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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5130/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall'Avv.to Stellaro Umberto, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gorgoni Massimiliano CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 5879/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento/ condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta (patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza), lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“ è risultato affetto da: Diabete tipo II in attuale terapia insulinica. Parte_1
Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico. Insufficienza renale cronica.
Cardiopatia ischemica cronica da recente IMA. Ipoacusia bilaterale protesizzata. “
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha ritenuto che:” l'istante non abbisogna dell'indennità di accompagnamento. È portatore di handicap art. 3 comma 1 L. 104/92”. escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3
L.104/92.
Nello specifico, rispetto all'autonoma possibilità di deambulare, il ctu non ha avuto dubbi interpretativi, rilevando, attraverso il proprio esame obiettivo: “Lievemente dolenti alla digitopressione i punti di Valleix in regione cervicale e lombosacrale;
Accosciamento normale;
Lievi scrosci articolari alle ginocchia;
Lasegue negativo bilateralmente;
Deambulazione autonoma a piccoli passi (appoggio per riferita paura di cadere)”.
Dunque, non è assolutamente esclusa l'autonomia nella deambulazione.
Al riguardo, va precisato, in ogni caso, che la circostanza per cui il ricorrente nella deambulazione possa aiutarsi con un appoggio non è comunque sufficiente ad integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento.
È sufficiente rammentare al riguardo l'orientamento della Suprema Corte ad avviso della quale (v. sent. n. 15882/2015 in cui viene negato l'accompagnamento a persona che deambula con doppio appoggio) “il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure con l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto”.
Per quanto riguarda, invece, l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, il ctu, attraverso un accurato esame obiettivo, finalizzato alla disamina dei molteplici aspetti della funzione cognitiva e degli altri indici di disabilità in riferimento agli atti quotidiani della vita, ha valutato il ricorrente: “[…] orientato nel tempo e nello spazio
Riflessi osteotendinei normoelicitabili;
Lucido, collaborante, con rare amnesie ed eloquio fluido e corretto per scolarità”.
Sulla scorta delle considerazioni medico legali espresse, l'ausiliario del giudice ha concluso il proprio elaborato peritale affermando che: “In definitiva, per le considerazioni su esposte, per la lucidità e il grado di orientamento temporospaziale mantenuto, per l' assenza di segni di decadimento cognitivo, nonché per la deambulazione sostanzialmente autonoma ( appoggio per riferita paura di cadere ), per la cura e l'igiene della persona, non si ritiene vi siano i requisiti, né anamnesticamente né dopo la visita peritale e nemmeno per la presenza di documentazione clinica probante in atti, per concedere i benefici legati all' indennità di accompagnamento o alla condizione di portatore di handicap grave”.
Passando alle contestazioni attoree, va innanzitutto chiarito che il consulente tecnico, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, ha valutato l'intero complesso morboso sofferto dal periziato sia con riferimento alle patologie presenti all'epoca della visita della
Commissione Medica del 22/3/2023 sia alle patologie insorte successivamente e desumibili dalla documentazione allegata agli atti.
In particolare, l'ausiliario del giudice, nell'inserire in diagnosi “diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali e ipoacusia con protesi bilaterale” si è uniformato alla valutazione della Commissione medica, esprimendosi poi nei seguenti termini:
- Per quanto riguarda la patologia diabetica ha chiarito che: “[…l' ha dichiarato Pt_1
di soffrire di diabete mellito da diversi anni e di essere in trattamento con insulina. Si deve presumere che tale terapia sia stata instaurata da poco tempo, atteso che a marzo 2023 i sanitari della Commissione Invalidi Civili affermavano che l' Pt_1
soffriva di diabete mellito tipo II in terapia con ipoglicemizzanti orali. Tale affermazione per sostenere che vi è sì un diabete mellito, ma allo stato attuale, si deve ritenere ben compensato”;
- Per quanto concerne le affezioni a carico dell'apparato uditivo, il ctu ha precisato che: “Non tratteremo della ipoacusia bilaterale protesizzata perché poco incidente sulla condizione di portatore di handicap grave e delle necessità dell'indennità di accompagnamento in quanto tale patologia non crea particolari limitazioni funzionali, atteso che è stata già protesizzata bilateralmente”. Rispetto alla “Vasculopatia cerebrale cronica con demenza senile” prospettata da parte ricorrente e menzionata nel verbale della Commissione medica, giova evidenziare che non risulta nella documentazione allegata nella fase di atp e quindi sottoposta all'esame del ctu, alcun certificato medico o indagine strumentale che attesti la sussistenza di tale patologia.
Invero, la diagnosi in questione, formulata dalla Commissione Medica in occasione della visita effettuata in data 22.03.2023 e quindi in epoca antecedente alle operazioni peritali del
12.03.2024, risulta smentita dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u., il quale, nel valutare l'apparato psichico del ricorrente, riferisce di un soggetto lucido, con un grado di orientamento temporospaziale mantenuto e che, soprattutto, non presenta segni di decadimento cognitivo.
Infine, anche le affezioni sopraggiunte successivamente e per le quali il ricorrente è stato ricoverato presso l'Ospedale del Mare in data 15.04. 2023 e 24/4/2023, sono state debitamente valutate dal perito che, al riguardo, ha affermato che:
“ […] il periziando è affetto da ipertensione arteriosa essenziale ben controllata dalla terapia farmacologica come si evince dall' esame obiettivo e che vi è stato nel 2023 un IMA con necessita di PTCA e di stent. In merito alla microangiopatia va detto che a settembre il periziando ha sviluppato un'insufficienza renale acuta su cronica che però è andata risolvendosi lungo il decorso del ricovero del mese di settembre 2023 come si evince dalla documentazione clinica acclusa in atti. Non presente in atti consulenza oculistica per retinopatia diabetica/ipertensiva.
Per quanto attiene la cardiopatia ischemica va detto che ad aprile 2023 l'istante ha avuto un infarto acuto del miocardio che ha necessitato di PTCA e apposizione di stent. Va ritenuto, al di là del fatto che il periziando non ha riferito dispnea per sforzi lievi o a riposo, che non vi sonno edemi declivi, che non vi sono segni di stasi polmonare e cioè segni di scompenso cardiaco, non è presente in atti altra documentazione se non quella del mese di settembre 2023 in cui lo specialista evidenzia una cardiopatia ipocinetica che, però, non ha avuto necessità di impianto di ICD ( defibrillatore ) e cioè che la sua capacità contrattile ( funzione di pompa o EF ) era certamente superiore al 35% configurandosi una funzione di pompa lievemente o, al massimo, moderatamente depressa. E ciò per sostenere che vi è un discreto compenso emodinamico”. Pertanto, non appaiono fondate le censure mosse da parte istante, dovendosi condividere le conclusioni del ctu secondo cui il ricorrente è in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana.
Sul punto, infatti, è ormai pacificamente condiviso l'orientamento della Cassazione, in tema di requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, secondo cui: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n.18 del 1990, art.1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità
(cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n.
8557/2018).
Orbene, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita peritale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dal consulente, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, l'opposizione va respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Nola, 1.7.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma