Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/06/2025, n. 10786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10786 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11324/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11324 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
del diritto della minore-OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, di un progetto riabilitativo integrato comprensivo di 2 ore settimanali di intervento in piccolo gruppo per lavorare sulle abilità sociali, 4 ore di intervento comportamentale a casa, 2 ore parent training mensile ai genitori e 1 ora di logopedia a settimana, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
e per l’accertamento
dell''illegittimità della condotta omissiva tenuta dall''amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell''obbligo da parte della stessa di provvedere al rinnovo del piano terapeutico, a seguito della diffida inviata dai ricorrenti in data 22.07.2024;
nonché in ogni caso per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali consistente nelle spese sostenute per le terapie svolte privatamente in seguito alla diagnosi avvenuta il 18.9.2014 sino all’inizio dell’intervento presso il Centro C.R.C. Balbuzie, nonché dall’interruzione dell’intervenuto avvenuta dal mese di settembre 2024 in poi, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5\2\2025 :
per l’accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
del diritto della minore-OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in
via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia
ricevute da terzi, di un progetto riabilitativo integrato comprensivo di 2 ore settimanali
di intervento in piccolo gruppo per lavorare sulle abilità sociali, 4 ore di intervento
comportamentale a casa, 2 ore parent training mensile ai genitori e 1 ora di logopedia a
settimana, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
e per l’accertamento
dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la
conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere al rinnovo del
piano terapeutico, a seguito della diffida inviata dai ricorrenti in data 22.07.2024;
nonché in ogni caso per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali consistente
nelle spese sostenute per le terapie svolte privatamente in seguito alla diagnosi avvenuta
il 18.9.2014 sino all’inizio dell’intervento presso il Centro C.R.C. Balbuzie, nonché
dall’interruzione dell’intervenuto avvenuta dal mese di settembre 2024 in poi, ovvero
nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Con i presenti motivi aggiunti
per l’annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee
della nota prot. N. 85941 del 7.12.24, depositata nel fascicolo in data 12.12.24 (doc. 1),
e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque
conseguente, connesso o presupposto al predetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente I ricorrenti, con il ricorso originario, ha chiesto l’accertamento “ del diritto della minore-OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, di un progetto riabilitativo integrato comprensivo di 2 ore settimanali di intervento in piccolo gruppo per lavorare sulle abilità sociali, 4 ore settimanali di intervento ABA da svolgersi a casa, 2 ore mensili di parent training genitori e 1 ora di logopedia a settimana, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nonché l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere al rinnovo del piano terapeutico, a seguito della diffida inviata dai ricorrenti in data 22.07.2024 e per la condanna della A.S.L. Roma 3 ad erogare il trattamento riabilitativo alla minore-OMISSIS-come indicato dalle Linee Guida dell’I.S.S., in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, comprensivo della terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA, del trattamento riabilitativo logopedico, e di quello psicomotorio, come da progetto terapeutico ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia; nonché in ogni caso la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali consistente nelle spese sostenute per le terapie svolte privatamente dalla diagnosi e dall’inserimento presso i centri convenzionati sino all’inizio dell’intervento presso il Centro C.R.C. Balbuzie, nonché dall’interruzione dell’intervenuto avvenuta dal mese di settembre 2024 in poi, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia ”.
Si sono costituite l’ASL e la Regione.
