Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
04/06/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2752/2020, a cui è riunito il procedimento RGN 2754/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...], l'[...], ivi residente in Parte_1
c/da Sciortino, n. 3,28 C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/08/2020 ore 17,36, annotato dalla cancelleria nel fascicolo telematico in data 02/09/2020, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che, la Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze della ditta nell'anno 2016, per complessive 102 giornate, dal mese Controparte_2
di Agosto al mese di Dicembre, nei terreni siti in Santa Domenica Vittoria;
- che, la ricorrente ha svolto varie mansioni agricole, in base al periodo, tra cui, a carattere esemplificativo, foraggiamento di animali e pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per l'allevamento e per la coltivazione dei terreni stessi, osservando il seguente orario: dalle 07,30 alle 16,00, con pausa per il pranzo;
- che, in virtù dell'attività lavorativa svolta, alla Sig.ra sono state riconosciute le Parte_1
varie tutele previdenziali connesse allo status di bracciante agricolo;
- che, infatti, la ricorrente ha regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione, per aver lavorato nei citati anni, sussistendo tutti i relativi presupposti, ivi compreso quello contributivo;
- che, a distanza di svariati anni, con provvedimento del 12.09.2019, l' ha comunicato CP_1
Euro 2.226,98;
- che, come unico motivo per la richiesta di restituzione della citata somma, l' Previdenza CP_3
pone la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli CP_1 per l'anno 2016;
- che, tuttavia, la ricorrente ha lavorato in agricoltura nell'anno interessato e con le modalità denunciate;
- che, avverso tale provvedimento la Sig.ra ha presentato in data 30.10.2019, ricorso Parte_1 amministrativo, facendo presente l'illegittimità dello stesso;
- che, nonostante ciò, l' non ha adottato in via amministrativa alcun tipo di provvedimento e CP_1
non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
Contestava le pretese avverse e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con successivo ricorso depositato in data 26/08/2020 ore 17,44, annotato dalla cancelleria nel fascicolo telematico in data 02/09/2020, iscritto al RGN 2754/2020, parte ricorrente per le stesse motivazioni di cui sopra, impugnava il provvedimento di indebito per richiesta somma a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , nel giudizio RGN 2752/2020, eccependo preliminarmente la decadenza ex. CP_1
L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, disposta la riunione per evidente ragioni di connessione,
e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è fondata e va accolta. Risulta dagli atti, vedesi documentazione prodotta con la memoria di costituzione, che l' ha CP_1
disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per gli anni 2016 e 2017, con la quarta variazione 2018, pubblicata sul sito dal 10 al 25/03/2019.
Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente non ha proposto alcun ricorso. CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017, chiedendone la restituzione.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie (102 nel biennio). CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della CP_1
ricorrente per gli anni 2016, e, 2017, con la quarta variazione trimestrale del 2018, pubblicata sul
CP_ sito per il periodo sopra indicato, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi
OTD del Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, per il periodo sopra indicato
(10/03/2019-25/03/2019).
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il quarto elenco di variazione 2018, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente al rigo 288 per l'anno 2016, ed al rigo 289 per l'anno 2017, del citato elenco.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso.
Pertanto, dalla data del 25/04/2019, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termini che non sono stati rispettati atteso che i ricorsi riuniti sono stati depositati entrambi in data 26/08/2020, anche se annotati dalla cancelleria in data successiva, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivi.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che il ricorrente ha depositato i ricorsi introduttivi del presente giudizio in data
26/08/2020, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che la ricorrente ha proposto i ricorsi, in data 130/09/2019, avverso i provvedimenti di indebito impugnati, ricorsi ininfluenti ai fini della chiesta iscrizione negli elenchi anagrafici, e comunque sempre intempestivo il presente ricorso.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1
provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 04/06/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia