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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1739/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 18 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 1739/2022 R.G. promossa da nato ad [...] il [...], C.F.: , ivi residente in [...] C.F._1
Principe di Torremuzza n.5 elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 38 presso lo studio degli avv.ti Giuseppa CARACCIA, C.F.: , PEC: C.F._2
FAX 091626466, e Francesca Vanni di San Vincenzo, C.F.: Email_1
, PEC: FAX 091/341616 che lo C.F._3 Email_2
rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente;
ricorrente
contro
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa per procura a margine della memoria dall'avv. A. Patti e domiciliata presso la sede sociale dell' Azienda in via Messina n.1; CP_1
resistente
Avente ad oggetto: azione condannatoria
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2012 il ricorrente di cui in epigrafe medico veterinario con incarichi ambulatoriali a tempo indeterminato in forza all di Controparte_1 CP_1
spiega domanda giudiziale adducendo che, in applicazione della delibera n. 2130 del 21/07/2010, dal 01 agosto 2010, sta subendo una illegittima riduzione del trattamento economico nonché la decurtazione dell'orario settimanale di lavoro, (già passato dalle originarie 18 ore alle attuali 13 ore e
30 minuti).
Ha pertanto adito questo ecc.mo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare il diritto del dott. a percepire il trattamento economico Parte_1
spettante al netto delle ritenute ENPAV e IRAP a carico dell' CP_1
- Ritenere e dichiarare il diritto del dott. ad aver attribuito un monte ore settimanale Parte_1
per l'espletamento dell'incarico professionale pari a 18 ore o comunque proporzionale alla retribuzione lorda in godimento alla data del 31.12.2008 e, per l'effetto, ordinare all' CP_2
di attribuire al medesimo il predetto numero di ore settimanali;
- Ritenere e dichiarare il diritto del dott. ad aver rideterminato il trattamento Parte_1
economico spettante al netto delle ritenute ENPAV e IRAP gravanti sull'Azienda a decorrere dall'1.9.2010, con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo favore le relative CP_2
differenze economiche oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Si è costituita l , deducendo come il ricorrente venne assunto in Controparte_1
applicazione del Decreto Assessoriale del 4.9.2009 e dell'ACN del 23.3.2005, rinnovato il 29.7.2009,
in base ai quali i contratti di collaborazione fino ad allora in essere dovevano essere trasformati in incarichi ambulatoriali con retribuzione proporzionata a quella lorda mensile in godimento al
31.12.2008 e senza aggravio di spesa per l'amministrazione.
Determinato così inizialmente in 18 ore settimanali il monte ore dovuto, con nota assessoriale del
9.6.2010 veniva stabilito che il tetto di spesa per la retribuzione, sancito nei suddetti atti, deve contemplare anche gli esborsi ora a carico dell'azienda per E.N.P.A.V. ed IRAP e con la conseguenza che, per assicurare una retribuzione proporzionata a quella in godimento al 31.12.2008, l'orario di lavoro è stato rideterminato in 13 ore e 30 minuti. Onde recuperare i maggiori esborsi illegittimamente così eseguiti, è stato dunque stabilito di ridurre per un periodo la durata della prestazione lavorativa a 12 ore per settimana, e ciò fino all'integrale compensazione dei maggiori esborsi erogati per le prestazioni in eccedenza oraria eseguite fra il giorno 1.1.2010 ed il 31.7.2010,
dati questi specificamente accettati.
Chiede dunque il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa depositate le note sostitutive d'udienza è
stata decisa come da sentenza.
*******
Preliminarmente la preclusione da giudicato ravvisata nella sentenza impugnata non sussiste, stante la denunciata (dalla stessa parte resistente) differenza fra la domanda qui in esame e quella oggetto del giudizio definito dal Tribunale di Nicosia con la sentenza n. 27/2013, resa nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 229/2011. A ciò si aggiunga che la mancata produzione del pregresso ricorso impedisce un esame più approfondito della relativa eccezione.
Passando al merito, si osserva come a sostegno delle pretese avanzate, il ricorrente ha eccepito:
- di essere medico veterinario titolare di incarico ambulatoriale a tempo indeterminato presso l' (di seguito denominata ); Controparte_1 CP_2
- che con Decreto Assessorato Sanità del 4.9.2009 sono state recepite a livello regionale le disposizioni di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 23.3.2005, (di seguito denominato A.C.N.),
modificato dalla Conferenza Stato Regioni del 29.7.2009, con il quale è stata disciplinata la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali in servizio presso le ex in incarichi ambulatoriali a CP_3
tempo indeterminato.
- con nota n. 6121 del 9.6.2010, l'Assessorato Regionale della Salute, nel fornire chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.A. 4/9/2009, ha precisato che per determinare la retribuzione oraria dell'incarico ambulatoriale dovevano essere calcolate, oltre i compensi di cui al citato art. 42, anche l' e l' a carico dell' CP_4 CP_5 CP_1
- l' con delibera n. 2130 del 21.7.2010, in applicazione di quanto previsto dalla suddetta CP_2
circolare, ha determinato il compenso annuo lordo spettante ai ricorrenti deducendo dall'ammontare complessivo gli oneri dovuti dall' a titolo di ENPAV ed IRAP riducendo, in tal modo, il CP_1
trattamento economico e, conseguentemente, il monte ore settimanale degli incarichi già conferiti.
Tutto ciò premesso, si osserva che l'art. 2 del D.A. 4/9/2009 recita espressamente che “le
[...]
provvederanno alla trasformazione dei rapporti di lavoro da far data Parte_2
dall'1.01.2010, senza aggravio di spesa ai sensi della norma finale n. 6 dell'A.C.N. 23/3/2005, con
mantenimento della retribuzione lorda mensile in godimento alla data del 31/12/2008, utilizzando le
somme spese nell'anno 2008 per il finanziamento dei rapporti di lavoro di diritto privato”.
Il successivo art. 4 dispone: ”Le aziende sanitarie provinciali che provvedono alla trasformazione
attribuiranno al medico veterinario convenzionato un numero di ore di incarico proporzionato alla
retribuzione in godimento alla data del 31 dicembre 2008, determinato applicando i compensi
previsti dall'art. 42 dell'A.C.N. 29 luglio 2009”.
E' dunque evidente come intendimento del legislatore regionale era da un lato, quello di evitare per ovvie ragioni di contenimento della spesa, che la trasformazione dei rapporti potesse comportare ulteriori oneri finanziari per le aziende, prevendendo all'uopo l'utilizzazione del budget assegnato per l'anno 2008 per il finanziamento dei rapporti di diritto privato e dall'altro lato, di garantire ai medici la medesima retribuzione in godimento prima della trasformazione dell'incarico da tempo determinato a tempo indeterminato.
La questione affrontata nel presente procedimento attiene poi, nello specifico, al riconoscimento del diritto del ricorrente ad aver attribuito il trattamento economico al netto delle trattenute gravanti sull'Azienda, ovvero proporzionato alla retribuzione dai medesimi percepita alla data del 31/12/2008,
prima dell'inquadramento in ruolo, nonché al riconoscimento del diritto ad aver attribuito un monte ore settimanale di incarico ambulatoriale a 18 ore o comunque proporzionale alla retribuzione in godimento alla data dell'inquadramento in ruolo .
Ora, è pacifico, che il monte ore di 18 ore settimanale sia quello proporzionale alla retribuzione lorda in godimento alla data del 31.12.2008, tanto ciò vero che era questo il monte ore individuato dall'azienda in un primo momento al fine di rispettare la previsione dell'art 4 sopra calendato.
Ciò posto, è evidente la illegittimità del modus operandi dell'azienda che procedeva a rideterminare il compenso annuo lordo spettante al ricorrente deducendo dall'ammontare complessivo gli oneri dovuti dall' a titolo di ed IRAP riducendo, in tal modo, il monte ore settimanale CP_1 CP_4
degli incarichi già conferiti e conseguentemente il trattamento economico.
