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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
RO LE, AT
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2011 1T 014903 000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sub RG 274/25 Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe, col quale l'Ufficio revocava l'agevolazione fiscale richiesta da Società_1 S.r.l. (poi fusasi per incorporazione nell'odierna ricorrente) nell'atto di compravendita dd. 15/12/2011, non essendosi verificata la condizione del completamento dell'intervento entro il termine di undici anni (Segnalazione Certificata di Agibilità, cd. SCAGI, prot. n. 2024/343020 presentata alle competenti Autorità del Comune di Trento in data 13 settembre 2024).
A sostegno della sua pretesa evidenziava:
1) l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dovendosi ritenere individuato erroneamente nel giorno 15.12.2022
(ossia undici anni dalla stipula dell'Atto di Compravendita avvenuta in data 15.12.2011) il termine di decadenza per il completamento dell'intervento edificatorio richiesto dal regime agevolato di cui all'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR senza tener conto della sospensione dei termini decadenziali disposta dall'art. 24 del D.L. n. 23/2020 e ss.mm.ii.;
2) la sussistenza di plurime cause di forza maggiore (tra cui lungaggini del procedimento amministrativo di approvazione da parte del Comune di Trento del piano di lottizzazione della zona C5 Madonna Bianca) che avevano reso impossibile il completamento dell'intervento edificatorio sui terreni entro il termine del
15.12.2022;
3) errata individuazione della data di completamento dell'intervento.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'Ufficio evidenziava come il termine entro il quale la parte privata avrebbe dovuto ultimare i lavori intrapresi non era riconducibile tra quelli specificamente elencati dall'art. 24 del DL n. 23 del 2020 e come la norma non fosse tacciabile di incostituzionalità; evidenziava come il protrarsi dell'iter autorizzatorio fosse dipeso anche dalla condotta colposa della società ricorrente;
ribadiva la correttezza della data individuata quale fine die lavori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte in precedenti pronunce, deve ritenersi che il termine di undici anni di cui qui si discute sia stato sospeso dal 23.2.2020 al 31.03.2022, per una durata complessiva di 767 giorni, in forza della speciale normativa emergenziale Covid.
La S.C. ha, invero, ritenuto che “l'art. 24 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. c.m. in l. 40/2020, che ha stabilito la sospensione, durante il periodo emergenziale (Covid) dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo
7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni – sospeso anch'esso ex art. 67, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 4110 del 17/02/2025). La S.C. ha, nella parte motiva della richiamata sentenza, affermato che “l'interpretazione estensiva dell'art. 24 del d.l. n. 23/2020 anche al termine triennale previsto per gli acquirenti di immobili in costruzione risponde alla medesima ratio di favore che è quella di consentire il mantenimento delle agevolazioni fiscali concernenti la prima casa in contesto emergenziale, tale da rendere non esigibile l'osservanza del termine di legge. Ed invero, non si scorge alcuna differenza apprezzabile tra i termini previsti dalla nota II bis dell'art. 1 Tariffa parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 - sospesi dall'art. 24 cit. - ed il termine triennale di applicazione giurisprudenziale concesso all'acquirente dell'immobile in costruzione, in quanto tutti destinati a soddisfare l'esigenza di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine per l'espletamento del potere accertativo dell'amministrazione”.
E' ben vero che l'interpretazione estensiva avallata dalla Cassazione riguarda una fattispecie di termine di creazione giurisprudenziale e non legale.
Appare, peraltro, indubitabile come la medesima ratio di favore ricorra anche relativamente al termine decadenziale di undici anni per la conclusione dell'intervento edificatorio su terreni ricompresi in piani particolareggiati di cui al medesimo art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR.
Ciò avuto anche riguardo alla circostanza che la mancata previsione ad opera del Legislatore della sospensione del termine nel caso qui in esame può trovare una plausibile spiegazione nel fatto che la relativa norma non era più vigente al momento dell'emanazione della normativa emergenziale, ma si limitava a spiegare i suoi effetti in relazione agli atti in precedenza stipulati.
Non essendo contestato da parte dell'Ufficio che l'opera poteva ritenersi completata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (13 settembre 2024), il termine in contestazione appare rispettato, visto che l'applicazione del termine di sospensione di 767 giorni ha comportato un differimento del termine ultimo dal 15/12/2022 al 20/1/2025.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Per la novità della questione si stima equo procedere alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso a spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
RO LE, AT
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2011 1T 014903 000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sub RG 274/25 Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe, col quale l'Ufficio revocava l'agevolazione fiscale richiesta da Società_1 S.r.l. (poi fusasi per incorporazione nell'odierna ricorrente) nell'atto di compravendita dd. 15/12/2011, non essendosi verificata la condizione del completamento dell'intervento entro il termine di undici anni (Segnalazione Certificata di Agibilità, cd. SCAGI, prot. n. 2024/343020 presentata alle competenti Autorità del Comune di Trento in data 13 settembre 2024).
A sostegno della sua pretesa evidenziava:
1) l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dovendosi ritenere individuato erroneamente nel giorno 15.12.2022
(ossia undici anni dalla stipula dell'Atto di Compravendita avvenuta in data 15.12.2011) il termine di decadenza per il completamento dell'intervento edificatorio richiesto dal regime agevolato di cui all'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR senza tener conto della sospensione dei termini decadenziali disposta dall'art. 24 del D.L. n. 23/2020 e ss.mm.ii.;
2) la sussistenza di plurime cause di forza maggiore (tra cui lungaggini del procedimento amministrativo di approvazione da parte del Comune di Trento del piano di lottizzazione della zona C5 Madonna Bianca) che avevano reso impossibile il completamento dell'intervento edificatorio sui terreni entro il termine del
15.12.2022;
3) errata individuazione della data di completamento dell'intervento.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'Ufficio evidenziava come il termine entro il quale la parte privata avrebbe dovuto ultimare i lavori intrapresi non era riconducibile tra quelli specificamente elencati dall'art. 24 del DL n. 23 del 2020 e come la norma non fosse tacciabile di incostituzionalità; evidenziava come il protrarsi dell'iter autorizzatorio fosse dipeso anche dalla condotta colposa della società ricorrente;
ribadiva la correttezza della data individuata quale fine die lavori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte in precedenti pronunce, deve ritenersi che il termine di undici anni di cui qui si discute sia stato sospeso dal 23.2.2020 al 31.03.2022, per una durata complessiva di 767 giorni, in forza della speciale normativa emergenziale Covid.
La S.C. ha, invero, ritenuto che “l'art. 24 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. c.m. in l. 40/2020, che ha stabilito la sospensione, durante il periodo emergenziale (Covid) dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo
7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni – sospeso anch'esso ex art. 67, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 4110 del 17/02/2025). La S.C. ha, nella parte motiva della richiamata sentenza, affermato che “l'interpretazione estensiva dell'art. 24 del d.l. n. 23/2020 anche al termine triennale previsto per gli acquirenti di immobili in costruzione risponde alla medesima ratio di favore che è quella di consentire il mantenimento delle agevolazioni fiscali concernenti la prima casa in contesto emergenziale, tale da rendere non esigibile l'osservanza del termine di legge. Ed invero, non si scorge alcuna differenza apprezzabile tra i termini previsti dalla nota II bis dell'art. 1 Tariffa parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 - sospesi dall'art. 24 cit. - ed il termine triennale di applicazione giurisprudenziale concesso all'acquirente dell'immobile in costruzione, in quanto tutti destinati a soddisfare l'esigenza di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine per l'espletamento del potere accertativo dell'amministrazione”.
E' ben vero che l'interpretazione estensiva avallata dalla Cassazione riguarda una fattispecie di termine di creazione giurisprudenziale e non legale.
Appare, peraltro, indubitabile come la medesima ratio di favore ricorra anche relativamente al termine decadenziale di undici anni per la conclusione dell'intervento edificatorio su terreni ricompresi in piani particolareggiati di cui al medesimo art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR.
Ciò avuto anche riguardo alla circostanza che la mancata previsione ad opera del Legislatore della sospensione del termine nel caso qui in esame può trovare una plausibile spiegazione nel fatto che la relativa norma non era più vigente al momento dell'emanazione della normativa emergenziale, ma si limitava a spiegare i suoi effetti in relazione agli atti in precedenza stipulati.
Non essendo contestato da parte dell'Ufficio che l'opera poteva ritenersi completata alla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (13 settembre 2024), il termine in contestazione appare rispettato, visto che l'applicazione del termine di sospensione di 767 giorni ha comportato un differimento del termine ultimo dal 15/12/2022 al 20/1/2025.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Per la novità della questione si stima equo procedere alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso a spese compensate.