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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al N. 5409/2023 introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
[...]
Parte_1
in proprio e, unitamente all'altro genitore , nella qualità di rappresentan- Persona_1 te legale della figlia minorenne:
Persona_2
, Parte_2
in proprio e, unitamente all'altro genitore nella qualità di Persona_3 rappresentante legale dei figli minorenni:
, Persona_4
; Persona_5
Controparte_1
Parte_3 Pt_4
PAULO EI NI
[...]
JACOMINA Parte_5
1
Parte_6
in proprio e, unitamente all'altro genitore nella Persona_6 qualità di rappresentante legale dei figli minorenni:
Persona_7
Persona_8
Controparte_2
in proprio e, unitamente all'altro genitore nella qualità di rap- Persona_9 presentante legale del figlio minorenne:
Persona_10
[...]
, Parte_7
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Vincenzo Macchia e dall'avv. Concetta Manfra, entrambi del Foro di Salerno
CON L'INTERVENTO DI
CP_3 CP_4
DA Controparte_5 [...]
Parte_8 Pt_1
CP_6 CP_7 Parte_9
DA Controparte_8 CP_9
[...] CP_10 CP_11 Pt_1
CP_12 CP_8
CP_13 Pt_1
Controparte_14
CP_15 Pt_1 Per_11
Per_12 Persona_13
2 in proprio e, unitamente all'altro genitore nella qualità Persona_14 di rappresentante legale dei figli minorenni:
Persona_15
Per_7 Persona_15
Parte_10
in proprio e, unitamente all'altro genitore - rispettivamente e Persona_16
nella qualità di rappresentante legale dei figli minorenni: Parte_11
Persona_17
[...]
Persona_18
in proprio e, unitamente all'altro genitore - rispettivamente e Persona_19 [...]
nella qualità di rappresentante legale dei figli minorenni: Persona_20
Persona_21
[...]
, Parte_12
in proprio e, unitamente all'altro genitore nella qualità di rap- Parte_13 presentante legale dei figli minorenni:
, Persona_22
; Persona_23
, Controparte_16
in proprio e, unitamente all'altro genitore , nella qualità di rappresen- Persona_24 tante legale della figlia:
; Persona_25
3 Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Vincenzo Macchia e dall'avv. Concetta Manfra, entrambi del Foro di Salerno contro
Resistente contumace Controparte_17
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Indirizzi di residenza dei ricorrenti ed intervenienti in Nota depositata in data
13.07.2025
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente all'atto di intervento, in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti Parte_1 Parte_1
,
[...] Persona_2 Parte_2 Persona_4
, , ,
[...] Persona_5 Controparte_1 Parte_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_6
[...] Persona_7 Persona_8
Controparte_2 Persona_10 Parte_17
[...
, , nonché gli intervenienti , Parte_7 Controparte_18 [...]
, , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, , Controparte_22 Controparte_23 Parte_18
, , Parte_19 Controparte_14 Parte_20 [...]
Parte_21 Persona_15 Parte_22
Parte_10 Persona_17 Persona_17
Persona_18 Per_21 Persona_21 Persona_21 [...]
, , , Parte_12 Per_22 Persona_22 Persona_23 CP_16 [...]
, hanno convenuto in giudizio il Controparte_16 Persona_25 [...]
al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana in quanto di- CP_17 scendenti in linea retta di nato il [...] a [...], che Persona_26 emigrato in AS ivi contraeva matrimonio in data 28.10.1916 con Persona_27
e dalla cui unione aveva origine l'odierna discendenza.
[...]
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_17
4 Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza precisazione di conclusioni.
All'udienza del 09.09.2025 la difesa attorea si è riportata al ricorso introduttivo ed al pe- dissequo atto di intervento adesivo ex art. 105, co. 2, c.p.c. chiedendone l'accoglimento e la giudice si è riservata per la decisione.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
5 La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, sia esso uomo o donna. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque a Candia- Persona_26 na (PD) il 14.08.1894 e dunque in epoca successiva all'annessione del Veneto al Regno di Italia (22.10.1866): fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che , emigrato in AS, non si naturalizzò mai Persona_26 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti te- lematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in re- lazione a quest'ultima ipotesi.
