Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
16/05/1952, rappresentato e difeso dall'Avv. EVOLA MONICA, per man- dato in atti;
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TEMPRA FLORIANA, per mandato in atti;
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata.
Conclusioni delle parti: come da accordo di trasformazione telematicamente depositato in data 22.1.2025 e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 febbraio 2025.
Tribunale di Termini Imerese
Sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, ha chiesto la Parte_1
separazione dalla coniuge con cui si era unito in matrimo- Controparte_1
nio civile in Bagheria, in data 22.8.2002.
Esponeva l'attore che dal matrimonio erano nate due figlie, e Per_1 Per_2
, già maggiorenni ed economicamente indipendenti da tempo e che la vita
[...]
coniugale era divenuta insostenibile negli ultimi anni a causa dei numerosi tra- dimenti perpetrati dalla moglie nei suoi confronti, sfociati nel definitivo allon- tanamento della stessa dalla casa coniugale, sita in Bagheria, e nel suo definiti- vo trasferimento in Germania, a far data dal 9.5.2023.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dalla moglie con addebito alla medesima e con vittoria di spese e compensi.
Rinviata l'udienza fissata per la comparizione delle parti per verificare la cor- retta instaurazione del contraddittorio tra le parti, all'udienza fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione del 26.11.2024 i procu- ratori costituiti rappresentavano la pendenza di trattative per un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano un rinvio del procedimento.
In data 22.1.2025 le parti depositavano accordo di trasformazione del rito.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 febbraio 2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni indicate nell'accordo di trasformazione del rito già telematicamente depositato in data 22.1.2025, e, con note allegate, hanno dichiarato di non volersi riconci- liare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto.
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sezione civile R.G. n. 1179/2024
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condi- zioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di separazione telematicamente depositato in data 22.1.2025, da intendersi in questa sede in- tegralmente richiamato e trascritto.
Non essendo previste statuizioni di natura economica, né essendovi prole, non è stato necessario verificare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra nato a Parte_1
PALERMO il 16/5/1952, e , nata a [...] il Controparte_1
6/4/1970, che omologa alle condizioni di cui all'accordo telematicamente de- positato in data 22.1.2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al compe- tente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 22 agosto
2002- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Bagheria al n. 35 - P. I - Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 feb- braio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
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