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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del giudice monocratico, Dott.Andrea Ferraiuolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.5368/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) nato a [...] – Brasile) il 26.01.1944, residente in [...]
Agostinho Asquini, 46 -Interno 03- Vila Mariana – SÃ AU (SP – Brasile) – CAP 04121-090 (Cod.
Fisc. italiano: Cod. Fisc. brasiliano: ) – cittadino brasiliano C.F._1 C.F._2
ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificato con passaporto brasiliano n. – nipote dell'avo – coniugato dal 05.04.1968 con la Sig.ra anch'essa Numer_1 Persona_1
ricorrente;
2) coniugata nata a [...] – Brasile) il 09.09.1946, residente in Persona_1 Pt_1
Viale Agostinho Asquini, 46 -Interno 03- Vila Mariana – SÃ AU (SP – Brasile) – CAP 04121-090
(Cod. Fisc. italiano: ; Cod.Fisc. brasiliano: ) – cittadina C.F._3 C.F._4
brasiliana ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificata con passaporto brasiliano n. – coniuge del nipote dell'avo Sig. dal 05.04.1968; Numer_2 Parte_1
3) nata a [...] – Brasile) il 15.07.1974, residente in [...]
de Queiroz, 95 – Interno 06 – Vila Mariana – SÃ AU (SP – Brasile) – CAP 04121-030 (Cod. Fisc. italiano: ; Cod. Fisc.brasiliano: ) – cittadina brasiliana ius soli C.F._5 C.F._6
– nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificata con passaporto brasiliano n.
– bisnipote dell'avo – divorziata dal Sig. Numer_3 Persona_2
4) nata a [...] – Brasile) il 23.06.1980, residente in [...]
125 – Perdizes (SP – Brasile) – CAP 01259-090 (Cod. Fisc. italiano: Cod. C.F._7
Fisc. brasiliano: ) – cittadina brasiliana ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta C.F._8 volontariamente – identificata con passaporto brasiliano n. – bisnipote dell'avo – Numer_4
divorziata da Persona_3
5) nato a [...] – Brasile) il 19.03.2001, residente in Controparte_3
Viale Agostinho Cantú, 73 – Interno 33 – Butantã – SÃ AU (SP –Brasile – CAP 05501-010 (Cod.
Fisc. italiano: ; Cod. Fisc.brasiliano: ) – cittadino brasiliano C.F._9 C.F._10
ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificato con passaporto brasiliano
– trisnipote dell'avo. NumeroD_5
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Luigi GIROLAMO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio legale sito in Roma, Viale delle Milizie n. 22 – 00192, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 08.07.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore nato il [...], a Persona_4
Capaccio (doc.1), sposato con la signora (doc.4), e mai naturalizzatasi brasiliano. Persona_5
Al fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti (salvo che per la ricorrente coniugata nata a [...] –Brasile) il 09.09.1946, sposata Persona_1 Pt_1
con il ricorrente nato a [...] –Brasile) il 26.01.1944), attraverso le Parte_1
certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'avo italiano non si naturalizzava come cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (doc.3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato: sì costituiva in giudizio con comparsa in data 17.09.2024, Controparte_4
chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superato in concreto, essendo fatto notorio che presso i consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
Per contro per la coniuge - la ricorrente coniugata nata a [...] Persona_1 Pt_1
–Brasile) il 09.09.1946, sposata con il ricorrente nato a [...] – Parte_1
Brasile) il 26.01.1944 - emerge: che i principi applicabili in materia di acquisto della cittadinanza iure sanguinis non valgono per l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii perché il matrimonio con un cittadino italiano non comporta, infatti, l'automatica acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, essendo, piuttosto, rimessa all'autorità amministrativa la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge n.91/1992 /Cfr. anche Tribunale di Campobasso sentenza n.263/2024 del 04.03.2024).
Del resto, l'improcedibilità emerge anche dal fatto che non vi è neppure la competenza del Tribunale di Salerno, in quanto il Legislatore non ha previsto che il foro speciale si radicasse anche con riferimento all'Avo del proprio coniuge.
Infine, manca il presupposto in quanto occorre una catena di eventi qui non riscontrabili perché del tutto ancora da accadere che sono:
• la trascrizione del riconoscimento della cittadinanza del discendente,
• la trascrizione in calce al suo certificato di nascita del matrimonio con la richiedente.
In sintesi per l'ordinamento italiano fino al passaggio in giudicato di questa sentenza si tratta di matrimonio con un cittadino straniero. Dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, la sua annotazione ai registri civili in capo al nuovo cittadino italiano e la trascrizione del suo matrimonio all'estero di un nuovo eventuale procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, va applicata la normativa in materia di competenza che segue regole differenti da quelli inerenti la cittadinanza iure sanguinis (avanti alla sezione P.I. del distretto ove è nato l'Avo). 3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata, eccetto che per la ricorrente coniugata Persona_1
nata a [...] –Brasile) il 09.09.1946, sposata con il ricorrente Pt_1 Parte_1
nato a [...] –Brasile) il 26.01.1944.
[...]
Dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata”, dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis. Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che
«l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso reso dalla ricorrente coniugata nata a [...] Persona_1 Pt_1
(SP –Brasile) il 09.09.1946, sposata con il ricorrente nato a [...] Parte_1
(SP –Brasile) il 26.01.1944;
• Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa in capo a:
• 1) nato a [...] – Brasile) il 26.01.1944; Parte_1
• 2) nata a [...] – Brasile) il 15.07.1974; Controparte_1
• 3) nata a [...] – Brasile) il 23.06.1980; CP_2
• 4) nato a [...] – Brasile) il 19.03.2001; Controparte_3
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• compensa le spese di lite;
Così deciso in Salerno, il 6.5.25
Il Giudice
Dott. Andrea Ferraiuolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del giudice monocratico, Dott.Andrea Ferraiuolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.5368/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) nato a [...] – Brasile) il 26.01.1944, residente in [...]
Agostinho Asquini, 46 -Interno 03- Vila Mariana – SÃ AU (SP – Brasile) – CAP 04121-090 (Cod.
Fisc. italiano: Cod. Fisc. brasiliano: ) – cittadino brasiliano C.F._1 C.F._2
ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificato con passaporto brasiliano n. – nipote dell'avo – coniugato dal 05.04.1968 con la Sig.ra anch'essa Numer_1 Persona_1
ricorrente;
2) coniugata nata a [...] – Brasile) il 09.09.1946, residente in Persona_1 Pt_1
Viale Agostinho Asquini, 46 -Interno 03- Vila Mariana – SÃ AU (SP – Brasile) – CAP 04121-090
(Cod. Fisc. italiano: ; Cod.Fisc. brasiliano: ) – cittadina C.F._3 C.F._4
brasiliana ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificata con passaporto brasiliano n. – coniuge del nipote dell'avo Sig. dal 05.04.1968; Numer_2 Parte_1
3) nata a [...] – Brasile) il 15.07.1974, residente in [...]
de Queiroz, 95 – Interno 06 – Vila Mariana – SÃ AU (SP – Brasile) – CAP 04121-030 (Cod. Fisc. italiano: ; Cod. Fisc.brasiliano: ) – cittadina brasiliana ius soli C.F._5 C.F._6
– nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificata con passaporto brasiliano n.
– bisnipote dell'avo – divorziata dal Sig. Numer_3 Persona_2
4) nata a [...] – Brasile) il 23.06.1980, residente in [...]
125 – Perdizes (SP – Brasile) – CAP 01259-090 (Cod. Fisc. italiano: Cod. C.F._7
Fisc. brasiliano: ) – cittadina brasiliana ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta C.F._8 volontariamente – identificata con passaporto brasiliano n. – bisnipote dell'avo – Numer_4
divorziata da Persona_3
5) nato a [...] – Brasile) il 19.03.2001, residente in Controparte_3
Viale Agostinho Cantú, 73 – Interno 33 – Butantã – SÃ AU (SP –Brasile – CAP 05501-010 (Cod.
Fisc. italiano: ; Cod. Fisc.brasiliano: ) – cittadino brasiliano C.F._9 C.F._10
ius soli – nessun'altra cittadinanza assunta volontariamente – identificato con passaporto brasiliano
– trisnipote dell'avo. NumeroD_5
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Luigi GIROLAMO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio legale sito in Roma, Viale delle Milizie n. 22 – 00192, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 08.07.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore nato il [...], a Persona_4
Capaccio (doc.1), sposato con la signora (doc.4), e mai naturalizzatasi brasiliano. Persona_5
Al fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti (salvo che per la ricorrente coniugata nata a [...] –Brasile) il 09.09.1946, sposata Persona_1 Pt_1
con il ricorrente nato a [...] –Brasile) il 26.01.1944), attraverso le Parte_1
certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'avo italiano non si naturalizzava come cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (doc.3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato: sì costituiva in giudizio con comparsa in data 17.09.2024, Controparte_4
chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superato in concreto, essendo fatto notorio che presso i consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
Per contro per la coniuge - la ricorrente coniugata nata a [...] Persona_1 Pt_1
–Brasile) il 09.09.1946, sposata con il ricorrente nato a [...] – Parte_1
Brasile) il 26.01.1944 - emerge: che i principi applicabili in materia di acquisto della cittadinanza iure sanguinis non valgono per l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii perché il matrimonio con un cittadino italiano non comporta, infatti, l'automatica acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, essendo, piuttosto, rimessa all'autorità amministrativa la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge n.91/1992 /Cfr. anche Tribunale di Campobasso sentenza n.263/2024 del 04.03.2024).
Del resto, l'improcedibilità emerge anche dal fatto che non vi è neppure la competenza del Tribunale di Salerno, in quanto il Legislatore non ha previsto che il foro speciale si radicasse anche con riferimento all'Avo del proprio coniuge.
Infine, manca il presupposto in quanto occorre una catena di eventi qui non riscontrabili perché del tutto ancora da accadere che sono:
• la trascrizione del riconoscimento della cittadinanza del discendente,
• la trascrizione in calce al suo certificato di nascita del matrimonio con la richiedente.
In sintesi per l'ordinamento italiano fino al passaggio in giudicato di questa sentenza si tratta di matrimonio con un cittadino straniero. Dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, la sua annotazione ai registri civili in capo al nuovo cittadino italiano e la trascrizione del suo matrimonio all'estero di un nuovo eventuale procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, va applicata la normativa in materia di competenza che segue regole differenti da quelli inerenti la cittadinanza iure sanguinis (avanti alla sezione P.I. del distretto ove è nato l'Avo). 3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata, eccetto che per la ricorrente coniugata Persona_1
nata a [...] –Brasile) il 09.09.1946, sposata con il ricorrente Pt_1 Parte_1
nato a [...] –Brasile) il 26.01.1944.
[...]
Dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata”, dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis. Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che
«l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso reso dalla ricorrente coniugata nata a [...] Persona_1 Pt_1
(SP –Brasile) il 09.09.1946, sposata con il ricorrente nato a [...] Parte_1
(SP –Brasile) il 26.01.1944;
• Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa in capo a:
• 1) nato a [...] – Brasile) il 26.01.1944; Parte_1
• 2) nata a [...] – Brasile) il 15.07.1974; Controparte_1
• 3) nata a [...] – Brasile) il 23.06.1980; CP_2
• 4) nato a [...] – Brasile) il 19.03.2001; Controparte_3
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• compensa le spese di lite;
Così deciso in Salerno, il 6.5.25
Il Giudice
Dott. Andrea Ferraiuolo