Questa categoria è costituita da quelle posizioni di lavoro subordinato in campo tecnico, scientifico, amministrativo, professionale o commerciale, che pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti, comprendono funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'ente per il supporto alle forze armate USA in
Italia, nei limiti dell'autorità delegata oppure soggette ad approvazione finale da parte del direttore dell'attività/ente. Per tutte le posizioni, è richiesta la conoscenza approfondita delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con altre funzioni connesse, nonché una vasta conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate USA, della loro gerarchia di comando, e degli specifici concetti di lavoro e sistemi gestionali. Le posizioni che rientrano in questa categoria sono classificate ad uno dei tre livelli Quadri, i
14 quali sono identificati, in ordine decrescente, come QX, Q1 e Q2» (cfr. doc. n. 11 e 11 bis di parte ricorrente).
Per quanto concerne il livello Q1, invocato dalla ricorrente in via principale, il citato
«piano di inquadramento unico», così come confermato dal CCNL del 2018, stabilisce che
«…Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, gli occupanti le posizioni svolgono le loro funzioni seguendo le direttive amministrative impartite, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, con ampia latitudine ma nell'ambito delle direttive ricevute. In queste posizioni è richiesta una conoscenza generale dei sistemi
o delle operazioni propri degli Stati Uniti o dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto moderato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di alto rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.
a. Svolge funzioni di assistente-capo per un importante elemento organizzativo a livello di un comando o un'installazione o un'attività, ed è responsabile per le attività, inclusa la gestione delle risorse per l'organizzazione di appartenenza ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi manageriali.
b. Svolge funzioni di esperto tecnico in una materia di alta specializzazione e di insolita difficoltà.
c. Ha compiti di coordinatore o specialista di programma “senior”, responsabile per
l'organizzazione e la gestione di uno o più programmi in una materia di alta specializzazione, secondo i principi e le prassi più avanzati.
d. Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello…».
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria Q1 i seguenti profili:
«Analista Legale
Analista Contabile
Analista della Logistica
Analista dell'Ufficio Contratti
Analista dell'Ufficio Finanze
Analista dell'Ufficio Paghe e Contributi
Analista di Budget
15 Analista e/o Consulente e/o Coordinatore Attività Commerciali
Analista e/o Consulente e/o Coordinatore Informatico
Analista e/o Coordinatore per le Risorse Umane
Analista Manutenzioni
Architetto
Consulente Piani di Sviluppo e Controllo
Consulente Tutela Ambientale
Consulente Ufficio Catasto ed Intermediazione
Immobiliare
Consulente/Coordinatore Scolastico
Coordinatore alle Telecomunicazioni
Coordinatore Attività di Recupero, Riutilizzo e
Smaltimento Materiali Usati
Coordinatore e/o Consulente per la Sicurezza
Coordinatore per la Sicurezza e Prevenzione Infortuni
Coordinatore Tecnico Progettista
Coordinatore Ufficio Trasporti
Coordinatore Verifiche Amministrative
Coordinatore/Consulente delle Relazioni Sindacali
Ingegnere (Civile, Meccanico, Elettrico, Elettronico, Ambientale)
Vice Direttore e/o Coordinatore Ufficio Alloggi» (cfr. CCNL in atti).
Con riguardo al livello Q2, invocato dalla ricorrente in via subordinata, il citato «piano di inquadramento unico», così come confermato dal CCNL del 2018, stabilisce che «Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, gli occupanti queste posizioni svolgono le loro funzioni sotto supervisione amministrativa, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione. In queste posizioni è richiesta una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni propri degli Stati Uniti o dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.
16 a. I compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa;
oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta.
b. I compiti sono caratterizzati da fattori, quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione;
coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova.
c. I compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamento delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni.
d. Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello» (cfr. doc. nn. 11 e 11 bis di parte ricorrente e doc. n. 24 di parte resistente).
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria Q2 i seguenti profili:
« Parte_6
[...]
Controparte_7
Parte_6 Parte_7
Parte_6 Parte_8
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14
Controparte_15
Controparte_16
ivile, Meccanico, Elettrico, Elettronico, Ambientale) Parte_6 Parte_9
Specialista nel Manutenzione CP_17
Specialista Piani di Sviluppo CP_18
Controparte_19
Controparte_20
Parte_10
[...]
17
Controparte_21
[...]
) Controparte_22
Specialista Legale» (cfr. doc. nn. 11 e 11bis di parte ricorrente e doc. n. 2a di parte resistente cit).
6. Così ricostruito il quadro della disciplina applicabile al caso di specie, occorre ora esaminare e individuare le mansioni assegnate e in concreto svolte dalla ricorrente, sì come risultanti dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria orale, tenendo altresì conto della Position Description (detta anche PD), da cui emerge, avendosi riguardo alla traduzione della Position Description offerta da parte ricorrente nella documentazione prodotta ai doc. n. 2 e 3a) e in memoria non contestata da parte resistente, che la ricorrente quale «Supervisory Training Specialist» opera all'interno del Fleet & Family Support
Center (FFSC) e riporta al Direttore FFS(o al Direttore ad interim designato) ed è responsabile della gestione e della guida della divisione «lavoro e vita familiare» dell'FFSC (v. doc. n. 2, fasc. ricorrente).
Proseguendo nell'esame della Position Description relativa alla posizione di «Supervisory
Training Specialist», assegnata alla ricorrente fin dall'1.6.2012 (con l'individuazione, nella relativa lettera di incarico, dei tratti essenziali dei compiti e delle responsabilità principali di tale figura, di cui la PD in esame appare costituire l'esplicitazione), con riferimento al
«FATTORE 1 Conoscenze e competenze necessarie per la posizione», si legge, nella traduzione offerta da parte ricorrente e si ribadisce non contestata da parte resistente, che questa posizione richiede «Un bachelor (laurea triennale) in istruzione, gestione aziendale Contr
o servizi umani o esperienza equivalente come identificata da . (ufficio gestione risorse umane).
Conoscenza pratica delle teorie, dei principi, delle pratiche e delle tecniche di una sana gestione finanziaria personale, compresa la conoscenza delle agenzie statali e comunitarie e dei programmi che riguardano l'assistenza finanziaria e le questioni dei consumatori, le normative come le tasse, gli accertamenti e le leggi fallimentari, nonché le loro funzioni».
Con riferimento al «FATTORE 2 Controlli di supervisione», la Position Description prevede che «La supervisione fornita dal Direttore dell'FFSC in merito ai programmi assegnati è di natura generale» e che «L'assistenza del supervisore è richiesta per problemi di cambiamento delle politiche e coordinamento tra le agenzie del personale della Marina e solo dopo che l'incumbent ha tentato di coordinare la questione da solo e
18 ha incontrato un'accettazione negativa. Occasionalmente vengono assegnati progetti speciali all'incumbent dal suo supervisore o autorità superiore, per risolvere, coordinare e accelerare specificamente un progetto».
Per quanto concerne il «FATTORE 3 Linee guida» la Position Description stabilisce che
«L'incumbent è guidato dalla conoscenza dell'FFSC e dalle priorità di comando, dalle procedure organizzative relative alle direttive Dipartimento della difesa (DOD) e della Marina e delle procedure standard operative. A causa della natura unica di molte situazioni affrontate dall'incumbent, deve fare affidamento sulle sue capacità decisionali».
Quanto al «FATTORE 4 Complessità», la PD in esame prevede che «L'incumbent deve rispondere quotidianamente ed avere un'influenza sulle situazioni avviate dalla sede centrale, dal personale regionale, dal personale FFSC e dai clienti. Inoltre, l'incumbent deve essere in grado di incorporare e adattarsi rapidamente ad atti, priorità e procedure in evoluzione. Le situazioni sono spesso uniche sotto tutti gli aspetti e implicano molte opzioni fattibili per la risoluzione. Il collegamento e la pianificazione sono a più livelli e spesso a lungo termine e possono richiedere ricerche, coordinamento e tempo approfonditi».
Con riferimento al «FATTORE 5 Portata ed effetto», la PD stabilisce che «Le competenze tecniche e gestionali della hanno un potenziale impatto di Parte_11
100% della popolazione della Marina Militare a NE, in Italia, in vari momenti e situazioni. Il programma avrà un impatto sugli atteggiamenti e sull'adattamento dei militari e delle loro famiglie.
Questi programmi influenzano la vita della Marina in generale e hanno un impatto a lungo termine sul reclutamento, sulla qualità della vita, sulla prontezza e sulla ritenzione del personale».
Quanto, infine, al «FATTORE 6 Contatti Personali», la Position Description prevede che
«I contatti includono il personale militare e civile di alto livello dei servizi militari, il
Dipartimento della Difesa (DOD) e le agenzie non del dipartimento della difesa per promuovere e migliorare i programmi FFSC sulla qualità della vita. Contatti con società e comunità civili, il settore privato per fornire informazioni aggiornate sull'occupazione e la transizione e sviluppare reti sia a livello regionale che a quello Statunitense. L'incumbent coordina con i programmi della Marina e altre organizzazioni tra cui altri uffici FFSC negli Stati Uniti, uffici per gli affari pubblici, uffici per le risorse umane, organizzazioni di
19 installazione private e leadership di comando allo scopo di diffondere informazioni e collaborare su varie attività sulla qualità della vita».
Il «Fattore 7 scopo dei contatti» prevede che «I contatti hanno lo scopo di informare i decisionisti e persuaderli a favore dello sviluppo e dell'attuazione dei programmi FFSC».
6.1. Tale Position Description della ricorrente è stata poi aggiornata il 20.4.2022 con il mansionario del «Supervisory Work and Family Life Counselor».
Dall'esame della traduzione della PD offerta da parte ricorrente e non contestata in maniera specifica da parte resistente emerge che «Questa posizione si trova presso il Fleet and Family Support Center (FFSC) in varie sedi all'interno dell'Area di Responsabilità della Regione CNREURAFCENT. Questo incombente è responsabile della gestione e della direzione della divisione “lavoro e vita familiare” (WFL) dell'FFSC, assicurando che il personale del programma fornisca un'ampia gamma di servizi di istruzione e supporto ai membri del personale militare, dipendenti governativi, pensionati e i loro familiari» (v. doc. n. 3a, fasc. ricorrente).
Proseguendo nell'esame della Position Description relativa alla posizione di «
[...]
, assegnata alla ricorrente fin dal 20.4.2022, con Controparte_3
riferimento al «FATTORE 1 Conoscenze richieste dalla posizione», si legge, nella traduzione offerta da parte ricorrente, anche questa non contestata da parte resistente, che questa posizione richiede che «L'incumbent deve avere una conoscenza approfondita dei metodi analitici e valutativi che include una comprensione approfondita di come vengono amministrati i regolamenti e i programmi per applicare gli standard di misurazione. Deve avere una conoscenza approfondita di metodo qualitativi e quantitativi per la valutazione e il miglioramento dell'efficacia del programma ed il miglioramento di processi e sistemi di gestione complessi, che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi del programma della Marina».
Con riferimento al «FATTORE 2 Controlli del supervisore», la Position Description stabilisce che «L'incumbent esercita iniziativa e autonomia nel processo decisionale limitato all'area di specializzazione WFL. Pianifica ed esegue autonomamente incarichi di lavoro in conformità con gli standard e le tecniche, i metodi e le pratiche accettati, la risoluzione la maggior parte dei conflitti che sorgono. Tiene informato il Direttore dell'FFSC sui progressi sui casi e questioni potenzialmente controverse, situazioni mutevoli e sviluppi nel lavoro. L'incumbent utilizza l'iniziativa e l'esperienza nella selezione di approcci e metodi per stabilire, implementare e gestire i programmi FFSC
WFL. Lavora con supervisione amministrativa».
20 Per quanto concerne il «FATTORE 3 Linee guida» la Position Description prevede che
«L'incumbent è guidato dalla conoscenza delle FFSC e delle priorità di comando, procedure organizzative direttive relative del Dipartimento della Difesa e della Marina e procedure operative standard».
Quanto al «FATTORE 4 Complessità», la PD in esame stabilisce che «Il lavoro compiuto in questa posizione richiede coerenza ed eccellenza nell'esecuzione. Il lavoro è complicato dall''obbligo di determinare l'effetto dei problemi incontrati e dall'obbligo di proporre soluzioni di gestione e raccomandazioni per trovare le soluzioni. L'incumbent deve autonomamente usare buon giudizio e intraprendenza nella risoluzione dei problemi in modo indipendente. Omissis. L'incumbent esercita iniziativa e autonomia nel processo decisionale dove le decisioni WFL prese dall'incumbent possono influenzare il rispetto delle leggi, il raggiungimento degli obiettivi e traguardi del programma e, di conseguenza, le prestazioni e la posizione dell'organizzazione».
Con riferimento al «FATTORE 5 Portata ed effetto», la PD stabilisce che «Lo scopo di questa posizione è di supervisionare il programma FFSC WFL con competenza tecnica e di fornire la supervisione/gestione del personale WFL e l'erogazione dei servizi che includono il mantenimento della carriera, il supporto per la dispiegamento/prontezza e altri servizi che hanno un impatto complessivo sulla popolazione della Marina Militare attraverso tempi e situazioni diverse».
