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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/11/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 139/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 139/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MUSCIARELLI ROSY, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CASCINO GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio il 6.9.2021, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2021 Parte II Serie A n. 148, e che dall'unione
1 non sono nati figli, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 27.5.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e, infine, con ordinanza emessa in data 12.8.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Caltagirone il 7.2.1992, e , nato a [...] l'[...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 148, P. II
Serie A, anno 2021).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PI NE TO GI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 139/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MUSCIARELLI ROSY, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CASCINO GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio il 6.9.2021, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2021 Parte II Serie A n. 148, e che dall'unione
1 non sono nati figli, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 27.5.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e, infine, con ordinanza emessa in data 12.8.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Caltagirone il 7.2.1992, e , nato a [...] l'[...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 148, P. II
Serie A, anno 2021).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PI NE TO GI
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