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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'avv. PIPERISSA FABIANA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025 la parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione previa declaratoria di incompetenza funzionale dei Giudice di
Pace di Civitavecchia, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
Dirigenziale n. 10 del 05.01.2020 con cui il corpo della Polizia Locale - Città di CP_1 le aveva ingiunto, in data 16.01.2020, il pagamento della somma di €. 3.300,32 in relazione al verbale n. 197/2015 del 10.02.2015 della Guardia di Finanza - Compagnia di CP_1 per il reato di cui all'art. 316 – ter, comma 2, c.p. L'opponente deduceva: a) l'inesistenza e/o nullità assoluta ed insanabile dell'atto impugnato e del relativo procedimento notificatorio;
b) il difetto di legittimazione attiva della Polizia
Locale del nella formazione, nella quantificazione e nella Controparte_1 notificazione dell'atto impugnato;
c) il difetto di legittimazione attiva della Polizia Locale del nella quantificazione del quantum della pretesa ingiunta nella Controparte_1 parte in cui si legge l'applicazione della sanzione di € 2,734,89 maggiorato del 20%in difetto di motivazione logico giuridico, formale e sostanziale del quantum della maggiorazione del
20% in violazione delle disposizioni di legge in materia di formazione e motivazione degli atti amministrativi;
d) l'insussistenza della violazione nel merito, ricorrendo in ogni caso l'esimente dello stato di necessità.
Si costituiva il che chiedeva rigettarsi il ricorso. Controparte_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del
27.05.2025, all'esito della camera di consiglio.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, regolarmente notificata per posta all'opponente (conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della legge 689/1981) e ritualmente e tempestivamente impugnata dall'istante. Va inoltre rilevato che, in ogni caso, eventuali vizi di nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione devono ritenersi sanati in ragione dell'impugnazione da parte della in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sent. Pt_1
10021/2015).
Altrettanto infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del CP_1
ad irrogare la sanzione contestata, atteso che l'art. art. 2 della Legge Regionale n.
[...]
30/1994 assegna ai Comuni la competenza ad elevare le sanzioni commesse nei rispettivi territori e ad individuare l'organo competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 18 legge 689/1981 (nel caso di specie il Corpo della Polizia Locale di ). CP_1
Osserva sempre preliminarmente il Tribunale che non sussiste, nel caso di specie, il vizio di motivazione eccepito dalla ricorrente. Premesso, infatti, che “l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. n. 2959/16), nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha correttamente motivato il provvedimento sanzionatorio descrivendo in particolare, in modo compiuto, le circostanze di tempo e luogo della condotta contestata, le norme violate, le modalità di accertamento, la sanzione applicata.
Peraltro, il verbale della Guardia di Finanza che ha accertato l'illecito, menzionato nell'ordinanza sanzionatoria, era già stato notificato alla ricorrente e, quindi, conosciuto dalla medesima.
Deve inoltri ritenersi infondata l'eccezione di “mancata conformità della copia meccananizzata all'originale” del verbale di accertamento, non avendo l'opponente, che ha ricevuto a mani il verbale di accertamento da parte Guardia di Finanza, chiarito in cosa consistesse l'asserita difformità, non risultando peraltro contestato l'esito dell'accertamento.
Nel merito della sanzione, infatti, emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza che nell'anno 2012, aveva beneficiato dell'esenzione dalla partecipazione alla Parte_1 spesa sanitaria per n. 4 prestazioni di “diagnostica e specialistica” per un totale di € 110,79
e, sempre nell'anno 2012, per n. 14 richieste di esborsi farmaceutici per un totale di € 800,84, pur essendo titolare (nello stesso anno 2012) di un reddito di lavoro dipendente di €
17.340,00.
L'opponente non ha contestato l'esito di detti accertamenti, che hanno fede privilegiata fino a querela di falso, limitandosi a sostenere, apoditticamente, che la ricorrente versava nello stato di necessità putativa in quanto affetta dalla tiroidite di AS.
Nondimeno nel caso di specie l'opponente ha reso false dichiarazioni in ordine alla propria situazione reddituale, non risultando neanche documentato che la medesima nell'anno 2012 beneficiasse di una esenzione per patologia anziché per reddito.
Sussiste quindi incontestabilmente la violazione sottesa all'ordinanza ingiunzione.
Altrettanto corretta è la quantificazione della sanzione svolta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 316 te c.p. comma 2, ai sensi del quale: “Quando la somma indebitamente percepita è pari
o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”, considerato che nel caso di specie la sanzione irrogata è inferiore al minimo edittale della pena previsto dalla norma citata.