Si rileva, peraltro, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co-
6 stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che è stato dato avvio dalla parte interessata, presso il a Rio De Janeiro ed a Controparte_24
Belo TE, territorialmente competenti in base alle residenze, all'iter necessario per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, ma che tuttavia vi è una situazione di grave arretrato nell'evasione delle richieste.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italia- na), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti (discendenti) hanno provato la catena di di- scendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici rettificati – il certificato di nascita del primogenito dell'avo capostipite, sig. , versa- Persona_28 to in atti, risulta rettificato quanto ai nominativi dei propri ascendenti;
parimenti il certi- ficato di matrimonio di uno degli altri figli del capostipite, sig. reca la Persona_29 rettifica del nominativo dei propri genitori- debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal dell alcun even- CP_17 CP_17 to interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino
7 italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti, va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_17 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1) nata a [...] il [...] (cod. Parte_1 fisc. ); C.F._1
2) nata il [...] a [...] (cod. Parte_1 fisc. ; C.F._2
3) nata il [...] a [...] (cod. fisc. Persona_2
); C.F._3
4) , nato il [...] a [...] Parte_2
(cod. fisc. ); C.F._4
5) , nato il [...] a [...] (cod. fisc. Persona_4
); C.F._5
6) , nato il [...] a [...] (cod. fisc. Persona_5
); C.F._6
7) , nato il [...] a [...] (cod. fisc. Controparte_1
; C.F._7
8) , nata il [...] a [...] Parte_23
(cod. fisc. ; C.F._8
8 9) nato il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_15
); C.F._9
10) , nata il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_16
); C.F._10
11) nato il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_6
); C.F._11
12) nata il [...] a [...]- Persona_7 le (cod. fisc. ; C.F._12
13) nata il [...] a [...]- Persona_8 sile (cod. fisc. ); C.F._13
14) nato il [...] a [...] Controparte_2
(cod. fisc. ); C.F._14
15) nato il [...] a [...] (cod. Persona_10 fisc. ); C.F._15
16) , nato il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_7
); C.F._16
17) , nata il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_7
); C.F._17
18) , nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_24 [...]
; C.F._18
19) nato il [...] a [...] (cod. Parte_25 fisc. ); C.F._19
20) , nato il [...] a [...] (cod. fisc. Controparte_20
); C.F._20
21) , nato il [...] a [...] Controparte_21
(cod. fisc. ); C.F._21
22) , nata; il 14.10.1997 a Guarapari ES AS (cod. Controparte_22 fisc. ); C.F._22
23) , nata il [...] a [...] Controparte_23
(cod. fisc. ); C.F._23
24) , nata il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_18
); C.F._24
9 25) , nato il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_19
); C.F._25
26) , nata il16.08.1956 a Vieiras MG AS (cod. fisc. Controparte_14
); C.F._26
27) , nata il [...] a [...] Parte_20
(cod. fisc. ; C.F._27
28) nato il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_26
; C.F._28
29) , nata il [...] a [...]- Persona_15 sile (cod. fisc. ); C.F._29
30) , nata il [...] a [...]- Parte_22 sile (cod. fisc. ); C.F._30
31) nato il [...] a [...] (cod. Parte_10 fisc. ); C.F._31
32) nato il [...] a [...] Persona_17
(cod. fisc. ); C.F._32
33) nata il [...] a [...] (cod. Persona_17 fisc. ); C.F._33
34) nato il [...] a [...] (cod. Persona_18 fisc. ); C.F._34
35) , nato il [...] a [...] (cod. Persona_21 fisc. ; C.F._35
36) nato il [...] a [...] (cod. Persona_21 fisc. ) C.F._36
37) , nato il [...] a [...] (cod. fisc. Parte_12
); C.F._37
38) , nata il [...] a [...] (cod. fisc. Persona_22
, e C.F._38
39) , nato il [...] a [...] (cod. Persona_23 fisc. ); C.F._39
40) , nato il [...] a [...] Controparte_16
(cod. fisc. ); C.F._40
10 41) , nata il [...] a [...] (cod. fisc. Persona_25 [...]
); C.F._41 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_17 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 12 Settembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
La sentenza è resa con la collaborazione CP_2 della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario
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