TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa IT NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12870/2022 R.G. avente ad oggetto verbale di accertamento ispettivo in materia contributiva
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede in Belpasso Contrada Scagliola n.10 S.P.4/II, cod. fisc.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pappalardo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania Via Conte Ruggero n.115,come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1
Il Grande n.21, p.iva rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Salvati, d'intesa P.IVA_2 con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale
INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive DEudienza depositate nel fascicolo telematico a norma DEart. 127 ter c.p.c
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.12.2022, la cooperativa ha proposto opposizione Parte_1
avverso i verbali unici di accertamento e notificazione n. 2021004448 DDL del 25.10.2021 e n.
2022000866/DDL del 29.06.2022, assumendo di aver preso conoscenza del primo a seguito di istanza di accesso agli atti presentata il 20.06.2022 in conseguenza della ricezione della variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 20171615/77 operata dall'INAIL di Catania, mentre il secondo è stato trasmesso dall' con pec del 29-30.06.2022 CP_1
unitamente al prospetto di regolarizzazione contributiva per il periodo ricompreso tra il mese di gennaio 2016 e il mese di marzo 2021, per un ammontare complessivo di euro 74.272,11.
A fondamento DEatto di opposizione de quo, in sintesi, la cooperativa datrice di lavoro ha lamentato:
- che la notifica del verbale di accertamento e notificazione n. 2021004448 DDL del
25.10.2021 è nulla per violazione DEart. 14 della l. n. 6891981 non essendo intervenuta a mani proprie né presso l'indirizzo pec della società;
- che altresì il verbale ispettivo è nullo per violazione DEart. 49 della l. n. 88/1989 in relazione agli artt. 2135 c.c. e 1 comma 2 del d. lgs. n.228/2001 e, comunque, muove da valutazioni errate e contraddittorie, frutto di una travisazione dei fatti, avendo escluso che la stessa possa considerarsi, ai fini contributivi, quale società agricola per il fatto di non svolgere di tutte le attività di cui all'art. 2135 c.c. ma soltanto le “attività connesse”;
- che, peraltro, i soci della stessa sono società cooperative agricole, più esattamente occupandosi dall'1.05.2017 della “commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli (Origano,
Fichidindia, Agrumi) conferiti dall'associata con Partita Controparte_2
IV la cui ammissione a socio conferitore è avvenuta con delibera del P.IVA_3
15/10/2016 fino al 30/05/2018 in cui la si dimette da socio Controparte_3
conferitore. Successivamente continua tale attività di commercializzazione dei prodotti conferiti dalla Soc. Coop. LI RA DENA (P. IV , in seguito a P.IVA_4 delibera di ammissione del 05/06/2018 fino al 15/09/2020 data di dimissione della stessa”;
- che, del resto, il proprio “fatturato … come si poteva accertare dalla documentazione richiesta dagli ispettori dal mese di maggio 2017 fino al 30/12/2020 è determinato dai CP_1 soli conferimenti degli associati” e “Dai bilanci, dalle note integrative ai bilanci, dalle fatture di conferimento e dai documenti di trasporto degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 della merce conferita emerge che la cooperativa commercializzava e commercializza in prevalenza la merce conferita dai soci, anche titolari di impresa agricola individuale”, senza che possa ascriversi alcun rilevanza né alla mancata temporanea iscrizione nella sezione speciale della
Pagina 2 Camera di Commercio, avendo tale iscrizione solo una valenza informativa, né alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori;
- che, inoltre, ha svolto attività di operaio agricolo a tempo determinato Parte_2
raccoglitore dal 23.09.2017 al 31.12.2017; di autista agricolo e raccoglitore dal 11.10.2018 a
31.12.2018 e, dal 01.01.2019 al 30.04.2019, di operaio addetto alla lavorazione degli agrumi in magazzino, mentre, ha lavorato, come operaia agricola, dal 13.11.2018 al Parte_3
31.12.2018 e dal 01.01.2019 a1 31.08.2019 e mai dopo l'assunzione della carica sociale intervenuta il 28.02.2020;
- che quanto dedotto dall' nel verbale di accertamento 2022000866 del 29.06.2022 è CP_1 infondato in quanto assume quale presupposto l'accertamento, infondato, del verbale n.2021004448 del 25.10.2021;
- che, in subordine, ai sensi DEart. 8 della l. n. 335/1995, i provvedimenti di variazione adottati dall' non hanno efficacia retroattiva, potendo produrre effetti dal periodo di paga CP_1
in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.
Su tali premesse, la società opponente ha adito l'intestato Tribunale per sentire, previa sospensione DEesecutività dei provvedimenti impugnati, “1) … dichiarare nulla la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 25.10.2021 in quanto effettuata in violazione di legge e mai pervenuta prima DEaccesso agli atti del 19.07.2022; 2) Nel merito, ritenere e dichiarare nulli il verbale di accertamento n.2021004448 del 25.10.2021 e il verbale di accertamento n.2022000866 del 29.06.2022 per i motivi sopra esposti;
3) Ritenere e dichiarare la carenza di alcun obbligo contributivo della opponente nei confronti DE CP_1
per le causali di cui al verbale di accertamento impugnato;
4) Ritenere e dichiarare il (suo) diritto … ad essere inquadrata come cooperativa agricola e ad avere rilasciato il documento di regolarità contributiva. Con spese ed onorario da distrarsi ex art.93 cpc favore del … procuratore il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto onorario”.
In data 13.09.2023 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_1
memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto:
- che l'accertamento ispettivo cristallizzato nei verbali oggetto di causa è iniziato in data
21.05.2021, provvedendo nel corso di esso ad effettuare sopralluogo presso l'immobile sito in contrada Scagliola S.P.4/11 n.10, condotto in affitto dalla società opponente ed adibito a sede del magazzino commerciale e degli uffici amministrativi;
- che “dai dati camerali la società cooperativa risulta costituita il 12/06/2013 ed iscritta nel
Registro delle Imprese li 01/07/2013: sebbene dall'oggetto sociale risulti l'esercizio esclusivo DEattività agricola di cui all'art 2135 c.c., la ditta viene iscritta nella sezione ordinaria del
Pagina 3 registro delle imprese. Dal 28/06/2017, in variazione DEattività prevalente DEimpresa, è stata inserita l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
dall'08/10/2020, in ulteriore variazione DEattività prevalente DEimpresa, è stata inclusa l'attività di coltivazione di fichi d'india. In data 04/11/2020, la ditta è stata inserita nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con qualifica di impresa agricola. La natura commerciale DEattività esercitata dalla è stata, di fatto, pacificamente ammessa dal Sig. Parte_1
… il 4/10/2021 …”; Parte_4
- che l'azienda “ha presentato una Denuncia Aziendale (D.A.), in data 22/04/2015, indicando, come attività aziendali, quelle successive alla raccolta ed ha trasmesso dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata (DMAG) relative a lavoratori che sono invece risultati impegnati in mere attività di controllo e di imballaggio di prodotti raccolti da terzi, di trasporto oppure in mansioni d'ufficio”, così ricevendo prestazioni previdenziali non spettanti, in quanto le "attività connesse" valgono ad estendere lo statuto DEimprenditore agricolo ad attività diverse a condizione che esse siano funzionalmente collegate a quelle agricole tout court, mentre resta escluso che il disposto DEart. 2135 c.c. possa trovare applicazione nei confronti DEimprenditore, tanto individuale quanto societario, che svolga
"solo" attività agricole per connessione;
- che, in disparte che alcuni lavoratori formalmente denunciati dalla ditta, nei medesimi periodi, in realtà, risultano formalmente assunti da altre imprese, mentre, altri lavoratori formalmente dipendenti di altre imprese hanno dichiarato di aver lavorato continuativamente da anni per la ricorrente Euroctrus, in ogni caso, sono risultati totalmente inesistenti i rapporti di lavoro e le giornate denunciate nel periodo oggetto DEaccertamento a favore di Parte_2
(come attestato dagli atti provenienti dall'Autorità Giudiziaria acquisiti dagli ispettori) e
[...]
del Presidente del C.d.A., ; Parte_3
- che, invece, i rapporti di lavoro agricolo dichiarati dall'impresa con i signori Parte_5
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Persona_1 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e devono Parte_14 Persona_2 CP_4 Controparte_5
essere riqualificati come lavoratori subordinati del settore Commercio (e non del settore
Agricoltura), sulla base DEattività lavorativa effettivamente svolta dagli stessi con effetto retroattivo ai sensi DEart. 3, comma 8, della legge 335/1995, in quanto il datore di lavoro ha reso all' inesatte dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata avendo provveduto CP_1
ad impegnarli in mere attività di controllo e di imballaggio di prodotti raccolti da terzi, di trasporto oppure in mansioni d'ufficio;
Pagina 4 - che con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004448/DDL del
25.10.2021 sono state ricostituire la posizioni previdenziali dei lavoratori reinquadrati come dipendenti del settore terziario (anziché DEagricoltura), determinando altresì l'imponibile da assoggettare a contribuzione sulla base delle effettive giornate di lavoro, delle mansioni concretamente espletate in relazione al CCNL applicabile (Commercio/Terziario), complessivamente pari a € 60.878,66 per contributi, oltre somme aggiuntive maturate e maturande;
- che, ad ogni modo, l'ipotizzata nullità del predetto verbale è sanata dalla costituzione in giudizio della società opponente e, a fronte del prevalente svolgimento di operazioni commerciali, è privo di pregio il fatto che le altre imprese siano, o meno, soggetti conferitori della stessa ai fini della classificazione aziendale della medesima. Parte_1
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente le risultanze ispettive di cui ai
Verbali di accertamento e notificazione n. 2021004448 del 25/10/2021 e n.2022000866 del
29/06/2022 e le conseguenti pretese contributive come ivi quantificate o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a titolo di contributi e sanzioni dovuti all' dalla Soc. CP_1 Pt_1
per tutte le causali indicate nei predetti verbali, con vittoria delle spese di Parte_1 lite”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti;
quindi, all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto DEart. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
__________________________
Sul piano procedimentale, innanzitutto, va esaminata l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n.2021004448 DDL del 25.10.2021 per l'asserita violazione DEart.14 della l. n.689/1981.
Al riguardo, va premesso che l'art. 33 della l. n. 183/2010, nel riformare in un'ottica semplificatrice il tenore DEart. 13 del d.lgs. n.124/2004, ha previsto la formazione di un verbale unico a mezzo del quale: • rappresentare i risultati DEaccertamento ispettivo con l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati e •, nel caso in cui resti constatata l'inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, diffidare il trasgressore –e l'eventuale obbligato solidale– alla
Pagina 5 regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di detto verbale.
Diversamente da quanto assume parte ricorrente, nell'agevolare la contestazione delle violazioni amministrative, la disposizione normativa in parola non ha prescritto l'osservanza del termine e delle modalità di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981, sicché l'ambito di applicazione di essa resta circoscritta soltanto ai procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni amministrative, restando perciò inapplicabile l'estensione analogica della decadenza ivi sancita alle somme richieste per contributi omessi (così, in motivazione,
Cass. 01.12.2003 n. 18347 che richiama Cass. 10.07.2000 n.8840. Cfr., tra le tante, Cass.
08.02.2022 n. 3967).
Peraltro, nell'apprezzare la natura delle somme dovute, in forza di un accertamento ispettivo, a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, la Suprema Corte ha chiarito che esse vanno ricondotte nell'area delle sanzioni civili e non nell'ambito delle sanzioni amministrative (Cass. 19.05.2025 n. 13351; Cass. Sez. Unite 13.03.2015 n. 5076).
Ciò a voler tacere che l'osservanza delle disposizioni che regolano la procedimentalizzazione DEattività ispettiva non è prevista a pena di nullità e che le violazioni formali dedotte in ricorso e concernenti l'iter procedimentale culminato nella emissione del verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento del certificato di variazione del rapporto assicurativo e della connessa richiesta dei premi evasi, quand'anche in via ipotetica sussistenti, comunque, non inciderebbero sul merito DEaccertamento né farebbero venir meno la ragione della pretesa contributiva che trova fondamento direttamente dalla legge al verificarsi dei requisiti che connotano il rapporto contributivo, trattandosi di giudizio non di tipo impugnatorio di atti amministrativi sicché l'eventuale sussistenza di profili di irregolarità procedimentale DEindagine ispettiva non giova a sottrarre dal sindacato giudiziale la verifica della fondatezza DEobbligo di pagamento dei premi e/o contributi.
Entrando nel merito, la cooperativa opponente ha lamentato che l'Istituto previdenziale ha negato la natura agricola DEattività dalla stessa espletata provvedendo, in forza DEart. 49 della l. n. 88/1989, a classificarla, per tutti i fini previdenziali ed assistenziali, nel comparto commerciale.
In questa prospettiva, la società ha dedotto di occuparsi “della Parte_1
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli (origano, fichidindia, agrumi) conferita dall'associata … (e) Successivamente … conferiti dalla Controparte_2
Soc. Coop LI RA DENA …”, sempre quale socio, sostenendo che “Pertanto la
Pagina 6 (stessa) Soc. Coop. Agr. Eurocitrus a r.l. … deve essere considerata a tutti gli effetti come impresa agricola, così come previsto dall'art. 2135 c.c. e dall'art. 1 comma 2 D.Lgt.vo n.228/2001”, essendo sufficiente per acquisire la qualifica di imprenditore agricolo l'esercizio di “una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” e, quindi, anche il solo svolgimento delle “attività connesse” alla coltivazione del fondo o alla selvicoltura ovvero all'allevamento di animali.
Ebbene, al fine di accertare la natura commerciale o agricola DEimprenditore, occorre valutare l'attività effettivamente esercitata dallo stesso in conformità all'enunciazione del comma 1 DEart. 2070 c.c. in rapporto al disposto, per un verso, DEart. 2195 c.c., che elenca le attività qualificabili come commerciali, tra cui, per quanto rileva in questa sede, al punto 2 del I comma l'“attività intermediaria nella circolazione dei beni” e, dall'altro, DEart. 2135
c.c., che delinea la figura DE“imprenditore agricolo”.
Segnatamente, a norma DEart. 2135 c.c., “1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse DEazienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
L'art. 1 comma 2 del d.lgs. n.228/2001, poi, ha precisato anche che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Nel dare applicazione al quadro normativo sopra ricostruito, la Suprema Corte ha chiarito che “la locuzione «attività connesse» vale ad estendere lo statuto DEimprenditore agricolo alle attività diverse unicamente in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole in senso
Pagina 7 proprio, mentre essa non configura affatto un'autonoma categoria di imprenditore agricolo: in altri termini, l'imprenditore agricolo «per connessione» non è altri che il «medesimo» imprenditore agricolo, avuto riguardo all'esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola” (Cass. 16.01.2018 n. 831).
Ne consegue che le “attività connesse” che assumono rilevanza ai fini della qualificazione DEimprenditore come agricolo sono unicamente quelle che afferiscono al “fattore terra”, inteso come fattore produttivo, le quali, sul piano economico funzionale, sono complementari e collegate al ciclo produttivo curato dall'imprenditore utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate per lo svolgimento DEattività agricola principale in senso proprio e prevalente, mentre, va negata la sussistenza DEimpresa agricola allorché le attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, in quanto proiettano l'attività aziendale verso il mercato e non solo verso i soci.
Muovendo da tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno affermato che “L'attività, svolta da una società cooperativa, di macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci, ha natura commerciale e non rientra tra quelle previste dall'art. 2135 c.c., non potendo la qualifica di imprenditore agricolo essere ricondotta allo svolgimento delle sole attività connesse a quelle propriamente agricole, in assenza di queste ultime, né rilevando, in senso contrario, che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di società cooperativa, che è veste neutra ai fini qualificatori predetti” (Cass. 10.11.2016 n.22978).
Nel medesimo senso, sempre con specifico riguardo all'inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, la Suprema Corte ha sottolineato che anche nel caso in cui
“l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali” (Cass.
8.07.2005 n.14343), ribadendo, ancora, in questa prospettiva, che lo stretto collegamento fra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione od al completamento DEutilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo, va escluso “quando l'attività DEimprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa" (Sez. U, Sentenza
n. 265 del 13/01/1997)” (v., in motivazione, Cass. 21.01.2013 n.1344).
Pagina 8 Altresì, “è qualificabile come attività agricola essenziale quella che costituisce forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, mentre diventa attività commerciale quando questo collegamento viene meno del tutto. (Cass. 10527/98) … poiché l'associazione in questione non svolgeva direttamente alcuna attività agricola, ma si preoccupava della raccolta di mezzi finanziari per i propri associati, senza che tale attività comportasse un coinvolgimento diretto nell'attività del fondo. Se così non fosse qualunque banca che finanziasse in via esclusiva imprenditori agricoli potrebbe considerarsi svolgente attività agricola e lo stesso dovrebbe dirsi per i produttori ed i fornitori di prodotti per l'agricoltura i quali potrebbero considerarsi imprenditori agricoli poiché la loro attività è comunque in qualche modo connessa con quella agricola” (Cass. 24.03.2011 n.6853).
Ricostruite le direttive ermeneutiche di riferimento, nella fattispecie concreta, va osservato che non è in contestazione che la cooperativa opponente non si occupa direttamente di coltivare fondi e tanto meno di allevare animali né attua selvicoltura, bensì di negoziare prodotti ortofrutticoli.
In particolare, dalla lettura delle fatture e dei DDT versati in atti, risulta che la società opponente acquista con “rimessa diretta” i prodotti ortofrutticoli raccolti e consegnati negli anni, prima, dalla e, poi, la Soc. Coop. LI RA Controparte_2
DENA, provvedendo a corrispondere a queste ultime il corrispettivo con bonifici, di cui –per completezza- non vi è produzione in atti.
Dalle dichiarazioni rese da in sede ispettiva si apprende che fino al 2017 i Testimone_1 terzi coltivatori “conferivano i prodotti ad una O.P. di Roccalumera con cessione direttamente dalla pianta”, restando poi la merce ceduta a sua volta ad la quale ha acquistato il Parte_1
“prodotto già finito” dagli associati dopo averne valutato la qualità e dal mese di luglio del
2021 ha avviato l'attività di raccolta dei prodotti (ficodindia) acquistati dalla pianta, ribadendo che “Precedentemente, dal punto di vista degli agrumi, acquistavamo prodotto già raccolto dalla coop. di AN”. Pt_15
Coerente con tale deposizione è quella resa da che, all'interno della Parte_8 cooperativa opponente, si occupa “di negoziazioni. Io scarico gli ordini di lavoro dalle mail DEazienda e li porto in negozio e … a seconda del tipo di ordine incomincio … (illeggibile) a predisporre le cassette con la richiesta dei vari ordinativi. I colleghi confezionano il prodotto frutticolo e io provvedo a sistemare il prodotto sugli europallet …”
Dagli accertamenti condotti in sede ispettiva e meglio cristallizzati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004448/DDL del 25.10.2021, alla luce della documentazione fornita dall'azienda opponente e reperita con l'ausilio delle banche dati
Pagina 9 telematiche e l'apporto DEautorità giudiziaria, altresì tenuto conto di quanto emerso dalle dichiarazioni raccolte e dall'ispezione DEimmobile, “posseduto a titolo di affitto e sede del magazzino commerciale e degli uffici amministrativi”, è emerso “che gli acquisti, quasi integralmente, riguardano prodotti già raccolti da terzi”.