In virtù delle predette ragioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 5.1.2020;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune opposto che liquida in complessivi € 1701 per onorari, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'avv. PIPERISSA FABIANA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025 la parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione previa declaratoria di incompetenza funzionale dei Giudice di
Pace di Civitavecchia, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
Dirigenziale n. 10 del 05.01.2020 con cui il corpo della Polizia Locale - Città di CP_1 le aveva ingiunto, in data 16.01.2020, il pagamento della somma di €. 3.300,32 in relazione al verbale n. 197/2015 del 10.02.2015 della Guardia di Finanza - Compagnia di CP_1 per il reato di cui all'art. 316 – ter, comma 2, c.p. L'opponente deduceva: a) l'inesistenza e/o nullità assoluta ed insanabile dell'atto impugnato e del relativo procedimento notificatorio;
b) il difetto di legittimazione attiva della Polizia
Locale del nella formazione, nella quantificazione e nella Controparte_1 notificazione dell'atto impugnato;
c) il difetto di legittimazione attiva della Polizia Locale del nella quantificazione del quantum della pretesa ingiunta nella Controparte_1 parte in cui si legge l'applicazione della sanzione di € 2,734,89 maggiorato del 20%in difetto di motivazione logico giuridico, formale e sostanziale del quantum della maggiorazione del
20% in violazione delle disposizioni di legge in materia di formazione e motivazione degli atti amministrativi;
d) l'insussistenza della violazione nel merito, ricorrendo in ogni caso l'esimente dello stato di necessità.
Si costituiva il che chiedeva rigettarsi il ricorso. Controparte_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del
27.05.2025, all'esito della camera di consiglio.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, regolarmente notificata per posta all'opponente (conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della legge 689/1981) e ritualmente e tempestivamente impugnata dall'istante. Va inoltre rilevato che, in ogni caso, eventuali vizi di nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione devono ritenersi sanati in ragione dell'impugnazione da parte della in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sent. Pt_1
10021/2015).
Altrettanto infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del CP_1
ad irrogare la sanzione contestata, atteso che l'art. art. 2 della Legge Regionale n.
[...]
30/1994 assegna ai Comuni la competenza ad elevare le sanzioni commesse nei rispettivi territori e ad individuare l'organo competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 18 legge 689/1981 (nel caso di specie il Corpo della Polizia Locale di ). CP_1
Osserva sempre preliminarmente il Tribunale che non sussiste, nel caso di specie, il vizio di motivazione eccepito dalla ricorrente. Premesso, infatti, che “l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. n. 2959/16), nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha correttamente motivato il provvedimento sanzionatorio descrivendo in particolare, in modo compiuto, le circostanze di tempo e luogo della condotta contestata, le norme violate, le modalità di accertamento, la sanzione applicata.
Peraltro, il verbale della Guardia di Finanza che ha accertato l'illecito, menzionato nell'ordinanza sanzionatoria, era già stato notificato alla ricorrente e, quindi, conosciuto dalla medesima.
Deve inoltri ritenersi infondata l'eccezione di “mancata conformità della copia meccananizzata all'originale” del verbale di accertamento, non avendo l'opponente, che ha ricevuto a mani il verbale di accertamento da parte Guardia di Finanza, chiarito in cosa consistesse l'asserita difformità, non risultando peraltro contestato l'esito dell'accertamento.
Nel merito della sanzione, infatti, emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza che nell'anno 2012, aveva beneficiato dell'esenzione dalla partecipazione alla Parte_1 spesa sanitaria per n. 4 prestazioni di “diagnostica e specialistica” per un totale di € 110,79
e, sempre nell'anno 2012, per n. 14 richieste di esborsi farmaceutici per un totale di € 800,84, pur essendo titolare (nello stesso anno 2012) di un reddito di lavoro dipendente di €
17.340,00.
L'opponente non ha contestato l'esito di detti accertamenti, che hanno fede privilegiata fino a querela di falso, limitandosi a sostenere, apoditticamente, che la ricorrente versava nello stato di necessità putativa in quanto affetta dalla tiroidite di AS.
Nondimeno nel caso di specie l'opponente ha reso false dichiarazioni in ordine alla propria situazione reddituale, non risultando neanche documentato che la medesima nell'anno 2012 beneficiasse di una esenzione per patologia anziché per reddito.
Sussiste quindi incontestabilmente la violazione sottesa all'ordinanza ingiunzione.
Altrettanto corretta è la quantificazione della sanzione svolta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 316 te c.p. comma 2, ai sensi del quale: “Quando la somma indebitamente percepita è pari
o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”, considerato che nel caso di specie la sanzione irrogata è inferiore al minimo edittale della pena previsto dalla norma citata.
In virtù delle predette ragioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 5.1.2020;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune opposto che liquida in complessivi € 1701 per onorari, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli