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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 1/2021, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19/09/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”. nelle note depositate in data 12.9.2025, Controparte_1
richiamava il contenuto della comparsa conclusionale depositata il
5.9.2025 e della comparsa di costituzione, con la quale così concludeva:
“Voglia la Corte 1) respingere l'appello proposto dal Signor CP_2
perché inammissibile ed improponibile, rigettando, comunque,
[...]
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa introdotta nei confronti della
[...]
, nella costituita qualità; 2) in accoglimento dell'appello Controparte_3
incidentale proposto da , nella qualità, respingere perché Controparte_1
infondata l'originaria domanda risarcitoria proposta da CP_2
o, tuttalpiù, dichiarare il concorso di colpa dei conducenti;
3)
[...]
condannare comunque , ed il suo legale, attributario Controparte_2
delle spese e competenze di primo grado, alla restituzione degli importi ricevuti a seguito della sentenza del Tribunale, apri ad € 42.347,45 in favore del , ed € 7.073,87 in favore dell'avvocato oltre CP_2
rivalutazione ed interessi dal pagamento. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con accessori di legge;
in via gradata, compensare integralmente le stesse”.
L'appellante principale, invece, ometteva di depositare note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza. Tale carenza induce a ritenere richiamate le conclusioni precedentemente rassegnate nelle note scritte depositate in data
23.4.2025, con le quali la parte, chiedendo l'accoglimento dell'appello ed il rigetto del gravame incidentale, aveva, altresì, richiamato le conclusioni di cui all'atto di appello, scritto in cui così aveva concluso:
“
1. condannare la convenuta n.q. di F.G.V.S. al Controparte_4
risarcimento di tutti i danni patiti diretti e indiretti, patrimoniali, morali
e biologici residuati in dipendenza ed in conseguenza dell'evento dannoso sopra descritto, richiesti nella misura del 13% di danno biologico od in via gradata del 12,5%, statuendo che il danno ha inciso sulla capacità lavorativa del danneggiato con conseguente aumento dell'importo del risarcimento, ed un'applicazione della personalizzazione del danno fino al massimo, in via gradata anche medio ed ancora più gradata minimo ed un'applicazione del danno morale e/o ex morale in percentuale delle singole voci di danno biologico sia permanente che da invalidità temporanea di ½ che si richiede od in via gradata anche di 1/3 od ancora più gradata di ¼. Ed una riquantificazione monetaria del danno da ITT di 40gg. con applicazione del parametro di valore monetario massimo e/o in via gradata medio, il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo;
con vittoria delle spese del secondo grado, ed attribuzione al procuratore e con condanna delle al Controparte_1
risarcimento in favore della Sig. della somma totale di Controparte_2
€ 84.369,18 risultante dalle voci di Euro 32.358,00 per i 13% punti di invalidità permanente di danno biologico con un aumento personalizzato di Euro 14.884,68 ed un ulteriore aumento di Euro pag. 2/44 16.179,00 quale danno morale e/o ex morale + 13.965,00 € Euro quale somma del danno da invalidità temporanea calcolato su 40 gg. al 100% con il valore massimo di Euro 147 a giorno e 110 giorni al 50% con un ulteriore aumento, ex morale di Euro 6.982,50 € oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento e/o di quella diversa somma maggiore o minore che l'adita Corte vorrà accogliere in via gradata o determinare ricorrendo al suo equo e prudente apprezzamento;
- ovvero di quella diversa percentuale e/o diversa somma che l'adita
Corte vorrà determinare ricorrendo al suo equo e prudente apprezzamento oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento al netto della somma già percepita;
b) condannare la convenuta, alla refusione delle spese e competenze di giudizio del primo grado, oltre rimborso generale al 12,50 %, IVA e CPA come per legge ed attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria, giusta nota spese che applica l'aumento ex art. 4, comma 1 bis per la predisposizione pct e collegamenti ipertestuali nella redazione atti ex d.m. 37 del 08.03.2018, allegata al fascicolo di primo grado (doc.
46) ovvero di quella diversa somma che tenga conto dello scaglione di valore liquidato e delle attività espletate con applicazione del valore da medio a massimo secondo equo e prudente apprezzamento della Corte di
Appello anche con aumento ex art. 4, comma 1 bis per la predisposizione pct e collegamenti ipertestuali nella redazione atti ex d.m. 37 del
08.03.2018. Pertanto condannare la convenuta al pagamento di € 25
.254,73 oltre l'aumento del 30% da applicarsi sul compenso tabellare liquidato, per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e fruizione di atti e allegati nell'ambito del pct ( art. 4, pag. 3/44 comma 1bis ) pari ad Euro 7.576,20 oltre Euro 1.000,00 per spese vive giusta nota spese doc 46 del fascicolo di primo grado cui integralmente si rimanda e che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta ovvero di quella diversa somma a diminuirsi a seconda dello scaglione di valore utilizzato e/o alla valutazione dei compensi di valore tra medio e massimo nell'ambito dello scaglione applicato, che l'Adita Corte vorrà applicare. Pertanto se la Corte riterrà di Voler applicare lo scaglione di valore ulteriore compreso tra i 26.000,00 Euro e fino a 52.000,00 euro
l'importo liquidabile sarà pari ad Euro 18.402,00 giusta nota spese allegata in questo grado di giudizio (cui integralmente si rimanda e che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta), considerato anche in questo caso l'aumento di 1/3 per predisposizione pct ( pari ad Euro
4.020,60 ) oltre spese vive ( pari ad Euro 1.000,00 ) . Il tutto oltre spese generali, iva, cpa ed attribuzione.
4. Condannare la convenuta alla refusione delle spese, compensi professionali, spese generali, IVA e CPA, di questo grado di giudizio con attribuzione alla procuratrice antistataria”.
La Corte, esaminati gli atti, alle 12.50, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pag. 4/44
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7660/2020, pubblicata in data 17/11/2020 dal Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
24/03/1962 e residente in Villaricca (Na) al Corso Europa, 487, elettivamente dom.to in Giugliano in Campania, alla Via B. Puoti n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta RO (C.F.:
, la quale lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
pag. 5/44 APPELLANTE
E
(C.F. , P.IVA. ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, quale Impresa
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona dei suoi Dirigenti e procuratori speciali, dott. CP_5
e dott. , il primo nella sua qualità di
[...] CP_6 [...]
e procuratore speciale della Controparte_7
Società, ed il secondo quale Dirigente e procuratore speciale della stessa, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 44, presso lo studio dell'avv. Erasmo Augeri (C.F.: ), CodiceFiscale_3
che la rappresenta e la difende giusta procura generale alle liti del
26/07/2017 per Notaio Dott. di Milano, Rep. n. 3999, Persona_1
Racc. n. 2141;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del d.lgs. n. 209/2005.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14.4.2015, Controparte_2
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, nella Controparte_1
pag. 6/44 qualità di compagnia assicurativa preposta alla gestione dei sinistri da parte del F.G.V.S., deducendo che: - in data 06/10/2010 alle ore 12:30 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo HONDA SH300 tg.
DK99911 e percorreva la Via Masoni in Napoli con direzione via S.
Maria ai Monti, all'altezza del civico n.167, veniva colliso frontalmente da un autoveicolo, rimasto non identificato, il cui conducente, proveniente dal senso opposto di marcia con direzione Via Vecchia
Miano, nel tentativo di compiere una manovra di sorpasso, superava la striscia continua di mezzeria, invadendo la corsia da esso percorsa e facendolo rovinare al suolo;
- il conducente dell'autoveicolo si dava alla fuga subito dopo la collisione;
- a causa del sinistro, il motociclo riportava danni diretti alla zona anteriore e danni indiretti alla zona laterale e meccanica;
- esso istante riportava lesioni personali gravissime tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza, che lo trasportava presso l'Ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano "trauma toracico con multiple fratture alle costole contusione trauma addominale frattura piatto tibiale sinistro... trauma cranico facciale" con prognosi di 30 giorni e disponevano il ricovero d'urgenza, come da referto medico n. 030243 e relazione medica in intestazione alla cartella clinica n. 35553; - in data 8.10.2010 il paziente veniva trasferito presso il P.O. di Napoli, ove, il Per_2
13.10.2010, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con posizionamento di 3 viti cui seguiva un lungo periodo di cure ed esami durato circa cinque anni, all'esito del quale residuavano postumi;
- sul luogo del sinistro, oltre all'ambulanza, sopraggiungeva anche la polizia municipale dell'Unità Operativa Stella di Napoli, i cui pag. 7/44 agenti redigevano il verbale del sinistro;
- esso istante sporgeva denuncia contro ignoti ed il procedimento penale si concludeva con l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del fatto;
- a causa del lungo periodo di cure riabilitative cui si sottoponeva, era stato impedito nello svolgimento della propria attività e, per la conseguente contrazione del reddito che ne era derivata, aveva subito lo sfatto dal locale di Corso Europa in Villaricca ove la esercitava;
- il Tribunale di
Napoli dichiarava il fallimento della sua ditta individuale, sentenza poi riformata dalla Corte d'appello solo per la ritenuta inesistenza delle condizioni soggettive di fallibilità; - a seguito dell'incidente aveva smesso di lavorare a causa delle difficoltà non solo motorie ma anche psichiche manifestatesi.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva volersi accertare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro e condannarsi , nella qualità Controparte_1
anzidetta, al risarcimento di tutti i danni da esso sofferti, compreso il danno morale e la personalizzazione.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'improponibilità Controparte_1
della domanda, stante l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt.
283 ss. d.lgs. n. 206/2005, e, nel merito, ne contestava la fondatezza.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi Testimone_1
e e l'espletamento di una CTU medico legale, Testimone_2
nominandosi all'uopo il dott. medico-chirurgo Persona_3
specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale, dopo aver prestato giuramento, depositava telematicamente sia l'elaborato peritale, che, in pag. 8/44 risposta alla richiesta di chiarimenti sollecitata dall'attore, un'integrazione di consulenza in data 17.05.2018.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e per l'effetto condanna le Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di , Controparte_2
della somma di € 38.682,78 oltre interessi come in motivazione dal fatto al soddisfo;
2) Condanna le nella indicata qualità, Controparte_1
alla integrale refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.782,00, oltre € 450.00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'Avv. Maria Concetta RO per dichiarazione di anticipo resa, oltre rimborso degli esborsi corrisposti al C.T.U., come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 18.04.2021, notificata in data 23.12.2020, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., CP_2
, instando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
[...]
Con comparsa depositata in data 23.03.2021, tempestivamente rispetto all'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di appello, si costituiva , che, eccepita preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ne contestava, nel pag. 9/44 merito, la fondatezza, spiegando, poi, appello incidentale, mediante il quale sollecitava la riforma della sentenza per avere il primo Giudice accolto l'avversa domanda o, comunque, non riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2.
La causa, a seguito di diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni dovuti alla necessità di definire giudizi di più risalente iscrizione a ruolo, veniva rinviata per lo stesso incombente all'udienza del
2.5.2025, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La Corte dapprima concedeva alle parti termine fino al 10.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, salvo poi assegnare, con ordinanza del 23.06.2025, termine fino al 19.09.2025 ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive, da intendersi come sostitutivo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza dell'11.07.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore ed assegnata alla relazione dell'attuale Consigliere relatore.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione la domanda e condannava al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_2
38.682,78 a titolo di risarcimento danni, oltre che alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'avv. RO, che pag. 10/44 liquidava in euro 4.782,00 per compensi, oltre euro 450,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per quanto rileva ai fini in esame, il Giudice di prime cure riteneva provato, in base alle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado,
e , che il sinistro fosse stato causato Testimone_1 Testimone_2
esclusivamente dalla condotta imprudente del conducente di un veicolo rimasto non identificato e che la mancata identificazione dell'auto investitrice era stata dovuta alla “repentinità dell'accaduto ed un po' perché l'attenzione del testimone si è rivolta immediatamente verso caduto in terra e rimasto privo di sensi”. CP_2
In particolare, alla luce di quanto i testi avevano dichiarato, il Giudice escludeva la sussistenza della concorrente responsabilità del , CP_2
“non riscontrandosi pericolosità o imprudenza alcuna nella condotta di marcia tenuta dall'attore”.
§ 4.
Ciò posto occorre, anzitutto, soffermarsi sull'appello incidentale, il cui esame, investendo l'an debeatur, riveste carattere pregiudiziale rispetto a quello del gravame principale, concernente esclusivamente la misura del risarcimento.
Con un unico motivo censurava la sentenza di primo Controparte_1
grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni dei testi, e , fossero attendibili, ad Testimone_1 Testimone_2
onta delle “grossolane contraddizioni” in cui gli stessi incorrevano.
Al riguardo, l'impresa designata dal Fondo di garanzia deduceva che, mentre figlio dell'istante, riferiva che “gli altri Testimone_2
presenti hanno provveduto a chiamare i soccorsi e dopo poco tempo è pag. 11/44 arrivata l'autoambulanza”, il teste invece, non riportava la Tes_1
presenza di altre persone sul luogo del sinistro, fatta eccezione per quella dello stesso Inoltre, obiettava l'istante, il Testimone_2
contraddicendo il figlio dell'attore, dichiarava che era stato Tes_1
proprio sopraggiunto immediatamente dopo il Testimone_2
verificarsi del sinistro, a chiamare i soccorsi. Ed ancora, secondo l'appellante, il teste era inattendibile anche perché, avendo Tes_1
dichiarato di trovarsi a circa 100 metri dal luogo dell'impatto, non avrebbe potuto riferire con precisione i punti d'urto tra i veicoli coinvolti dal sinistro, come invece aveva fatto.
Peraltro, soggiungeva l'istante, la stessa presenza del figlio dell'appellante principale sui luoghi di causa era dubbia in quanto questi non saliva a bordo dell'ambulanza e non raggiungeva il padre in ospedale, atteso che, diversamente, gli agenti della Polizia Municipale, ivi recatisi per interrogare il ferito, avrebbero chiesto informazioni al figlio.
L'istante sosteneva, altresì, che andava valorizzata la circostanza per la quale lo stesso danneggiato, “all'atto di ricevere le prime cure, interrogato sulle cause delle lesioni, aveva riferito di un incidente stradale, senza denunciare responsabilità di terzi e/o presunte omissioni di soccorso, così come sarebbe stato naturale fare spontaneamente, se fossero state tali le modalità dell'incidente”. Del resto, l'attore non aveva denunciato” i fatti occorsigli neanche agli agenti della Polizia Municipale che lo avevano raggiunto in ospedale per assumere maggiori informazioni sui fatti accaduti, e neanche al di P.S. ove aveva Per_4
ricevuto le prime cure”. pag. 12/44 A fronte di tale comportamento inerte, colpevolmente tenuto nell'immediatezza del verificarsi del sinistro, il , solo a CP_2
distanza di 115 giorni dall'evento sporgeva una querela, che, evidentemente, era propedeutica unicamente alla proposizione del giudizio civile teso ad ottenere il risarcimento dei danni.
Dal contenuto della stessa, inoltre, emergeva la finalità chiaramente strumentale della querela, verosimilmente frutto del suggerimento di un professionista con conoscenze legali, avendo in quella sede il dichiarato di averla sporta con ritardo perché “trattandosi di CP_2
lesioni guaribili dopo il 40° giorno, la querela non è necessaria essendo il reato perseguibile d'ufficio”.
Inoltre, nella medesima querela, il riferiva di non sapere chi CP_2
fossero i propri soccorritori, così rendendo una dichiarazione chiaramente inverosimile, perché avrebbe dovuto conoscere quantomeno le generalità di uno di tali soggetti, dato che si trattava del figlio, . Testimone_2
§ 5.
La censura è infondata.
Deve premettersi, con riguardo all'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che, invocando l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. a) d. lgs. 209/05, agisca nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzie vittime della strada, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione cui questo Collegio intende dare continuità, “.. l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il pag. 13/44 sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ..” (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
Ed ancora, la Cassazione non ha mancato di rilevare come “La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all'assolvimento dell'onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del
04/11/2014) eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch'essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti pag. 14/44 gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
9939 del 18/06/2012), pur non valendo in sé stessa, al pari delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del
02/09/2013).
Di conseguenza, la prova del fatto costitutivo può essere desunta da una valutazione complessiva del materiale istruttorio e valorizzando una pluralità di elementi che, singolarmente considerati, non varrebbero a dimostrare il verificarsi dell'evento.
Infatti, si è chiarito dalla S.C. che “in una causa, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto, come definiti nello schema legale del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), non può che essere affidata a fatti secondari e dunque ad una valutazione del complesso indiziario offerto, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/06/2016, n.13282).
§ 6.
Tanto premesso, osserva il Collegio che alcuno degli elementi richiamati dall'appellante incidentale possa indurre a dubitare pag. 15/44 dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo la dinamica allegata dall'attore e puntualmente confermata dai testi.
Invero, non si ravvisa una contraddizione così eclatante e tale da minare finanche la complessiva attendibilità della prova, nell'avere il teste attribuito al figlio dell'attore l'iniziativa di chiamare Tes_1
l'ambulanza e dichiarato, invece, che i soccorsi erano Testimone_2
stati sollecitati da qualcuno degli altri soggetti presenti.
Infatti, il dato certo, riferito da entrambi i testi e confermato dalla documentazione agli atti, è che l'attore sia stato condotto al PS dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli a mezzo di ambulanza del
118 (cfr. scheda di accesso al PS, allegata sub. n. 9 della documentazione prodotta dall'appellante incidentale nel fascicolo telematico d'ufficio in data 31.3.2021).
L'avere i testi fornito dichiarazioni in parte contrastanti su chi avesse sollecitato l'arrivo dell'ambulanza raffigura, ad avviso della Corte, una discrasia di scarsa rilevanza, attenendo ad un particolare secondario rispetto alla ricostruzione dell'accaduto e, comunque, giustificabile, essendo ben possibile che si tratti del frutto di una supposizione del
(il quale, a ben vedere, non riferiva di avere personalmente Tes_1
ascoltato la conversazione di con la centrale del 118). Testimone_2
Quanto, poi, al dato, pure stigmatizzato da , della Controparte_1
mancata presenza del figlio sull'ambulanza che trasportava il padre in ospedale, si tratta, ancora una volta, di un elemento che non può indurre a dubitare della credibilità di . Testimone_2
Nulla, infatti, esclude che una simile presenza di terzi, ancorché parenti stretti dell'infortunato, non fosse consentita sul mezzo di trasporto per pag. 16/44 ragioni di sicurezza e, peraltro, giova soggiungere, dalla lettura del gravame incidentale nemmeno risulta che il procuratore di CP_1
abbia sollecitato, nel corso dell'esame testimoniale, il a
[...] CP_2
rendere sul punto chiarimenti.
Del pari, la mancata assunzione, da parte della Polizia Municipale, di informazioni da , nel corso dell'accesso che la suddetta Testimone_2
autorità compiva presso il P.O. San Giovanni Bosco, ove il leso era stato ricoverato, appare dato neutro. A tal fine rileva, invero, unicamente quanto si legge nel rapporto di incidente redatto dalla Polizia
Municipale, ritualmente prodotto in atti dall'attore originario, vale a dire il dato per cui , al momento dell'accesso degli Controparte_2
agenti di P.M. presso il P.O. S. Giovanni Bosco, non era in grado, a causa delle precarie condizioni fisiche nelle quali versava, di rendere dichiarazioni (cfr. allegato sub. 29E della documentazione prodotta telematicamente dal il 31.3.2021). CP_2
Solo tale elemento appare, invero, suscettibile di valutazione e non anche il dato della mancata acquisizione di informazioni da terzi, trattandosi di attività istruttoria del cui compimento la Polizia
Municipale non dava in alcun modo conto. Diverso sarebbe stato, ovviamente, il caso, nella specie non verificatosi, in cui Tes_2
escusso a s.i.t., avesse rilasciato dichiarazioni incoerenti con
[...]
quanto riferito dal teste vvero sostenuto in atti dall'attore. Tes_1
Riguardo, poi, all'asserita inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni del giova replicare che, essendosi il fatto verificato in orario Tes_1
diurno ed in condizioni di visibilità ottimali, è ragionevole ritenere che pag. 17/44 il teste, ancorché distante, abbia avuto modo di assistere al sinistro e di riferire i punti di urto tra auto investitrice e motociclo del . CP_2
Peraltro, la distanza di circa 100 metri, che a detta del teste lo separava dal motociclo, è un dato da apprezzare in maniera necessariamente elastica, non essendo il dichiarante in grado di misurare con assoluta precisione e ad occhio nudo la stessa. Maggiore rilevanza assume, a tal fine, l'ulteriore affermazione resa dal a mente della quale Tes_1
esso si trovava dietro il ad una distanza necessaria per CP_2
mantenere quella di sicurezza nella circolazione. Tale particolare induce a ritenere che la distanza effettiva fosse significativamente inferiore rispetto ai 100 metri pure indicati dal teste.
Con riguardo, poi, alla mancata annotazione, nel referto di PS, del dato relativo alla responsabilità di terzi e/o a presunte omissioni di soccorso, vale replicare che il modulo in esame prevedeva, tra le possibili cause della lesione, oltre all'indicazione, effettivamente presente e compilata dal sanitario, “incidente stradale .. riferisce incidente della strada”, la possibilità di specificare altro ovvero di aggiungere se vi fosse responsabilità di terzi.
Siccome tali spazi, ancorché presenti, non risultano essere stati compilati - (inclusa la casella volta ad escludere la responsabilità di terzi) - ancora una volta si è in presenza di un elemento processualmente neutro, che può agevolmente spiegarsi alla luce delle precarie condizioni di salute nelle quali versava il leso al momento del suo accesso al PS (si ricordi, al riguardo, che gli stessi agenti della P.M., ivi giunti per interrogarlo, dovevano constatare l'impossibilità dello stesso a rendere informazioni). pag. 18/44 Ed ancora, per quanto concerne il presunto carattere solo strumentale della presentazione della querela, da parte del , si tratta di CP_2
un'affermazione oggettivamente apodittica e smentita dalla sostanziale convergenza tra il tenore della dinamica del sinistro, come in essa riportato, ed il contenuto della deposizione del teste Tes_1
Né, invero, vale evidenziare la circostanza per cui, nel rispondere ad una domanda ad esso posta dai Carabinieri al momento della presentazione della querela, il rispondeva dichiarando di non CP_2
sapere chi fossero stati i suoi soccorritori.
Infatti, nel rendere tale risposta, il querelante precisava di non ricordare il particolare in quanto, al momento del soccorso, era in stato di incoscienza, essendosi ripreso solo una volta giunto in ospedale.
Orbene, tale particolare risulta pienamente coerente con quanto riferito dal teste e con il contenuto dell'annotazione, dinanzi Tes_1
riportata, operata dagli agenti della P.M., attestante l'impossibilità del
, al momento del loro accesso in ospedale, di fornire CP_2
informazioni.
Né, invero, è censurabile il dato, valorizzato dal , per cui il Controparte_1
, nel rispondere alla domanda ad esso posta dai CC, abbia CP_2
omesso di riferire le generalità del figlio , posto che, Testimone_2
ragionevolmente, il leso non intendeva considerare quest'ultimo quale soccorritore (termine, che, con ogni probabilità, è stato interpretato dal danneggiato come volto ad indentificare gli operatori sanitari del 118 che prestavano soccorso nell'immediatezza del fatto).
Del pari, il lasso temporale di 115 giorni, decorso tra il verificarsi del sinistro e la presentazione della querela, appare compatibile con le pag. 19/44 lesioni riportate dal , che lo costringevano alla sottoposizione CP_2
ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura all'arto inferiore, ad un periodo di degenza ospedaliera e di riposo domiciliare
(cfr. sul punto, la CTU svolta in primo grado e la documentazione sanitaria in atti).
Ne segue che il ritardo nella proposizione della querela, stigmatizzato dall'appellante incidentale, possa ragionevolmente spiegarsi con le condizioni di oggettiva difficoltà e sofferenza nelle quali il danneggiato versava a seguito dell'evento.
Inoltre, l'avere il dichiarato, nella querela, che la stessa non CP_2
fosse necessaria, trattandosi di reato di lesioni personali gravi per il quale la procedibilità era d'ufficio, non costituisce, ad onta del rilievo dell'appellante incidentale, elemento di valutazione negativa della complessiva attendibilità dell'istanza risarcitoria. Si tratta, invero, di una precisazione che il querelante inseriva, verosimilmente su suggerimento di un professionista legale, per fare emergere che, ad onta del decorso del termine di legge per la relativa presentazione, comunque, il procedimento penale andava attivato d'ufficio.
Inoltre, la suddetta precisazione veniva inserita, nel corpo della querela, in aggiunta all'affermazione, volta a giustificare il tempo decorso dal verificarsi del fatto, relativa alle gravi ripercussioni fisiche che il querelante aveva riportato in conseguenza del sinistro.
In conclusione, quindi, deve pienamente condividersi la valutazione, operata dal primo Giudice, di complessiva attendibilità delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del processo.
§ 7. pag. 20/44 Con ulteriore motivo di censura, pure sviluppato nel suo gravame incidentale, impugnava la sentenza per non avere il Controparte_1
primo Giudice applicato “l'art. 2054 c.c., comma 2^, vista
l'inattendibilità dei testimoni che non hanno offerto elementi tali da indurre a ritenere che parte attrice avesse superato quella presunzione di responsabilità posta anche a suo carico”. Al riguardo, l'istante osservava che, non avendo i testi offerto elementi per potere affermare che il aveva almeno tentato di attuare una manovra di emergenza CP_2
onde evitare l'impatto con il veicolo pirata ed avendo, inoltre, il teste hiaramente dichiarato che la strada teatro dell'impatto “non Tes_1
era trafficata e non presentava macchine parcheggiate” e che il CP_2
“impegnava centralmente la propria corsia” – comportamento, quest'ultimo, contrario al dovere, imposto anche in ragione dalle ridotte dimensioni della strada, di tenersi strettamente sulla destra – la domanda dell'appellante principale, anche in ipotesi di superamento delle superiori censure relative all'inattendibilità dei testi, avrebbe dovuto accogliersi solo ex art. 2054, II comma, c.c..
§ 8.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo il quale “Nel caso di scontro tra due veicoli, la prova che il sinistro si è verificato a causa della parziale invasione, da parte di uno dei veicoli, della semicarreggiata riservata a quello che procede in senso inverso, non libera il conducente di quest'ultimo dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessaria la prova concreta della regolarità della condotta di pag. 21/44 marcia di detto conducente in osservanza, in particolar modo, della regola di comportamento stabilita dall'art. 104 del d.P.R. 15 giugno 1959
n. 393 (ora abrogato dall'art. 285 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sostituito dall'art. 143), a norma del quale i conducenti dei veicoli debbono circolare sul margine destro, e non, più genericamente, nella parte destra, della carreggiata” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1663 del 21/02/1994; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 7479 del 20/03/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 33483 del
19/12/2024).
Con riguardo alla fattispecie in esame, si deve rimarcare che, dall'esame del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale, emerge come il punto di impatto al suolo, del motociclo condotto dal
, sia stato individuato al centro della semicarreggiata dallo CP_2
stesso percorsa (cfr. schizzo planimetrico del campo visivo, di cui al detto rapporto allegato sub. n. 29 della produzione telematica operata dal il 31.3.2021). CP_2
Dalle deposizioni dei testi si ricava, altresì, in senso coerente con la sopra richiamata risultanza documentale, che, al momento della collisione con l'auto cd. pirata, il si trovava al centro della CP_2
propria corsia di pertinenza.
Quanto precede induce a ritenere sufficientemente provato che lo stesso danneggiato non abbia, nell'occorso, tenuto una condotta di guida improntata ai canoni di comune prudenza e pienamente ossequiosa del disposto di cui all'art. 143 C.d.s., il quale, come noto, prescrive che “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della
pag. 22/44 carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Del resto, il descritto comportamento ha concretamente inciso nel prodursi dell'evento, essendo ragionevole supporre che, qualora avesse tenuto strettamente la destra della corsia di pertinenza, il CP_2
sarebbe riuscito ad evitare la collisione ovvero a ridurre le conseguenze dannose.
Del pari non va sottaciuto come, dalle deposizioni dei testi, nulla emerga, non avendo gli stessi saputo riferire alcunché al riguardo, circa il compimento, ad opera dell'attore, di una qualche manovra di emergenza, tesa ad evitare la collisione, e in relazione alla velocità del motociclo.
Non può, pertanto, ritenersi superata la presunzione di colpa concorrente, posta a carico dello stesso danneggiato dall'art. 2054 co. 2
c.c..
Nondimeno, nella specie, sussistono i presupposti per graduare, in termini diversi rispetto al concorso paritario previsto in generale dall'art. 2054 c.c., la responsabilità dei due conducenti (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 9040 del 15/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 20982 del
12/10/2011).
Ed invero, appare innegabile la maggiore oggettiva gravità e la più rilevante incidenza, rispetto al prodursi dell'evento, della condotta tenuta dal pirata della strada, che, nell'effettuare una manovra di sorpasso a velocità elevata, invadeva la semicarreggiata opposta, superando la linea di mezzeria continua.
pag. 23/44 A tale comportamento, nel quale si ravvisano plurime violazioni sia delle regole di comune prudenza che degli artt. 140, 141, 146, 148 e che rappresenta la condicio sine qua non dell'evento, deve ritenersi corrisponda una quota di responsabilità pari all'80%.
Alla condotta tenuta dal danneggiato, che ha avuto senza dubbio una più ridotta incidenza causale nel determinismo dell'evento, atteso che, in ogni caso, il stava viaggiando all'interno della sua corsia di CP_2
marcia, va ascritta una quota di responsabilità residua pari al 20%.
Nei termini appena indicati si impone, quindi, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
§ 9.
Può, a questo punto, procedersi all'esame dell'impugnazione principale.
Deve premettersi che, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, il Giudice dichiarava di volere fare proprie le risultanze della CTU ed asseriva che l'ausiliare aveva riconosciuto al leso un danno biologico permanente del 12%, un pregiudizio derivante dall'inabilità temporanea totale di 40 giorni e dall'inabilità temporanea parziale al 50% di 110 giorni.
Quindi, applicando le tabelle di Milano relative all'anno 2018, considerando l'età (di anni 48) che il aveva al momento del CP_2
fatto, riconosceva l'importo di euro 28.439,00 per il danno biologico permanente, quello di euro 3.920,00 per la ITT, di euro 5.390,00 per la
ITP al 50%.
§ 10. pag. 24/44 , con il primo motivo d'appello, censurava la parte di Controparte_2
sentenza appena riportata, lamentando che il Tribunale gli aveva liquidato l'importo tabellare corrispondente ad un danno biologico permanente pari al 12%, nonostante il CTU avesse stimato tale lesione mediante l'indicazione di un range del 12-13% e senza indicare le ragioni che lo avevano indotto a recepire il valore più basso di siffatta valutazione.
Sosteneva, quindi, che il danno biologico doveva esser determinato, ponendo a base del calcolo un'invalidità pari al 13% o, almeno, al valore medio del 12,5%.
§ 11.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Effettivamente, la CTU, alle cui risultanze il primo Giudice aveva dichiarato di volersi conformare, concludeva affermando: “Dalle lesioni riportate sono residuati postumi invalidanti permanenti, incidenti sull'integrità psicofisica del soggetto, valutabili intorno al 12-13 %
(dodici – tredici per cento)”.
Al cospetto di tale dato, il primo Giudice, riconosceva l'importo tabellare corrispondente ad un danno del 12%, senza dar conto delle ragioni che lo inducevano ad optare per la percentuale più bassa del range indicato dal CTU.
Ne segue che, in parte qua, la sentenza vada riformata, perché pur essendo la percentuale del 12, accordata dal Giudice, compresa nella forbice indicata dal CTU, non emergono peculiari ragioni, di ordine medico legale, che possano indurre a preferirla a quella più elevata
(pari al 13%). pag. 25/44 Ne segue che, tenendo sempre conto del carattere necessariamente equitativo della liquidazione in esame, il pregiudizio da invalidità permanente possa determinarsi più correttamente nella misura pari alla media aritmetica dei due valori stimati dal CTU e, quindi, nel
12,5%.
Nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno, premesso che alcuna questione è stata sollevata dalle parti circa il sistema tabellare utilizzato dal Tribunale, occorre, poi, fare necessariamente applicazione della tabella milanese nella sua più aggiornata versione, pubblicata nel mese di giugno 2024, e tanto, invero, in ossequio al consolidato principio secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta” (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 8352 del 30/03/2025).
Ne segue che, operando la media aritmetica tra euro 26.180,00, corrispondente al valore monetario del danno biologico dinamico relazionale del 12%, ed euro 29.557,00, che rappresenta il valore monetario di un danno biologico nella sua componente dinamico relazionale del 13%, si perviene all'importo di euro 27.868,5.
§ 12.
Con il motivo articolato al punto 3 del suo atto di gravame, il CP_2
si doleva della mancata personalizzazione del danno biologico e dell'omesso riconoscimento del danno morale, evidenziando, quanto a quest'ultimo, che il Giudice, pur avendone predicato l'astratta risarcibilità, non ne aveva in concreto tenuto conto e sollecitava, quindi, pag. 26/44 a tal fine, il riconoscimento di un incremento compreso tra ½ ed ¼ del valore tabellare di base.
Riguardo alla personalizzazione, chiedeva che fosse applicato l'incremento del 46% previsto dalla tabella milanese per un danno permanente del 13% o la percentuale di incremento proporzionalmente corrispondente al danno del 12,5%.
Sosteneva che l'esigenza della personalizzazione sussisteva alla luce delle gravi ripercussioni che l'evento dannoso avevano avuto sulla sua attività di imprenditore, avendo egli, nel periodo successivo al sinistro, sofferto una sensibile contrazione di reddito, maturato una consistente morosità nel pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a sede dell'attività di impresa, subito finanche la dichiarazione di fallimento, successivamente revocata per accertata carenza di uno dei requisiti soggettivi di fallibilità.
Evidenziava, quindi, che vi era stata una modificazione peggiorativa della vita (danno dinamico-relazionale) ed un pregiudizio interiore, corrispondente al patimento morale in tutti i suoi aspetti, come riconosciuto dallo stesso CTU che discorreva “di una polarizzazione ideativa del soggetto sull'incidente accaduto e sulle sue conseguenze della vita relazionale”.
L'appellante sosteneva, altresì, che, nel liquidare il danno da invalidità permanente, il Giudice aveva riconosciuto il punto di valore minimo pari ad euro 98,00 pro die, senza riconoscere incrementi giustificati dalla gravità delle conseguenze lesive prodottesi in rapporto alla sua attività lavorativa. Sollecitava, pertanto, il riconoscimento del punto massimo delle tabelle di Milano 2018, corrispondente per la ITT ad pag. 27/44 euro 147,00 al giorno o, in via gradata, del valore medio di euro 122,50 al giorno, oltre ad un incremento finalizzato a compensare il pregiudizio morale.
§ 13.
Le censure che precedono non meritano di essere accolte.
Al riguardo, occorre in primo luogo ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025).
Nella specie, non emerge alcuna di tali peculiari e del tutto anomale conseguenze, tale non potendosi considerare la dedotta ripercussione dei postumi sulla psiche dell'attore, per l'assorbente ragione che, all'esito dell'esame neuro-psichico del , il CTU osservava “Dal CP_2
discorso emerge una lieve tendenza alla polarizzazione ideativa sull'incidente accaduto e sugli esiti riportati;
il paziente riferisce soggettivamente episodi di ansia con attacchi di panico” e nelle conclusioni riteneva che “In merito alla riferita sintomatologia soggettiva (episodi ansiosi con attacchi di panico) questa non trova pag. 28/44 adeguato sostegno sia sotto il profilo documentale (assenza di certificazioni specialistiche a riguardo) che clinico”.
Riguardo, poi, alle lamentate ripercussioni che, secondo l'appellante,
l'evento traumatico oggetto di causa avrebbe avuto sulla sua attività imprenditoriale, è sufficiente richiamare quanto appresso si dirà con riferimento al motivo di appello concernente il danno patrimoniale. E' chiaro, infatti, che, non potendosi ritenere raggiunta la prova della concreta incidenza causale delle lesioni rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa, non si giustifichi nemmeno una personalizzazione del danno biologico.
Peraltro, al riguardo, nemmeno sussiste una cenestesi lavorativa, avendo il CTU chiaramente affermato che i postumi permanenti non incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando e non avendo l'ausiliare affatto riconosciuto che, a causa delle lesioni patite, il possa andare incontro, nello svolgimento della sua attività CP_2
imprenditoriale, ad una “maggiore usura, fatica e difficoltà” (cfr. chiarimenti depositati dal CTU nel fascicolo telematico in data
17.5.2018).
Deve, quindi, ritenersi che le ripercussioni negative che l'evento lesivo ha avuto sugli aspetti dinamico relazionali della vita del non CP_2
vadano al di là di quelle ordinariamente conseguenti al tipo di pregiudizio in concreto prodottosi.
§ 14.
Quanto al lamentato omesso riconoscimento del danno morale, la censura è del pari infondata in quanto il Tribunale riconosceva l'importo di euro 28.439,00, a titolo di “danno biologico 12% (età 48 pag. 29/44 anni)”, vale a dire una somma che è volta a ristorare sia la componente dinamico relazionale che quella di sofferenza soggettiva interiore del danno biologico. Infatti, la tabella di Milano versione 2018, utilizzata dal primo Giudice, contemplava, per ciascuna percentuale di invalidità, il riconoscimento di un importo unitario teso a ristorare sia il danno biologico che quello morale (cfr. 1, 2 della relazione illustrativa della suddetta tabella).