Da questo punto di vista, il personale ispettivo ha evidenziato che “Dai dati visionati dal
Fascicolo storico società di capitale della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, la società cooperativa viene costituita il 12/06/2013 e viene iscritta nel Registro delle Imprese il
01/07/2013. Nonostante venga indicato nell'oggetto sociale l'esercizio esclusivo DEattività agricola di cui all'art.2135 cc., la stessa, nella predetta data viene iscritta nella sezione ordinaria di tale registro. Viene iscritta nella sezione speciale, con la qualifica di impresa agricola, successivamente, in data 04/11/2020. Con data effetto 28/06/2017, è stato inserito, in variazione DEattività prevalente DEimpresa, l'attività di commercio all'ingrosso di Prodotti ortofrutticoli, in sostituzione del valore precedente, peraltro assente. Con data effetto
08/10/2020, è stato inserito, in variazione DEattività prevalente DEimpresa, l'attività dì coltivazione di fichi d'india, in sostituzione del valore precedente, pocanzi indicato. La natura commerciale DEattività esercitata dalla Società Cooperativa Agricola Eurocitrus A.R.L. è stata di fatto pacificamente ammessa dal sig. , il quale, nella dichiarazione Parte_4
rilasciata il 4 ottobre 2021 ha testualmente precisato che ( ...) l'attività di raccolta del prodotto acquistato alla pianta è iniziato a partire da quest'anno a partire dal mese di luglio con i fichidindia. Precedentemente, dal punto di vista degli agrumi, acquistavamo prodotto già raccolto dalla cooperativa [..omissis] di AN (…)" Anche la documentazione fiscale esaminata nel corso della verifica ha confermato la natura commerciale DEattività: da essa è emerso che gli acquisti, quasi integralmente, riguardano prodotti già raccolti da terzi.
L'azienda, invece, ha presentato una Denuncia Aziendale (DA.), in data 22/04/2015, che ha acquistato validità dal 23/06/2015, senza che sia intervenuta alcuna successiva variazione nel corso degli anni. In essa è indicata, quale attività aziendale, l'attività che seguono la raccolta.
Nei periodi in cui l'azienda ha operato, sono state trasmesse dichiarazioni trimestrali di manodopera occupata (DMAG), relative tuttavia al personale impegnato ad una mera attività di controllo ed imballaggio di prodotti raccolti da terzi, di trasporto o dedito ad attività
d'ufficio; siffatto personale, così, è stato, sulla base delle dichiarazioni inesatte derivanti dalla
D.A., denunciato all'istituto Previdenziale, quale personale agricolo, nella specie Operai a
Tempo Determinato (OTD), usufruendo così di prestazioni dallo stesso, altrimenti, non spettanti.
Pagina 10 Il personale denunciato quale OTD ha, nel corso della verifica, dichiarato: "(..) io scarico gli ordini di lavoro dalle email DEazienda e li porto in magazzino e così, a seconda del tipo di ordine, incomincio manualmente a predisporre le cassette con la merce richiesta nei vari ordinativi. I colleghi confezionano il prodotto frutticolo ed io provvedo a sistemare il prodotto sugli europallet…. tra le mansioni mi può capitare anche di fare una bolla di accompagnamento del prodotto, la preparo io, come la può anche preparare il collega (....)"”.
Dal che, gli ispettori hanno ritenuto “che nella specie, non sussiste esercizio di alcuna delle attività previste dall'art. 2135 c. c.. di "coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali ovvero rientranti nel ciclo biologico. né può farsi ricorso alla locuzione "attività connesse", che vale ad estendere lo statuto DEimprenditore agricolo ad attività diverse, se ed in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole tout court. Il richiamo alle attività connesse previsto dall'art. 2135 c. c.. lungi dal configurare una categoria di imprenditore agricolo, postula lo svolgimento di attività in se agricole, e l'imprenditore agricolo "per connessione" non è altri che il 'medesimo" imprenditore agricolo, avuto riguardo all'esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola.
Rientrano perciò nell'impresa agricola oltre alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali (cui la L. n. 102 del 1992 ha aggiunto l'acquacoltura), anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli ove sia riscontrabile uno stretto collegamento tra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, svolte dal medesimo imprenditore.
La conclusione non muta se il soggetto imprenditore è strutturato informa di società cooperativa, che è veste neutra rispetto alla qualificazione qui contestata. Il D.Lgs. n. 228 del
2001. art. I. comma 2. … prevede che "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'ari. 2135 cc.. come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico". Il richiamo alle attività di cui all'art. 2135 c.c.. ovvero alla cura e sviluppo del ciclo biologico, esclude che possa essere qualificato imprenditore agricolo la cooperativa che svolta "solo" attività agricole per connessione”.
Nella fattispecie concreta, nessun mezzo di prova è stato articolato dalla società opponente per dimostrare che i prodotti ortofrutticoli “conferiti” da e Controparte_2
dalla Soc. Coop. LI RA DENA era ottenuti prevalentemente dalla coltivazione di fondi di proprietà di dette società o quantomeno condotti in affitto e direttamente coltivati dalle medesime né, per il periodo oggetto DEaccertamento ispettivo che ci occupa, vi è prova che la
Pagina 11 società opponente provvedesse in proprio alla conduzione di terreni per il diretto svolgimento di attività agricola, laddove, dalle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, l'attività esercitata in via principale dalla società è stata quella di commercializzare prodotti Parte_1
agricoli.
Parimenti, difetta prova che l'attività svolta dalla cooperativa era diretta a fornire Parte_1
prevalentemente ai soci beni e servizi preordinati alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, restando accertato che l'attività di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e la successiva vendita a terzi è stata indirizzata al conseguimento di utilità prevalenti rispetto alla dedotta impresa agricola gestita da terzi coltivatori, sicché le scelte aziendali della prima sono state incentrate sulle esigenze correlate al "fattore terra", tanto che l'acquisto dei prodotti risulta compiuta previa verifica della qualità del prodotto “conferito” in funzione di conseguire il profitto nel mercato.
Nel contesto considerato, prive di pregio sono le risultanze del libro dei soci versato in atti dalla società resistente, in disparte che dalla certificazione notarile apposta in calce risulta che esso è stato bollato in ognuna delle 47 di cui si compone, laddove si rinvengono inseriti al suo interno anche fogli privi di bollo e di data certa agli effetti DEart. 2704 c.c..
La locale Corte di Appello, nell'esaminare una analoga vicenda, in linea con i precedenti di legittimità sopra richiamati, ha evidenziato che “l'attività connessa ai sensi della seconda parte del co. 3 (DEart. 2135 c.c.) deve essere svolta con gli strumenti normalmente utilizzati per la cura e lo sviluppo di tale ciclo biologico, e tali evidentemente non sono le attrezzature
(bilancia, vasca e nastro trasportatore) …
… il collegio richiama il condiviso orientamento della Suprema Cassazione civile sez. trib. -
18/2/2025, n. 4130, secondo cui: "Va precisato che la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. La connessione soggettiva postula che le attività di cui al terzo comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo "essenziale" (Cass. n. 4790 del 2023); si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola. La connessione oggettiva, a sua volta, si fonda, con riguardo alle attività di fornitura di beni o servizi, sui criteri di "normalità" (Cass. n. 8690 del 2013) e di "prevalenza" (Circolare
[...]
n. 44/E del 14.5.2002): gli strumenti o le risorse DEazienda agricola devono CP_6
essere utilizzati continuativamente e sistematicamente nell'attività agricola principale e "le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento" (Circolare cit., 2). Si tratta di criteri eminentemente quantitativi che devono condurre ad un giudizio di tipo qualitativo, secondo cui, per poter rientrare fra le attività
Pagina 12 connesse, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte DEimprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale, perché altrimenti non si configurerebbe più come attività agricola connessa di fornitura di servizi ma assumerebbe i connotati di attività commerciale (Cass. n. 16614 del
2016; Cass. n. 7238 del 2015; Cass. n. 6853 del 2011)". Negli stessi termini Cassazione civile sez. trib. - 18/ 2/2025, n. 4130 e Cassazione civile sez. I - 8/8/2016, n. 16614, secondo cui
"L'esenzione DEimprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo)".
È, dunque, necessario che le attività di coltivazione del fondo siano svolte con criterio di prevalenza rispetto a quelle di confezionamento di prodotti di terzi.
Nel caso in esame l'odierna appellante non ha fornito prova di tale prevalenza” (Corte
d'Appello Catania, Sez. Lav. 23.06.2025, n. 561).
In considerazione di quanto precede, l'inquadramento della cooperativa tra le Parte_1 aziende commerciali del settore terziario, per il periodo oggetto DEaccertamento ispettivo, va mandato esente da censura.
Le medesime conclusioni vanno estese alla posizione lavorativa di e di Parte_2
, con riguardo ai quali l'ente previdenziale ha disconosciuto la sussistenza Parte_3
di rapporti di lavoro subordinato per i periodi assunti dalla parte opponente.
Sotto tale profilo, gli ispettori hanno rappresentato che all'esito DEaccertamento sono rimasteriscontrate “notevoli incongruenze sotto il profilo nei rapporti di lavoro formalmente dichiarati dalla ditta. Dallo stesso, sono emersi dipendenti che dichiarano di aver lavorato, in determinate annualità, presso l'azienda oggetto della presente verifica, mentre nelle stesse annualità, risultano dipendenti di altre ditte: "[...] Ho lavorato anche per Mi Parte_1
sembra che ho lavorato per per un paio di anni. Parliamo del 2016 e del 2017. Il Parte_1
mio referente all' è stato il sig. e ancora: "[ ... ] In precedenza Parte_1 Persona_3
Pagina 13 lavoravo da il cui titolare se non ricordo male era il sig. o suo Parte_1 Parte_4
papà. Il capociurma era mio padre. Quando lavoravo da c'è stato un periodo in cui Parte_1
le buste paga cambiavano denominazione, hanno cambiato nome uscivano (....) La verifica ha anche fatto emergere dipendenti che hanno dichiarato di aver lavorato in maniera continuativa da anni per l'azienda de quo, mentre risultano aver prestato l'attività per altre aziende: 'Lavoro per da circa 15 anni” .. ovvero: "(..) Attualmente sto lavorando per Parte_1 Parte_1
lavoro da qualche giorno per in precedenza per un'altra azienda ma specifico che Parte_1
per lavoro da sei anni [..] " Tali incongruenze sono risultate, in talune annualità. in Parte_1
parte dovute alla sussistenza di altre aziende in parte riconducibili agli stessi soggetti che hanno assunto la qualità di soci e/o di amministratori DEodierna ispezionata: (...)
Precedentemente ho lavorato per la ditta del sig. (…) ". Anche la documentazione fiscale ha rivelato la sussistenza di altre aziende, l'utilizzo da parte di queste talvolta della stessa manodopera e la sussistenza di rapporti commerciali tra le stesse. Nelle dichiarazioni, rilasciate così sono state analizzate e valutate le eventuali difformità tra i dati indicati e dati rilevati, alla luce del principio DEeffettività delle prestazioni di lavoro rese per l'odierna ispezionata. Pur con l'utilizzo di siffatto criterio prudenziale, non tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda sono risultati effettivi: fittizi, così, sono risultati i rapporti di lavoro e le giornate denunciate nel periodo oggetto DEaccertamento per il sig. , nato a [...]
VI il 3010311990. Cod. Fisc. come è risultato da atti C.F._1
provenienti dall'autorità giudiziaria, acquisiti nel corso DEattività. Dalle dichiarazioni, inoltre, è emersa la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati in precedenza, in qualità di dipendente, DEattuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la sopracitata sig.ra che, peraltro per sua stessa ammissione, prima di assumere la carica Parte_3
sociale non ha mai prestato attività lavorativa per la ditta ispezionata. …
Tale disconoscimento, nell'ambito del periodo temporale oggetto del presente accertamento, decorre dal mese di settembre del 2017 ed è relativo alla totalità dei rapporti di lavoro in esso instaurati per tali soggetti e denunciati all' quali rapporti di lavoro subordinato”. CP_1
Dalla lettura del verbale di acquisizione di dichiarazione, sottoscritto da Pt_3 [...]
4.10.2021, si apprende che “In precedenza, prima di ricoprire la carica di Pt_3 amministratore non lavoravo nella ditta in negozio … Specifico che la mia attività in negozio è iniziata non prima di essere amministratore sia stato da circa un mese. Precedentemente non ho mai lavorato alle dipendenze della ditta … Non percepisco compensi per la carica di amministratore … Il mio lavoro consiste nell'occuparmi del controllo qualitativo naturalmente
Pagina 14 valuto se i prodotti sono tutti freschi e comunque idonei ad essere qualitativamente immessi sul mercato …”.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità" (v., in motiv., ex plurimis, Cass. n.
20019 del 2018). La Corte di merito ha, dunque, valorizzato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, conformandosi anche al principio per cui "i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v., fra le tante, Cass. n.4182 del 2021; Cass. n. 11934 del 2019)” (Cass.
20.04.2022, n. 12618; conf. tra le tante Cass. 28.04.2022, n. 13353).
Fermi tali rilievi, non gioverebbe ad intaccare la rilevanza probatoria del verbale oggetto di causa l'eventuale espletamento della prova testimoniale articolata in ricorso, in quanto del tutto generica e valutativa, essendo diretta a dimostrare che “ , ha lavorato Parte_3
come operaia agricola subordinata dal 13.11.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 a1
31.08.2019 con le mansioni di addetta alla lavorazione in magazzino dei prodotti commercializzati dalla cooperativa”, così rimettendo al teste, attraverso la locuzione “operaia agricola subordinata … con mansioni di … ”, di rendere le proprie personali considerazioni sul punto senza offrire elementi utili per scindere gli aspetti fattuali su cui si dovrebbero fondare le conclusioni che dovrebbero essere tratte personalmente dai testimoni, in guida da consentire a questo giudice di pervenire ad un proprio autonomo convincimento sulla natura eterodiretta o meno del rapporto negoziale asseritamente intrattenuto dalla “alle Controparte_7 dipendenze” della detta società, laddove le ulteriori circostanze fattuali prospettate sono in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di
Pagina 15 parasubordinazione e come tali neutrali per addivenire nel caso di specie alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Le considerazioni in parola spiegano efficacia anche con riguardo all'assunto che “
[...]
ha lavorato alle dipendenze della opponente dal 23.09.2017 al 31.12.2017 come Parte_2
operaio agricolo subordinato a tempo determinato con le mansioni di raccoglitore e dal
11.10.2018 al 31.12.2018 con le mansioni di autista agricolo e raccoglitore;
dal 01.01.2019 al
30.04.2019 come operaio addetto alla lavorazione degli agrumi in magazzino”.
Con riferimento al profilo della direzione e del controllo disciplinare esercitato da Parte_1 nei confronti di e di –anche sorvolando sugli stretti Parte_2 Parte_3 vincoli parentali che legano quest'ultima al precedente amministratore non Parte_4 si registra nell'atto introduttivo l'allegazione di precise circostanze utili ad affermare che nel periodo in parola la libertà dei predetti nell'attuazione dei riferiti compiti affidati sia stata affievolita dall'eterodirezione attuata dal legale rappresentante della società opponente e/o un suo preposto sicché, in caso di inosservanza delle direttive datoriali, i lavoratori sarebbero rimasti assoggettati al potere sanzionatorio datoriale, non risultando neppure affrontato nell'atto introduttivo il tema delle conseguenze alle quali gli stessi sarebbero stati esposti in caso di mancata osservanza DEorario di lavoro e/o dei compiti affidati ovvero circa la necessità di giustificare eventuali assenze.
Resta oscuro, a monte, il contenuto e la tipologia delle dedotte direttive, i tempi e/o la frequenza in cui esse erano impartite a e sì da poter Parte_2 Parte_16
ritenere –a fronte del particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo- che per gli anni in contestazione erano stabilmente inseriti nell'organizzazione lavorativa, laddove secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale
–, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare DEazienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale)” (Cass. 16.11.2018, n.29646).
Pagina 16 Inoltre, difetta tanto nel corpo degli articolati di prova quanto del ricorso l'indicazione sia del nominativo degli incaricati dal datore di lavoro tenuti a rendere le direttive e ad effettuare i controlli sia del soggetto che ha corrisposto le retribuzioni ciò riflettendo, sul punto, la sommarietà della prospettazione assertiva che, alla luce delle particolari risultanze dei fatti e delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori DE , finisce per ripercuotersi sul giudizio di CP_1 rilevanza della prova testimoniale che a norma DEart. 244 c.p.c. deve essere a priori specifica in guisa da consentire al decidente di apprezzare la conducenza dei fatti, prospettati dalla parte,
a costituire il fondamento del diritto azionato.
E' appena il caso di precisare che le carenze DEattività di allegazione e prova non sono sanabili attraverso l'attività di integrazione probatoria ex art. 421 c.p.c., non potendo essa mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (Cass., Sez. Unite, 24.03.2006, n. 6572), in quanto, per l'appunto, integrativa e non sostitutiva degli oneri di parte- né “attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 DEart. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. 28.05.2008 n. 13989).
Infine, quanto all'efficacia retroattiva dei provvedimenti di variazione adottati dall' , gli CP_1
ispettori hanno fatto applicazione DEart. 3 della l.
8.08.1995 n. 335, ritenendo “invalidi, per il periodo oggetto DEaccertamento, e nei limiti della prescrizione di legge, ad ogni effetto di legge i rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla ditta "Società Cooperativa Agricola
Eurocitrus A. R. L. ' e i sig. ri , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , Parte_8 Parte_9 Persona_1 Parte_10 Parte_17
, , , e Controparte_8 Parte_13 Parte_14 Persona_2 CP_4
per erroneo inquadramento aziendale … Controparte_5
La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 DEarticolo 3 della legge n.335/1995, viene a configurarsi in quanto sussistono nella specie inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese, come sopra evidenziato, in fase di iniziale inquadramento (Cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 1425 7/2019 e n. 554112021, Circolare
11312021). CP_1
Pagina 17 Per i lavoratori suddetti la ditta, adeguandosi alle statuizioni del presente atto, provvederà
a ricostruire la posizione dei lavoratori nell'ambito del Fondo di previdenza dei lavoratori subordinati del settore del terziario/commercio nel rispetto dei minimali contributivi dovuti. In mancanza si procederà d'ufficio”.
Va osservato che ai sensi DEart. 3 comma 8 della l. n.335/1995 “I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. …”.
Ne consegue che la disposizione normativa de qua impone la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi sia stato l'inoltro di dichiarazioni inesatte sì da determinare un inquadramento errato DEazienda.
Non è in contestazione che la società opponente, come già detto, “ha presentato una
Denuncia Aziendale (DA.), in data 22/04/2015, che ha acquistato validità dal 23/06/2015, senza che sia intervenuta alcuna successiva variazione nel corso degli anni. In essa è indicata, quale attività aziendale, l'attività che seguono la raccolta. Nei periodi in cui l'azienda ha operato, sono state trasmesse dichiarazioni trimestrali di manodopera occupata (DMAG), relative tuttavia al personale impegnato ad una mera attività di controllo ed imballaggio di prodotti raccolti da terzi, di trasporto o dedito ad attività d'ufficio; siffatto personale, così, è stato, sulla base delle dichiarazioni inesatte derivanti dalla D.A., denunciato all'istituto
Previdenziale, quale personale agricolo, nella specie Operai a Tempo Determinato (OTD), usufruendo così di prestazioni dallo stesso, altrimenti, non spettanti”.
A fronte di un inquadramento iniziale errato in conseguenza delle inesatte dichiarazioni presentate da anche la doglianza in parola non merita tutela. Parte_1
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e perciò sono liquidate, a favore DEente previdenziale, nella misura di cui in dispositivo tenendo conto DEoggetto e del valore indeterminabile della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale, DEattività difensiva in concreto prestata, oltre che degli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
Pagina 18 RIGETTA il ricorso
CONDANNA a rifondere le spese processuali Parte_1 sostenute dall' che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre il 15% spese forfettarie, CP_1
oneri accessori come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT NI
Pagina 19