Quanto, infine, al «FATTORE 6 Contatti Personali», la PD prevede che «La posizione ha un impatto sostanziale sulla realizzazione della missione del FFSC, per il quale
l'incumbent interagisce tipicamente con vari militari o civili per promuovere e migliorare i programmi FFSC WFL».
Il «Fattore 7 scopo dei contatti» stabilisce che «Lo scopo dei contatti è pianificare, coordinare, supervisionare, consigliare, sostenere e coordinare sforzi di lavoro della
WFL; risolvere problemi operativi motivando o influenzando il personale, manager o altri funzionari che stanno lavorando per obiettivi comuni;
per informare e convincere i responsabili a favore dello sviluppo e dell'attuazione dei programmi del FFSC».
7. Delineati nei termini indicati dalla PD i compiti e le responsabilità della figura del
«Supervisory , poi divenuta « Controparte_2 Controparte_3
, per verificare la fondatezza della pretesa attorea occorre procedere all'esame
[...]
delle risultanze della prova per testi onde accertare le mansioni in concreto espletate dalla parte ricorrente, onde vagliarne la sussumibilità nel superiore livello di inquadramento richiesto con la domanda giudiziale.
21 Sono stati escussi i testi che ha ricoperto il ruolo di Direttrice Testimone_1 dell'FFSC dal 2017 al febbraio 2022, educatrice di carriera e vita privata Testimone_2
dei militari che lavorano presso la base di NE e delle relative famiglie, sottoposta alla supervisione di parte ricorrente, , Direttrice dell'FFSC dal Testimone_3 marzo 2022, , Direttore dell' della Base della Marina militare di Napoli. Tes_4 Pt_12
7.1. Al riguardo, evidenzia sin da subito il Tribunale che la prova per testi ha fornito elementi fattuali sulle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente solo con riferimento al periodo successivo all'anno 2017, ossia a partire dal momento in cui la teste
[...]
ha ricoperto il ruolo di Direttrice del Centro FFSC di NE, non essendo Tes_1
per contro emersi dalla prova per testi dati fattuali relativi al periodo precedente, pur oggetto di domanda.
7.2. Venendo, quindi, anzitutto ai compiti in concreto espletati dalla ricorrente, i dati forniti dall'espletata prova per testi hanno evidenziato che:
- la divisione WFL è composta, oltre che dalla ricorrente, da 2 dipendenti italiani inquadrati nel livello UA2, un impiegato americano GS9, un impiegato statunitense NA
(v. deposizione testi , Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
); Tes_4
- la ricorrente ha ricoperto la funzione di Approving Official (v. deposizione testi
[...]
, ); Tes_1 Testimone_3 Tes_4
- la ricorrente non fornisce consulenza in materia di violenza sessuale, ma presta consulenza in materia di educazione generale e fornisce informazioni in merito ai programmi offerti dal centro, ivi inclusi quelli concernenti le attività di volontariato e l'assistenza nella ricerca del lavoro e quelli di supporto alle vittime di violenza sessuale, fornendo indicazioni sulle istituzioni cui è demandato il supporto alle vittime (v. deposizione testi , ); Testimone_1 Testimone_3 Tes_4
- secondo quanto dichiarato dalla teste Direttrice dell'FFSC dal 2017 Testimone_1
sino al febbraio 2022, «la ricorrente assisteva il direttore ogni giorno nel supporto alla comunità e in qualsiasi programma di lavoro e di vita di cui il nostro centro era responsabile. Oltre a supportare il Direttore nei programmi, quando non ero in ufficio, la ricorrente dava supporto nello svolgimento delle attività del Centro FFSC per consentire la prosecuzione della missione a nome della sottoscritta» (v. deposizione teste
[...]
Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del Tes_1
22.1.2024);
22 - la ricorrente si occupava di «molte operazioni, nelle quali vanno inclusi i programmi di marketing, il coordinamento del personale assegnato, la gestione dei programmi assegnati alla stessa ai sensi della politica della struttura, la consulenza dei superiori per quanto concerne la vita familiare e lavorativa. La ricorrente ha svolto mansioni di supervisore, nel senso di autorizzare le spese per il centro e per il supporto dell'intera Regione, per quanto concerne gli acquisti. Inoltre partecipava ad incontri, riunioni, conferenze sempre nell'ambito del programma WFL (work and family life) oppure a nome mio in ambito amministrativo dipartimentale. Inoltre ha insegnato e fornito programmi di insegnamento nell'ambito WFL, formava il personale ed era responsabile del corretto svolgimento curriculare del programma e, quindi, organizzava training per il personale. Riceveva altresì Ufficiali di alto rango per discutere e condividere i programmi del Centro, le problematiche e i successi del programma. Forse faceva anche di più, ma questi erano i suoi compiti» (v. deposizione teste Direttrice dell'FFSC dal 2017 Testimone_1 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del 22.1.2024);
- la ricorrente «è il supervisore di tutti i programmi della Divisione WFL e del personale, il che include programmi come relocation ossia il trasferimento delle persone, la fase di transizione dell'uscita dalla vita militare, l'impiego, il counseling finanziario, programmi eccezionali per i componenti della famiglia, programmi educativi per l'addestramento delle competenze, come programmi per la gestione dello stress, per la prevenzione del suicidio, per il benessere psico-fisico, per la gestione della rabbia, per la gestione del tempo. Questo solo per esemplificare alcuni di questi programmi. C'è un Ufficio che fa da connessione tra i coniugi e i comandanti nella vita familiare, come anche la gestione delle emergenze, l'informazione e la rendicontazione e il programma di volontariato» (v. deposizione teste Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio Testimone_1
2022, escussa all'udienza del 22.1.2024);
- la ricorrente «Su base giornaliera è responsabile di approvare il contenuto dei corsi, così come i programmi di counseling uno ad uno e di training per quanto riguarda la politica.
Approvava il contenuto dei corsi. Il suo lavoro era di assicurare che tutto il contenuto dei corsi rientrava nella politica delle forze navali e del DOD» (v. deposizione teste
[...]
Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del Tes_1
22.1.2024);
- con riferimento al contenuto dei corsi impartiti dal Centro è stato chiesto alla teste Tes_1
se i programmi dei corsi erano elaborati dalla ricorrente od erano identici in tutte le basi della Regione e la teste ha risposto che «si deve seguire un set di regole in conformità con
23 la politica Regionale e a volte a livello locale dobbiamo generare i nostri programmi curriculari, che possono essere integrati e che corrispondano alle necessità della comunità. Per esempio per il programma finanziario, la ricorrente ha dovuto condurre e approvare programmi riguardanti l'economia locale e le modalità in cui questa impatta con le famiglie dei militari, così come, quando i componenti delle famiglie delle persone in servizio si sono trasferiti in Italia, la ricorrente ha contribuito a creare il contenuto di questi programmi per aiutare i membri delle famiglie dei soldati per accomodarsi ed integrarsi con la cultura della Sicilia, nonché per aiutarli ad abituarsi ed integrarsi nella vita sociale per gli anni di permanenza nella base. Questa è una fase critica della missione, perché alcuni americani vivono uno shock culturale e ciò può interferire con il modo di svolgere le attività lavorative e a volte può avere ripercussioni sulla famiglia, se non riescono ad integrarsi nella vita in Sicilia e in quanto possono sviluppare problematiche perché non sono mentalmente presenti nella vita sociale»;
- la ricorrente ha fatto e fa parte del procedimento di reclutamento, facendo i colloqui, in base ai curricula ricevuti, assegnando i punteggi ai curricula e ai colloqui ed indicando al
Direttore il nominativo della persona da assumere (v. deposizione teste ); Tes_1
- la ricorrente «fa i colloqui per le assunzioni, supervisiona il nostro lavoro e ci dà le indicazioni su come svolgerlo» (v. deposizione teste escussa all'udienza Testimone_2
del 19.2.2024);
- sul punto la teste , Direttrice dell'FFSC dal 2022, escussa Testimone_3 all'udienza del 19.2.2024, ha affermato che «per la parte di reclutamento del personale, io mi occupo della fase documentale e seleziono il personale, mentre la ricorrente procede ai colloqui del personale e gestisce i programmi generali», precisando durante la rilettura che
«di solito facciamo i colloqui in gruppo e poi prendiamo le decisioni in quanto gruppo, poi io sottopongo la scelta in qualità di ufficiale di selezione»;
- «la ricorrente si occupa dei programmi giornalieri e si occupa delle attività di base di supervisione giornaliera nei casi di dubbi dei dipendenti» (v. dichiarazioni
[...]
, Direttrice dell'FFSC dal 2022, escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_3
- con riferimento all'attività svolta dalla ricorrente quale facente funzione del Direttore del
Centro, il teste , Direttore dei centri FFSP siti nelle basi di Rota, NE e Tes_4
Napoli in Italia, Bahrein, Gibuti, Souda Bay, in Polonia, e in Romania, ha Per_4
affermato che «spesso abbiamo ruoli non coperti, perché gli americani vengono e vanno e sono generalmente limitati nella durata dell'incarico. In questo caso particolare, quando il ruolo di Direttore è vacante, noi cerchiamo un supervisore che ricopra questo ruolo
24 oppure cerchiamo un altro direttore oppure reperiamo tra il personale in riserva qualcuno che possa ricoprire il ruolo di direttore. Questo è quanto ho fatto per NE, perché ho mandato una persona reperita tra il personale in riserva. Per quanto riguarda la
, non ricordo i tempi esatti in cui ha ricoperto questo ruolo, però questo tipo di Parte_1
aspettative sono riferite sia alla sua posizione, sia alle sue corrispondenti posizioni nelle altre tre basi».
7.3. Con riferimento all'esercizio del potere disciplinare da parte della ricorrente è emerso che:
- ha «il potere di irrogare la sanzione dell'ammonimento, del rimprovero, di predisporre un piano di miglioramento delle prestazioni», mentre con riferimento alla «sospensione dal lavoro o di destituzione deve sempre lavorare unitamente al Dipartimento HR, perché sono loro che introducono l'azione disciplinare per tali tipi di sanzioni. Neppure io come
Direttrice posso farlo senza il supporto delle risorse umane» (v. deposizione teste
[...]
Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del Tes_1
22.1.2024);
- «la ricorrente può proporre azioni disciplinari, ma sono io l'ufficiale con il potere di decisione», come dichiarato dalla teste , Direttrice dell'FFSC Testimone_3 dal 2022, escussa all'udienza del 19.2.2024;
- «dipende dalla gravità della violazione. Quindi, se si tratta di un fatto importante, lei può avanzare le proposte, ma la decisione finale spetta al Direttore oppure a coloro che nei quartieri generali ricoprono la mia funzione» (v. deposizione teste Tes_4
Supervisore dell' di Napoli, escusso all'udienza del 19.2.2024). Pt_12
La teste ha invece affermato di non sapere nello specifico quali sanzioni irroga la Tes_2
ricorrente ma di sapere che «in passato se occorreva riprendere qualche dipendente è stata la a procedere secondo la catena di comando in relazione al tipo di sanzione Parte_1 da irrogare» e che «c'è un primo colloquio con la ricorrente e poi il procedimento prosegue dinanzi all'Ufficio Risorse Umane» (v. deposizione teste Testimone_2 escussa all'udienza del 19.2.2024).
7.4. Quanto alla procedura da seguire in caso di richieste di acquisto, i testi escussi hanno dichiarato che:
- «Tutto viene processato attraverso il sistema e, prima che l'approvazione sia completata, il Comptroller esegue la validazione e la verifica dei fondi disponibili e successivamente il supervisore che approva dà il consenso sulla scorta dei fondi disponibili e sulla scorta dei
25 documenti caricati. Una volta che l'Ufficiale convalida l'acquisto, l'acquisto può essere eseguito» (v. deposizione teste escussa all'udienza del 22.1.2024); Testimone_1
- «c'è una collega che ha la carta intestata a suo nome e fa gli acquisiti che devono essere previamente approvati dall'Approving Official, che ha il compito di verificare che
l'acquisto possa essere fatto e che sia coerente con le finalità dell'Ufficio» (v. deposizione teste escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_2
- « il titolare della carta acquisiti riceve la richiesta da un collega, crea un modulo che deve essere approvato dal funzionario di approvazione (Approving Official) e, una volta approvato, va all'ufficio finanziario (Comptroller), che verifica se ci siano le risorse necessarie. Una volta che perviene l'approvazione dell'ufficio finanziario, si può procedere all'acquisto. Conosco la procedura, perché in passato sono stata anche io titolare della carta di credito dell'Ufficio» v. deposizione teste escussa Testimone_2 all'udienza del 19.2.2024);
- «se un impiegato vuole acquistare qualcosa presenta una richiesta al direttore del programma, ossia a me, quindi se io approvo l'acquisto, la richiesta va al titolare della carta acquisiti, che presenta tre preventivi per quell'acquisto allo scopo di eseguire
l'acquisto al minor prezzo. Poi l'acquisto va in un sistema online dove si introducono le informazioni di ciò che si deve acquistare, si caricano la mia approvazione, le offerte accompagnate da un documento fornito dalla società da cui vengono effettuati gli acquisti.
Quando la richiesta è inviata, la richiesta va all'Approving Official, che verifica che tutta la documentazione, inclusa la mia approvazione, sia caricata sulla piattaforma, e, quindi, schiaccia il pulsante «sottometti». Quindi la richiesta va poi al coordinatore del programma di agenzia APC e ai dipendenti ivi inseriti, che svolgono il proprio lavoro nel dipartimento finanziario e compiono le stesse verifiche fatte dall'A.O. e anche loro, a loro turno, schiacciano il pulsante «sottometti». Successivamente, il Direttore finanziario compie le stesse verifiche già effettuate, conferma la presenza delle risorse e schiaccia il pulsante «approva». Successivamente il titolare della carta viene notificato e solo da quel momento in poi può eseguire l'acquisto» e che «ci sono alcuni acquisti per i quali non è necessario predisporre e presentare i tre preventivi, in quanto alcune società hanno un contratto governativo» (v. deposizione teste , escussa Testimone_3 all'udienza del 19.2.2024);
- «il titolare della carta può essere chiunque all'interno del centro. Quindi se vogliono fare un acquisto, faranno una ricerca e cercheranno tre venditori che facciano un'offerta del prodotto che si vuole acquistare. Può essere chiunque all'interno del centro e anche
26 l'addetto al front-desk» (v. deposizione teste escusso all'udienza del Tes_4
19.2.2024).
7.5. Per quanto concerne le verifiche che deve compiere l'Approving Official è emerso che:
- «l'AO è la , per cui lei ha l'obbligo personale di assicurare che tutto sia Parte_1
trasparente ed è responsabile anche per la restituzione delle somme e può addirittura perdere l'impiego nel caso in cui approvi un acquisto che non rientra in quelli autorizzabili» (v. deposizione teste escussa all'udienza del Testimone_1
22.1.2024);
- «l'A.O. verifica che l'acquisto sia legale e pertinente con le finalità dell'Ufficio» (v. deposizione teste escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_2
- «ogni mese deve entrare nell'estratto conto del titolare della carta di credito e deve assicurarsi che gli acquisiti approvati siano quelli indicati nella carta» (v. deposizione teste , escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_3
- «l'A.O. verifica le offerte e i documenti relativi all'acquisto che il titolare della carta vuole eseguire. Quindi l'A.O. potrebbe essere chiunque», aggiungendo che «L'A.O. è considerato come avente una responsabilità molto ridotta e nel nostro programma non è impiegato come fattore funzionale per l'assegnazione di un grado di una posizione superiore» (v. deposizione teste , escusso all'udienza del 19.2.2024). Tes_4
7.6. Tutti i testi escussi hanno poi dichiarato che chiunque lavori nel F.F.S.C. deve conoscere le norme e procedure che regolano il settore FFSC, tra le quali il «DOD
Instruction 1342.22 Military Family Readiness» (Direttive del Dipartimento della Difesa
USA), il «Secnavinst 1342.22» (Direttive del Segretario della Marina Militare), l'«Opnav
1754.1B» (Direttive del Capo di Stato Maggiore della Marina USA) (v. deposizione testi
; ). Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2 Tes_4
8. Ebbene, sulla scorta delle emergenze dell'espletata istruttoria orale – ed invero già alla luce del contenuto della PD prodotto in atti da parte ricorrente – si evince l'insussistenza degli elementi costitutivi per l'inquadramento dell'istante nel livello Q1, mancando in capo alla figura del Supervisore della divisione WFL quell'iniziativa ed autonomia nel processo decisionale richiesto dal CCNL per l'inquadramento nel livello Q1. Ed invero, è emerso che il potere decisionale in ordine al reclutamento, agli acquisti, all'esercizio del potere disciplinare non era concentrato in capo alla ricorrente, ma in capo al Direttore del Centro
FFSP e, per quanto concerne il potere disciplinare e di spesa, rispettivamente in capo alle risorse umane e all'ufficio finanziario.
27 9. Per quanto concerne il livello Q2, richiesto da parte ricorrente in via subordinata, giova rammentare che, ai fini dell'inquadramento in tale livello, è richiesto che il lavoratore eserciti iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, pur limitatamente all'area di specializzazione, e che interagisca con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante.
Il contratto collettivo precisa poi che la posizione lavorativa rientri nel livello Q2, allorquando a) i compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta, b) i compiti sono caratterizzati da fattori, quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione e coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova;
c) i compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamento delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni, d) il lavoratore svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello
(cfr. doc. nn. 11 e 11 bis di parte ricorrente e doc. n. 24 di parte resistente).
Al riguardo viene in rilievo la circostanza che la Divisione «Work and Family Life», per come emerso anche dalle deposizioni testimoniali, si occupa di fornire consulenza ai militari e civili USA e ai loro familiari in ordine alla gestione di questioni concernenti la vita familiare o lavorativa in relazione alle pratiche di trasferimento, informando i militari sulla procedura da gestire per trovare un alloggio ed indirizzandoli all'ufficio alloggi, all'inserimento in Sicilia, allo svolgimento di attività di volontariato, alla ricerca di lavoro, nonché attraverso l'organizzazione di corsi per supportare i familiari dei militari partiti in missione, per la gestione delle finanze personali, in tema di comunicazione, di gestione dello stress e della rabbia. La Divisione WFL è dunque un centro che fornisce consulenza ai militari e civili USA sulle questioni pratiche della vita familiare e lavorativa all'arrivo, durante la permanenza e al momento della partenza dalla base.
Pertanto, ai fini dell'indagine che ci occupa, occorre verificare se l'attività in concreto espletata dalla ricorrente in qualità di supervisora di tutti i programmi della Divisione WFL
e del personale, per come descritta dai testimoni, contenga in sé gli elementi caratterizzanti il livello Q2.
Dovendosi al riguardo in primo luogo rilevare come i compiti espletati dalla ricorrente nelle vesti e nel procedimento di reclutamento del personale e Controparte_24
28 disciplinare abbiano contenuto esecutivo, appare dirimente osservare che, quanto al nucleo essenziale della posizione della ricorrente relativa all'organizzazione e supervisione dei corsi e delle consulenze pratiche fornite ai militari e civili Usa, la teste , Persona_2
Direttrice del Centro FFSP, quando le è stato chiesto se i programmi dei corsi erano elaborati dalla ricorrente od erano identici in tutte le basi della Regione, onde verificare la sussistenza in capo alla ricorrente del potere di adattare e ampliare le linee guida disponibili e le procedure stabilite e, dunque, di appurare l'esistenza di uno degli elementi essenziali connaturati al livello Q2, ha risposto che «si deve seguire un set di regole in conformità con la politica Regionale e a volte a livello locale dobbiamo generare i nostri programmi curriculari, che possono essere integrati e che corrispondano alle necessità della comunità. Per esempio per il programma finanziario, la ricorrente ha dovuto condurre e approvare programmi riguardanti l'economia locale e le modalità in cui questa impatta con le famiglie dei militari, così come, quando i componenti delle famiglie delle persone in servizio si sono trasferiti in Italia, la ricorrente ha contribuito a creare il contenuto di questi programmi per aiutare i membri delle famiglie dei soldati per accomodarsi ed integrarsi con la cultura della Sicilia, nonché per aiutarli ad abituarsi ed integrarsi nella vita sociale per gli anni di permanenza nella base».
Emerge, quindi, da tale deposizione che la ricorrente non aveva il potere di modificare le linee guida relative alla politica regionale – ossia quella facente capo al Comando regionale delle Basi della Marina militare USA in Europa, Africa e Medio Oriente di stanza a Napoli – in tema di Work and Family life, potendo solo a livello locale prevedere il fisiologico adattamento dei singoli corsi alle realtà geografiche locali.
Peraltro e in disparte la questione relativa alla traduzione della locuzione «non current and appropiate» relativa alla PD della ricorrente, deve rilevarsi come quanto osservato in ordine all'assenza del potere di modificare o integrare le linee guida relative alla politica regionale evidenzia la mancanza di quell'iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, pur limitatamente all'area di specializzazione, richiesta ai fini dell'inquadramento nel livello Q2 e ciò anche tenuto conto del ruolo gestionale e organizzativo della ricorrente, certamente di impatto per i militari e i civili addetti alla base, come peraltro evidenziato nella PD della ricorrente nella versione dell'1.6.2012 e in quella del 2022, ma non comportante in senso più ampio un – pur limitato - impatto diretto sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, dovendosi al riguardo tenere in considerazione che i compiti in concreto svolti dalla ricorrente, oltre a seguire come visto procedure standardizzate regolamentate a livello cd. regionale, non appaiono caratterizzati da fattori
29 controversi o da argomenti di natura nuova, né da fattori mutevoli o di sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione.
Non sussistono, quindi, nel caso a mano i presupposti per poter riconoscere l'inquadramento della ricorrente neppure nel superiore livello Q2.
10. In senso contrario, non rilevano le emergenze della documentazione prodotta in atti all'udienza del 7.6.2023, tenuto conto di quanto già osservato in ordine alla portata della funzione di Approving Official e tenuto conto del circoscritto arco temporale in cui sono stati adottati, limitato ai mesi di settembre e agosto 2012.
10.1. Del pari, non appare dirimente la circostanza che la ricorrente abbia per alcuni periodi e in concomitanze con le assenze del Direttore dell'FFSC ricoperto il ruolo di facente funzioni, stante appunto la temporaneità dell'incarico e la circostanza che trattavasi appunto di sostituzione di dipendente temporaneamente assente.
10.2. Ancora, quanto affermato dalla teste in ordine alle interlocuzioni avute dalla Tes_1
ricorrente con funzionari e militari di alto rango non è di per sé solo idoneo a fondare il diritto all'inquadramento superiore, tenuto conto che la teste nulla ha specificato in ordine al tenore di queste interlocuzioni, che non è emersa la prova della prevalenza e della continuità delle stesse rispetto allo svolgimento delle restanti mansioni, senza contare che alla luce della declaratoria contrattuale tali interlocuzioni in tanto sono prese in considerazione dalle parti sociali in quanto sono correlate e funzionali al raggiungimento della missione dell'organizzazione. Al riguardo la teste ha invece affermato che la ricorrente «Riceveva altresì Ufficiali di alto rango per discutere e condividere i programmi del Centro problematiche e i successi del programma», di tal guisa descrivendo un'attività di presentazione e discussione dei programmi del Centro e dei risultati dell'applicazione di tali programmi, senza nulla specificare in ordine all'esistenza di incontri funzionali al raggiungimento della missione dello Stato estero.
10.3. Inoltre, la circostanza, sempre affermata dalla teste , che la ricorrente Tes_1
«partecipava ad incontri, riunioni, conferenze sempre nell'ambito del programma WFL
(work and family life) oppure a nome mio in ambito amministrativo dipartimentale» non è di per sé indicativa dello svolgimento in via continuativa e prevalente delle mansioni proprie del livello Q2, non comportando siffatta partecipazione l'esercizio di iniziativa e autonomia decisionale e implicando piuttosto l'illustrazione nei confronti di terzi delle attività del centro e il confronto sui risultati ottenuti.
10.4. Giova, altresì, ribadire come l'illustrazione del procedimento degli acquisti con la carta di credito governativa abbia messo in luce l'assenza di autonomo potere decisionale,
30 essendo quest'ultimo demandato all'ufficio finanziario nella persona del (v. CP_25
deposizioni testi , ; a ciò aggiungendosi che la titolarità della carta di Tes_3 Tes_2 credito in sé non risulta sintomatico dell'esercizio di mansioni superiori, come rivelato dall'esser stata la stessa teste titolare della carta di credito per gli acquisti. Tes_2
10.5. Per quanto concerne, infine, i documenti di valutazione redatti dal supervisore della ricorrente, ossia dalla Direttrice del FFSC dal 1.4.2017 al 31.3.2022 (v. doc. Persona_2
n. 6, fasc. ricorrente), in cui la Direttrice ha dichiarato che la «Job Description is Tes_1
not current and adeguate-Redescription Required», osserva appena il Tribunale che trattasi di voce che risulta volta ad indicare la corrispondenza o meno tra la «Job Description» e le mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice, senza che tale dicitura comporti di per sé sola alcuna attestazione in ordine allo svolgimento in via prevalente e continuativa di mansioni superiori, da accertarsi in concreto secondo il riparto degli oneri probatori sopra illustrato.
10.6. Sulla scorta delle superiori osservazioni, risulta quindi coerente l'inquadramento della ricorrente nel livello impiegatizio apicale, in quanto la stessa, pur avendo un margine di autonomia operativa, risulta comunque assoggettata alle direttive amministrative e tecniche del Direttore del Centro FFSC e alla direzione sia amministrativa sia tecnica del supervisore, ossia del Direttore del FFSC.
11. In definitiva deve essere rigettata la domanda volta a conseguire l'inquadramento nelle mansioni superiori di livello Q1 e Q2 e, per l'effetto, devono essere respinte anche le dipendenti domande di condanna al versamento delle differenze retributive e contributive.
12. La peculiarità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio, nonché della qualità delle parti portano a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la datrice di lavoro e ciò anche alla luce dei principi da ultimo sanciti dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 77/2018 ha evidenziato che
«La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
CP_ Le spese di lite devono essere compensate anche nei rapporti tra la ricorrente e l' alla luce della natura accessoria della domanda volta a conseguire il versamento dei contributi previdenziali.
31
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni oltra difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e gli Stati Uniti d'America; CP_
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente l'
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 30 aprile 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8365/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I n.143, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Filippo Basile, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
Stati Uniti d'America in persona del legale rappresentate Jonathan P. Welch, Avvocato
Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti
d'America, rappresentato e difeso dall'avv.FrancescaPulejo, giusta procura congiunta alla memoria difensiva
Resistente
e
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 in Roma del 21 luglio 2015, rep. n. 80974, dall'avvocato Francesco Velardi, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica, 26, Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato in data 20 settembre 2022, ha adito Parte_1
il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di « accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente, quale e Controparte_2
, dall'anno 2012 in avanti, Controparte_3
secondo quanto sopra allegato e precisato, rientrano a pieno titolo nella categoria Quadri livello Q1 ovvero, in subordine, Q2 delle Condizioni di impiego del personale civile non statunitense delle Basi USA in Italia 01.01.2006 e di quelle del 01.11.2018, qui allegate;
- per l'effetto condannare il datore di lavoro, in uno al suo definitivo inquadramento nella categoria superiore, al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate, tenuto conto dell'inquadramento nella inferiore posizione contrattuale nella quale è stata mantenuta la ricorrente, da quantificare complessivamente in € 156.326,48 (ovvero €
108.1188,68, corrispondente alla differenza con il livello Q2), per il periodo gennaio
2012/agosto 2022, o somma maggiore o minore che apparirà di giustizia, oltre regolarizzazione previdenziale ed assistenziale nell'interesse della lavoratrice ed a vantaggio dell'ente previdenziale, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo, come per legge, oltre a quelle ulteriori maturande in corso di causa;
- condannare parte resistente alla integrale refusione delle spese, compensi ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
A sostegno della domanda ha addotto:
- di lavorare da circa trent'anni alle dipendenze della Marina degli Stati Uniti d'America presso la Base aeronavale USA di NE, prestando servizio presso il «Fleet and
Family Support Center» (Centro per il supporto ai militari della flotta e loro famiglie), in sigla FFSC, posto all'interno del blocco denominato NAS 1 sito al Km 73 della strada statale n. 192 in territorio di Motta Sant'Anastasia (CT);
- di essere responsabile, all'interno del predetto Centro, avente le caratteristiche di un consultorio specializzato, in modo stabile dal 2012, della Divisione «Work and Family
Life» (Lavoro e vita Familiare), in sigla WFL;
- di occuparsi in tale veste della conduzione dei programmi di assistenza e inclusione sociale e culturale dei militari e delle loro famiglie sul territorio del paese ospitante, della gestione finanziaria del Centro e della direzione del personale allo stesso assegnato, oltre a ricoprire, per vari periodi, anche continuativi, il ruolo di Direttore del FFSC, assumendo ad interim le relative funzioni;
2 - di essere transitata, all'interno del FFSC, dall'iniziale posizione impiegatizia U-A5 dell'inquadramento del personale civile non statunitense, alla posizione U-A1 nel 2008;
- che nel 2012 la parte datoriale, sulla base dello specifico mansionario denominato
«Position Description» in sigla PD, le aveva affidato dapprima compiti rientranti nella qualifica di «SUPV TRAINING SPECIALIST» (specialista per la formazione - supervisore),
e, successivamente dall'aprile 2022, la nuova posizione rientrante nella qualifica di
«SUPERVISORY WORK AND FAMILY LIFE COUNSELOR» (consulente per il lavoro e la vita familiare - Supervisore);
- che l'inquadramento U-A1, corrispondente alla posizione apicale impiegatizia, è inadeguato rispetto ai compiti da ella effettivamente svolti;
- di possedere una vasta conoscenza dei sistemi organizzativi dello stato estero nel settore di sua specifica competenza, intrattenendo relazioni normali col personale militare di alto rango della base;
- di avere piena padronanza della lingua inglese, scritta e parlata, ed una conoscenza dettagliata delle norme e procedure del settore, tra le quali il «DOD Instruction 1342.22
Military Family Readiness» (Direttive del Dipartimento della Difesa USA), il «Secnavinst
1342.22» (Direttive del Segretario della Marina Militare), l'«Opnav 1754.1B» (Direttive del Capo di Stato Maggiore della Marina USA);
- che, pertanto, la sua posizione di lavoro deve essere ricompresa nella superiore categoria dei Quadri dello stesso CCNL, quantomeno nel livello intermedio Q1 o, in subordine, nel livello Q2;
- che le mansioni così come indicate nel mansionario assegnatole dal datore di lavoro
(Position Description) e ricavabili da quelle di fatto prestate da essa ricorrente, quantomeno dal 2012, sono infatti svolte con autonomia organizzativa e decisionale, pur all'interno di una cornice di direttive generali ed indirizzi superiori e dunque di una supervisione a carattere generale, tipiche delle posizioni lavorative rientranti nella superiore categoria Q1;
- che nel 2012 e sino al 2022 le è stato altresì attribuito il compito di funzionario di approvazione e funzionario di certificazione per la carta acquisti governativa in dotazione della struttura, con il compito di approvare e certificare le minute spese per la gestione del
Centro FFSC di NE, compito esteso per un periodo, all'intera Regione (intesa quale ampia ripartizione territoriale facente capo alla base di Napoli);
3 - che il conferimento di tali funzioni, comportanti responsabilità patrimoniali e di rendicontazione, è stato regolato da apposite lettere di incarico del 2012, del 2015 e del
2018;
- che l'attribuzione di tali funzioni avrebbe dovuto comportare una riclassificazione della posizione, tenuto conto che tale potere di spesa, all'interno della Regione, è di competenza del Capo del Centro;
- che inoltre tali funzioni sono state espunte dal mansionario a seguito della sua riformulazione avvenuta nell'aprile 2022;
- che essa ricorrente possiede una vasta conoscenza dei sistemi organizzativi dello stato estero nel settore di sua specifica competenza, intrattiene relazioni col personale militare di alto rango della base, ha assoluta padronanza della lingua inglese, scritta e parlata, una conoscenza dettagliata delle norme e procedure di settore, e possiede il «Bachelor of Arts» in Management, conseguito presso l'Università del Maryland (USA) il 28.08.1998;
- che i funzionari addetti alla valutazione del personale dipendente, nelle schede di valutazione annuale delle performance lavorative, hanno ripetutamente riconosciuto come inadeguato (POSITION/JOB DESCRIPTION IS NOT CURRENT AND ACCURATE)
l'inquadramento ed evidenziato la necessità di una riformulazione della posizione di lavoro;
- che, a partire dal 2018, dopo varie promesse di adeguamento, è stata proposta una nuova
PD, con il profilo di «SUPERVISORY WORK AND FAMILY LIFE COUNSELOR» inclusa nella categoria quadri, livello base Q2;
-che tale proposta è stata approvata dall'organo tecnico preposto alla valutazione di tali posizioni di lavoro (Quadri Review Board) in data 20.7.2020, ma non ha ricevuto
Parte l'approvazione definitiva del (consiglio di amministrazione del personale);
- che in ogni caso tale PD pur se non approvata è ampiamente sovrapponibile alla PD già da tempo assegnata ad essa ricorrente, da ultimo riformulata, col profilo professionale significativamente identico a quello della predetta PD quadro Q2;
- che le posizioni lavorative simili alla propria e ricoperte da cittadini di nazionalità statunitense presso altre strutture con identiche funzioni sono classificate quantomeno al grado GS12 (o GS13), cioè con un livello superiore a quello di impiegato U-A1
(corrispondente al grado GS 10 o 11) cui è assegnata essa ricorrente;
- di avere ad ogni modo altresì ricoperto, in modo sistematico dal febbraio 2017, la funzione di Direttore ad interim del Family Fleet Center di NE (FFSC) per vari
4 periodi, soprattutto in coincidenza con l'avvicendamento al vertice della struttura dei funzionari di nazionalità statunitense;
- che tale funzione, rilevante ai fini della rivendicata posizione di è stata eliminata Pt_3
nel mansionario ultimo attribuito ad aprile 2022.
In punto di diritto ha esposto:
- che nel sistema di classificazione del personale civile non statunitense delle basi militari
USA in Italia, le posizioni impiegatizie sono classificate mutuando, attraverso delle tabelle di comparazione, le norme (standard) di classificazione del lavoro adottate dall'Ente governativo per il personale dello Stato, in base all'allegato 4 del CCNL dell'1°gennaio
2006 e del successivo CCNL del 2018;
- che invece per la categoria quadri, il CCNL 2006 e quello attualmente vigente regolamentano direttamente i contenuti professionali, prevedendo la descrizione dei contenuti professionali specifici di ciascuno dei tre livelli nei quali si articola la categoria.
Ha quindi dedotto, richiamando le declaratorie contrattuali e i contenuti professionali della superiore categoria richiesta:
- che i compiti e le funzioni espletati sulla base del mansionario in atti, nonché i livelli di autonomia ivi riconosciuti, rientrano nella categoria quadri del vigente CCNL e, in particolare, nel livello Q1 o, in subordine, nel livello Q2;
- di avere pertanto diritto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., al superiore inquadramento e alle differenze retributive reclamate in ricorso con riferimento al livello Q1 o, in subordine, al livello Q2.
Con memoria depositata il 23 maggio 2023 si è costituito in giudizio l' rassegnando CP_1
le seguenti conclusioni: «Si chiede che il Tribunale di Foggia [rectius Catania n.d.r.]in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, estromettere l' dal giudizio e/o in subordine pronunciarsi sulla CP_1
fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento –in caso di suo accoglimento della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge CP_1
sino al saldo. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge. Con espressa riserva di ogni produzione secondo necessità processuale».
5 Con memoria tempestivamente depositata il 26 maggio 2023 si è costituito in giudizio il contestando la ricostruzione dei fatti spiegata dalla Controparte_4
ricorrente, svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e deducendo:
-che la ricorrente lavora dall'1.6.1989 alla Base Aeronavale USA di NE presso il blocco denominato NAS 1 ove è stata inizialmente assunta con mansioni di «Clerk Typist»
(dattilografa) presso il «Public Work Department» («Dipartimento dei Lavori Pubblici») inquadrata inizialmente al livello U-7 delle «Condizioni di Impiego» per il personale civile non statunitense delle Forze Armate USA in Italia e, successivamente, al livello U-6;
- che, in data 1.7.1992, è stata trasferita al «Family Services Center» con mansioni di
«Office Automation Assistant» (segretaria) ed inquadrata inizialmente al livello U-5;
- che, a seguito di varie promozioni, in data 1.4.2008, è stata inquadrata nel massimo livello impiegatizio U-1 ed assegnata alla posizione di « ; Controparte_2
- che in data 1.6.2012, all'esito di una revisione del mansionario, è stata assegnata alla posizione di «Supervisory Training Specialist» con il medesimo inquadramento al livello
U-1 e, indi, a seguito dell'aggiornamento del mansionario nel 2021, è stata assegnata a far data dal 20.4.2022 alla posizione di «Supervisory Work and Family Life Counselor»
(Consulente Supervisore per il Lavoro e la Vita Familiare) sempre con inquadramento al livello U-1;
- che il Family Service Center, oggi denominato «Fleet Family Support Center» (in breve
FFSC) non è un consultorio specializzato ma un mero centro di supporto per i militari e civili USA di stanza a NE e per le loro famiglie;
- che il FFSC si articola in 3 divisioni: (i) la Divisione «Counseling, Advocacy and
Prevention», in breve CAP, che fornisce servizi di consulenza familiare;
consulenza ai neogenitori (dalla nascita ai 3 anni di età del bambino); consulenza alle vittime di violenza domestica;
assistenza al reinserimento dei militari che hanno tentato il suicidio. La Contr Divisione gestisce altresì i programmi per la prevenzione degli abusi sui minori; (ii) la Divisione «Sexual Assault Prevention e Response», in breve , che fornisce CP_6
assistenza alle vittime di violenza sessuale e gestisce i relativi programmi di prevenzione;
e
(iii) la Divisione «Work and Family Life», in breve WFL, che fornisce consulenza pratica ai militari e civili USA ed ai loro familiari al seguito su come gestire questioni pratiche della vita familiare o lavorativa;
- che segnatamente la divisione Work and Family Life ove lavora la SI.ra : (i) Parte_1
fornisce indicazioni ai neoarrivati a NE su come ambientarsi, ovvero, a chi è in procinto di lasciare la su come procedere al trasferimento;
(ii) organizza corsi di Pt_4
6 formazione per gli “Ombudsman”, ovvero volontari nominati dal Comandante della Pt_4
che hanno il compito di fare da tramite tra i vertici della catena di comando e le famiglie dei militari e civili USA;
(iii) organizza corsi per supportare i familiari dei militari partiti in missione nella gestione dei rapporti a distanza con i propri congiunti;
(iv) fornisce consulenza ai familiari dei militari e civili USA nella ricerca di un lavoro;
fornisce informazioni sulle attività di volontariato disponibili presso il FFSC;
(vi) organizza corsi destinati ai militari in procinto di pensionamento o congedo dalla Marina;
(vii) organizza corsi per i militari per suggerire loro come gestire le proprie finanze personali e non trovarsi in difficoltà economiche;
(viii) fornisce altresì consulenza ai militari con un familiare a carico che richiede assistenza speciale;
(ix) organizza corsi sull'impiego della comunicazione per rafforzare le relazioni;
sulla gestione dello stress e della rabbia;
sulla risoluzione dei problemi;
(x) organizza corsi per sensibilizzare i giovani alla guida sicura limitando l'uso di alcol;
- che lo staff della Divisione WFL, supervisionata dalla ricorrente, non gestisce in prima persona le problematiche relative al trasferimento del personale ovvero all'assistenza di familiari con disabilità, ma indirizza i nuovi arrivati agli altri uffici della Base preposti alle attività richieste, fungendo da punto di riferimento per detti militari per la gestione delle loro richieste;
- che capo del FFSC è la SI.ra , alla quale è assegnato il titolo di FFSC Parte_5
Director e l'inquadramento nel livello NF-5/GS-13 secondo il sistema di classificazione del pubblico impiego statunitense, a cui fanno capo tre supervisori: (i) il supervisore della divisione CAP, un civile statunitense inquadrato al livello USA GS-12; (ii) il supervisore della divisione WFL, ovvero la , inquadrata al livello U-1 ai sensi delle Parte_1
Condizioni di Impiego;
e (iii) un supervisore della divisione SAPR, un civile statunitense inquadrato al livello USA NFA 4/GS-11 (equivalente, ai sensi delle Condizioni di Impiego, al livello italiano “U-1”);
- che l'inquadramento superiore GS-12 assegnato al supervisore della divisione CAP è giustificato dalla maggiore criticità dei programmi gestiti da tale Divisione che necessitano di competenze specifiche;
- che invece la divisione WFL supervisionata dalla ricorrente offre una consulenza prevalentemente pratica ai militari ed ai loro familiari appena trasferiti a NE, sicché mentre i consulenti che operano in tale divisione sono inquadrati al livello U-2, equivalente al livello statunitense GS-9, la ricorrente quale supervisore, è inquadrata al superiore livello U-1, equivalente al livello statunitense GS-11;
7 - che le Basi della Marina militare USA in Europa, Africa e Medio Oriente fanno tutte capo al Comando Regionale denominato «Commander Navy Region Europe Africa,
Central» (CNREURAFCENT) di stanza a Napoli, che fa a sua volta capo al Comando centrale negli USA, denominato «Commander Navy Installations Command» (CNIC), che supervisiona le attività dei FFSC presenti in ognuna delle Basi della Marina USA nel mondo, sviluppando le slides e le guide che vengono poi utilizzate dai dipendenti dei vari
FFSC locali per tenere i loro corsi;
- che la posizione di supervisore della Divisione WFL è inquadrata in tutti i FFSC facenti capo al Comando Regionale di Napoli e con struttura analoga al FFSC di NE al livello GS-11, equivalente, ai sensi delle Condizioni di Impiego, al livello di inquadramento della ricorrente U-1;
- che la ricorrente svolge le mansioni risultanti dal mansionario (cd. Position description o
PD) assegnatole in data 1.7.2012 ed aggiornato in data 22.4.2022, con il titolo da ultimo di
« ; Controparte_3
- che la posizione «conduzione dei programmi», che rappresenta il 50% dell'attività lavorativa della ricorrente, consiste nell'attività di organizzazione (programmazione corsi, controllo disponibilità aule, controllo presenza insegnanti) dei vari corsi svolti dai consulenti della Divisione WFL e non comprende l'attività di insegnamento se non occasionalmente in caso di assenza dell'insegnante;
- che la predetta posizione non comprende né la consulenza clinica, svolta da personale qualificato in possesso di laurea specialistica, né quella in materia di prevenzione ed assistenza alle vittime di violenza sessuale per la quale è richiesta una abilitazione del
Dipartimento della Difesa USA;
- che i compiti di supervisione, che rappresentano il 30% delle mansioni della ricorrente, non riguardano tutto il personale del Centro, ma solo i 5 dipendenti della Divisione WFL;
- che tra le varie mansioni amministrative, che rappresentano il 20% delle mansioni della ricorrente, è stata ricompresa, fino al 2022, l'attività di «Approving Official» (A/O) e
«Certifying Officer» (funzionario di approvazione e funzionario di certificazione n.d.r.);
- che l'attività di «Approving Official» (A/O) comporta il controllo della documentazione a supporto delle varie richieste del FFSC per l'acquisto di materiale d'ufficio tramite la carta di credito governativa in dotazione, la trasmissione all'ufficio Finanziario della che Pt_4 approva l'acquisto, l'autorizzazione al pagamento previa verifica della corrispondenza degli addebiti con gli acquisti ufficialmente autorizzati;
8 - che la ricorrente è stata nominata ma solo temporaneamente, in data 30.7.2012, quale
«Approving Official Supplente» per le spese sostenute dal FFSC di Napoli, autorizzando appena 2 acquisti in data 28.8.2012 e in data 13.12.2012;
- che il ruolo della ricorrente in materia di gestione finanziaria del FFSC è limitato, non avendo la stessa alcuna gestione dei Fondi c.d. Non Appropriati (NA) gestiti dal
Comando Regionale di Napoli, ma solo il compito di indicare le spese relative alla divisione WFL al Direttore del FFSC ed il controllo degli acquisti locali pagati con la carta di credito governativa (GPC) in dotazione al centro fino al 2022;
- che le schede di valutazione richiamate da parte ricorrente rappresentano le valutazioni annuali dei supervisori con finalità esclusivamente valutative del rendimento e non possono avere alcuna valenza attributiva di mansioni superiori, compito - quest'ultimo - demandato all'Ufficio del Personale Civile della Marina USA secondo un preciso iter;
-che è pertanto errata la traduzione proposta dalla ricorrente del termine «non current and accurate» riferito al mansionario attestato dal supervisore nelle valutazioni relative agli anni 2018/2022 , atteso che un mansionario ritenuto non «current and accurate» non necessariamente comporta la promozione ad un livello superiore, tant'è che a fronte della richiesta di aggiornamento del mansionario avanzata dal supervisore dell'epoca, Per_2
, il Classifier in 17.05.2019 ha ritenuto che la era
[...] Per_3 Parte_1
correttamente inquadrata al livello U-1;
- che la ricorrente non ha fornito alcuna prova delle mansioni effettivamente svolte al fine dell'inquadramento al livello superiore di Quadro Q1/Q2, limitandosi a richiamare il mansionario dell'aprile 2022, né ha allegato la declaratoria del livello U-1 assegnato, necessaria al fine del controllo trifasico delle mansioni svolte richiesto al Giudice;
- che le mansioni svolte non possono essere inquadrate nella categoria dei Quadri atteso che tale posizione implica un potere decisionale ed autonomia di giudizio non posseduti dalla ricorrente;
- che i conteggi formulati sono erronei e che inammissibile è la prova testimoniale in quanto non dedotta attraverso capitoli specifici e separati.
Quindi, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esperito all'udienza del 7 giugno 2023 con esito negativo il tentativo di conciliazione della lite, è stata ammessa la prova per testi e la ulteriore produzione documentale.
All'udienza del 22 gennaio 2024 e alla successiva del 19 febbraio 2024, è stata espletata la prova per testi, all'esito della quale la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29.1.2025, rinviata per carico del ruolo all'udienza del 30.4.2025.
9 Sostituita l'udienza del 30.4.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da parte ricorrente e dagli Stati Uniti d'America, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata, fin dal 2012, nel livello superiore Q1 o, in subordine, Q2 del CCNL di settore, con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive e contributive.
3. La fattispecie per cui è causa è anzitutto regolata dall'art. 2103 c.c., che nella versione vigente ratione temporis - sino alla sostituzione disposta dall'art. 3 del d. lgs. n. 81/2015 - stabilisce che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo».
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 D. Lgs. n. 81/2015, l'art. 2103 c.c. stabilisce che: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario
è nullo».
10 Con specifico riferimento alla categoria dei quadri, l'art. 2 della legge n. 190/1985 stabilisce poi che «
1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati».
Il successivo art. 6 della l. n. 190/1985, nella formulazione vigente ratione temporis
(essendo stato abrogato, tale articolo, dall'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 81/2015), prevede inoltre che «In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi».
Quanto al riparto degli oneri probatori, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in
11 fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n.
11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n.
4561/1995).
In questa prospettiva e tracciando le fila della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
12 4. Nella specie, a fronte dell'incontestato e documentato rapporto di lavoro tra le parti e del formale inquadramento come UA1 (i.e: livello apicale del personale impiegatizio), la ricorrente ha rivendicato il proprio diritto al superiore inquadramento nel livello Q1 o, in subordine, nel livello Q2 del CCNL di riferimento, mentre lo Stato estero resistente ha contestato la superiore ricostruzione, deducendo la correttezza dell'inquadramento del ricorrente nel livello UA1.
5. Occorre, quindi, esaminare le disposizioni relative all'inquadramento dei lavoratori di cui al CCNL per il personale civile non statunitense delle forze armate U.S.A. in Italia del
1° gennaio 2006 rinnovato e sostanzialmente confermato il 1° novembre 2018, pacificamente applicato da parte resistente.
L'allegato 4 del CCNL invocato, concernente il «piano di inquadramento per i dipendenti
“non-exchange” (Livelli “U”)», prevede in particolare che «…d. Gli impiegati sono i dipendenti che svolgono o controllano lavoro esecutivo di ufficio, o lavoro amministrativo, tecnico o professionistico.
1-3 Metodo Classificatorio
a. Le posizioni impiegatizie sono classificate applicando le norme (standards) di classificazione del lavoro emanate dall'Ente governativo per il personale dello Stato
(Office of Personnel management). Il grado GS che ne risulta è tradotto nel corrispondente livello dell'inquadramento unico.
[…]
Ne deriva, pertanto, che la descrizione dei contenuti professionali di ciascun livello e dei relativi profili professionali trova in tali norme la sua disciplina, secondo la tabella di corrispondenza di cui al medesimo allegato 4, sez. 2-1:
“Sezione 2 Inquadramento Impiegati
2-1 Declaratorie di riferimento
a. Livello U-1 Super (U-1S). Corrisponde al grado GS-12 attribuibile in base alla declaratoria di livello e specificazioni contenute nelle norme classificative OPM.
b. Livello U-1. Corrisponde ai gradi di GS-10 o GS-11 in base alle relative norme e istruzioni…» (cfr. doc. n. 24 di parte resistente).
Sulla scorta di tale sistema di classificazione la posizione attribuita alla ricorrente in data
1.6.2012 di «Supervisory Training Specialist» e in data 20.4.2022 di «Supervisory Work and Family Linfe Counselor», classificate entrambe come U-1 (v. doc. n. 8 e 9, fasc. resistente), corrisponde al grado americano GS 10 o GS 11, e, dunque, al livello impiegatizio apicale.
13 Con riguardo alle posizioni di , nell'«Accordo sindacati/comandi» relativo al Pt_3
CCNL del 1° gennaio 2006 (e a quello del 1° novembre 2018) è stato precisato - tra l'altro
- che «…d. L'Allegato (1) del presente accordo stabilisce tre (3) livelli di Quadro identificati come Q2, Q1 e Qx. Con l'implementazione del presente accordo, i livelli U-1Q,
U-1S, U-1SQ, EMP-1, EMP-2 e EMP-3 non saranno più utilizzati e non verrà effettuata alcuna nuova collocazione a questi livelli. […] .
e. Tutte le posizioni attualmente inquadrate al livello U-1S Quadro o U-1S Impiegato saranno esaminate dal datore di lavoro per una eventuale riclassificazione al livello Q1 o
QX in base alle condizioni stabilite dall'allegato (1). Le posizioni non classificabili al livello Q1 o QX saranno inquadrate nel livello Q2. I dipendenti promossi o assunti in posizioni classificate al di sopra del livello più alto della categoria Impiegato, alla data di entrata in vigore del presente accordo, o in data successiva, verranno assegnati al nuovo livello Quadro appropriato…» (cfr. doc. n.11 di parte ricorrente).
Il nuovo «piano di inquadramento unico: Italia» allegato al predetto CCNL del 1° gennaio
2006 precisa poi che «…tutti i dipendenti Quadri, Impiegati e Operai delle Forze Armate
USA in Italia, indipendentemente dalla gestione finanziaria – governativa o autonoma – che eroga la retribuzione, sono classificati in base al presente piano di inquadramento. I compiti e le responsabilità primarie assegnati ad una posizione costituiscono la base esclusiva per la sua classificazione. Il piano è composto da declaratorie di livello, da profili professionali e da titoli rappresentativi. Una posizione verrà collocata ad uno specifico livello quando rispecchia il contenuto della declaratoria di livello» (cfr. doc. n.
11 parte ricorrente).
Il predetto «piano di inquadramento unico», con specifico riferimento alla generale definizione dei Quadri, stabilisce quindi che «…Questa categoria è costituita da quelle posizioni di lavoro subordinato in campo tecnico, scientifico, amministrativo, professionale o commerciale, che pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti, comprendono funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'ente per il supporto alle forze armate USA in
Italia, nei limiti dell'autorità delegata oppure soggette ad approvazione finale da parte del direttore dell'attività/ente. Per tutte le posizioni, è richiesta la conoscenza approfondita delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con altre funzioni connesse, nonché una vasta conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate USA, della loro gerarchia di comando, e degli specifici concetti di lavoro e sistemi gestionali. Le posizioni che rientrano in questa categoria sono classificate ad uno dei tre livelli Quadri, i
14 quali sono identificati, in ordine decrescente, come QX, Q1 e Q2» (cfr. doc. n. 11 e 11 bis di parte ricorrente).
Per quanto concerne il livello Q1, invocato dalla ricorrente in via principale, il citato
«piano di inquadramento unico», così come confermato dal CCNL del 2018, stabilisce che
«…Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, gli occupanti le posizioni svolgono le loro funzioni seguendo le direttive amministrative impartite, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, con ampia latitudine ma nell'ambito delle direttive ricevute. In queste posizioni è richiesta una conoscenza generale dei sistemi
o delle operazioni propri degli Stati Uniti o dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto moderato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di alto rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.
a. Svolge funzioni di assistente-capo per un importante elemento organizzativo a livello di un comando o un'installazione o un'attività, ed è responsabile per le attività, inclusa la gestione delle risorse per l'organizzazione di appartenenza ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi manageriali.
b. Svolge funzioni di esperto tecnico in una materia di alta specializzazione e di insolita difficoltà.
c. Ha compiti di coordinatore o specialista di programma “senior”, responsabile per
l'organizzazione e la gestione di uno o più programmi in una materia di alta specializzazione, secondo i principi e le prassi più avanzati.
d. Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello…».
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria Q1 i seguenti profili:
«Analista Legale
Analista Contabile
Analista della Logistica
Analista dell'Ufficio Contratti
Analista dell'Ufficio Finanze
Analista dell'Ufficio Paghe e Contributi
Analista di Budget
15 Analista e/o Consulente e/o Coordinatore Attività Commerciali
Analista e/o Consulente e/o Coordinatore Informatico
Analista e/o Coordinatore per le Risorse Umane
Analista Manutenzioni
Architetto
Consulente Piani di Sviluppo e Controllo
Consulente Tutela Ambientale
Consulente Ufficio Catasto ed Intermediazione
Immobiliare
Consulente/Coordinatore Scolastico
Coordinatore alle Telecomunicazioni
Coordinatore Attività di Recupero, Riutilizzo e
Smaltimento Materiali Usati
Coordinatore e/o Consulente per la Sicurezza
Coordinatore per la Sicurezza e Prevenzione Infortuni
Coordinatore Tecnico Progettista
Coordinatore Ufficio Trasporti
Coordinatore Verifiche Amministrative
Coordinatore/Consulente delle Relazioni Sindacali
Ingegnere (Civile, Meccanico, Elettrico, Elettronico, Ambientale)
Vice Direttore e/o Coordinatore Ufficio Alloggi» (cfr. CCNL in atti).
Con riguardo al livello Q2, invocato dalla ricorrente in via subordinata, il citato «piano di inquadramento unico», così come confermato dal CCNL del 2018, stabilisce che «Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, gli occupanti queste posizioni svolgono le loro funzioni sotto supervisione amministrativa, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione. In queste posizioni è richiesta una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni propri degli Stati Uniti o dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.
16 a. I compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa;
oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta.
b. I compiti sono caratterizzati da fattori, quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione;
coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova.
c. I compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamento delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni.
d. Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello» (cfr. doc. nn. 11 e 11 bis di parte ricorrente e doc. n. 24 di parte resistente).
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria Q2 i seguenti profili:
« Parte_6
[...]
Controparte_7
Parte_6 Parte_7
Parte_6 Parte_8
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14
Controparte_15
Controparte_16
ivile, Meccanico, Elettrico, Elettronico, Ambientale) Parte_6 Parte_9
Specialista nel Manutenzione CP_17
Specialista Piani di Sviluppo CP_18
Controparte_19
Controparte_20
Parte_10
[...]
17
Controparte_21
[...]
) Controparte_22
Specialista Legale» (cfr. doc. nn. 11 e 11bis di parte ricorrente e doc. n. 2a di parte resistente cit).
6. Così ricostruito il quadro della disciplina applicabile al caso di specie, occorre ora esaminare e individuare le mansioni assegnate e in concreto svolte dalla ricorrente, sì come risultanti dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria orale, tenendo altresì conto della Position Description (detta anche PD), da cui emerge, avendosi riguardo alla traduzione della Position Description offerta da parte ricorrente nella documentazione prodotta ai doc. n. 2 e 3a) e in memoria non contestata da parte resistente, che la ricorrente quale «Supervisory Training Specialist» opera all'interno del Fleet & Family Support
Center (FFSC) e riporta al Direttore FFS(o al Direttore ad interim designato) ed è responsabile della gestione e della guida della divisione «lavoro e vita familiare» dell'FFSC (v. doc. n. 2, fasc. ricorrente).
Proseguendo nell'esame della Position Description relativa alla posizione di «Supervisory
Training Specialist», assegnata alla ricorrente fin dall'1.6.2012 (con l'individuazione, nella relativa lettera di incarico, dei tratti essenziali dei compiti e delle responsabilità principali di tale figura, di cui la PD in esame appare costituire l'esplicitazione), con riferimento al
«FATTORE 1 Conoscenze e competenze necessarie per la posizione», si legge, nella traduzione offerta da parte ricorrente e si ribadisce non contestata da parte resistente, che questa posizione richiede «Un bachelor (laurea triennale) in istruzione, gestione aziendale Contr
o servizi umani o esperienza equivalente come identificata da . (ufficio gestione risorse umane).
Conoscenza pratica delle teorie, dei principi, delle pratiche e delle tecniche di una sana gestione finanziaria personale, compresa la conoscenza delle agenzie statali e comunitarie e dei programmi che riguardano l'assistenza finanziaria e le questioni dei consumatori, le normative come le tasse, gli accertamenti e le leggi fallimentari, nonché le loro funzioni».
Con riferimento al «FATTORE 2 Controlli di supervisione», la Position Description prevede che «La supervisione fornita dal Direttore dell'FFSC in merito ai programmi assegnati è di natura generale» e che «L'assistenza del supervisore è richiesta per problemi di cambiamento delle politiche e coordinamento tra le agenzie del personale della Marina e solo dopo che l'incumbent ha tentato di coordinare la questione da solo e
18 ha incontrato un'accettazione negativa. Occasionalmente vengono assegnati progetti speciali all'incumbent dal suo supervisore o autorità superiore, per risolvere, coordinare e accelerare specificamente un progetto».
Per quanto concerne il «FATTORE 3 Linee guida» la Position Description stabilisce che
«L'incumbent è guidato dalla conoscenza dell'FFSC e dalle priorità di comando, dalle procedure organizzative relative alle direttive Dipartimento della difesa (DOD) e della Marina e delle procedure standard operative. A causa della natura unica di molte situazioni affrontate dall'incumbent, deve fare affidamento sulle sue capacità decisionali».
Quanto al «FATTORE 4 Complessità», la PD in esame prevede che «L'incumbent deve rispondere quotidianamente ed avere un'influenza sulle situazioni avviate dalla sede centrale, dal personale regionale, dal personale FFSC e dai clienti. Inoltre, l'incumbent deve essere in grado di incorporare e adattarsi rapidamente ad atti, priorità e procedure in evoluzione. Le situazioni sono spesso uniche sotto tutti gli aspetti e implicano molte opzioni fattibili per la risoluzione. Il collegamento e la pianificazione sono a più livelli e spesso a lungo termine e possono richiedere ricerche, coordinamento e tempo approfonditi».
Con riferimento al «FATTORE 5 Portata ed effetto», la PD stabilisce che «Le competenze tecniche e gestionali della hanno un potenziale impatto di Parte_11
100% della popolazione della Marina Militare a NE, in Italia, in vari momenti e situazioni. Il programma avrà un impatto sugli atteggiamenti e sull'adattamento dei militari e delle loro famiglie.
Questi programmi influenzano la vita della Marina in generale e hanno un impatto a lungo termine sul reclutamento, sulla qualità della vita, sulla prontezza e sulla ritenzione del personale».
Quanto, infine, al «FATTORE 6 Contatti Personali», la Position Description prevede che
«I contatti includono il personale militare e civile di alto livello dei servizi militari, il
Dipartimento della Difesa (DOD) e le agenzie non del dipartimento della difesa per promuovere e migliorare i programmi FFSC sulla qualità della vita. Contatti con società e comunità civili, il settore privato per fornire informazioni aggiornate sull'occupazione e la transizione e sviluppare reti sia a livello regionale che a quello Statunitense. L'incumbent coordina con i programmi della Marina e altre organizzazioni tra cui altri uffici FFSC negli Stati Uniti, uffici per gli affari pubblici, uffici per le risorse umane, organizzazioni di
19 installazione private e leadership di comando allo scopo di diffondere informazioni e collaborare su varie attività sulla qualità della vita».
Il «Fattore 7 scopo dei contatti» prevede che «I contatti hanno lo scopo di informare i decisionisti e persuaderli a favore dello sviluppo e dell'attuazione dei programmi FFSC».
6.1. Tale Position Description della ricorrente è stata poi aggiornata il 20.4.2022 con il mansionario del «Supervisory Work and Family Life Counselor».
Dall'esame della traduzione della PD offerta da parte ricorrente e non contestata in maniera specifica da parte resistente emerge che «Questa posizione si trova presso il Fleet and Family Support Center (FFSC) in varie sedi all'interno dell'Area di Responsabilità della Regione CNREURAFCENT. Questo incombente è responsabile della gestione e della direzione della divisione “lavoro e vita familiare” (WFL) dell'FFSC, assicurando che il personale del programma fornisca un'ampia gamma di servizi di istruzione e supporto ai membri del personale militare, dipendenti governativi, pensionati e i loro familiari» (v. doc. n. 3a, fasc. ricorrente).
Proseguendo nell'esame della Position Description relativa alla posizione di «
[...]
, assegnata alla ricorrente fin dal 20.4.2022, con Controparte_3
riferimento al «FATTORE 1 Conoscenze richieste dalla posizione», si legge, nella traduzione offerta da parte ricorrente, anche questa non contestata da parte resistente, che questa posizione richiede che «L'incumbent deve avere una conoscenza approfondita dei metodi analitici e valutativi che include una comprensione approfondita di come vengono amministrati i regolamenti e i programmi per applicare gli standard di misurazione. Deve avere una conoscenza approfondita di metodo qualitativi e quantitativi per la valutazione e il miglioramento dell'efficacia del programma ed il miglioramento di processi e sistemi di gestione complessi, che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi del programma della Marina».
Con riferimento al «FATTORE 2 Controlli del supervisore», la Position Description stabilisce che «L'incumbent esercita iniziativa e autonomia nel processo decisionale limitato all'area di specializzazione WFL. Pianifica ed esegue autonomamente incarichi di lavoro in conformità con gli standard e le tecniche, i metodi e le pratiche accettati, la risoluzione la maggior parte dei conflitti che sorgono. Tiene informato il Direttore dell'FFSC sui progressi sui casi e questioni potenzialmente controverse, situazioni mutevoli e sviluppi nel lavoro. L'incumbent utilizza l'iniziativa e l'esperienza nella selezione di approcci e metodi per stabilire, implementare e gestire i programmi FFSC
WFL. Lavora con supervisione amministrativa».
20 Per quanto concerne il «FATTORE 3 Linee guida» la Position Description prevede che
«L'incumbent è guidato dalla conoscenza delle FFSC e delle priorità di comando, procedure organizzative direttive relative del Dipartimento della Difesa e della Marina e procedure operative standard».
Quanto al «FATTORE 4 Complessità», la PD in esame stabilisce che «Il lavoro compiuto in questa posizione richiede coerenza ed eccellenza nell'esecuzione. Il lavoro è complicato dall''obbligo di determinare l'effetto dei problemi incontrati e dall'obbligo di proporre soluzioni di gestione e raccomandazioni per trovare le soluzioni. L'incumbent deve autonomamente usare buon giudizio e intraprendenza nella risoluzione dei problemi in modo indipendente. Omissis. L'incumbent esercita iniziativa e autonomia nel processo decisionale dove le decisioni WFL prese dall'incumbent possono influenzare il rispetto delle leggi, il raggiungimento degli obiettivi e traguardi del programma e, di conseguenza, le prestazioni e la posizione dell'organizzazione».
Con riferimento al «FATTORE 5 Portata ed effetto», la PD stabilisce che «Lo scopo di questa posizione è di supervisionare il programma FFSC WFL con competenza tecnica e di fornire la supervisione/gestione del personale WFL e l'erogazione dei servizi che includono il mantenimento della carriera, il supporto per la dispiegamento/prontezza e altri servizi che hanno un impatto complessivo sulla popolazione della Marina Militare attraverso tempi e situazioni diverse».
Quanto, infine, al «FATTORE 6 Contatti Personali», la PD prevede che «La posizione ha un impatto sostanziale sulla realizzazione della missione del FFSC, per il quale
l'incumbent interagisce tipicamente con vari militari o civili per promuovere e migliorare i programmi FFSC WFL».