Si osserva infatti, come l'art 4 preveda che per effettuare il calcolo ivi previsto si debba aver riguardo ai parametri di cui all'art 42 ACN, ovvero prescrive che per determinare la retribuzione oraria da porre alla base del calcolo, occorre aver riguardo ai compensi di cui all'art 42. Non è invece previsto in alcun modo che la retribuzione oraria vada calcolata tenendo conto anche dell' e dell'IRAP CP_4
ovvero degli oneri previdenziali e finanziari a carico dell'azienda. Ne discende che non possa essere condivisa la interpretazione offerta nella circolare/nota assessoriale n.6121 del 9.6.2010 di cui l'azienda avrebbe fatto applicazione. Ciò perché, se da una parte è incontestabile che da tale operazione derivi un pregiudizio ai danni dei ricorrenti in contrasto con la normativa regionale ( D.A.)
non è invece pacifico, giacchè non è in alcun modo comprovato, che il versamento degli oneri in oggetto a carico dell'azienda, avrebbe determinato il superamento del budget a disposizione dell'azienda stessa. In altri termini non è dato sapere se, procedendo diversamente, ovvero mantenendo tali oneri in capo all'azienda, si sarebbe aggirato il dettato normativo che vieta aggravi di spesa.
In assenza di puntuali allegazioni e prove sul punto, l'unica certezza rimane che il metodo impiegato sia certamente violativo del diritto dei ricorrenti al mantenimento della retribuzione in godimento quo ante, diritto che, come si è visto trova un preciso ed inderogabile riconoscimento a livello normativo. Se ne trae che l'addebito a carico del dipendente degli oneri gravanti sul datore di lavoro ( e CP_4
IRAP) determina un'ingiusta decurtazione del trattamento economico, il cui ammontare risulta inferiore alla retribuzione lorda percepita alla data del 31.12.2008, in palese violazione della disciplina normativa che ha regolato la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Va pertanto accolta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione di un monte ore proporzionale alla retribuzione lorda in godimento alla data del
31.12.2008.
Non può invece accogliersi la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore giacchè, per tutto il periodo in oggetto, il ricorrente ha prestato acquiescenza allo svolgimento dell' attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quelle (18) in relazione alle quali pretende di essere remunerato. Diversamente opinando, sarebbe contraddetto il principio di sinallagmaticità delle prestazioni che governa i rapporti di lavoro.
Tale principio risulta tanto più invocabile nel caso a mani ove i contenuti contrattuali ed in particolare la riduzione del monte ore, veniva comunicata al ricorrente e specificamente accettati per adesione da quest' ultimo (doc. 13 parte resistente), il quale controfirmava l'atto accettando espressamente che eventuali successivi interventi modificativi o interpretativi scaturenti anche da determinazioni da parte di organismi sovraordinati e dalla stipula degli accordi regionali, con ciò intendendosi che le disposizioni normative nazionali e regionali avrebbero costituito una eterointegrazione contrattuale.
Né è stato richiesto il ristoro dei danni subiti, in via subordinata.
Ed invero il ricorrente si limita a richiedere la condanna al pagamento degli importi differenziali senza formulare alcuna domanda risarcitoria.
Il ricorso va pertanto rigettato in parte qua.
Attesa la reciproca soccombenza le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando;
1) in parziale accoglimento del ricorso rigetta il ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico spettante al netto delle ritenute ENPAV e IRAP a carico dell' accerta e dichiara il diritto dello stesso ad aver attribuito un monte ore settimanale per CP_1
l'espletamento dell'incarico professionale pari a 18 ore o comunque proporzionale alla retribuzione lorda in godimento alla data del 31.12.2008 e, per l'effetto, ordinare all' di attribuire CP_2 CP_1
al medesimo il predetto numero di ore settimanali;
rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese
18.03.2025. CP_1
Il Giudice del lavoro