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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.1029/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IT RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1029/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2024 e posta in decisione in esito a discussione orale ex art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 15 ottobre 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – polizza (rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 fideiussoria con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Codice: 140061 TA LE
APPELLANTE
c o n t r o
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, anche in qualità di eredi di con il
[...] Persona_1
patrocinio dell'avv. Testori Camillo
1 APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1428/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…in via principale rilevato che la sentenza n. 3462/2022 pronunciata dal
Tribunale delle Imprese di Milano nella causa n. 24511/2020 R.G.,
pubblicata il 20.4.2022 e passata in giudicato, ha rigettato le domande proposte dai signori , , Controparte_5 Persona_1 [...]
e , rigettata, altresì, l'opposizione a Controparte_3 Controparte_4
decreto ingiuntivo e tutte le domande avversarie in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito attivato con il decreto ingiuntivo,
confermare il decreto ingiuntivo nn. 3400/19 Ing., 8949/19 R.G. e 5172/19
Rep., emesso l'1.7.2019 e notificato il 25-29.7.2019 e il 23.9.2019, con il quale il Tribunale di Brescia ha ingiunto ai signori CP_5
, , e
[...] Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
di pagare, in solido tra loro, a la somma di Euro Controparte_1
150.000,00, oltre interessi di mora, oltre spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.456,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, c.p.a, i.v.a. e successive occorrende e, in ogni caso, e in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art. 2041 c.c.,
condannare i signori ,… ,… e Controparte_5 Controparte_3
2 , … personalmente nonché quali eredi della signora Controparte_4
a pagare a la somma di Euro Parte_2 Controparte_1
150.000,00, e/o comunque l'importo, anche maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora, oltre spese della procedura monitoria pari a Euro 2.456,00 per compenso ed Euro
406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, c.p.a, i.v.a. e successive occorrende;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa oltre c.p.a. e i.v.a. per la fase monitoria e per entrambi i gradi di giudizio, per l'effetto condannando controparte anche a restituire a l'importo di Euro Controparte_1
16.847,86 da quest'ultima corrisposto all'avvocato Camillo Testori a titolo di spese liquidate nella sentenza impugnata”.
Degli appellati
“…a) rigettare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'appello proposto da rappresentata da Controparte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1428/2024 del Tribunale di Brescia, pubblicata
[...]
in data 03.04.2024, e con esso tutti i motivi di impugnazione proposti ex adverso, siccome inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto,
confermando in toto la predetta sentenza;
b) rigettare, per l'effetto, tutte le domande formulate in giudizio da
[...]
rappresentata da siccome Controparte_1 Parte_1
inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto;
3 c) con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , e con cui è stato a CP_5 CP_4 Controparte_3
questi ingiunto il pagamento della somma di € 150.000,00, quali fideiussori di Euro Immobiliare s.a.s. di OD IN AN & C.
Il Giudicante, dichiarata la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Milano in merito alla domanda di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, ha ritenuto non provata l'avvenuta cessione del credito ingiunto da parte di avendo essa Controparte_1
unicamente prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, ma non il contratto di cessione intervenuto con la banca cedente, non potendosi in tal modo ritenere determinata l'indicazione del credito ceduto.
2. L'appello si fonda un unico motivo che ha per oggetto l'errata valutazione delle risultanze processuali atte a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa;
3. Il motivo è infondato.
3.1. Sin dal primo grado di giudizio gli opponenti, qui appellati, hanno incentrato le proprie difese sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione intercorso con la società cedente, da essi considerata unica prova atta a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Hanno altresì
4 dedotto come sia impossibile ricondurre il credito oggetto di contestazione nelle categorie di cui all'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto.
3.2. In ordine alla tematica della cessione del credito, la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria “ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.,
sez. VI civ., n. 24798/2020).
Ancor più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato la tematica svolgendo ulteriori precisazioni: “Va preliminarmente osservato che, come da questa Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024;
Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto,
vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Ne consegue che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria
5 nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n.
17944/2023; Cass. n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione”
della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l'avviso della cessione –
necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude,
tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così,
sempre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento
6 di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014” (Cass. n. 17310/2025).
parte motiva).
3.3. Nel caso di specie, ha documentato la propria Controparte_1
legittimazione attiva quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui a pag. 12 viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999:
“ . comunica di aver acquistato prosoluto, ai sensi e Controparte_6
per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1.
commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 … da Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. … un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate),
antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività
bancaria i tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
“sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20
dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non
7 benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28
maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi)
rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.a.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna
Soc. Coop. A r.l…”. Nella Gazzetta Ufficiale, viene dato atto che “I dati identificativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-
crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
3.4. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nella lista di cui al link richiamato in Gazzetta Ufficiale a pag. 12 (come indicato dalla cessionaria)
è contenuto il numero di rapporto 2873227 relativo al conto corrente intestato alla Euro Immobiliare s.a.s. di OD IN AN & C. Il riferimento di tale codice numerico al contratto di c/c è comprovato dalla produzione documentale in quanto è presente sia nelle comunicazioni inviate dalla banca alla cliente ad ai suoi garanti (doc. 8 fascicolo monitorio) sia nella certificazione notarile inerente il rapporto (doc. 11 fascicolo monitorio).
Sul punto sono prive di pregio le doglianze sollevate da parte appellata circa la novità dell'indicazione del codice identificativo relativo alla lista dei crediti ceduti da parte dell'appellante, posto che tale codice risulta dai
8 documenti già facenti parte del corredo probatorio di causa sin dal primo grado di giudizio e il link relativo alla lista dei crediti ceduti è contenuto nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla cessionaria.
3.4. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 21821/2023; cfr. anche 4277/2023); nello stesso senso la
Suprema Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
9 spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità
di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 20 dicembre 2017 sono i “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria i tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv)
rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R.
n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.a.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. A r.l….”.
È pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dagli appellati, era nella titolarità di Banca Monte dei Paschi di
Siena; il rapporto è sussumibile in tutte le categorie indicate in Gazzetta
Ufficiale, in quanto esso è regolato dalla legge italiana, è sorto in capo ad
10 BMPS in data 26 luglio 2007 (prima del 31 dicembre 2016), il debitore è
stato classificato a sofferenza il 18 febbraio 2016 come da comunicazione del
14 marzo 2016 (doc. 8 fascicolo monitorio) ed il debitore non ha beneficiato di alcuna delle garanzie menzionate in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione.
3.5. Inoltre, l'appellante, costituendosi in primo grado, ha depositato agli atti la comunicazione dell'istituto di credito cedente in cui esso “dichiara che, il credito vantato nei confronti della società Euro Immobiliare sas e dei sigg.
, , , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
, è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto dei credit CP_7
e rapporti giuridici individuali in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs
del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra a
[...]
e la società , recando Controparte_8 Controparte_1
nell'oggetto della comunicazione il codice identificativo FG 2873227.
Riguardo a tale dichiarazione va rilevato che essa costituisce <
documentale rilevante e potenzialmente decisivo>> (cfr. Cass. n.
10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria (comprovata, comunque, anche dagli ulteriori elementi indicati) non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Del resto, l'appellante ha prodotto in giudizio documentazione riguardante i
11 rapporti sostanziali da cui sono originati i crediti e i titoli giudiziali che la creditrice ha conseguito a tutela di essi;
gli estratti del c/c, le comunicazioni e le raccomandate a/r inviate dalla banca alla cliente ed ai suoi garanti,
nonché i decreti ingiuntivi relativi ai crediti di cui si discute emessi in favore della cessionaria.
La disponibilità di tale documentazione costituisce ulteriore indizio coerente con gli altri elementi enunciati circa l'avvenuta cessione del credito in questione da parte di in favore di . CP_8 CP_1
3.5. Per le ragioni esposte devono ritenersi provate la cessione del credito e la sua titolarità in capo all'appellante che lo ha azionato.
4. L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va riformata.
Circa la domanda proposta dall'appellante di conferma del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza impugnata, la Corte osserva che <
dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può
costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata>> (Cass.
20868/2017).
Non può, dunque, essere accolta la domanda di conferma del decreto ingiuntivo in quanto, l'accoglimento dell'opposizione ne comporta la definitiva caducazione e la riforma della sentenza non determina la
12 riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato.
Trova, invece, accoglimento la domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di € 150.000,00, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione liquidata per questo grado nei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva in relazione ad essa espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 1428/2024 del Tribunale di Brescia in data 3 aprile 2024,
condanna , e Controparte_4 Controparte_5 CP_3
, anche in qualità di eredi di nei limiti della
[...] Persona_1
rispettiva quota, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
150.000,00, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.552,00,
13 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, € 2.835,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale” oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, e per il presente grado in €
2.977,00, per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, €
2.163,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 2.552,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IT RI US NO
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.1029/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IT RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1029/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2024 e posta in decisione in esito a discussione orale ex art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 15 ottobre 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – polizza (rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 fideiussoria con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Codice: 140061 TA LE
APPELLANTE
c o n t r o
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, anche in qualità di eredi di con il
[...] Persona_1
patrocinio dell'avv. Testori Camillo
1 APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1428/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…in via principale rilevato che la sentenza n. 3462/2022 pronunciata dal
Tribunale delle Imprese di Milano nella causa n. 24511/2020 R.G.,
pubblicata il 20.4.2022 e passata in giudicato, ha rigettato le domande proposte dai signori , , Controparte_5 Persona_1 [...]
e , rigettata, altresì, l'opposizione a Controparte_3 Controparte_4
decreto ingiuntivo e tutte le domande avversarie in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito attivato con il decreto ingiuntivo,
confermare il decreto ingiuntivo nn. 3400/19 Ing., 8949/19 R.G. e 5172/19
Rep., emesso l'1.7.2019 e notificato il 25-29.7.2019 e il 23.9.2019, con il quale il Tribunale di Brescia ha ingiunto ai signori CP_5
, , e
[...] Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
di pagare, in solido tra loro, a la somma di Euro Controparte_1
150.000,00, oltre interessi di mora, oltre spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.456,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, c.p.a, i.v.a. e successive occorrende e, in ogni caso, e in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art. 2041 c.c.,
condannare i signori ,… ,… e Controparte_5 Controparte_3
2 , … personalmente nonché quali eredi della signora Controparte_4
a pagare a la somma di Euro Parte_2 Controparte_1
150.000,00, e/o comunque l'importo, anche maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora, oltre spese della procedura monitoria pari a Euro 2.456,00 per compenso ed Euro
406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, c.p.a, i.v.a. e successive occorrende;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa oltre c.p.a. e i.v.a. per la fase monitoria e per entrambi i gradi di giudizio, per l'effetto condannando controparte anche a restituire a l'importo di Euro Controparte_1
16.847,86 da quest'ultima corrisposto all'avvocato Camillo Testori a titolo di spese liquidate nella sentenza impugnata”.
Degli appellati
“…a) rigettare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'appello proposto da rappresentata da Controparte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1428/2024 del Tribunale di Brescia, pubblicata
[...]
in data 03.04.2024, e con esso tutti i motivi di impugnazione proposti ex adverso, siccome inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto,
confermando in toto la predetta sentenza;
b) rigettare, per l'effetto, tutte le domande formulate in giudizio da
[...]
rappresentata da siccome Controparte_1 Parte_1
inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto;
3 c) con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , e con cui è stato a CP_5 CP_4 Controparte_3
questi ingiunto il pagamento della somma di € 150.000,00, quali fideiussori di Euro Immobiliare s.a.s. di OD IN AN & C.
Il Giudicante, dichiarata la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Milano in merito alla domanda di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, ha ritenuto non provata l'avvenuta cessione del credito ingiunto da parte di avendo essa Controparte_1
unicamente prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, ma non il contratto di cessione intervenuto con la banca cedente, non potendosi in tal modo ritenere determinata l'indicazione del credito ceduto.
2. L'appello si fonda un unico motivo che ha per oggetto l'errata valutazione delle risultanze processuali atte a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa;
3. Il motivo è infondato.
3.1. Sin dal primo grado di giudizio gli opponenti, qui appellati, hanno incentrato le proprie difese sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione intercorso con la società cedente, da essi considerata unica prova atta a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Hanno altresì
4 dedotto come sia impossibile ricondurre il credito oggetto di contestazione nelle categorie di cui all'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto.
3.2. In ordine alla tematica della cessione del credito, la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria “ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.,
sez. VI civ., n. 24798/2020).
Ancor più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato la tematica svolgendo ulteriori precisazioni: “Va preliminarmente osservato che, come da questa Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024;
Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto,
vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Ne consegue che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria
5 nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n.
17944/2023; Cass. n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione”
della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l'avviso della cessione –
necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude,
tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così,
sempre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento
6 di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014” (Cass. n. 17310/2025).
parte motiva).
3.3. Nel caso di specie, ha documentato la propria Controparte_1
legittimazione attiva quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui a pag. 12 viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999:
“ . comunica di aver acquistato prosoluto, ai sensi e Controparte_6
per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1.
commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 … da Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. … un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate),
antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività
bancaria i tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
“sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20
dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non
7 benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28
maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi)
rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.a.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna
Soc. Coop. A r.l…”. Nella Gazzetta Ufficiale, viene dato atto che “I dati identificativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-
crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
3.4. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nella lista di cui al link richiamato in Gazzetta Ufficiale a pag. 12 (come indicato dalla cessionaria)
è contenuto il numero di rapporto 2873227 relativo al conto corrente intestato alla Euro Immobiliare s.a.s. di OD IN AN & C. Il riferimento di tale codice numerico al contratto di c/c è comprovato dalla produzione documentale in quanto è presente sia nelle comunicazioni inviate dalla banca alla cliente ad ai suoi garanti (doc. 8 fascicolo monitorio) sia nella certificazione notarile inerente il rapporto (doc. 11 fascicolo monitorio).
Sul punto sono prive di pregio le doglianze sollevate da parte appellata circa la novità dell'indicazione del codice identificativo relativo alla lista dei crediti ceduti da parte dell'appellante, posto che tale codice risulta dai
8 documenti già facenti parte del corredo probatorio di causa sin dal primo grado di giudizio e il link relativo alla lista dei crediti ceduti è contenuto nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla cessionaria.
3.4. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 21821/2023; cfr. anche 4277/2023); nello stesso senso la
Suprema Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
9 spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità
di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 20 dicembre 2017 sono i “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria i tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv)
rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R.
n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.a.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. A r.l….”.
È pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dagli appellati, era nella titolarità di Banca Monte dei Paschi di
Siena; il rapporto è sussumibile in tutte le categorie indicate in Gazzetta
Ufficiale, in quanto esso è regolato dalla legge italiana, è sorto in capo ad
10 BMPS in data 26 luglio 2007 (prima del 31 dicembre 2016), il debitore è
stato classificato a sofferenza il 18 febbraio 2016 come da comunicazione del
14 marzo 2016 (doc. 8 fascicolo monitorio) ed il debitore non ha beneficiato di alcuna delle garanzie menzionate in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione.
3.5. Inoltre, l'appellante, costituendosi in primo grado, ha depositato agli atti la comunicazione dell'istituto di credito cedente in cui esso “dichiara che, il credito vantato nei confronti della società Euro Immobiliare sas e dei sigg.
, , , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
, è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto dei credit CP_7
e rapporti giuridici individuali in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs
del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra a
[...]
e la società , recando Controparte_8 Controparte_1
nell'oggetto della comunicazione il codice identificativo FG 2873227.
Riguardo a tale dichiarazione va rilevato che essa costituisce <
documentale rilevante e potenzialmente decisivo>> (cfr. Cass. n.
10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria (comprovata, comunque, anche dagli ulteriori elementi indicati) non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Del resto, l'appellante ha prodotto in giudizio documentazione riguardante i
11 rapporti sostanziali da cui sono originati i crediti e i titoli giudiziali che la creditrice ha conseguito a tutela di essi;
gli estratti del c/c, le comunicazioni e le raccomandate a/r inviate dalla banca alla cliente ed ai suoi garanti,
nonché i decreti ingiuntivi relativi ai crediti di cui si discute emessi in favore della cessionaria.
La disponibilità di tale documentazione costituisce ulteriore indizio coerente con gli altri elementi enunciati circa l'avvenuta cessione del credito in questione da parte di in favore di . CP_8 CP_1
3.5. Per le ragioni esposte devono ritenersi provate la cessione del credito e la sua titolarità in capo all'appellante che lo ha azionato.
4. L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va riformata.
Circa la domanda proposta dall'appellante di conferma del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza impugnata, la Corte osserva che <
dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può
costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata>> (Cass.
20868/2017).
Non può, dunque, essere accolta la domanda di conferma del decreto ingiuntivo in quanto, l'accoglimento dell'opposizione ne comporta la definitiva caducazione e la riforma della sentenza non determina la
12 riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato.
Trova, invece, accoglimento la domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di € 150.000,00, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione liquidata per questo grado nei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva in relazione ad essa espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 1428/2024 del Tribunale di Brescia in data 3 aprile 2024,
condanna , e Controparte_4 Controparte_5 CP_3
, anche in qualità di eredi di nei limiti della
[...] Persona_1
rispettiva quota, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
150.000,00, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.552,00,
13 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, € 2.835,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale” oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, e per il presente grado in €
2.977,00, per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, €
2.163,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 2.552,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IT RI US NO
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