Con l’ordinanza n. 5974/2024, è stato rilevato quanto segue “ Considerato che -OMISSIS-, è affetta da una disabilità dello sviluppo intellettivo di grado moderato e disturbo oppositivo provocatorio di grado moderato;
Rilevato che, in data 18.9.2014, l’Ospedale Bambino Gesù ha effettuato una diagnosi di lieve ritardo, confermata in data 15.10.2015, prescrivendo terapia psicomotoria e logopedica;
Atteso che, in data 20 luglio 2015, la minore è stata inserita nella lista d’attesa del Centro Ri.Fi. per ricevere le terapie prescritte;
Considerato che, in data 15 febbraio 2019, il predetto Ospedale ha diagnosticato alla bambina un ritardo globale dello sviluppo caratterizzato da disprassia verbale, disprassia oculomotoria, disturbo della coordinazione motoria, disturbo adattivo orientato in senso ansioso;
Rilevato che, in data 21 febbraio 2019, i genitori hanno presentato domanda al centro CRC Balbuzie per ricevere le terapie prescritte. In attesa di ricevere la terapia in convenzione, la famiglia ha continuato a pagare le terapie privatamente;
Considerato che, a giugno 2023, la bambina è stata chiamata dal centro convenzionato CRC Balbuzie dove ha iniziato a ricevere in convenzione un intervento di 2 ore settimanali di terapia cognitivo comportamentale e 2 ore settimanali di logopedia. Detto progetto verrà chiuso il prossimo 8 settembre per volontà del centro CRC che reputa la bambina “troppo grande” (12 anni) per ricevere l’intervento;
Rilevato che, stante l’imminente scadenza del progetto terapeutico in atto, i genitori della minore hanno chiesto, con lettera di diffida inviata il 22.07.2024, alla Asl Roma 3 di voler rinnovare “il piano terapeutico in favore della minore, comprensivo di terapia cognitivo comportamentale, logopedia e psicomotricità, come da prescrizione dei centri ospedalieri, da erogare in via diretta o indiretta, ovvero rimborsando le spese per le ore di terapia erogate da terzi”;
Atteso che la Asl ha effettuato una valutazione di -OMISSIS-in data 27.8.2024 rilevando che la minore necessita di “proseguire la presa in carico riabilitativa con un impegno assistenziale che preveda la ciclizzazione del Progetto Riabilitativo Individuale, presso centri accreditati (ex art. 26) con il S.S.R. – Regione Lazio, secondo normativa vigente” … “attivare opportune misure socio – assistenziali (SAISH) con il Municipio X, proseguire il percorso di sostegno scolastico e assistenza educativa secondo quanto certificato presso il servizio scrivente (certificazioni CIS), attivare un percorso di terapia familiare, controlli periodici per monitorare l’evoluzione del quadro clinico”;
Visto il ricorso notificato in data 4 novembre 2024, i genitori hanno chiesto: “l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, del diritto della minore-OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, di un progetto riabilitativo integrato comprensivo di 2 ore settimanali di intervento in piccolo gruppo per lavorare sulle abilità sociali, 4 ore di intervento comportamentale a casa, 2 ore parent training mensile ai genitori e 1 ora di logopedia a settimana, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”; “per l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere al rinnovo del piano terapeutico, a seguito della diffida inviata dai ricorrenti in data 22.07.2024”; “per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali consistente nelle spese sostenute per le terapie svolte privatamente in seguito alla diagnosi avvenuta il 18.9.2014 sino all’inizio dell’intervento presso il Centro C.R.C. Balbuzie, nonché dall’interruzione dell’intervenuto avvenuta dal mese di settembre 2024 in poi, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia”;
Vista la memoria di costituzione della ASL RM 3;
Vista la nota della Azienda sanitaria del 7 dicembre 2024, versata in atti il successivo 12 dicembre 2024, con la quale è stato specificato il contenuto del Piano Riabilitativo Individuale di cui alla nota del 27 agosto 2024 come segue:
“- monitorare intervento educativo domiciliare, secondo quanto concordato successivamente a riunione di UVMD presso codesto servizio in data 18.11.2024, con Dott.ssa De Lutiis incaricata per il Municipio X dell'attivazione misure socio-assistenziali (SAISH); spettando al Municipio X indicare il numero delle ore di intervento assistenziale educativo,
- sedute individuali a frequenza settimanale (n. l/sett) intervento educativo da svolgere presso questo TSMREE,
- sedute a frequenza mensile di terapia familiare (n. l/mese) da svolgere presso questo TSMREE,
- controlli clinici NPI periodici semestrali/annuali svolti presso questo TSMREE per monitorare l’evoluzione del quadro clinico,
- monitorare il percorso di sostegno scolastico e assistenza educativa secondo quanto certificato presso il servizio scrivente (ultima certificazione CIS del 01.032024 firmata Dott. Brauzzi), partecipare alle riunioni di GLO (n. 2/3 annue) stabilite in rispetto della legge 104/92; spettando alla scuola quantificare il numero delle ore cumulative degli interventi assistenziali erogate dall 'insegnante di sostegno e dall'assistente OEPAc, come da prescrizione CIS di questo TSMREE,
- monitorare il proseguimento della presa in carico riabilitativa con un impegno assistenziale che preveda la ciclizzazione del Progetto Riabilitativo Individuale, presso centro accreditato "CRC" (ex art 26), che ha avuto la presa in carico della minore fino a settembre u.s. in convenzione con il SSN Regione Lazio (NPI responsabile del progetto Dott.ssa Lupis)”;
Constatato che, pertanto, ad oggi, la ASL ha riconosciuto la necessità per la minore di effettuare la terapia di cui al PRI contenuto nella relazione del 27 agosto 2024 per come specificato nella nota del 7 dicembre 2024;
Ritenuto che la ASL RM 3 deve provvedere o direttamente a predisporre il trattamento riconosciuto nella misura di ore riconosciute o indirettamente attraverso il rimborso delle spese sostenute, sempre nei limiti delle ore riconosciute, nella predetta relazione del 27 agosto 2024 come integrata dalla nota del 7 dicembre 2024;
Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 27 maggio 2025 .”.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato “ della nota prot. N. 85941 del 7.12.24, depositata nel fascicolo in data 12.12.24 ” avente a oggetto la proposta di intervento della Asl Roma 3, con la richiesta del risarcimento del danno.
Alla pubblica udienza del 27.5.2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
In via preliminare si dà atto che la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta in seno al ricorso per motivi aggiunti avverso il PAI del 7.12.2024 e ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla predetta impugnazione, insistendo, invece, ai fini della condanna dell’ASL al risarcimento dei danni patiti.
Al riguardo, con la memoria di cui da ultimo ha specificato che i danni di cui trattasi sono pari alle spese sostenute dal 2015 e sino all’agosto 2023, data in cui è stata presa in carico dal C.R.C., nonché da settembre 2024 sino al marzo 2025.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con la sentenza n. 13289/2024 di questo Tribunale sono stati individuati i principi da applicare a questa materia.
In particolare è stato rilevato che << L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.
Il successivo comma 7 dispone poi che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta e/o il diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134/2015, “l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”.
Il successivo art. 3 prevede che “Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”.
L’art. 4 dispone che “il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale”.
Sono state quindi adottate le “Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico” nell’ottobre 2011, e nel successivo 2015 sono state aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità. Attualmente è in corso un nuovo processo di aggiornamento delle stesse.
Nel 2016, per consentire l'attuazione della legge n.134/2015, è stato istituito presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. l, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 un “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico” le cui modalità di utilizzo sono state definite nel Decreto interministeriale (DM) tra Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016.
Con DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “…ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche” (art. 60).
La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate” oltre che “le attività di parent trainig e teacher training”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22.11.2012.
Ancora, la legge regionale n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana”).
Infine, ad ottobre 2023 sono state pubblicate le nuove Linee Guida sull’Autismo …
4. Deve essere innanzitutto evidenziato che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502/1992 (ex multis: C. di St. n. 2119/2022).
Il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina, tuttavia, il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento da parte delle AASSLL a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal riconoscimento al riguardo da parte dell’amministrazione competenza dell’appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AA.SS.LL. nell’ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune AASSLL sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’ASL per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali - essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare - viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
5. Deve ancora essere rilevato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR >>.
Non risulta in atti che la parte ricorrente si sia attivata ai fini di richiedere all’Asl di competenza la redazione del piano fino all’anno 2023 e, pertanto, il primo periodo indicato non può rilevare ai fini della richiesta risarcitoria azionata. Risulta in atti, infatti, soltanto che la parte ricorrente ha presentato domanda presso centri convenzionati sin dal 2015 (ma non venendo chiamati si sono rivolti privatamente al centro “Rifi”), per far svolgere la terapia psicomotoria prescritta dal Bambin Gesù, ossia non da una struttura deputata ai predetti fini. Nel mese di agosto 2024, la minore è stata invece sottoposta a rivalutazione del funzionamento cognitivo e adattivo da parte del servizio aziendale ed è stato redatto il relativo PRI; tuttavia l’erogazione delle prestazioni ivi prevista, nella misura concordata al mese di marzo 2025, in quanto riconosciuta espressamente da parte dell’ASL, non risulta essere intervenuta fino alla data indicata.
Deve pertanto ritenersi che la ASL provveda a titolo di risarcimento del danno al rimborso in favore dei genitori della minore delle spese sostenute e adeguatamente documentate a decorrere dal settembre 2024 sino al marzo 2025, nei limiti delle ore di terapia prescritte nel Piano intervenuto solo nel 2024, come integrato a marzo 2025, allorchè la Asl ha provveduto a farsene carico.
Si tratta difatti di spese che i genitori hanno sostenuto in ragione dell’iniziale colpevole inerzia della ASL, onde consentire alla propria figlia di vedersi erogata prontamente la terapia necessaria al suo sviluppo e corrispondente alla sua età.
Ne consegue che la domanda risarcitoria deve essere accolta nei limiti indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, condanna la ASL resistente a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento riabilitativo seguito dalla minore per i disturbi dello spettro autistico nei limiti indicati in motivazione.
Condanna altresì la ASL al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge se dovuti ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.