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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1415/2022 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Comiso Via Principe di Piemonte n. 13 CodiceFiscale_1 nello studio dell'avv.to Salvatrice Diara che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
con sede in Catania, Via del Bosco n. 105, Controparte_1 in persona del Consigliere Delegato Dott. , P.IVA. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luca Enrico IN e
VA IN, presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45/G, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Convenuta
-------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 9 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Svolgimento del processo
A seguito di procedimento di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, Parte_1 [...]
e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali, sì come conseguenti all'intervento chirurgico di riduzione estemporanea della lussazione della spalla sinistra effettuato presso la struttura sanitaria convenuta in data 20 ottobre 2014. Denunciava che, a seguito dell'intervento, non aveva recuperato l'uso dell'articolazione, sì da doversi essere sottoposto ad un nuovo intervento in data 31 maggio
2016.
ritualmente citato, ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda, all'uopo contestando la dedotta responsabilità ed anche la misura del chiesto risarcimento.
Con l'ordinanza del 3 marzo 2023 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale, espletata la quale, la causa, all'udienza del 9 luglio 2025, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
------
Motivi della decisione
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che Parte_1 ascrive a per il danno non patrimoniale Controparte_1 conseguente all'intervento chirurgico di riduzione estemporanea della lussazione della spalla sinistra effettuato presso la struttura sanitaria convenuta in data 20 ottobre 2014.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2014, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della pagina 2 di 7 legge IA (L. n° 24/2017), con la legge LD (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge LD, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
pagina 3 di 7 Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere pagina 4 di 7 ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Sulla scorta dei summenzionati principi, occorre, a tal punto, domandarsi se, nella vicenda a mano, la struttura ospedaliera che ha sottoposto ad intervento chirurgico Parte_1
sia incorsa nell'errore e/o nelle omissioni allegati in seno all'atto di citazione.
[...]
A tale proposito, non può prescindersi dalle risultanze della CTU che appaiono pienamente condivisibili, sorrette da un iter argomentativo coerente ed immune da vizi logici, neanche contestate dalla difesa dell'attore.
Si è per tal via accertato: che , dopo avere subito la lussazione dell'articolazione acromion Parte_1 claveare della spalla sinistra a seguito di un trauma provocato da una caduta da bicicletta, si
è sottoposto, in data 20 ottobre 2014, ad intervento chirurgico di riduzione estemporanea della lussazione con filo di K spalla sinistra;
che, avendo lamentato il mancato recupero dell'uso dell'articolazione, in data 19 febbraio
2015 fu sottoposto ad esame radiografico che ha messo in evidenza una recidiva della lussazione dell'acromion claveare sinistra;
che, se pur si sottopose ad un ciclo di Kinesiterapia, l non ottenne alcun Pt_1 miglioramento;
che si decise a tal punto a sottoporsi, presso Hesperia Hospital di Modena, in data 31 maggio 2016, ad intervento chirurgico cosi descritto in cartella clinica: “…..si procede mediante apposita tecnica all'asportazione del tessuto devitalizzato ed alla rimozione del tessuto cicatriziale a livello cutaneo;
si procede con apposita tecnica alla rimozione del sistema di stabilizzazione temporanea dell'acromion claveare. Si eseguono le valutazioni della stabilità acromion claveare che risultano essere ottime”; che residua a tutt'oggi, sì come acclarato dall'esame radiografico del 14 ottobre 2021, un
“..…quadro di artrosi scapolo omerale caratterizzato dai seguenti reperti: sclerosi della grande tuberosità, riduzione della rima articolare acromion clavicolare, con artrosi focale in questa sede”.
pagina 5 di 7 Escluso che l'intervento del 31 maggio 2016 possa considerarsi ”di riparazione”, quanto piuttosto di rimozione dei mezzi di sintesi del primo, assumono a tal punto i nominati
CCTTUU, che l'intervento chirurgico del 20 ottobre 2014 è stato eseguito con tecnica prevista dai protocolli chirurgici di alta specialità e senza che possano ravvisarsi profili di responsabilità professionale, e ciò nella specifica considerazione che è stata trattata una instabilità cronica dell'articolazione acromion claveare assai risalente nel tempo rispetto al trauma foriero della lussazione.
