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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
-Presidente est. Cinzia MondatoreDott.ssa
Francesca Caputo
- Giudice Dott.ssa
Giudice Dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1648/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Frassanito, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
DI CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 16.7.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 il Pt_2 deduceva di aver contratto matrimonio civile con la resistente in data 24.12.2019 e di non aver generato prole;
evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 1808/2023 pubblicata in data 14.6.2023 R.G.
2418/2021 il Tribunale di Lecce avesse dichiarato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, senza alcuna condizione.
Alla udienza di prima comparizione del 16.7.2025 compariva il solo ricorrente, posto che la [...]
Pt 2 benchè ritualmente evocata in giudizio, restava contumace;
il Pt_2 quindi, insisteva per la pronuncia del divorzio, senza alcuna condizione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione della coppia era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
in ossequio alle deduzioni del ricorrente e del disinteresse manifestato dalla resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Deve, pertanto, pronunciarsi il divorzio senza condizioni, stante l'assenza di istanze accessorie. Lespese di lite, stante la mancata opposizione della resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24.12.2019 in Ucraina e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Lecce dell'anno 2020 al n. 21 Parte II Serie C, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 24.7.2025
Il Giudice est. La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
-Presidente est. Cinzia MondatoreDott.ssa
Francesca Caputo
- Giudice Dott.ssa
Giudice Dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1648/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Frassanito, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
DI CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 16.7.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 il Pt_2 deduceva di aver contratto matrimonio civile con la resistente in data 24.12.2019 e di non aver generato prole;
evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 1808/2023 pubblicata in data 14.6.2023 R.G.
2418/2021 il Tribunale di Lecce avesse dichiarato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, senza alcuna condizione.
Alla udienza di prima comparizione del 16.7.2025 compariva il solo ricorrente, posto che la [...]
Pt 2 benchè ritualmente evocata in giudizio, restava contumace;
il Pt_2 quindi, insisteva per la pronuncia del divorzio, senza alcuna condizione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione della coppia era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
in ossequio alle deduzioni del ricorrente e del disinteresse manifestato dalla resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Deve, pertanto, pronunciarsi il divorzio senza condizioni, stante l'assenza di istanze accessorie. Lespese di lite, stante la mancata opposizione della resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24.12.2019 in Ucraina e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Lecce dell'anno 2020 al n. 21 Parte II Serie C, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 24.7.2025
Il Giudice est. La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore