Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4385 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. TAGLIABUE MAURO presso lo studio del quale in Milano via
Lamarmora n. 44 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
MARAZZA MARCO;
e con Controparte_2 CP_3 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Quarto in Milano Largo
Augusto n. 8 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.5.2023, Parte_1
a convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
Merci e Spedizione, in via principale nel 4° livello ovvero, in subordine ed in via gradata tra loro, nel 4° livello J, nel 5° livello, nel 6° livello S o nel 6° livello J, per tutte le ragioni esposte nel presente atto b) in ogni caso, a prescindere dal livello che verrà ritenuto spettante e sempre con riferimento al CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
- gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL;
- il pagamento delle ore di lavoro straordinario dedotte in narrativa con le relative maggiorazioni ex art. 13 CCNL;
- il trattamento economico di malattia e infortunio in misura piena ex art. 63 CCNL;
- la trasferta in misura piena ex art. 62 CCNL;
- l'indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL;
- i ratei di retribuzioni differite in misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di
13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 26 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio, d)
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
- il TFR includendo tutte le voci previste dall'art. 37 CCNL (ivi compresa l'indennità di trasferta corrisposta/da corrispondersi continuativamente);
c) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate nelle buste paga come indicate al punto 5.B.
d) condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi
2 indicati nei conteggi prodotti e in quelli contenuti nel corpo del presente atto e, dunque, l'importo lordo di € 88.735,61, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti so-lamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, con riserva di depositare eventuali conteggi relativi alle singole voci, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
IN SUBORDINE, IN CASO DI RITENUTA LEGITTIMA
APPLICAZIONE DEL Controparte_4
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, ab origine ovvero in subordine dalle date che risulteranno, in via principale nel 3° livello ovvero in subordine nel 2° livello fino Controparte_4
al 01.01.2020, data di effettivo inquadramento nel livello 3°;
f) in ogni caso, anche in ipotesi di rigetto della domanda di superiore inquadramento contrattuale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
- il pagamento delle ore di lavoro straordinario dedotte in narrativa con le relative maggiorazioni ex art. 38 del CCNL applicato;
- il trattamento economico di malattia e infortunio in misura piena ex art. 51
CCNL;
- i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 26 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
- il TFR in misura piena e includendo tutte le voci previste dall'art. 55 CCNL (ivi compresa l'indennità di trasferta corrisposta continuativamente)
g) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate nelle buste paga come indicate al punto 5.B.
h) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi
3 prodotti e in quelli contenuti nel corpo del presente atto – in seguito agli accertamenti richiesti nelle precedenti lettere e), f) - e, dunque, l'importo lordo di
€ 44.679,11, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale
CTU contabile;
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. si è costituita ritualmente in giudizio contestando in fatto ed Controparte_1 in diritto le avverse pretese e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza non definitiva dell'8.11.2024 (motivazioni pubblicate il 13.12.2024) la causa veniva decisa col seguente dispositivo:
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL Logistica, Trasporto merci Spedizioni con riferimento al livello 4° sin dal primo giorno di lavoro presso
[...]
; Controparte_5
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate in busta paga;
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario conseguenti al seguente orario di lavoro: dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al sabato;
- accerta il diritto del ricorrente agli scatti periodici di anzianità di cui all'art. 17
CCNL, al trattamento economico di malattia e infortunio in misura piena ex art
63 CCNL;
all'indennità di trasferta in misura di €21,80 per ogni giornata di effettivo lavoro ex art 62 CCNL, ai ratei di retribuzioni differite in misura piena, nonché al TFR comprensivo di tutte le voci ex art. 37 CCNL;
4 - accerta la responsabilità solidale di ex art. 29 D.lgs. 276/2003 in CP_1
relazione alle conseguenti differenze retributive;
- rigetta per il resto il ricorso;
- dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
- spese al definitivo”.
Il giudizio è, quindi, proseguito con ammissione di CTU contabile per determinare le differenze retributive maturate dal ricorrente.
Ebbene, il consulente, con esame logico, razionale ed obiettivo pienamente condiviso dal giudicante, sulla base della documentazione in atti, è giunto a determinare le differenze maturate dal ricorrente nell'importo complessivo di euro
72.292,51 come da conteggio A a p. 11 ed anche allegato alla relazione del dott.
. Per_1
Vanno rigettate le doglianze riproposte all'odierna udienza dal procuratore di parte resistente in merito al fatto che vanno detratti gli importi per indennità per permessi e ferie non godute viste le argomentazioni di cui alla sentenza parziale. va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle differenze sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi del CTU in atti) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sempre a carico della medesima convenuta vengono poste le spese di CTU liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in forza di quanto già accertato con sentenza non definitiva pubblicata il 13.12.2024:
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di euro 72.292,51 (di cui euro 1.855,16 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
5 2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1
complessivi euro 9.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di che liquida Controparte_1
in euro 2.746,79 oltre accessori, in favore del dott. . Persona_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Milano il 16 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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