Il «Fattore 7 scopo dei contatti» stabilisce che «Lo scopo dei contatti è pianificare, coordinare, supervisionare, consigliare, sostenere e coordinare sforzi di lavoro della
WFL; risolvere problemi operativi motivando o influenzando il personale, manager o altri funzionari che stanno lavorando per obiettivi comuni;
per informare e convincere i responsabili a favore dello sviluppo e dell'attuazione dei programmi del FFSC».
7. Delineati nei termini indicati dalla PD i compiti e le responsabilità della figura del
«Supervisory , poi divenuta « Controparte_2 Controparte_3
, per verificare la fondatezza della pretesa attorea occorre procedere all'esame
[...]
delle risultanze della prova per testi onde accertare le mansioni in concreto espletate dalla parte ricorrente, onde vagliarne la sussumibilità nel superiore livello di inquadramento richiesto con la domanda giudiziale.
21 Sono stati escussi i testi che ha ricoperto il ruolo di Direttrice Testimone_1 dell'FFSC dal 2017 al febbraio 2022, educatrice di carriera e vita privata Testimone_2
dei militari che lavorano presso la base di NE e delle relative famiglie, sottoposta alla supervisione di parte ricorrente, , Direttrice dell'FFSC dal Testimone_3 marzo 2022, , Direttore dell' della Base della Marina militare di Napoli. Tes_4 Pt_12
7.1. Al riguardo, evidenzia sin da subito il Tribunale che la prova per testi ha fornito elementi fattuali sulle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente solo con riferimento al periodo successivo all'anno 2017, ossia a partire dal momento in cui la teste
[...]
ha ricoperto il ruolo di Direttrice del Centro FFSC di NE, non essendo Tes_1
per contro emersi dalla prova per testi dati fattuali relativi al periodo precedente, pur oggetto di domanda.
7.2. Venendo, quindi, anzitutto ai compiti in concreto espletati dalla ricorrente, i dati forniti dall'espletata prova per testi hanno evidenziato che:
- la divisione WFL è composta, oltre che dalla ricorrente, da 2 dipendenti italiani inquadrati nel livello UA2, un impiegato americano GS9, un impiegato statunitense NA
(v. deposizione testi , Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
); Tes_4
- la ricorrente ha ricoperto la funzione di Approving Official (v. deposizione testi
[...]
, ); Tes_1 Testimone_3 Tes_4
- la ricorrente non fornisce consulenza in materia di violenza sessuale, ma presta consulenza in materia di educazione generale e fornisce informazioni in merito ai programmi offerti dal centro, ivi inclusi quelli concernenti le attività di volontariato e l'assistenza nella ricerca del lavoro e quelli di supporto alle vittime di violenza sessuale, fornendo indicazioni sulle istituzioni cui è demandato il supporto alle vittime (v. deposizione testi , ); Testimone_1 Testimone_3 Tes_4
- secondo quanto dichiarato dalla teste Direttrice dell'FFSC dal 2017 Testimone_1
sino al febbraio 2022, «la ricorrente assisteva il direttore ogni giorno nel supporto alla comunità e in qualsiasi programma di lavoro e di vita di cui il nostro centro era responsabile. Oltre a supportare il Direttore nei programmi, quando non ero in ufficio, la ricorrente dava supporto nello svolgimento delle attività del Centro FFSC per consentire la prosecuzione della missione a nome della sottoscritta» (v. deposizione teste
[...]
Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del Tes_1
22.1.2024);
22 - la ricorrente si occupava di «molte operazioni, nelle quali vanno inclusi i programmi di marketing, il coordinamento del personale assegnato, la gestione dei programmi assegnati alla stessa ai sensi della politica della struttura, la consulenza dei superiori per quanto concerne la vita familiare e lavorativa. La ricorrente ha svolto mansioni di supervisore, nel senso di autorizzare le spese per il centro e per il supporto dell'intera Regione, per quanto concerne gli acquisti. Inoltre partecipava ad incontri, riunioni, conferenze sempre nell'ambito del programma WFL (work and family life) oppure a nome mio in ambito amministrativo dipartimentale. Inoltre ha insegnato e fornito programmi di insegnamento nell'ambito WFL, formava il personale ed era responsabile del corretto svolgimento curriculare del programma e, quindi, organizzava training per il personale. Riceveva altresì Ufficiali di alto rango per discutere e condividere i programmi del Centro, le problematiche e i successi del programma. Forse faceva anche di più, ma questi erano i suoi compiti» (v. deposizione teste Direttrice dell'FFSC dal 2017 Testimone_1 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del 22.1.2024);
- la ricorrente «è il supervisore di tutti i programmi della Divisione WFL e del personale, il che include programmi come relocation ossia il trasferimento delle persone, la fase di transizione dell'uscita dalla vita militare, l'impiego, il counseling finanziario, programmi eccezionali per i componenti della famiglia, programmi educativi per l'addestramento delle competenze, come programmi per la gestione dello stress, per la prevenzione del suicidio, per il benessere psico-fisico, per la gestione della rabbia, per la gestione del tempo. Questo solo per esemplificare alcuni di questi programmi. C'è un Ufficio che fa da connessione tra i coniugi e i comandanti nella vita familiare, come anche la gestione delle emergenze, l'informazione e la rendicontazione e il programma di volontariato» (v. deposizione teste Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio Testimone_1
2022, escussa all'udienza del 22.1.2024);
- la ricorrente «Su base giornaliera è responsabile di approvare il contenuto dei corsi, così come i programmi di counseling uno ad uno e di training per quanto riguarda la politica.
Approvava il contenuto dei corsi. Il suo lavoro era di assicurare che tutto il contenuto dei corsi rientrava nella politica delle forze navali e del DOD» (v. deposizione teste
[...]
Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del Tes_1
22.1.2024);
- con riferimento al contenuto dei corsi impartiti dal Centro è stato chiesto alla teste Tes_1
se i programmi dei corsi erano elaborati dalla ricorrente od erano identici in tutte le basi della Regione e la teste ha risposto che «si deve seguire un set di regole in conformità con
23 la politica Regionale e a volte a livello locale dobbiamo generare i nostri programmi curriculari, che possono essere integrati e che corrispondano alle necessità della comunità. Per esempio per il programma finanziario, la ricorrente ha dovuto condurre e approvare programmi riguardanti l'economia locale e le modalità in cui questa impatta con le famiglie dei militari, così come, quando i componenti delle famiglie delle persone in servizio si sono trasferiti in Italia, la ricorrente ha contribuito a creare il contenuto di questi programmi per aiutare i membri delle famiglie dei soldati per accomodarsi ed integrarsi con la cultura della Sicilia, nonché per aiutarli ad abituarsi ed integrarsi nella vita sociale per gli anni di permanenza nella base. Questa è una fase critica della missione, perché alcuni americani vivono uno shock culturale e ciò può interferire con il modo di svolgere le attività lavorative e a volte può avere ripercussioni sulla famiglia, se non riescono ad integrarsi nella vita in Sicilia e in quanto possono sviluppare problematiche perché non sono mentalmente presenti nella vita sociale»;
- la ricorrente ha fatto e fa parte del procedimento di reclutamento, facendo i colloqui, in base ai curricula ricevuti, assegnando i punteggi ai curricula e ai colloqui ed indicando al
Direttore il nominativo della persona da assumere (v. deposizione teste ); Tes_1
- la ricorrente «fa i colloqui per le assunzioni, supervisiona il nostro lavoro e ci dà le indicazioni su come svolgerlo» (v. deposizione teste escussa all'udienza Testimone_2
del 19.2.2024);
- sul punto la teste , Direttrice dell'FFSC dal 2022, escussa Testimone_3 all'udienza del 19.2.2024, ha affermato che «per la parte di reclutamento del personale, io mi occupo della fase documentale e seleziono il personale, mentre la ricorrente procede ai colloqui del personale e gestisce i programmi generali», precisando durante la rilettura che
«di solito facciamo i colloqui in gruppo e poi prendiamo le decisioni in quanto gruppo, poi io sottopongo la scelta in qualità di ufficiale di selezione»;
- «la ricorrente si occupa dei programmi giornalieri e si occupa delle attività di base di supervisione giornaliera nei casi di dubbi dei dipendenti» (v. dichiarazioni
[...]
, Direttrice dell'FFSC dal 2022, escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_3
- con riferimento all'attività svolta dalla ricorrente quale facente funzione del Direttore del
Centro, il teste , Direttore dei centri FFSP siti nelle basi di Rota, NE e Tes_4
Napoli in Italia, Bahrein, Gibuti, Souda Bay, in Polonia, e in Romania, ha Per_4
affermato che «spesso abbiamo ruoli non coperti, perché gli americani vengono e vanno e sono generalmente limitati nella durata dell'incarico. In questo caso particolare, quando il ruolo di Direttore è vacante, noi cerchiamo un supervisore che ricopra questo ruolo
24 oppure cerchiamo un altro direttore oppure reperiamo tra il personale in riserva qualcuno che possa ricoprire il ruolo di direttore. Questo è quanto ho fatto per NE, perché ho mandato una persona reperita tra il personale in riserva. Per quanto riguarda la
, non ricordo i tempi esatti in cui ha ricoperto questo ruolo, però questo tipo di Parte_1
aspettative sono riferite sia alla sua posizione, sia alle sue corrispondenti posizioni nelle altre tre basi».
7.3. Con riferimento all'esercizio del potere disciplinare da parte della ricorrente è emerso che:
- ha «il potere di irrogare la sanzione dell'ammonimento, del rimprovero, di predisporre un piano di miglioramento delle prestazioni», mentre con riferimento alla «sospensione dal lavoro o di destituzione deve sempre lavorare unitamente al Dipartimento HR, perché sono loro che introducono l'azione disciplinare per tali tipi di sanzioni. Neppure io come
Direttrice posso farlo senza il supporto delle risorse umane» (v. deposizione teste
[...]
Direttrice dell'FFSC dal 2017 sino al febbraio 2022, escussa all'udienza del Tes_1
22.1.2024);
- «la ricorrente può proporre azioni disciplinari, ma sono io l'ufficiale con il potere di decisione», come dichiarato dalla teste , Direttrice dell'FFSC Testimone_3 dal 2022, escussa all'udienza del 19.2.2024;
- «dipende dalla gravità della violazione. Quindi, se si tratta di un fatto importante, lei può avanzare le proposte, ma la decisione finale spetta al Direttore oppure a coloro che nei quartieri generali ricoprono la mia funzione» (v. deposizione teste Tes_4
Supervisore dell' di Napoli, escusso all'udienza del 19.2.2024). Pt_12
La teste ha invece affermato di non sapere nello specifico quali sanzioni irroga la Tes_2
ricorrente ma di sapere che «in passato se occorreva riprendere qualche dipendente è stata la a procedere secondo la catena di comando in relazione al tipo di sanzione Parte_1 da irrogare» e che «c'è un primo colloquio con la ricorrente e poi il procedimento prosegue dinanzi all'Ufficio Risorse Umane» (v. deposizione teste Testimone_2 escussa all'udienza del 19.2.2024).
7.4. Quanto alla procedura da seguire in caso di richieste di acquisto, i testi escussi hanno dichiarato che:
- «Tutto viene processato attraverso il sistema e, prima che l'approvazione sia completata, il Comptroller esegue la validazione e la verifica dei fondi disponibili e successivamente il supervisore che approva dà il consenso sulla scorta dei fondi disponibili e sulla scorta dei
25 documenti caricati. Una volta che l'Ufficiale convalida l'acquisto, l'acquisto può essere eseguito» (v. deposizione teste escussa all'udienza del 22.1.2024); Testimone_1
- «c'è una collega che ha la carta intestata a suo nome e fa gli acquisiti che devono essere previamente approvati dall'Approving Official, che ha il compito di verificare che
l'acquisto possa essere fatto e che sia coerente con le finalità dell'Ufficio» (v. deposizione teste escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_2
- « il titolare della carta acquisiti riceve la richiesta da un collega, crea un modulo che deve essere approvato dal funzionario di approvazione (Approving Official) e, una volta approvato, va all'ufficio finanziario (Comptroller), che verifica se ci siano le risorse necessarie. Una volta che perviene l'approvazione dell'ufficio finanziario, si può procedere all'acquisto. Conosco la procedura, perché in passato sono stata anche io titolare della carta di credito dell'Ufficio» v. deposizione teste escussa Testimone_2 all'udienza del 19.2.2024);
- «se un impiegato vuole acquistare qualcosa presenta una richiesta al direttore del programma, ossia a me, quindi se io approvo l'acquisto, la richiesta va al titolare della carta acquisiti, che presenta tre preventivi per quell'acquisto allo scopo di eseguire
l'acquisto al minor prezzo. Poi l'acquisto va in un sistema online dove si introducono le informazioni di ciò che si deve acquistare, si caricano la mia approvazione, le offerte accompagnate da un documento fornito dalla società da cui vengono effettuati gli acquisti.
Quando la richiesta è inviata, la richiesta va all'Approving Official, che verifica che tutta la documentazione, inclusa la mia approvazione, sia caricata sulla piattaforma, e, quindi, schiaccia il pulsante «sottometti». Quindi la richiesta va poi al coordinatore del programma di agenzia APC e ai dipendenti ivi inseriti, che svolgono il proprio lavoro nel dipartimento finanziario e compiono le stesse verifiche fatte dall'A.O. e anche loro, a loro turno, schiacciano il pulsante «sottometti». Successivamente, il Direttore finanziario compie le stesse verifiche già effettuate, conferma la presenza delle risorse e schiaccia il pulsante «approva». Successivamente il titolare della carta viene notificato e solo da quel momento in poi può eseguire l'acquisto» e che «ci sono alcuni acquisti per i quali non è necessario predisporre e presentare i tre preventivi, in quanto alcune società hanno un contratto governativo» (v. deposizione teste , escussa Testimone_3 all'udienza del 19.2.2024);
- «il titolare della carta può essere chiunque all'interno del centro. Quindi se vogliono fare un acquisto, faranno una ricerca e cercheranno tre venditori che facciano un'offerta del prodotto che si vuole acquistare. Può essere chiunque all'interno del centro e anche
26 l'addetto al front-desk» (v. deposizione teste escusso all'udienza del Tes_4
19.2.2024).
7.5. Per quanto concerne le verifiche che deve compiere l'Approving Official è emerso che:
- «l'AO è la , per cui lei ha l'obbligo personale di assicurare che tutto sia Parte_1
trasparente ed è responsabile anche per la restituzione delle somme e può addirittura perdere l'impiego nel caso in cui approvi un acquisto che non rientra in quelli autorizzabili» (v. deposizione teste escussa all'udienza del Testimone_1
22.1.2024);
- «l'A.O. verifica che l'acquisto sia legale e pertinente con le finalità dell'Ufficio» (v. deposizione teste escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_2
- «ogni mese deve entrare nell'estratto conto del titolare della carta di credito e deve assicurarsi che gli acquisiti approvati siano quelli indicati nella carta» (v. deposizione teste , escussa all'udienza del 19.2.2024); Testimone_3
- «l'A.O. verifica le offerte e i documenti relativi all'acquisto che il titolare della carta vuole eseguire. Quindi l'A.O. potrebbe essere chiunque», aggiungendo che «L'A.O. è considerato come avente una responsabilità molto ridotta e nel nostro programma non è impiegato come fattore funzionale per l'assegnazione di un grado di una posizione superiore» (v. deposizione teste , escusso all'udienza del 19.2.2024). Tes_4
7.6. Tutti i testi escussi hanno poi dichiarato che chiunque lavori nel F.F.S.C. deve conoscere le norme e procedure che regolano il settore FFSC, tra le quali il «DOD
Instruction 1342.22 Military Family Readiness» (Direttive del Dipartimento della Difesa
USA), il «Secnavinst 1342.22» (Direttive del Segretario della Marina Militare), l'«Opnav
1754.1B» (Direttive del Capo di Stato Maggiore della Marina USA) (v. deposizione testi
; ). Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2 Tes_4
8. Ebbene, sulla scorta delle emergenze dell'espletata istruttoria orale – ed invero già alla luce del contenuto della PD prodotto in atti da parte ricorrente – si evince l'insussistenza degli elementi costitutivi per l'inquadramento dell'istante nel livello Q1, mancando in capo alla figura del Supervisore della divisione WFL quell'iniziativa ed autonomia nel processo decisionale richiesto dal CCNL per l'inquadramento nel livello Q1. Ed invero, è emerso che il potere decisionale in ordine al reclutamento, agli acquisti, all'esercizio del potere disciplinare non era concentrato in capo alla ricorrente, ma in capo al Direttore del Centro
FFSP e, per quanto concerne il potere disciplinare e di spesa, rispettivamente in capo alle risorse umane e all'ufficio finanziario.
27 9. Per quanto concerne il livello Q2, richiesto da parte ricorrente in via subordinata, giova rammentare che, ai fini dell'inquadramento in tale livello, è richiesto che il lavoratore eserciti iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, pur limitatamente all'area di specializzazione, e che interagisca con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante.
Il contratto collettivo precisa poi che la posizione lavorativa rientri nel livello Q2, allorquando a) i compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta, b) i compiti sono caratterizzati da fattori, quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione e coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova;
c) i compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamento delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni, d) il lavoratore svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello
(cfr. doc. nn. 11 e 11 bis di parte ricorrente e doc. n. 24 di parte resistente).
Al riguardo viene in rilievo la circostanza che la Divisione «Work and Family Life», per come emerso anche dalle deposizioni testimoniali, si occupa di fornire consulenza ai militari e civili USA e ai loro familiari in ordine alla gestione di questioni concernenti la vita familiare o lavorativa in relazione alle pratiche di trasferimento, informando i militari sulla procedura da gestire per trovare un alloggio ed indirizzandoli all'ufficio alloggi, all'inserimento in Sicilia, allo svolgimento di attività di volontariato, alla ricerca di lavoro, nonché attraverso l'organizzazione di corsi per supportare i familiari dei militari partiti in missione, per la gestione delle finanze personali, in tema di comunicazione, di gestione dello stress e della rabbia. La Divisione WFL è dunque un centro che fornisce consulenza ai militari e civili USA sulle questioni pratiche della vita familiare e lavorativa all'arrivo, durante la permanenza e al momento della partenza dalla base.
Pertanto, ai fini dell'indagine che ci occupa, occorre verificare se l'attività in concreto espletata dalla ricorrente in qualità di supervisora di tutti i programmi della Divisione WFL
e del personale, per come descritta dai testimoni, contenga in sé gli elementi caratterizzanti il livello Q2.
Dovendosi al riguardo in primo luogo rilevare come i compiti espletati dalla ricorrente nelle vesti e nel procedimento di reclutamento del personale e Controparte_24
28 disciplinare abbiano contenuto esecutivo, appare dirimente osservare che, quanto al nucleo essenziale della posizione della ricorrente relativa all'organizzazione e supervisione dei corsi e delle consulenze pratiche fornite ai militari e civili Usa, la teste , Persona_2
Direttrice del Centro FFSP, quando le è stato chiesto se i programmi dei corsi erano elaborati dalla ricorrente od erano identici in tutte le basi della Regione, onde verificare la sussistenza in capo alla ricorrente del potere di adattare e ampliare le linee guida disponibili e le procedure stabilite e, dunque, di appurare l'esistenza di uno degli elementi essenziali connaturati al livello Q2, ha risposto che «si deve seguire un set di regole in conformità con la politica Regionale e a volte a livello locale dobbiamo generare i nostri programmi curriculari, che possono essere integrati e che corrispondano alle necessità della comunità. Per esempio per il programma finanziario, la ricorrente ha dovuto condurre e approvare programmi riguardanti l'economia locale e le modalità in cui questa impatta con le famiglie dei militari, così come, quando i componenti delle famiglie delle persone in servizio si sono trasferiti in Italia, la ricorrente ha contribuito a creare il contenuto di questi programmi per aiutare i membri delle famiglie dei soldati per accomodarsi ed integrarsi con la cultura della Sicilia, nonché per aiutarli ad abituarsi ed integrarsi nella vita sociale per gli anni di permanenza nella base».
Emerge, quindi, da tale deposizione che la ricorrente non aveva il potere di modificare le linee guida relative alla politica regionale – ossia quella facente capo al Comando regionale delle Basi della Marina militare USA in Europa, Africa e Medio Oriente di stanza a Napoli – in tema di Work and Family life, potendo solo a livello locale prevedere il fisiologico adattamento dei singoli corsi alle realtà geografiche locali.
Peraltro e in disparte la questione relativa alla traduzione della locuzione «non current and appropiate» relativa alla PD della ricorrente, deve rilevarsi come quanto osservato in ordine all'assenza del potere di modificare o integrare le linee guida relative alla politica regionale evidenzia la mancanza di quell'iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, pur limitatamente all'area di specializzazione, richiesta ai fini dell'inquadramento nel livello Q2 e ciò anche tenuto conto del ruolo gestionale e organizzativo della ricorrente, certamente di impatto per i militari e i civili addetti alla base, come peraltro evidenziato nella PD della ricorrente nella versione dell'1.6.2012 e in quella del 2022, ma non comportante in senso più ampio un – pur limitato - impatto diretto sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, dovendosi al riguardo tenere in considerazione che i compiti in concreto svolti dalla ricorrente, oltre a seguire come visto procedure standardizzate regolamentate a livello cd. regionale, non appaiono caratterizzati da fattori
29 controversi o da argomenti di natura nuova, né da fattori mutevoli o di sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione.
Non sussistono, quindi, nel caso a mano i presupposti per poter riconoscere l'inquadramento della ricorrente neppure nel superiore livello Q2.
10. In senso contrario, non rilevano le emergenze della documentazione prodotta in atti all'udienza del 7.6.2023, tenuto conto di quanto già osservato in ordine alla portata della funzione di Approving Official e tenuto conto del circoscritto arco temporale in cui sono stati adottati, limitato ai mesi di settembre e agosto 2012.
10.1. Del pari, non appare dirimente la circostanza che la ricorrente abbia per alcuni periodi e in concomitanze con le assenze del Direttore dell'FFSC ricoperto il ruolo di facente funzioni, stante appunto la temporaneità dell'incarico e la circostanza che trattavasi appunto di sostituzione di dipendente temporaneamente assente.
10.2. Ancora, quanto affermato dalla teste in ordine alle interlocuzioni avute dalla Tes_1
ricorrente con funzionari e militari di alto rango non è di per sé solo idoneo a fondare il diritto all'inquadramento superiore, tenuto conto che la teste nulla ha specificato in ordine al tenore di queste interlocuzioni, che non è emersa la prova della prevalenza e della continuità delle stesse rispetto allo svolgimento delle restanti mansioni, senza contare che alla luce della declaratoria contrattuale tali interlocuzioni in tanto sono prese in considerazione dalle parti sociali in quanto sono correlate e funzionali al raggiungimento della missione dell'organizzazione. Al riguardo la teste ha invece affermato che la ricorrente «Riceveva altresì Ufficiali di alto rango per discutere e condividere i programmi del Centro problematiche e i successi del programma», di tal guisa descrivendo un'attività di presentazione e discussione dei programmi del Centro e dei risultati dell'applicazione di tali programmi, senza nulla specificare in ordine all'esistenza di incontri funzionali al raggiungimento della missione dello Stato estero.
10.3. Inoltre, la circostanza, sempre affermata dalla teste , che la ricorrente Tes_1
«partecipava ad incontri, riunioni, conferenze sempre nell'ambito del programma WFL
(work and family life) oppure a nome mio in ambito amministrativo dipartimentale» non è di per sé indicativa dello svolgimento in via continuativa e prevalente delle mansioni proprie del livello Q2, non comportando siffatta partecipazione l'esercizio di iniziativa e autonomia decisionale e implicando piuttosto l'illustrazione nei confronti di terzi delle attività del centro e il confronto sui risultati ottenuti.
10.4. Giova, altresì, ribadire come l'illustrazione del procedimento degli acquisti con la carta di credito governativa abbia messo in luce l'assenza di autonomo potere decisionale,
30 essendo quest'ultimo demandato all'ufficio finanziario nella persona del (v. CP_25
deposizioni testi , ; a ciò aggiungendosi che la titolarità della carta di Tes_3 Tes_2 credito in sé non risulta sintomatico dell'esercizio di mansioni superiori, come rivelato dall'esser stata la stessa teste titolare della carta di credito per gli acquisti. Tes_2
10.5. Per quanto concerne, infine, i documenti di valutazione redatti dal supervisore della ricorrente, ossia dalla Direttrice del FFSC dal 1.4.2017 al 31.3.2022 (v. doc. Persona_2
n. 6, fasc. ricorrente), in cui la Direttrice ha dichiarato che la «Job Description is Tes_1
not current and adeguate-Redescription Required», osserva appena il Tribunale che trattasi di voce che risulta volta ad indicare la corrispondenza o meno tra la «Job Description» e le mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice, senza che tale dicitura comporti di per sé sola alcuna attestazione in ordine allo svolgimento in via prevalente e continuativa di mansioni superiori, da accertarsi in concreto secondo il riparto degli oneri probatori sopra illustrato.
10.6. Sulla scorta delle superiori osservazioni, risulta quindi coerente l'inquadramento della ricorrente nel livello impiegatizio apicale, in quanto la stessa, pur avendo un margine di autonomia operativa, risulta comunque assoggettata alle direttive amministrative e tecniche del Direttore del Centro FFSC e alla direzione sia amministrativa sia tecnica del supervisore, ossia del Direttore del FFSC.
11. In definitiva deve essere rigettata la domanda volta a conseguire l'inquadramento nelle mansioni superiori di livello Q1 e Q2 e, per l'effetto, devono essere respinte anche le dipendenti domande di condanna al versamento delle differenze retributive e contributive.
12. La peculiarità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio, nonché della qualità delle parti portano a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la datrice di lavoro e ciò anche alla luce dei principi da ultimo sanciti dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 77/2018 ha evidenziato che
«La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
CP_ Le spese di lite devono essere compensate anche nei rapporti tra la ricorrente e l' alla luce della natura accessoria della domanda volta a conseguire il versamento dei contributi previdenziali.
31
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni oltra difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e gli Stati Uniti d'America; CP_
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente l'
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
32