E' dato di leggere al riguardo (CTU, pag. 16): “l'instabilità cronica dell'articolazione AC
è una lesione impegnativa da trattare per i chirurghi ortopedici. Può derivare da un ritardo iniziale o da un fallimento del trattamento conservativo o chirurgico delle lussazioni dell'articolazione AC. È ampiamente accettato che i legamenti AC e CC perdano il loro potenziale di guarigione dopo più di 3 settimane dal trauma”.
Tutto ciò considerato, ritiene il Tribunale di dovere escludere la dedotta responsabilità,
a fronte del principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tal giudizio (Cass. 2018 n. 23197), come è noto, deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). Co Ebbene, quanto al caso a mano, la considerazione che l'instabilità dell'articolazione costituisce una conseguenza prevedibile ed inevitabile allorquando si interviene chirurgicamente a distanza temporale superiore a tre settimane dal trauma, in uno al rilievo della perfetta adesione dell'intervento chirurgico ai protocolli medici di alta specialità, impone pagina 6 di 7 di escludere qualsivoglia inadempimento della prestazione professionale richiesta e così di disconoscere, proprio a petto del criterio del più probabile che non, la dedotta responsabilità.
Resterebbe solo da rilevare in effetti, la scelta di un'opzione chirurgica che si appalesava incerta nei risultati auspicati: la circostanza, per vero tardivamente dedotta dalla difesa dell'attore in seno alla comparsa conclusionale, attiene, tuttavia, al diritto all'autodeterminazione ed al consenso informato e risulta dunque estranea al petitum dell'odierno procedimento.
Al rigetto della domanda consegue la condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: €. 5.200,00/€.
26.000,00 - compensi medi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1415/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da che condanna alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in Controparte_1 complessivi €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in Catania, il 21 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1415/2022 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Comiso Via Principe di Piemonte n. 13 CodiceFiscale_1 nello studio dell'avv.to Salvatrice Diara che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
con sede in Catania, Via del Bosco n. 105, Controparte_1 in persona del Consigliere Delegato Dott. , P.IVA. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luca Enrico IN e
VA IN, presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45/G, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Convenuta
-------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 9 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Svolgimento del processo
A seguito di procedimento di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, Parte_1 [...]
e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali, sì come conseguenti all'intervento chirurgico di riduzione estemporanea della lussazione della spalla sinistra effettuato presso la struttura sanitaria convenuta in data 20 ottobre 2014. Denunciava che, a seguito dell'intervento, non aveva recuperato l'uso dell'articolazione, sì da doversi essere sottoposto ad un nuovo intervento in data 31 maggio
2016.
ritualmente citato, ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda, all'uopo contestando la dedotta responsabilità ed anche la misura del chiesto risarcimento.
Con l'ordinanza del 3 marzo 2023 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale, espletata la quale, la causa, all'udienza del 9 luglio 2025, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che Parte_1 ascrive a per il danno non patrimoniale Controparte_1 conseguente all'intervento chirurgico di riduzione estemporanea della lussazione della spalla sinistra effettuato presso la struttura sanitaria convenuta in data 20 ottobre 2014.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2014, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della pagina 2 di 7 legge IA (L. n° 24/2017), con la legge LD (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge LD, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
pagina 3 di 7 Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere pagina 4 di 7 ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Sulla scorta dei summenzionati principi, occorre, a tal punto, domandarsi se, nella vicenda a mano, la struttura ospedaliera che ha sottoposto ad intervento chirurgico Parte_1
sia incorsa nell'errore e/o nelle omissioni allegati in seno all'atto di citazione.
[...]
A tale proposito, non può prescindersi dalle risultanze della CTU che appaiono pienamente condivisibili, sorrette da un iter argomentativo coerente ed immune da vizi logici, neanche contestate dalla difesa dell'attore.
Si è per tal via accertato: che , dopo avere subito la lussazione dell'articolazione acromion Parte_1 claveare della spalla sinistra a seguito di un trauma provocato da una caduta da bicicletta, si
è sottoposto, in data 20 ottobre 2014, ad intervento chirurgico di riduzione estemporanea della lussazione con filo di K spalla sinistra;
che, avendo lamentato il mancato recupero dell'uso dell'articolazione, in data 19 febbraio
2015 fu sottoposto ad esame radiografico che ha messo in evidenza una recidiva della lussazione dell'acromion claveare sinistra;
che, se pur si sottopose ad un ciclo di Kinesiterapia, l non ottenne alcun Pt_1 miglioramento;
che si decise a tal punto a sottoporsi, presso Hesperia Hospital di Modena, in data 31 maggio 2016, ad intervento chirurgico cosi descritto in cartella clinica: “…..si procede mediante apposita tecnica all'asportazione del tessuto devitalizzato ed alla rimozione del tessuto cicatriziale a livello cutaneo;
si procede con apposita tecnica alla rimozione del sistema di stabilizzazione temporanea dell'acromion claveare. Si eseguono le valutazioni della stabilità acromion claveare che risultano essere ottime”; che residua a tutt'oggi, sì come acclarato dall'esame radiografico del 14 ottobre 2021, un
“..…quadro di artrosi scapolo omerale caratterizzato dai seguenti reperti: sclerosi della grande tuberosità, riduzione della rima articolare acromion clavicolare, con artrosi focale in questa sede”.
pagina 5 di 7 Escluso che l'intervento del 31 maggio 2016 possa considerarsi ”di riparazione”, quanto piuttosto di rimozione dei mezzi di sintesi del primo, assumono a tal punto i nominati
CCTTUU, che l'intervento chirurgico del 20 ottobre 2014 è stato eseguito con tecnica prevista dai protocolli chirurgici di alta specialità e senza che possano ravvisarsi profili di responsabilità professionale, e ciò nella specifica considerazione che è stata trattata una instabilità cronica dell'articolazione acromion claveare assai risalente nel tempo rispetto al trauma foriero della lussazione.
E' dato di leggere al riguardo (CTU, pag. 16): “l'instabilità cronica dell'articolazione AC
è una lesione impegnativa da trattare per i chirurghi ortopedici. Può derivare da un ritardo iniziale o da un fallimento del trattamento conservativo o chirurgico delle lussazioni dell'articolazione AC. È ampiamente accettato che i legamenti AC e CC perdano il loro potenziale di guarigione dopo più di 3 settimane dal trauma”.
Tutto ciò considerato, ritiene il Tribunale di dovere escludere la dedotta responsabilità,
a fronte del principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tal giudizio (Cass. 2018 n. 23197), come è noto, deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). Co Ebbene, quanto al caso a mano, la considerazione che l'instabilità dell'articolazione costituisce una conseguenza prevedibile ed inevitabile allorquando si interviene chirurgicamente a distanza temporale superiore a tre settimane dal trauma, in uno al rilievo della perfetta adesione dell'intervento chirurgico ai protocolli medici di alta specialità, impone pagina 6 di 7 di escludere qualsivoglia inadempimento della prestazione professionale richiesta e così di disconoscere, proprio a petto del criterio del più probabile che non, la dedotta responsabilità.
Resterebbe solo da rilevare in effetti, la scelta di un'opzione chirurgica che si appalesava incerta nei risultati auspicati: la circostanza, per vero tardivamente dedotta dalla difesa dell'attore in seno alla comparsa conclusionale, attiene, tuttavia, al diritto all'autodeterminazione ed al consenso informato e risulta dunque estranea al petitum dell'odierno procedimento.
Al rigetto della domanda consegue la condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: €. 5.200,00/€.
26.000,00 - compensi medi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1415/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da che condanna alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in Controparte_1 complessivi €. 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in Catania, il 21 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7