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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 947/2023 promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Via Ancona n. 103 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Rolando Naspini
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
E con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Ancona OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.
677/2023 pubblicata il 12.6.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: rinuncia all'appello.
Dell'appellato: estinzione del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Ancona ha rigettato la querela di falso proposta da relativa al verbale di Parte_1 contestazione n.4581 (20030929/2020), redatto dalla Polizia Locale di
Ancona in data 19/8/2020;
ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 chiedendone la riforma, ritenendo contraddittoria la motivazione posta a sostegno della gravata decisione;
si è costituito l'appellato il quale ha contestato Controparte_1 integralmente la impugnazione avversaria;
Il Procuratore Generale intervenuto ha chiesto il rigetto dell'appello;
considerato che
il 16.7.2025 il difensore dell'appellante ha depositato un atto di “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” con cui:
ha evidenziato che ha deciso di abbandonare la Parte_1 controversia;
ha dichiarato di rinunciare agli atti della causa di appello rubricata al n. 947/2023 R.G. e ha chiesto l'estinzione del processo, richiamando la procura conferita anche al fine di rinunciare agli atti del giudizio;
rilevata la regolarità della rinuncia, tramite il difensore munito di apposita procura;
rilevato che il ha accettato la predetta rinuncia;
Controparte_1
ritenuto che, in difetto di accordo, ai sensi dell'art. 306 ult. comma c.p.c., l'appellante, quale rinunciante, è tenuto a rimborsare alla controparte costituita le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo - avuto riguardo al valore e all'oggetto della controversia, alla natura ed entità delle prestazioni svolte, ai parametri indicati dal
DM n. 55/2014, esclusi gli importi relativi alla fase di trattazione/istruttoria e decisoria in mancanza delle relative attività processuali
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona,
Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento n.
947/2023 promosso da nei confronti del Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata emessa dal
[...]
Tribunale di Ancona n. 677/2023 pubblicata il 12.6.2023.
Condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1028.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, in data 18.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 947/2023 promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Via Ancona n. 103 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Rolando Naspini
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
E con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Ancona OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.
677/2023 pubblicata il 12.6.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: rinuncia all'appello.
Dell'appellato: estinzione del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Ancona ha rigettato la querela di falso proposta da relativa al verbale di Parte_1 contestazione n.4581 (20030929/2020), redatto dalla Polizia Locale di
Ancona in data 19/8/2020;
ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 chiedendone la riforma, ritenendo contraddittoria la motivazione posta a sostegno della gravata decisione;
si è costituito l'appellato il quale ha contestato Controparte_1 integralmente la impugnazione avversaria;
Il Procuratore Generale intervenuto ha chiesto il rigetto dell'appello;
considerato che
il 16.7.2025 il difensore dell'appellante ha depositato un atto di “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” con cui:
ha evidenziato che ha deciso di abbandonare la Parte_1 controversia;
ha dichiarato di rinunciare agli atti della causa di appello rubricata al n. 947/2023 R.G. e ha chiesto l'estinzione del processo, richiamando la procura conferita anche al fine di rinunciare agli atti del giudizio;
rilevata la regolarità della rinuncia, tramite il difensore munito di apposita procura;
rilevato che il ha accettato la predetta rinuncia;
Controparte_1
ritenuto che, in difetto di accordo, ai sensi dell'art. 306 ult. comma c.p.c., l'appellante, quale rinunciante, è tenuto a rimborsare alla controparte costituita le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo - avuto riguardo al valore e all'oggetto della controversia, alla natura ed entità delle prestazioni svolte, ai parametri indicati dal
DM n. 55/2014, esclusi gli importi relativi alla fase di trattazione/istruttoria e decisoria in mancanza delle relative attività processuali
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona,
Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del procedimento n.
947/2023 promosso da nei confronti del Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata emessa dal
[...]
Tribunale di Ancona n. 677/2023 pubblicata il 12.6.2023.
Condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1028.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, in data 18.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico