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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2233/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Agostino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Limatola, via Annunziata, 53, CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Fontana, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Varese, via Orrigoni, 15,
La parte convenuta ha precisato le conclusioni come risulta dal verbale del 6 maggio 2025.
La parte attrice non è comparsa in tale udienza e ha formulato le sue conclusioni soltanto nella citazione agli atti. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
pagina 1 di 4 si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
620/2024 di questo Tribunale emesso a suo danno e a favore di
[...]
Controparte_2
È opportuno riportare di seguito il dispositivo di tale decreto ingiuntivo: “Ingiunge a di pagare alla Controparte_3 parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 12.200,00;
2. gli interessi nella misura ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 800,00 per compensi di avvocato, Euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge, ed oltre alle successive occorrende”. La convenuta si è costituita e ha eccepito in via preliminare che l'atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo non le è mai stato notificato. Il difensore della convenuta ha precisato che le è stato inviato dal difensore avversario, il 4 dicembre 2024, soltanto un messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione dell'avvenuta “fissazione udienza a seguito opposizione a decreto ingiuntivo” (così si legge nel messaggio in questione, prodotto dalla convenuta come suo documento 10). A tale messaggio era stata allegata la copia della comunicazione di cancelleria relativa al differimento della data della prima udienza rispetto a quella che era stata fissata nella citazione ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. La convenuta ha chiarito di aver potuto consultare l'atto di citazione avversario soltanto dopo aver ottenuto la visibilità del fascicolo telematico di questo giudizio. L'opposta ha anche evidenziato di aver promosso il procedimento di mediazione e che la controparte non vi ha partecipato.
pagina 2 di 4 La convenuta ha chiarito quindi che la notifica della citazione deve essere considerata inesistente e l'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Si deve rilevare che l'opponente non ha replicato alle considerazioni di e che effettivamente non è stata prodotta la Controparte_1 prova della notifica della citazione.
Non ha alcun rilievo per impedire la conseguente necessità di dichiarare inammissibile l'opposizione il messaggio di posta elettronica sopra descritto, al quale non è stata allegata la citazione.
Tale messaggio è stato inoltre inviato quando era scaduto il termine fissato dall'art. 645 c.p.c. (la notifica del decreto ingiuntivo presso la residenza del legale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art. 145 c.p.c. si era infatti perfezionata l'8 ottobre 2024). L'opposizione è quindi inammissibile. È opportuno evidenziare che, come sottolineato dalla convenuta, l'atto di citazione è assolutamente generico, dato che nello stesso l'attrice ha sostenuto, in modo appunto generico, che il credito di controparte sarebbe incerto, non liquido e non esigibile, senza esporre alcuna concreta ragione a sostegno di tali affermazioni. L'inammissibilità dell'opposizione per l'inesistenza della notifica della citazione rende superfluo qualsiasi provvedimento relativo alla nullità di tale atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. La convenuta ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché l'azione sarebbe stata proposta con colpa grave, non essendo stata notificata la citazione.
Si ritiene che tale condanna non possa essere pronunciata per il solo motivo indicato dalla convenuta. L'attrice deve essere condannata a rifondere le spese di lite della convenuta, liquidate, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, come in dispositivo.
pagina 3 di 4 Deve essere evidenziato che la convenuta non ha pagato, ad oggi, il contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo indicato in motivazione proposta da e dichiara Parte_1 esecutivo tale decreto ingiuntivo.
Respinge la richiesta di condanna di ad Parte_1 un risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Condanna a rifondere le spese di lite Parte_1 sostenute da liquidate in 4.000 euro, oltre 15% Controparte_1 per spese generali ed accessori di legge, se dovuti. Varese, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2233/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Agostino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Limatola, via Annunziata, 53, CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Fontana, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Varese, via Orrigoni, 15,
La parte convenuta ha precisato le conclusioni come risulta dal verbale del 6 maggio 2025.
La parte attrice non è comparsa in tale udienza e ha formulato le sue conclusioni soltanto nella citazione agli atti. Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
pagina 1 di 4 si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
620/2024 di questo Tribunale emesso a suo danno e a favore di
[...]
Controparte_2
È opportuno riportare di seguito il dispositivo di tale decreto ingiuntivo: “Ingiunge a di pagare alla Controparte_3 parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 12.200,00;
2. gli interessi nella misura ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 800,00 per compensi di avvocato, Euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge, ed oltre alle successive occorrende”. La convenuta si è costituita e ha eccepito in via preliminare che l'atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo non le è mai stato notificato. Il difensore della convenuta ha precisato che le è stato inviato dal difensore avversario, il 4 dicembre 2024, soltanto un messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione dell'avvenuta “fissazione udienza a seguito opposizione a decreto ingiuntivo” (così si legge nel messaggio in questione, prodotto dalla convenuta come suo documento 10). A tale messaggio era stata allegata la copia della comunicazione di cancelleria relativa al differimento della data della prima udienza rispetto a quella che era stata fissata nella citazione ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. La convenuta ha chiarito di aver potuto consultare l'atto di citazione avversario soltanto dopo aver ottenuto la visibilità del fascicolo telematico di questo giudizio. L'opposta ha anche evidenziato di aver promosso il procedimento di mediazione e che la controparte non vi ha partecipato.
pagina 2 di 4 La convenuta ha chiarito quindi che la notifica della citazione deve essere considerata inesistente e l'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Si deve rilevare che l'opponente non ha replicato alle considerazioni di e che effettivamente non è stata prodotta la Controparte_1 prova della notifica della citazione.
Non ha alcun rilievo per impedire la conseguente necessità di dichiarare inammissibile l'opposizione il messaggio di posta elettronica sopra descritto, al quale non è stata allegata la citazione.
Tale messaggio è stato inoltre inviato quando era scaduto il termine fissato dall'art. 645 c.p.c. (la notifica del decreto ingiuntivo presso la residenza del legale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art. 145 c.p.c. si era infatti perfezionata l'8 ottobre 2024). L'opposizione è quindi inammissibile. È opportuno evidenziare che, come sottolineato dalla convenuta, l'atto di citazione è assolutamente generico, dato che nello stesso l'attrice ha sostenuto, in modo appunto generico, che il credito di controparte sarebbe incerto, non liquido e non esigibile, senza esporre alcuna concreta ragione a sostegno di tali affermazioni. L'inammissibilità dell'opposizione per l'inesistenza della notifica della citazione rende superfluo qualsiasi provvedimento relativo alla nullità di tale atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. La convenuta ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché l'azione sarebbe stata proposta con colpa grave, non essendo stata notificata la citazione.
Si ritiene che tale condanna non possa essere pronunciata per il solo motivo indicato dalla convenuta. L'attrice deve essere condannata a rifondere le spese di lite della convenuta, liquidate, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, come in dispositivo.
pagina 3 di 4 Deve essere evidenziato che la convenuta non ha pagato, ad oggi, il contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo indicato in motivazione proposta da e dichiara Parte_1 esecutivo tale decreto ingiuntivo.
Respinge la richiesta di condanna di ad Parte_1 un risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Condanna a rifondere le spese di lite Parte_1 sostenute da liquidate in 4.000 euro, oltre 15% Controparte_1 per spese generali ed accessori di legge, se dovuti. Varese, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 4 di 4