Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1391/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1391 2024 promossa da: ( ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
) nato il [...] Parte_2 C.F._2
a Prato entr i domiciliati presso il difensore come da mandato allegato al ricorso;
Pec: Email_1
Ricorrenti Visto del Pubblico Ministero del 14.01.2025
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024, le parti hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Marocco in data 16.02.2005 e successivamente trascritto presso i registri dello stato civile italiano come risulta dai registri dello Stato Civile del Comune di Vaiano al n. 1, parte II Serie C, anno 2005.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- che da detto matrimonio è nata la figlia in data 20.12.2005, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosuffic
- che venuta meno l'affectio coniugalis, hanno depositato ricorso per ottenere la omologa delle condizioni della separazione consensuale e il Tribunale di Prato in data 20.05.2024 ha pubblicato la sentenza di separazione n. 45/24 omologando l'accordo raggiunto;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente e non vi è alcuna possibilità
o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, integrando i presupposti di cui all'art. 5 della Legge 06.03.1987, n. 74 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come sopra contratto. Sulla scorta di tali deduzioni hanno adito questo Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in sede di separazione e pertanto hanno chiesto, quali domande accessorie:
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- Nulla opponendo il Pubblico Ministero;
Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data della formalizzazione della separazione e che non è stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara Lo scioglimento del matrimonio e contratto Parte_1 Parte_2 in Marocco in data 16.02.200 t li atti di matrimonio del Comune di Vaiano al n. 1, parte II Serie C, anno 2005;
Omologa L'accordo delle parti relativo alle modalità di mantenimento della figlia Per_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaiano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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