Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10124 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10124/2025REG.PROV.COLL.
N. 06785/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Antonio Brigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 10895/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. SA De TO e udito l’avv. dello Stato Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con appello notificato e depositato in data 2.9.2025 è impugnata parzialmente, limitatamente al capo di compensazione delle spese di lite, la sentenza del Tar Lazio 4.6.2025 n. 10895 che, in relazione a un ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso l’inerzia dell’Amministrazione su una istanza di concessione della cittadinanza italiana, a fronte del sopravvenuto provvedimento espresso favorevole, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di lite, tenuto conto della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana, oltre che della pregressa emergenza pandemica da COVID-19, che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5802/2022)”.
1.1. Con l’unico motivo di appello si lamenta l’erroneità della compensazione delle spese di lite, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 92 c.p.c., e si richiama più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in fattispecie analoghe.
2. Si è costituita l’Amministrazione intimata.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 18.12.2025.
DIRITTO
4. L’appello è fondato.
E’ sufficiente richiamare i precedenti conformi della Sezione (Cons. St. III, 24.12.2024 n. 10368; Id., 16.6.2025 n. 5220) che, in fattispecie analoghe, hanno ritenuto che nel perimetro dei casi tassativi in cui l’art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite non ricadono i problemi organizzativi dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, ricorre un’ipotesi pacifica di soccombenza virtuale dacché il Ministero ha sforato il termine normativamente previsto per l’adozione del provvedimento, emanandolo solo a seguito del deposito del ricorso avverso il silenzio.
Pertanto la regolazione delle spese del giudizio di primo grado sarebbe dovuta avvenire secondo la regola generale di soccombenza, a nulla rilevando le esimenti organizzative addotte dalla difesa erariale al fine di integrare i canoni di gravità ed eccezionalità delle ragioni valevoli per la compensazione: né, deve aggiungersi, può attribuirsi rilievo al fenomeno pandemico, cui ugualmente fa riferimento la sentenza appellata.
5. Si stima congruo liquidare, per il primo grado di giudizio, somma di euro duecentocinquanta (250) oltre accessori di legge, avuto riguardo al valore e alla natura della lite, il carattere seriale e semplice del contenzioso, e considerato che la tariffa forense ha valore di mero orientamento per il giudice (ex plurimis, Cons. St., VII, 13.11.2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata).
6. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in pari misura sulla base delle medesime considerazioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
Accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella somma di euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del presente grado nella somma di euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De TO, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA De TO |
IL SEGRETARIO