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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6667/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Danilo Prisco, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
9.7.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di
ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum)
e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa ctu, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Nella presente fattispecie, preliminarmente va considerato che il ricorrente adiva il Tribunale al fine di vedersi riconoscere il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il ctu Dott. all'esito della visita svolta in data 26.3.2024, con ampia Per_1 ed esaustiva argomentazione, riteneva l'istante meritevole dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.6.2023, e non dalla domanda amministrativa del 9.7.2021, come richiesto dalla parte.
Ebbene, il ricorrente nell'atto di opposizione si è limitato a ripercorrere l'iter della precedente fase processuale, concludendo con le seguenti argomentazioni: «il grave complesso patologico, correttamente individuato dal CTU, individuabile però già dal 9/7/2021 è dimostrato dal fatto che da li a poco il periziando è risultato totalmente incapace a porre in essere qualsiasi atto della vita quotidiana in autonomia. Pertanto nel concordare con il CTU rispetto al quadro patologico individuato nel periziando nonché rispetto al ricnonoscimento dell'indennità di accompagnamento, si fa presente però che la data del riconoscimento può correttamente individuarsi nella data della domanda di invalidità del 9/7/2021, data in cui il complesso patologico del periziando era già presente e non consentiva allo stesso autonomia negli atti quotidiani della vita».
Nulla aggiungendo ne specificando circa i motivi di contestazione.
2 Appare evidente, dunque, come l'intero ricorso di opposizione si riduce a contestazioni puramente generiche, non deducendo alcuna specifica contestazione medico legale rispetto ai risultati a cui è giunto il CTU Dott.
Per_1
Invero parte ricorrente ha omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, limitandosi ad allegare la inesatta valutazione delle patologie da cui è affetta;
mancano inoltre nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche da cui evincere la non correttezza della perizia.
La domanda, pertanto, si palesa inammissibile.
Ad abundantiam, va evidenziato come, nel merito dell'accertamento del requisito medico-legale, il ctu Dott. riconosceva il requisito sanitario a Per_1 decorrere dall'1.6.2023, all'esito di un percorso logico-argomentativo completo ed esaustivo, ben motivato circa la decorrenza. Al riguardo, infatti, il ctu ha correttamente ritenuto di ancorare la decorrenza del beneficio al certificato geriatrico del 9.6.2023, a firma della dottoressa ASL Persona_2 Pt_2
, che riscontrava “deficit acustico neurosensoriale bilaterale, tenosinovite di
[...]
polso dx, spondiloartrosi diffusa esiti di frattura della caviglia dx. Persona_3 vasculopatia cerebrale cronica con, incontinenza urinaria, cardiopatia ipertensiva, ALLO STATO: MMSE = 12,4 – ADL = 2/6 – IADL = 2/8”.
In conclusione, dunque, si ritiene, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute della sig.ra . Parte_1
Va dunque confermata la valutazione del ctu, per il quale la ricorrente risulta bisognevole dell'accompagnamento a decorrere dall'1.6.2023 e non da diversa decorrenza.
L'opposizione va dunque rigettata.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, integrante una reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Atteso che la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc si pone in contrasto con la documentazione fiscale depositata dall' in fase di Atp, in CP_1 relazione alla quale parte ricorrente nulla ha osservato, le spese di ctu sono poste a carico delle parti in solido, come da separato decreto
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno del 2023, come accertato dal ctu nella fase di atp;
- Compensa le spese di lite;
- Spese di ctu a carico delle parti in solido come da separato decreto.
3 Nola, 5.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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