Peraltro, siccome, in ragione dell'accoglimento del primo motivo, si è proceduto alla parziale rinnovazione, secondo la versione 2024 delle medesime tabelle, della liquidazione del danno da invalidità permanente, occorre, ovviamente aggiungere, alla somma in precedenza indicata, pari ad euro 27.868,5, tesa a compensare il danno dinamico relazionale, l'ulteriore importo che, nella suddetta aggiornata versione della tabella, ristora il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Quindi, operando la media aritmetica della componente relativa al danno morale, corrispondente ad una I.P. del 12 e del 13% per un soggetto di 48 anni, pari, rispettivamente, in base alla tabella di Milano del 2024, ad euro 7.331,00 e ad euro 8.571,00, si ottiene euro 7.951,00.
Sommando euro 27.868,5 ad euro 7.951,00, si ottiene euro 35.819,5.
§ 15.
Riguardo, poi, al danno da invalidità temporanea, il motivo è infondato in quanto l'importo di euro 98,00 al giorno, per ciascun giorno di ITT, e la somma pari al 50% di esso, per i giorni di ITP indicati dal CTU, include, sempre secondo la tabella milanese del 2018, di cui il Giudice ha fatto applicazione, il ristoro del danno temporaneo sia nella sua pag. 30/44 componente biologica che morale (cfr. pag. 3 della relazione illustrativa della tabella).
Né invero, si giustifica l'incremento, a titolo di personalizzazione, dell'importo tabellare di base, pure sollecitato dall'appellante, per le considerazioni già esposte dinanzi in relazione al danno biologico permanente.
Ne segue che, a titolo di danno biologico e morale temporaneo, debba ritenersi congruo il riconoscimento della somma, indicata dal primo
Giudice, di euro 9.310,00.
§ 16.
L'appellante censurava, altresì, la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, nonostante le “risultanze mediche oltre che contabili-amministrative in atti” dimostrassero a suo avviso il contrario.
Sul punto, invero, l'appellante evidenziava che, fino all'anno di imposta
2010, la sua attività imprenditoriale era stata redditizia, tanto che egli aveva dichiarato al Fisco ricavi per euro 144.694,00, mentre dal
“modello UNICO PF 2012 ANNO D'IMPOSTA 2011 cioè l'anno dopo il sinistro del 06.10.2010” risultavano perdite consistenti.
Il deduceva che a causa del sinistro era stato costretto a CP_2
chiudere la propria attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di carta, cartone ed articoli di cartoleria, subendo in data 3.2.2011 lo sfratto dal locale commerciale ove esercitava la stessa, non essendo stato in grado di pagare il canone. Lamentava, poi, di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 281 del 2012, emessa dal Tribunale di Napoli, poi pag. 31/44 revocata dalla Corte d'appello per insussistenza dei requisiti di fallibilità indicati dalla legge.
A conforto del proprio assunto, l'istante, nel richiamare il contenuto delle note deduttive di chiarimenti depositate dall'ausiliare del
Tribunale in risposta ai rilievi del suo consulente di parte, affermava che lo stesso CTU aveva riconosciuto la necessità di pervenire ad una liquidazione autonoma del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
L'appellante soggiungeva che la valutazione del CTU, tesa ad escludere l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa, era semplicistica e
“penalizzante considerato che un imprenditore anche piccolo che quale ditta individuale lavora in proprio e da solo, costretto a letto in ospedale ed a terapie riabilitative per due anni con un'invalidità riconosciuta anche dal ctu per un periodo di 6 mesi -NON CONTINUATIVI- non ha potuto lavorare”.
Inoltre, l'istante lamentava che il Tribunale, aderendo anche in tal caso alle conclusioni cui perveniva il proprio Ausiliare, non aveva riconosciuto che il danneggiato aveva riportato altresì un “danno psichico o comunque una sintomatologia soggettiva da riferiti attacchi di panico con prescrizioni mediche di ansiolitici richiamati in atti della ctu ( accettate e riconosciute anche dal consulente medico della controparte ) con una considerazione della incidenza clinica delle stesse e/o dell'artralgia da lui diagnosticata sulla capacità lavorativa”.
§ 17.
Il motivo è infondato.
pag. 32/44 Il Tribunale correttamente rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da contrazione del reddito, conseguente alla dedotta perdita della capacità lavorativa specifica, formulata dall'attore, in adesione alle valutazioni medico legali espresse dal CTU, dott. cui anche questo Collegio ritiene di potersi Persona_3
uniformare siccome adeguatamente motivate.
Il CTU, infatti, eseguito l'esame obiettivo di , rilevava: Controparte_2
“a carico dell'arto inferiore sinistro, gli esiti della pregressa frattura scomposta del piatto tibiale rappresentati da una ricorrente artralgia con modiche limitazioni funzionali, ben rapportabili alla frattura riportata. Nella valutazione del danno va inoltre considerato la presenza dei mezzi di sintesi ed il minimo danno all'efficienza estetica del soggetto determinato dagli esiti cicatriziali della pregressa ferita chirurgica.
Infine, è presente una riferita sofferenza regionale a carico dell'emitorace sinistro, pienamente compatibile con gli esiti delle fratture costali multiple subite. In merito alla riferita sintomatologia soggettiva (episodi ansiosi con attacchi di panico) questa non trova adeguato sostegno sia sotto il profilo documentale (assenza di certificazioni specialistiche a riguardo) che clinico”.
Pertanto, l'ausiliare del Tribunale concludeva sostenendo che il
, per i postumi dinanzi descritti, presenta “una riduzione della CP_2
propria integrità psicofisica valutabile intorno al 12-13%. Tali postumi possono essere definiti permanenti e non suscettibili di miglioramento a seguito di ulteriori trattamenti chirurgici o riabilitativi, essendo ormai trascorsi anni dall'evento traumatico e vanno altresì considerati sulla
pag. 33/44 base del danno biologico alla persona, ma non incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando”.
In aggiunta a quanto appena trascritto, poi, il CTU, nelle note di replica alle osservazioni critiche del consulente di parte dell'attore, chiariva che: “Nel caso di specie, relativamente alla capacità lavorativa specifica, il periziando, durante la raccolta dei dati anamnestici, ha dichiarato di essere un “imprenditore”. Tale generico impegno lavorativo non può ritenersi inficiato dai postumi riscontrati. D'altronde lo stesso consulente tecnico di parte attrice, Dott. nella sua relazione di parte, dopo Per_5
aver valutato i postumi permanenti, non fa alcun riferimento in merito ad una presunta incidenza di questi sull'attività lavorativa specifica del soggetto”.
In aggiunta deve rimarcarsi che l'istante – il quale deduceva di essere titolare di un'attività di vendita all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, nonché di apparecchiature informatiche – non abbia offerto elementi probatori, documentali o testimoniali, capaci di fare emergere la fallacia delle conclusioni espresse dal CTU.
Non vi sono, in atti, risultanze da cui inferire che, a causa e dopo la stabilizzazione dei postumi, l'attore sia stato definitivamente impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa cui era dedito prima del sinistro ovvero alcun'altra attività confacente alle sue attitudini personali.
Tale carenza istruttoria preclude l'accoglimento della domanda, in adesione a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può pag. 34/44 farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. Civ.
Sentenza n. 2758 del 12/02/2015, conf. Cass. Civ. ord. n. 14241 del
23/05/2023).
Del resto, la documentazione posta a fondamento della censura, che a detta dell'appellante principale il primo Giudice ometteva di valorizzare, in realtà, non dimostra che il non abbia potuto CP_2
continuare a svolgere l'attività di imprenditore commerciale a causa del sinistro verificatosi il 6.10.2010, ma comprova soltanto che, nel periodo d'imposta relativo all'anno 2010, l'attività svolta era stata produttiva di ricavi pari ad euro 144.694,00, mentre nel periodo di imposta successivo, relativo all'anno 2011, non vi erano stati ricavi ma solo perdite pari ad euro 47.972,00.
La significativa contrazione dell'attività imprenditoriale, registratasi nell'anno di imposta 2011, non può automaticamente ricollegarsi, sul piano causale, alle lesioni sofferte dall'attore in conseguenza del sinistro stradale, tenuto conto del fatto che il periodo di ITT stimato dal
CTU è stato oggettivamente contenuto, e pari a 40 giorni, e che è risultata del tutto carente la prova del se ed in quale misura la menomazione riportata dal in conseguenza del sinistro abbia CP_2
inciso sulla capacità di guadagno dello stesso. pag. 35/44 Del resto, ad ulteriore conforto di quanto appena osservato, merita rimarcare come la morosità del nel pagamento dei canoni di CP_2
locazione, relativi al locale destinato a sede dell'attività imprenditoriale, da cui originava lo sfratto convalidato con ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano dell'11.1.2011, maturava in un periodo (da marzo a settembre 2010) significativamente anteriore al verificarsi del sinistro stradale oggetto di causa.
Tanto, invero, costituisce rilevante indizio della verosimile riconducibilità della cessazione dell'attività di impresa a cause diverse dalla temporanea impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni conseguente al sinistro stradale.
Peraltro, la valutazione del CTU, il quale escludeva che il danno biologico riscontrato in capo al fosse in grado di incidere, CP_2
compromettendola o riducendola, sulla sua capacità di produrre reddito in relazione all'attività svolta, è pienamente coerente con la non rilevante entità dei postumi, dallo stesso ausiliare stimata, come visto, nel 12-13% di invalidità permanente.
Del resto, la prova presuntiva, invocata dall'appellante, non soccorre, nel caso di specie, proprio alla luce della contenuta entità dei postumi, considerato che, normalmente, è proprio l'elevata percentuale di invalidità permanente a rendere altamente probabile la menomazione della capacità lavorativa specifica (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 25634 del 14/11/2013).
§ 18.
In conclusione, il danno sofferto dall'attore deve quantificarsi in euro
35.819,5 per danno biologico e morale permanente, in euro 9.310,00 pag. 36/44 per ITT ed ITP, in euro 933,78 per spese mediche. Dovendosi necessariamente esprimere il danno complessivo in valori risalenti alla stessa data, occorre rivalutare dal mese di marzo 2018, cui risale la liquidazione dei danni patrimoniale e biologico/morale temporaneo operata dal Giudice, ed il mese di giugno 2024, cui risulta aggiornata la tabella di Milano della quale si è fatto applicazione dinanzi per rideterminare il danno biologico/morale permanente.
Ne segue che rivalutando l'importo di euro 10.243,78, corrispondente a quanto liquidato dal primo Giudice per danno patrimoniale, ITT, ITP, dal 14.3.2018 al 5.6.2024, si ottiene euro 12.036,44 (indice alla decorrenza: 101,7; indice alla scadenza: 119,5; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,175; totale rivalutazione: € 1.792,66).
Quindi, sommando euro 12.036,44 ad euro 35.819,5, si ottiene euro
47.855,94, importo che, ridotto del 20% (pari ad euro 9.571,18), per il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato, ascende ad euro
38.284,76.
§ 19.
Ciò posto giova rilevare che, nella comparsa di costituzione depositata in questo grado di giudizio, , auspicando la riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza, domandava condannarsi il alla CP_2
restituzione dell'importo di euro 42.347,45, allo stesso versato in esecuzione della pronuncia.
L'istanza è fondata per quanto di ragione.
Deve premettersi che l'appellante incidentale ha documentato l'avvenuto pagamento al , in data 22.12.2020, in esecuzione CP_2
della sentenza di primo grado, della somma di euro 42.347,45. pag. 37/44 Tanto premesso, nel procedere alla determinazione della somma da restituirsi all'appellante incidentale, occorre applicare il principio a mente del quale “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Facendo applicazione del sopra richiamato insegnamento, si dovranno, anzitutto, calcolare gli interessi legali a decorrere dal 06.10.2010, data di verificazione del sinistro, sull'importo come in questa sede riconosciuto, previamente devalutato alla suddetta data ed anno per anno rivalutato fino al 22.12.2020, data del pagamento eseguito dall'impresa designata.
Quindi, devalutando euro 38.284,76, dal 5.6.2024 al 6.10.2010, si ottiene euro 30.027,26 (indice giugno 2024: 119,5; indice ottobre pag. 38/44 2010: 137,8; raccordo indici: 1; indice di devalutazione: 0,784; totale devalutazione: € 8.257,50).
Gli interessi legali sull'importo di euro 30.027,26 anno per anno rivalutato dal 6.10.2010 al 22.12.2020, ammontano ad euro 3.095,68 ed il capitale alla stessa data rivalutato ascende ad euro 32.789,77,
(indice alla decorrenza: 137,8; indice alla scadenza: 102,3; raccordo indici: 1,471; coefficiente di rivalutazione: 1,092 totale rivalutazione: €
2.762,51), per un totale di capitale ed interessi pari ad euro 35.885,45.
Ne segue che, avendo versato al danneggiato euro 42.347,45, CP_1
abbia diritto di ripetere dallo stesso euro 6.462,00, oltre interessi
[...]
legali dal 22.12.2020 al soddisfo.
§ 20.
Con l'ultimo motivo del suo appello principale, il impugnava il CP_2
capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese di lite, obiettando che il primo Giudice, errando, aveva applicato lo scaglione relativo ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, mentre, avendo liquidato a titolo risarcitorio la somma di euro 38.682,78, avrebbe dovuto riconoscere i compensi tabellari medi dello scaglione superiore, concernente le controversie da euro
52.001,00 fino ad euro 260.000,00. Si doleva, altresì, del mancato ingiustificato riconoscimento della pure richiesta maggiorazione del
30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/14).
pag. 39/44 Chiedeva, quindi, volersi rideterminare in aumento le spese processuali, tenuto conto della nota da esso depositata in primo grado e degli esborsi sostenuti.
§ 21.
Il motivo risulta assorbito in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, che impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, sia pure in misura inferiore al petitum, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di , non essendo ravvisabile, per l'accertato concorso di Controparte_1
colpa, una situazione di soccombenza reciproca nemmeno parziale.
Nondimeno, la significativa minore entità del decisum rispetto al petitum giustifica una riduzione del 30% dei compensi tabellari medi dello scaglione di riferimento che si indentifica, quanto al primo grado, secondo il valore della domanda tenuto conto della somma in questa sede liquidata, in quello relativo alle cause da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00 e, quanto al giudizio di appello, in quello relativo alle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, nel quale rientra il disputatum dell'appello, corrispondente alla differenza tra importo riconosciuto dal primo Giudice ed importo effettivamente spettante al
. CP_2
In relazione al giudizio di primo grado, inoltre, occorre fare applicazione dello scaglione di cui si è detto, come risultante dal D.M. n.
pag. 40/44 55/2014, aggiornato con il D.M. 37 del 08.03.2018, vigente al momento della pubblicazione della sentenza appellata.
Ne segue che, in ordine al primo grado, le spese vadano rideterminate come segue: euro 869,46 per esborsi;
euro 8.084,1, pari al compenso tabellare ottenuto applicando i valori medi dello scaglione e l'incremento del 30% per la sola fase decisoria, per utilizzo di tecniche informatiche;
riduzione del 30%, pari ad euro 2.425,23, per accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum;
compenso residuo dovuto pari ad euro 5.658,87.
Rispetto al giudizio di appello, applicando il D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00, si ottiene: euro 2.915,00 compenso tabellare medio;
riduzione del 30%, per accertamento del concorso di colpa ed accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum, pari ad euro 874,50; compenso residuo dovuto euro 2.040,50, oltre euro
804,00 per esborsi.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono essere distratte in favore dell'avv. Maria Concetta RO, dichiaratasi antistataria.
La domanda di restituzione dell'importo di euro 7.073,87, da essa versato al suddetto avvocato in esecuzione dell'impugnata sentenza, pure avanzata dal deve, infine, rigettarsi. Controparte_1
Infatti, l'ammontare complessivo delle spese di lite di entrambi i gradi, come dinanzi quantificato, supera l'importo corrisposto da CP_1
. E' evidente, peraltro, che la riscossione di quanto in questa sede
[...]
liquidato a titolo di spese giudiziale possa avvenire, da parte del pag. 41/44 distrattario, previa detrazione della somma già incamerata allo stesso titolo in data 21.12.2020.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_1
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione
[...]
del F.G.V.S., avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure dell'80% e del 20%, del conducente del veicolo non identificato e di ed accerta che il risarcimento Controparte_2
del danno patrimoniale e non e degli interessi legali, spettante all'appellante principale alla data del 22.12.2020, ammonta ad euro 35.885,45;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, condanna alla CP_1 Controparte_2
restituzione, in favore della stessa, dell'importo di euro 6.462,00, oltre interessi legali dal 22.12.2020 al soddisfo;
c) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_1
procuratore antistatario, avv. Maria Concetta RO, detratto quanto già riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado, delle spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 869,46 per esborsi, euro 5.658,87 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella pag. 42/44 misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 804,00 per esborsi, euro
2.040,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott.ssa Alessia Pasquariello)
pag. 43/44 pag. 44/44
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 1/2021, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19/09/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”. nelle note depositate in data 12.9.2025, Controparte_1
richiamava il contenuto della comparsa conclusionale depositata il
5.9.2025 e della comparsa di costituzione, con la quale così concludeva:
“Voglia la Corte 1) respingere l'appello proposto dal Signor CP_2
perché inammissibile ed improponibile, rigettando, comunque,
[...]
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa introdotta nei confronti della
[...]
, nella costituita qualità; 2) in accoglimento dell'appello Controparte_3
incidentale proposto da , nella qualità, respingere perché Controparte_1
infondata l'originaria domanda risarcitoria proposta da CP_2
o, tuttalpiù, dichiarare il concorso di colpa dei conducenti;
3)
[...]
condannare comunque , ed il suo legale, attributario Controparte_2
delle spese e competenze di primo grado, alla restituzione degli importi ricevuti a seguito della sentenza del Tribunale, apri ad € 42.347,45 in favore del , ed € 7.073,87 in favore dell'avvocato oltre CP_2
rivalutazione ed interessi dal pagamento. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con accessori di legge;
in via gradata, compensare integralmente le stesse”.
L'appellante principale, invece, ometteva di depositare note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza. Tale carenza induce a ritenere richiamate le conclusioni precedentemente rassegnate nelle note scritte depositate in data
23.4.2025, con le quali la parte, chiedendo l'accoglimento dell'appello ed il rigetto del gravame incidentale, aveva, altresì, richiamato le conclusioni di cui all'atto di appello, scritto in cui così aveva concluso:
“
1. condannare la convenuta n.q. di F.G.V.S. al Controparte_4
risarcimento di tutti i danni patiti diretti e indiretti, patrimoniali, morali
e biologici residuati in dipendenza ed in conseguenza dell'evento dannoso sopra descritto, richiesti nella misura del 13% di danno biologico od in via gradata del 12,5%, statuendo che il danno ha inciso sulla capacità lavorativa del danneggiato con conseguente aumento dell'importo del risarcimento, ed un'applicazione della personalizzazione del danno fino al massimo, in via gradata anche medio ed ancora più gradata minimo ed un'applicazione del danno morale e/o ex morale in percentuale delle singole voci di danno biologico sia permanente che da invalidità temporanea di ½ che si richiede od in via gradata anche di 1/3 od ancora più gradata di ¼. Ed una riquantificazione monetaria del danno da ITT di 40gg. con applicazione del parametro di valore monetario massimo e/o in via gradata medio, il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo;
con vittoria delle spese del secondo grado, ed attribuzione al procuratore e con condanna delle al Controparte_1
risarcimento in favore della Sig. della somma totale di Controparte_2
€ 84.369,18 risultante dalle voci di Euro 32.358,00 per i 13% punti di invalidità permanente di danno biologico con un aumento personalizzato di Euro 14.884,68 ed un ulteriore aumento di Euro pag. 2/44 16.179,00 quale danno morale e/o ex morale + 13.965,00 € Euro quale somma del danno da invalidità temporanea calcolato su 40 gg. al 100% con il valore massimo di Euro 147 a giorno e 110 giorni al 50% con un ulteriore aumento, ex morale di Euro 6.982,50 € oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento e/o di quella diversa somma maggiore o minore che l'adita Corte vorrà accogliere in via gradata o determinare ricorrendo al suo equo e prudente apprezzamento;
- ovvero di quella diversa percentuale e/o diversa somma che l'adita
Corte vorrà determinare ricorrendo al suo equo e prudente apprezzamento oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento al netto della somma già percepita;
b) condannare la convenuta, alla refusione delle spese e competenze di giudizio del primo grado, oltre rimborso generale al 12,50 %, IVA e CPA come per legge ed attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria, giusta nota spese che applica l'aumento ex art. 4, comma 1 bis per la predisposizione pct e collegamenti ipertestuali nella redazione atti ex d.m. 37 del 08.03.2018, allegata al fascicolo di primo grado (doc.
46) ovvero di quella diversa somma che tenga conto dello scaglione di valore liquidato e delle attività espletate con applicazione del valore da medio a massimo secondo equo e prudente apprezzamento della Corte di
Appello anche con aumento ex art. 4, comma 1 bis per la predisposizione pct e collegamenti ipertestuali nella redazione atti ex d.m. 37 del
08.03.2018. Pertanto condannare la convenuta al pagamento di € 25
.254,73 oltre l'aumento del 30% da applicarsi sul compenso tabellare liquidato, per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e fruizione di atti e allegati nell'ambito del pct ( art. 4, pag. 3/44 comma 1bis ) pari ad Euro 7.576,20 oltre Euro 1.000,00 per spese vive giusta nota spese doc 46 del fascicolo di primo grado cui integralmente si rimanda e che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta ovvero di quella diversa somma a diminuirsi a seconda dello scaglione di valore utilizzato e/o alla valutazione dei compensi di valore tra medio e massimo nell'ambito dello scaglione applicato, che l'Adita Corte vorrà applicare. Pertanto se la Corte riterrà di Voler applicare lo scaglione di valore ulteriore compreso tra i 26.000,00 Euro e fino a 52.000,00 euro
l'importo liquidabile sarà pari ad Euro 18.402,00 giusta nota spese allegata in questo grado di giudizio (cui integralmente si rimanda e che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta), considerato anche in questo caso l'aumento di 1/3 per predisposizione pct ( pari ad Euro
4.020,60 ) oltre spese vive ( pari ad Euro 1.000,00 ) . Il tutto oltre spese generali, iva, cpa ed attribuzione.
4. Condannare la convenuta alla refusione delle spese, compensi professionali, spese generali, IVA e CPA, di questo grado di giudizio con attribuzione alla procuratrice antistataria”.
La Corte, esaminati gli atti, alle 12.50, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pag. 4/44
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7660/2020, pubblicata in data 17/11/2020 dal Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
24/03/1962 e residente in Villaricca (Na) al Corso Europa, 487, elettivamente dom.to in Giugliano in Campania, alla Via B. Puoti n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta RO (C.F.:
, la quale lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
pag. 5/44 APPELLANTE
E
(C.F. , P.IVA. ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, quale Impresa
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona dei suoi Dirigenti e procuratori speciali, dott. CP_5
e dott. , il primo nella sua qualità di
[...] CP_6 [...]
e procuratore speciale della Controparte_7
Società, ed il secondo quale Dirigente e procuratore speciale della stessa, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 44, presso lo studio dell'avv. Erasmo Augeri (C.F.: ), CodiceFiscale_3
che la rappresenta e la difende giusta procura generale alle liti del
26/07/2017 per Notaio Dott. di Milano, Rep. n. 3999, Persona_1
Racc. n. 2141;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del d.lgs. n. 209/2005.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14.4.2015, Controparte_2
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, nella Controparte_1
pag. 6/44 qualità di compagnia assicurativa preposta alla gestione dei sinistri da parte del F.G.V.S., deducendo che: - in data 06/10/2010 alle ore 12:30 circa, mentre era alla guida del proprio motociclo HONDA SH300 tg.
DK99911 e percorreva la Via Masoni in Napoli con direzione via S.
Maria ai Monti, all'altezza del civico n.167, veniva colliso frontalmente da un autoveicolo, rimasto non identificato, il cui conducente, proveniente dal senso opposto di marcia con direzione Via Vecchia
Miano, nel tentativo di compiere una manovra di sorpasso, superava la striscia continua di mezzeria, invadendo la corsia da esso percorsa e facendolo rovinare al suolo;
- il conducente dell'autoveicolo si dava alla fuga subito dopo la collisione;
- a causa del sinistro, il motociclo riportava danni diretti alla zona anteriore e danni indiretti alla zona laterale e meccanica;
- esso istante riportava lesioni personali gravissime tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza, che lo trasportava presso l'Ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano "trauma toracico con multiple fratture alle costole contusione trauma addominale frattura piatto tibiale sinistro... trauma cranico facciale" con prognosi di 30 giorni e disponevano il ricovero d'urgenza, come da referto medico n. 030243 e relazione medica in intestazione alla cartella clinica n. 35553; - in data 8.10.2010 il paziente veniva trasferito presso il P.O. di Napoli, ove, il Per_2
13.10.2010, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con posizionamento di 3 viti cui seguiva un lungo periodo di cure ed esami durato circa cinque anni, all'esito del quale residuavano postumi;
- sul luogo del sinistro, oltre all'ambulanza, sopraggiungeva anche la polizia municipale dell'Unità Operativa Stella di Napoli, i cui pag. 7/44 agenti redigevano il verbale del sinistro;
- esso istante sporgeva denuncia contro ignoti ed il procedimento penale si concludeva con l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del fatto;
- a causa del lungo periodo di cure riabilitative cui si sottoponeva, era stato impedito nello svolgimento della propria attività e, per la conseguente contrazione del reddito che ne era derivata, aveva subito lo sfatto dal locale di Corso Europa in Villaricca ove la esercitava;
- il Tribunale di
Napoli dichiarava il fallimento della sua ditta individuale, sentenza poi riformata dalla Corte d'appello solo per la ritenuta inesistenza delle condizioni soggettive di fallibilità; - a seguito dell'incidente aveva smesso di lavorare a causa delle difficoltà non solo motorie ma anche psichiche manifestatesi.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva volersi accertare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro e condannarsi , nella qualità Controparte_1
anzidetta, al risarcimento di tutti i danni da esso sofferti, compreso il danno morale e la personalizzazione.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'improponibilità Controparte_1
della domanda, stante l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt.
283 ss. d.lgs. n. 206/2005, e, nel merito, ne contestava la fondatezza.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi Testimone_1
e e l'espletamento di una CTU medico legale, Testimone_2
nominandosi all'uopo il dott. medico-chirurgo Persona_3
specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale, dopo aver prestato giuramento, depositava telematicamente sia l'elaborato peritale, che, in pag. 8/44 risposta alla richiesta di chiarimenti sollecitata dall'attore, un'integrazione di consulenza in data 17.05.2018.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e per l'effetto condanna le Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di , Controparte_2
della somma di € 38.682,78 oltre interessi come in motivazione dal fatto al soddisfo;
2) Condanna le nella indicata qualità, Controparte_1
alla integrale refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.782,00, oltre € 450.00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'Avv. Maria Concetta RO per dichiarazione di anticipo resa, oltre rimborso degli esborsi corrisposti al C.T.U., come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 18.04.2021, notificata in data 23.12.2020, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., CP_2
, instando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
[...]
Con comparsa depositata in data 23.03.2021, tempestivamente rispetto all'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di appello, si costituiva , che, eccepita preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ne contestava, nel pag. 9/44 merito, la fondatezza, spiegando, poi, appello incidentale, mediante il quale sollecitava la riforma della sentenza per avere il primo Giudice accolto l'avversa domanda o, comunque, non riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2.
La causa, a seguito di diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni dovuti alla necessità di definire giudizi di più risalente iscrizione a ruolo, veniva rinviata per lo stesso incombente all'udienza del
2.5.2025, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La Corte dapprima concedeva alle parti termine fino al 10.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, salvo poi assegnare, con ordinanza del 23.06.2025, termine fino al 19.09.2025 ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive, da intendersi come sostitutivo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza dell'11.07.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore ed assegnata alla relazione dell'attuale Consigliere relatore.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione la domanda e condannava al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_2
38.682,78 a titolo di risarcimento danni, oltre che alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'avv. RO, che pag. 10/44 liquidava in euro 4.782,00 per compensi, oltre euro 450,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per quanto rileva ai fini in esame, il Giudice di prime cure riteneva provato, in base alle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado,
e , che il sinistro fosse stato causato Testimone_1 Testimone_2
esclusivamente dalla condotta imprudente del conducente di un veicolo rimasto non identificato e che la mancata identificazione dell'auto investitrice era stata dovuta alla “repentinità dell'accaduto ed un po' perché l'attenzione del testimone si è rivolta immediatamente verso caduto in terra e rimasto privo di sensi”. CP_2
In particolare, alla luce di quanto i testi avevano dichiarato, il Giudice escludeva la sussistenza della concorrente responsabilità del , CP_2
“non riscontrandosi pericolosità o imprudenza alcuna nella condotta di marcia tenuta dall'attore”.
§ 4.
Ciò posto occorre, anzitutto, soffermarsi sull'appello incidentale, il cui esame, investendo l'an debeatur, riveste carattere pregiudiziale rispetto a quello del gravame principale, concernente esclusivamente la misura del risarcimento.
Con un unico motivo censurava la sentenza di primo Controparte_1
grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni dei testi, e , fossero attendibili, ad Testimone_1 Testimone_2
onta delle “grossolane contraddizioni” in cui gli stessi incorrevano.
Al riguardo, l'impresa designata dal Fondo di garanzia deduceva che, mentre figlio dell'istante, riferiva che “gli altri Testimone_2
presenti hanno provveduto a chiamare i soccorsi e dopo poco tempo è pag. 11/44 arrivata l'autoambulanza”, il teste invece, non riportava la Tes_1
presenza di altre persone sul luogo del sinistro, fatta eccezione per quella dello stesso Inoltre, obiettava l'istante, il Testimone_2
contraddicendo il figlio dell'attore, dichiarava che era stato Tes_1
proprio sopraggiunto immediatamente dopo il Testimone_2
verificarsi del sinistro, a chiamare i soccorsi. Ed ancora, secondo l'appellante, il teste era inattendibile anche perché, avendo Tes_1
dichiarato di trovarsi a circa 100 metri dal luogo dell'impatto, non avrebbe potuto riferire con precisione i punti d'urto tra i veicoli coinvolti dal sinistro, come invece aveva fatto.
Peraltro, soggiungeva l'istante, la stessa presenza del figlio dell'appellante principale sui luoghi di causa era dubbia in quanto questi non saliva a bordo dell'ambulanza e non raggiungeva il padre in ospedale, atteso che, diversamente, gli agenti della Polizia Municipale, ivi recatisi per interrogare il ferito, avrebbero chiesto informazioni al figlio.
L'istante sosteneva, altresì, che andava valorizzata la circostanza per la quale lo stesso danneggiato, “all'atto di ricevere le prime cure, interrogato sulle cause delle lesioni, aveva riferito di un incidente stradale, senza denunciare responsabilità di terzi e/o presunte omissioni di soccorso, così come sarebbe stato naturale fare spontaneamente, se fossero state tali le modalità dell'incidente”. Del resto, l'attore non aveva denunciato” i fatti occorsigli neanche agli agenti della Polizia Municipale che lo avevano raggiunto in ospedale per assumere maggiori informazioni sui fatti accaduti, e neanche al di P.S. ove aveva Per_4
ricevuto le prime cure”. pag. 12/44 A fronte di tale comportamento inerte, colpevolmente tenuto nell'immediatezza del verificarsi del sinistro, il , solo a CP_2
distanza di 115 giorni dall'evento sporgeva una querela, che, evidentemente, era propedeutica unicamente alla proposizione del giudizio civile teso ad ottenere il risarcimento dei danni.
Dal contenuto della stessa, inoltre, emergeva la finalità chiaramente strumentale della querela, verosimilmente frutto del suggerimento di un professionista con conoscenze legali, avendo in quella sede il dichiarato di averla sporta con ritardo perché “trattandosi di CP_2
lesioni guaribili dopo il 40° giorno, la querela non è necessaria essendo il reato perseguibile d'ufficio”.
Inoltre, nella medesima querela, il riferiva di non sapere chi CP_2
fossero i propri soccorritori, così rendendo una dichiarazione chiaramente inverosimile, perché avrebbe dovuto conoscere quantomeno le generalità di uno di tali soggetti, dato che si trattava del figlio, . Testimone_2
§ 5.
La censura è infondata.
Deve premettersi, con riguardo all'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che, invocando l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. a) d. lgs. 209/05, agisca nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzie vittime della strada, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione cui questo Collegio intende dare continuità, “.. l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il pag. 13/44 sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ..” (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
Ed ancora, la Cassazione non ha mancato di rilevare come “La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all'assolvimento dell'onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del
04/11/2014) eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch'essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti pag. 14/44 gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
9939 del 18/06/2012), pur non valendo in sé stessa, al pari delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del
02/09/2013).
Di conseguenza, la prova del fatto costitutivo può essere desunta da una valutazione complessiva del materiale istruttorio e valorizzando una pluralità di elementi che, singolarmente considerati, non varrebbero a dimostrare il verificarsi dell'evento.
Infatti, si è chiarito dalla S.C. che “in una causa, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto, come definiti nello schema legale del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), non può che essere affidata a fatti secondari e dunque ad una valutazione del complesso indiziario offerto, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/06/2016, n.13282).
§ 6.
Tanto premesso, osserva il Collegio che alcuno degli elementi richiamati dall'appellante incidentale possa indurre a dubitare pag. 15/44 dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo la dinamica allegata dall'attore e puntualmente confermata dai testi.
Invero, non si ravvisa una contraddizione così eclatante e tale da minare finanche la complessiva attendibilità della prova, nell'avere il teste attribuito al figlio dell'attore l'iniziativa di chiamare Tes_1
l'ambulanza e dichiarato, invece, che i soccorsi erano Testimone_2
stati sollecitati da qualcuno degli altri soggetti presenti.
Infatti, il dato certo, riferito da entrambi i testi e confermato dalla documentazione agli atti, è che l'attore sia stato condotto al PS dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli a mezzo di ambulanza del
118 (cfr. scheda di accesso al PS, allegata sub. n. 9 della documentazione prodotta dall'appellante incidentale nel fascicolo telematico d'ufficio in data 31.3.2021).
L'avere i testi fornito dichiarazioni in parte contrastanti su chi avesse sollecitato l'arrivo dell'ambulanza raffigura, ad avviso della Corte, una discrasia di scarsa rilevanza, attenendo ad un particolare secondario rispetto alla ricostruzione dell'accaduto e, comunque, giustificabile, essendo ben possibile che si tratti del frutto di una supposizione del
(il quale, a ben vedere, non riferiva di avere personalmente Tes_1
ascoltato la conversazione di con la centrale del 118). Testimone_2
Quanto, poi, al dato, pure stigmatizzato da , della Controparte_1
mancata presenza del figlio sull'ambulanza che trasportava il padre in ospedale, si tratta, ancora una volta, di un elemento che non può indurre a dubitare della credibilità di . Testimone_2
Nulla, infatti, esclude che una simile presenza di terzi, ancorché parenti stretti dell'infortunato, non fosse consentita sul mezzo di trasporto per pag. 16/44 ragioni di sicurezza e, peraltro, giova soggiungere, dalla lettura del gravame incidentale nemmeno risulta che il procuratore di CP_1
abbia sollecitato, nel corso dell'esame testimoniale, il a
[...] CP_2
rendere sul punto chiarimenti.
Del pari, la mancata assunzione, da parte della Polizia Municipale, di informazioni da , nel corso dell'accesso che la suddetta Testimone_2
autorità compiva presso il P.O. San Giovanni Bosco, ove il leso era stato ricoverato, appare dato neutro. A tal fine rileva, invero, unicamente quanto si legge nel rapporto di incidente redatto dalla Polizia
Municipale, ritualmente prodotto in atti dall'attore originario, vale a dire il dato per cui , al momento dell'accesso degli Controparte_2
agenti di P.M. presso il P.O. S. Giovanni Bosco, non era in grado, a causa delle precarie condizioni fisiche nelle quali versava, di rendere dichiarazioni (cfr. allegato sub. 29E della documentazione prodotta telematicamente dal il 31.3.2021). CP_2
Solo tale elemento appare, invero, suscettibile di valutazione e non anche il dato della mancata acquisizione di informazioni da terzi, trattandosi di attività istruttoria del cui compimento la Polizia
Municipale non dava in alcun modo conto. Diverso sarebbe stato, ovviamente, il caso, nella specie non verificatosi, in cui Tes_2
escusso a s.i.t., avesse rilasciato dichiarazioni incoerenti con
[...]
quanto riferito dal teste vvero sostenuto in atti dall'attore. Tes_1
Riguardo, poi, all'asserita inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni del giova replicare che, essendosi il fatto verificato in orario Tes_1
diurno ed in condizioni di visibilità ottimali, è ragionevole ritenere che pag. 17/44 il teste, ancorché distante, abbia avuto modo di assistere al sinistro e di riferire i punti di urto tra auto investitrice e motociclo del . CP_2
Peraltro, la distanza di circa 100 metri, che a detta del teste lo separava dal motociclo, è un dato da apprezzare in maniera necessariamente elastica, non essendo il dichiarante in grado di misurare con assoluta precisione e ad occhio nudo la stessa. Maggiore rilevanza assume, a tal fine, l'ulteriore affermazione resa dal a mente della quale Tes_1
esso si trovava dietro il ad una distanza necessaria per CP_2
mantenere quella di sicurezza nella circolazione. Tale particolare induce a ritenere che la distanza effettiva fosse significativamente inferiore rispetto ai 100 metri pure indicati dal teste.
Con riguardo, poi, alla mancata annotazione, nel referto di PS, del dato relativo alla responsabilità di terzi e/o a presunte omissioni di soccorso, vale replicare che il modulo in esame prevedeva, tra le possibili cause della lesione, oltre all'indicazione, effettivamente presente e compilata dal sanitario, “incidente stradale .. riferisce incidente della strada”, la possibilità di specificare altro ovvero di aggiungere se vi fosse responsabilità di terzi.
Siccome tali spazi, ancorché presenti, non risultano essere stati compilati - (inclusa la casella volta ad escludere la responsabilità di terzi) - ancora una volta si è in presenza di un elemento processualmente neutro, che può agevolmente spiegarsi alla luce delle precarie condizioni di salute nelle quali versava il leso al momento del suo accesso al PS (si ricordi, al riguardo, che gli stessi agenti della P.M., ivi giunti per interrogarlo, dovevano constatare l'impossibilità dello stesso a rendere informazioni). pag. 18/44 Ed ancora, per quanto concerne il presunto carattere solo strumentale della presentazione della querela, da parte del , si tratta di CP_2
un'affermazione oggettivamente apodittica e smentita dalla sostanziale convergenza tra il tenore della dinamica del sinistro, come in essa riportato, ed il contenuto della deposizione del teste Tes_1
Né, invero, vale evidenziare la circostanza per cui, nel rispondere ad una domanda ad esso posta dai Carabinieri al momento della presentazione della querela, il rispondeva dichiarando di non CP_2
sapere chi fossero stati i suoi soccorritori.
Infatti, nel rendere tale risposta, il querelante precisava di non ricordare il particolare in quanto, al momento del soccorso, era in stato di incoscienza, essendosi ripreso solo una volta giunto in ospedale.
Orbene, tale particolare risulta pienamente coerente con quanto riferito dal teste e con il contenuto dell'annotazione, dinanzi Tes_1
riportata, operata dagli agenti della P.M., attestante l'impossibilità del
, al momento del loro accesso in ospedale, di fornire CP_2
informazioni.
Né, invero, è censurabile il dato, valorizzato dal , per cui il Controparte_1
, nel rispondere alla domanda ad esso posta dai CC, abbia CP_2
omesso di riferire le generalità del figlio , posto che, Testimone_2
ragionevolmente, il leso non intendeva considerare quest'ultimo quale soccorritore (termine, che, con ogni probabilità, è stato interpretato dal danneggiato come volto ad indentificare gli operatori sanitari del 118 che prestavano soccorso nell'immediatezza del fatto).
Del pari, il lasso temporale di 115 giorni, decorso tra il verificarsi del sinistro e la presentazione della querela, appare compatibile con le pag. 19/44 lesioni riportate dal , che lo costringevano alla sottoposizione CP_2
ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura all'arto inferiore, ad un periodo di degenza ospedaliera e di riposo domiciliare
(cfr. sul punto, la CTU svolta in primo grado e la documentazione sanitaria in atti).
Ne segue che il ritardo nella proposizione della querela, stigmatizzato dall'appellante incidentale, possa ragionevolmente spiegarsi con le condizioni di oggettiva difficoltà e sofferenza nelle quali il danneggiato versava a seguito dell'evento.
Inoltre, l'avere il dichiarato, nella querela, che la stessa non CP_2
fosse necessaria, trattandosi di reato di lesioni personali gravi per il quale la procedibilità era d'ufficio, non costituisce, ad onta del rilievo dell'appellante incidentale, elemento di valutazione negativa della complessiva attendibilità dell'istanza risarcitoria. Si tratta, invero, di una precisazione che il querelante inseriva, verosimilmente su suggerimento di un professionista legale, per fare emergere che, ad onta del decorso del termine di legge per la relativa presentazione, comunque, il procedimento penale andava attivato d'ufficio.
Inoltre, la suddetta precisazione veniva inserita, nel corpo della querela, in aggiunta all'affermazione, volta a giustificare il tempo decorso dal verificarsi del fatto, relativa alle gravi ripercussioni fisiche che il querelante aveva riportato in conseguenza del sinistro.
In conclusione, quindi, deve pienamente condividersi la valutazione, operata dal primo Giudice, di complessiva attendibilità delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del processo.
§ 7. pag. 20/44 Con ulteriore motivo di censura, pure sviluppato nel suo gravame incidentale, impugnava la sentenza per non avere il Controparte_1
primo Giudice applicato “l'art. 2054 c.c., comma 2^, vista
l'inattendibilità dei testimoni che non hanno offerto elementi tali da indurre a ritenere che parte attrice avesse superato quella presunzione di responsabilità posta anche a suo carico”. Al riguardo, l'istante osservava che, non avendo i testi offerto elementi per potere affermare che il aveva almeno tentato di attuare una manovra di emergenza CP_2
onde evitare l'impatto con il veicolo pirata ed avendo, inoltre, il teste hiaramente dichiarato che la strada teatro dell'impatto “non Tes_1
era trafficata e non presentava macchine parcheggiate” e che il CP_2
“impegnava centralmente la propria corsia” – comportamento, quest'ultimo, contrario al dovere, imposto anche in ragione dalle ridotte dimensioni della strada, di tenersi strettamente sulla destra – la domanda dell'appellante principale, anche in ipotesi di superamento delle superiori censure relative all'inattendibilità dei testi, avrebbe dovuto accogliersi solo ex art. 2054, II comma, c.c..
§ 8.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo il quale “Nel caso di scontro tra due veicoli, la prova che il sinistro si è verificato a causa della parziale invasione, da parte di uno dei veicoli, della semicarreggiata riservata a quello che procede in senso inverso, non libera il conducente di quest'ultimo dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessaria la prova concreta della regolarità della condotta di pag. 21/44 marcia di detto conducente in osservanza, in particolar modo, della regola di comportamento stabilita dall'art. 104 del d.P.R. 15 giugno 1959
n. 393 (ora abrogato dall'art. 285 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sostituito dall'art. 143), a norma del quale i conducenti dei veicoli debbono circolare sul margine destro, e non, più genericamente, nella parte destra, della carreggiata” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1663 del 21/02/1994; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 7479 del 20/03/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 33483 del
19/12/2024).
Con riguardo alla fattispecie in esame, si deve rimarcare che, dall'esame del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale, emerge come il punto di impatto al suolo, del motociclo condotto dal
, sia stato individuato al centro della semicarreggiata dallo CP_2
stesso percorsa (cfr. schizzo planimetrico del campo visivo, di cui al detto rapporto allegato sub. n. 29 della produzione telematica operata dal il 31.3.2021). CP_2
Dalle deposizioni dei testi si ricava, altresì, in senso coerente con la sopra richiamata risultanza documentale, che, al momento della collisione con l'auto cd. pirata, il si trovava al centro della CP_2
propria corsia di pertinenza.
Quanto precede induce a ritenere sufficientemente provato che lo stesso danneggiato non abbia, nell'occorso, tenuto una condotta di guida improntata ai canoni di comune prudenza e pienamente ossequiosa del disposto di cui all'art. 143 C.d.s., il quale, come noto, prescrive che “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della
pag. 22/44 carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Del resto, il descritto comportamento ha concretamente inciso nel prodursi dell'evento, essendo ragionevole supporre che, qualora avesse tenuto strettamente la destra della corsia di pertinenza, il CP_2
sarebbe riuscito ad evitare la collisione ovvero a ridurre le conseguenze dannose.
Del pari non va sottaciuto come, dalle deposizioni dei testi, nulla emerga, non avendo gli stessi saputo riferire alcunché al riguardo, circa il compimento, ad opera dell'attore, di una qualche manovra di emergenza, tesa ad evitare la collisione, e in relazione alla velocità del motociclo.
Non può, pertanto, ritenersi superata la presunzione di colpa concorrente, posta a carico dello stesso danneggiato dall'art. 2054 co. 2
c.c..
Nondimeno, nella specie, sussistono i presupposti per graduare, in termini diversi rispetto al concorso paritario previsto in generale dall'art. 2054 c.c., la responsabilità dei due conducenti (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 9040 del 15/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 20982 del
12/10/2011).
Ed invero, appare innegabile la maggiore oggettiva gravità e la più rilevante incidenza, rispetto al prodursi dell'evento, della condotta tenuta dal pirata della strada, che, nell'effettuare una manovra di sorpasso a velocità elevata, invadeva la semicarreggiata opposta, superando la linea di mezzeria continua.
pag. 23/44 A tale comportamento, nel quale si ravvisano plurime violazioni sia delle regole di comune prudenza che degli artt. 140, 141, 146, 148 e che rappresenta la condicio sine qua non dell'evento, deve ritenersi corrisponda una quota di responsabilità pari all'80%.
Alla condotta tenuta dal danneggiato, che ha avuto senza dubbio una più ridotta incidenza causale nel determinismo dell'evento, atteso che, in ogni caso, il stava viaggiando all'interno della sua corsia di CP_2
marcia, va ascritta una quota di responsabilità residua pari al 20%.
Nei termini appena indicati si impone, quindi, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, la parziale riforma dell'impugnata sentenza.
§ 9.
Può, a questo punto, procedersi all'esame dell'impugnazione principale.
Deve premettersi che, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, il Giudice dichiarava di volere fare proprie le risultanze della CTU ed asseriva che l'ausiliare aveva riconosciuto al leso un danno biologico permanente del 12%, un pregiudizio derivante dall'inabilità temporanea totale di 40 giorni e dall'inabilità temporanea parziale al 50% di 110 giorni.
Quindi, applicando le tabelle di Milano relative all'anno 2018, considerando l'età (di anni 48) che il aveva al momento del CP_2
fatto, riconosceva l'importo di euro 28.439,00 per il danno biologico permanente, quello di euro 3.920,00 per la ITT, di euro 5.390,00 per la
ITP al 50%.
§ 10. pag. 24/44 , con il primo motivo d'appello, censurava la parte di Controparte_2
sentenza appena riportata, lamentando che il Tribunale gli aveva liquidato l'importo tabellare corrispondente ad un danno biologico permanente pari al 12%, nonostante il CTU avesse stimato tale lesione mediante l'indicazione di un range del 12-13% e senza indicare le ragioni che lo avevano indotto a recepire il valore più basso di siffatta valutazione.
Sosteneva, quindi, che il danno biologico doveva esser determinato, ponendo a base del calcolo un'invalidità pari al 13% o, almeno, al valore medio del 12,5%.
§ 11.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Effettivamente, la CTU, alle cui risultanze il primo Giudice aveva dichiarato di volersi conformare, concludeva affermando: “Dalle lesioni riportate sono residuati postumi invalidanti permanenti, incidenti sull'integrità psicofisica del soggetto, valutabili intorno al 12-13 %
(dodici – tredici per cento)”.
Al cospetto di tale dato, il primo Giudice, riconosceva l'importo tabellare corrispondente ad un danno del 12%, senza dar conto delle ragioni che lo inducevano ad optare per la percentuale più bassa del range indicato dal CTU.
Ne segue che, in parte qua, la sentenza vada riformata, perché pur essendo la percentuale del 12, accordata dal Giudice, compresa nella forbice indicata dal CTU, non emergono peculiari ragioni, di ordine medico legale, che possano indurre a preferirla a quella più elevata
(pari al 13%). pag. 25/44 Ne segue che, tenendo sempre conto del carattere necessariamente equitativo della liquidazione in esame, il pregiudizio da invalidità permanente possa determinarsi più correttamente nella misura pari alla media aritmetica dei due valori stimati dal CTU e, quindi, nel
12,5%.
Nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno, premesso che alcuna questione è stata sollevata dalle parti circa il sistema tabellare utilizzato dal Tribunale, occorre, poi, fare necessariamente applicazione della tabella milanese nella sua più aggiornata versione, pubblicata nel mese di giugno 2024, e tanto, invero, in ossequio al consolidato principio secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta” (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 8352 del 30/03/2025).
Ne segue che, operando la media aritmetica tra euro 26.180,00, corrispondente al valore monetario del danno biologico dinamico relazionale del 12%, ed euro 29.557,00, che rappresenta il valore monetario di un danno biologico nella sua componente dinamico relazionale del 13%, si perviene all'importo di euro 27.868,5.
§ 12.
Con il motivo articolato al punto 3 del suo atto di gravame, il CP_2
si doleva della mancata personalizzazione del danno biologico e dell'omesso riconoscimento del danno morale, evidenziando, quanto a quest'ultimo, che il Giudice, pur avendone predicato l'astratta risarcibilità, non ne aveva in concreto tenuto conto e sollecitava, quindi, pag. 26/44 a tal fine, il riconoscimento di un incremento compreso tra ½ ed ¼ del valore tabellare di base.
Riguardo alla personalizzazione, chiedeva che fosse applicato l'incremento del 46% previsto dalla tabella milanese per un danno permanente del 13% o la percentuale di incremento proporzionalmente corrispondente al danno del 12,5%.
Sosteneva che l'esigenza della personalizzazione sussisteva alla luce delle gravi ripercussioni che l'evento dannoso avevano avuto sulla sua attività di imprenditore, avendo egli, nel periodo successivo al sinistro, sofferto una sensibile contrazione di reddito, maturato una consistente morosità nel pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a sede dell'attività di impresa, subito finanche la dichiarazione di fallimento, successivamente revocata per accertata carenza di uno dei requisiti soggettivi di fallibilità.
Evidenziava, quindi, che vi era stata una modificazione peggiorativa della vita (danno dinamico-relazionale) ed un pregiudizio interiore, corrispondente al patimento morale in tutti i suoi aspetti, come riconosciuto dallo stesso CTU che discorreva “di una polarizzazione ideativa del soggetto sull'incidente accaduto e sulle sue conseguenze della vita relazionale”.
L'appellante sosteneva, altresì, che, nel liquidare il danno da invalidità permanente, il Giudice aveva riconosciuto il punto di valore minimo pari ad euro 98,00 pro die, senza riconoscere incrementi giustificati dalla gravità delle conseguenze lesive prodottesi in rapporto alla sua attività lavorativa. Sollecitava, pertanto, il riconoscimento del punto massimo delle tabelle di Milano 2018, corrispondente per la ITT ad pag. 27/44 euro 147,00 al giorno o, in via gradata, del valore medio di euro 122,50 al giorno, oltre ad un incremento finalizzato a compensare il pregiudizio morale.
§ 13.
Le censure che precedono non meritano di essere accolte.
Al riguardo, occorre in primo luogo ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025).
Nella specie, non emerge alcuna di tali peculiari e del tutto anomale conseguenze, tale non potendosi considerare la dedotta ripercussione dei postumi sulla psiche dell'attore, per l'assorbente ragione che, all'esito dell'esame neuro-psichico del , il CTU osservava “Dal CP_2
discorso emerge una lieve tendenza alla polarizzazione ideativa sull'incidente accaduto e sugli esiti riportati;
il paziente riferisce soggettivamente episodi di ansia con attacchi di panico” e nelle conclusioni riteneva che “In merito alla riferita sintomatologia soggettiva (episodi ansiosi con attacchi di panico) questa non trova pag. 28/44 adeguato sostegno sia sotto il profilo documentale (assenza di certificazioni specialistiche a riguardo) che clinico”.
Riguardo, poi, alle lamentate ripercussioni che, secondo l'appellante,
l'evento traumatico oggetto di causa avrebbe avuto sulla sua attività imprenditoriale, è sufficiente richiamare quanto appresso si dirà con riferimento al motivo di appello concernente il danno patrimoniale. E' chiaro, infatti, che, non potendosi ritenere raggiunta la prova della concreta incidenza causale delle lesioni rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa, non si giustifichi nemmeno una personalizzazione del danno biologico.
Peraltro, al riguardo, nemmeno sussiste una cenestesi lavorativa, avendo il CTU chiaramente affermato che i postumi permanenti non incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando e non avendo l'ausiliare affatto riconosciuto che, a causa delle lesioni patite, il possa andare incontro, nello svolgimento della sua attività CP_2
imprenditoriale, ad una “maggiore usura, fatica e difficoltà” (cfr. chiarimenti depositati dal CTU nel fascicolo telematico in data
17.5.2018).
Deve, quindi, ritenersi che le ripercussioni negative che l'evento lesivo ha avuto sugli aspetti dinamico relazionali della vita del non CP_2
vadano al di là di quelle ordinariamente conseguenti al tipo di pregiudizio in concreto prodottosi.
§ 14.
Quanto al lamentato omesso riconoscimento del danno morale, la censura è del pari infondata in quanto il Tribunale riconosceva l'importo di euro 28.439,00, a titolo di “danno biologico 12% (età 48 pag. 29/44 anni)”, vale a dire una somma che è volta a ristorare sia la componente dinamico relazionale che quella di sofferenza soggettiva interiore del danno biologico. Infatti, la tabella di Milano versione 2018, utilizzata dal primo Giudice, contemplava, per ciascuna percentuale di invalidità, il riconoscimento di un importo unitario teso a ristorare sia il danno biologico che quello morale (cfr. 1, 2 della relazione illustrativa della suddetta tabella).
Peraltro, siccome, in ragione dell'accoglimento del primo motivo, si è proceduto alla parziale rinnovazione, secondo la versione 2024 delle medesime tabelle, della liquidazione del danno da invalidità permanente, occorre, ovviamente aggiungere, alla somma in precedenza indicata, pari ad euro 27.868,5, tesa a compensare il danno dinamico relazionale, l'ulteriore importo che, nella suddetta aggiornata versione della tabella, ristora il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Quindi, operando la media aritmetica della componente relativa al danno morale, corrispondente ad una I.P. del 12 e del 13% per un soggetto di 48 anni, pari, rispettivamente, in base alla tabella di Milano del 2024, ad euro 7.331,00 e ad euro 8.571,00, si ottiene euro 7.951,00.
Sommando euro 27.868,5 ad euro 7.951,00, si ottiene euro 35.819,5.
§ 15.
Riguardo, poi, al danno da invalidità temporanea, il motivo è infondato in quanto l'importo di euro 98,00 al giorno, per ciascun giorno di ITT, e la somma pari al 50% di esso, per i giorni di ITP indicati dal CTU, include, sempre secondo la tabella milanese del 2018, di cui il Giudice ha fatto applicazione, il ristoro del danno temporaneo sia nella sua pag. 30/44 componente biologica che morale (cfr. pag. 3 della relazione illustrativa della tabella).
Né invero, si giustifica l'incremento, a titolo di personalizzazione, dell'importo tabellare di base, pure sollecitato dall'appellante, per le considerazioni già esposte dinanzi in relazione al danno biologico permanente.
Ne segue che, a titolo di danno biologico e morale temporaneo, debba ritenersi congruo il riconoscimento della somma, indicata dal primo
Giudice, di euro 9.310,00.
§ 16.
L'appellante censurava, altresì, la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, nonostante le “risultanze mediche oltre che contabili-amministrative in atti” dimostrassero a suo avviso il contrario.
Sul punto, invero, l'appellante evidenziava che, fino all'anno di imposta
2010, la sua attività imprenditoriale era stata redditizia, tanto che egli aveva dichiarato al Fisco ricavi per euro 144.694,00, mentre dal
“modello UNICO PF 2012 ANNO D'IMPOSTA 2011 cioè l'anno dopo il sinistro del 06.10.2010” risultavano perdite consistenti.
Il deduceva che a causa del sinistro era stato costretto a CP_2
chiudere la propria attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di carta, cartone ed articoli di cartoleria, subendo in data 3.2.2011 lo sfratto dal locale commerciale ove esercitava la stessa, non essendo stato in grado di pagare il canone. Lamentava, poi, di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 281 del 2012, emessa dal Tribunale di Napoli, poi pag. 31/44 revocata dalla Corte d'appello per insussistenza dei requisiti di fallibilità indicati dalla legge.
A conforto del proprio assunto, l'istante, nel richiamare il contenuto delle note deduttive di chiarimenti depositate dall'ausiliare del
Tribunale in risposta ai rilievi del suo consulente di parte, affermava che lo stesso CTU aveva riconosciuto la necessità di pervenire ad una liquidazione autonoma del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
L'appellante soggiungeva che la valutazione del CTU, tesa ad escludere l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa, era semplicistica e
“penalizzante considerato che un imprenditore anche piccolo che quale ditta individuale lavora in proprio e da solo, costretto a letto in ospedale ed a terapie riabilitative per due anni con un'invalidità riconosciuta anche dal ctu per un periodo di 6 mesi -NON CONTINUATIVI- non ha potuto lavorare”.
Inoltre, l'istante lamentava che il Tribunale, aderendo anche in tal caso alle conclusioni cui perveniva il proprio Ausiliare, non aveva riconosciuto che il danneggiato aveva riportato altresì un “danno psichico o comunque una sintomatologia soggettiva da riferiti attacchi di panico con prescrizioni mediche di ansiolitici richiamati in atti della ctu ( accettate e riconosciute anche dal consulente medico della controparte ) con una considerazione della incidenza clinica delle stesse e/o dell'artralgia da lui diagnosticata sulla capacità lavorativa”.
§ 17.
Il motivo è infondato.
pag. 32/44 Il Tribunale correttamente rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da contrazione del reddito, conseguente alla dedotta perdita della capacità lavorativa specifica, formulata dall'attore, in adesione alle valutazioni medico legali espresse dal CTU, dott. cui anche questo Collegio ritiene di potersi Persona_3
uniformare siccome adeguatamente motivate.
Il CTU, infatti, eseguito l'esame obiettivo di , rilevava: Controparte_2
“a carico dell'arto inferiore sinistro, gli esiti della pregressa frattura scomposta del piatto tibiale rappresentati da una ricorrente artralgia con modiche limitazioni funzionali, ben rapportabili alla frattura riportata. Nella valutazione del danno va inoltre considerato la presenza dei mezzi di sintesi ed il minimo danno all'efficienza estetica del soggetto determinato dagli esiti cicatriziali della pregressa ferita chirurgica.
Infine, è presente una riferita sofferenza regionale a carico dell'emitorace sinistro, pienamente compatibile con gli esiti delle fratture costali multiple subite. In merito alla riferita sintomatologia soggettiva (episodi ansiosi con attacchi di panico) questa non trova adeguato sostegno sia sotto il profilo documentale (assenza di certificazioni specialistiche a riguardo) che clinico”.
Pertanto, l'ausiliare del Tribunale concludeva sostenendo che il
, per i postumi dinanzi descritti, presenta “una riduzione della CP_2
propria integrità psicofisica valutabile intorno al 12-13%. Tali postumi possono essere definiti permanenti e non suscettibili di miglioramento a seguito di ulteriori trattamenti chirurgici o riabilitativi, essendo ormai trascorsi anni dall'evento traumatico e vanno altresì considerati sulla
pag. 33/44 base del danno biologico alla persona, ma non incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando”.
In aggiunta a quanto appena trascritto, poi, il CTU, nelle note di replica alle osservazioni critiche del consulente di parte dell'attore, chiariva che: “Nel caso di specie, relativamente alla capacità lavorativa specifica, il periziando, durante la raccolta dei dati anamnestici, ha dichiarato di essere un “imprenditore”. Tale generico impegno lavorativo non può ritenersi inficiato dai postumi riscontrati. D'altronde lo stesso consulente tecnico di parte attrice, Dott. nella sua relazione di parte, dopo Per_5
aver valutato i postumi permanenti, non fa alcun riferimento in merito ad una presunta incidenza di questi sull'attività lavorativa specifica del soggetto”.
In aggiunta deve rimarcarsi che l'istante – il quale deduceva di essere titolare di un'attività di vendita all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, nonché di apparecchiature informatiche – non abbia offerto elementi probatori, documentali o testimoniali, capaci di fare emergere la fallacia delle conclusioni espresse dal CTU.
Non vi sono, in atti, risultanze da cui inferire che, a causa e dopo la stabilizzazione dei postumi, l'attore sia stato definitivamente impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa cui era dedito prima del sinistro ovvero alcun'altra attività confacente alle sue attitudini personali.
Tale carenza istruttoria preclude l'accoglimento della domanda, in adesione a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può pag. 34/44 farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. Civ.
Sentenza n. 2758 del 12/02/2015, conf. Cass. Civ. ord. n. 14241 del
23/05/2023).
Del resto, la documentazione posta a fondamento della censura, che a detta dell'appellante principale il primo Giudice ometteva di valorizzare, in realtà, non dimostra che il non abbia potuto CP_2
continuare a svolgere l'attività di imprenditore commerciale a causa del sinistro verificatosi il 6.10.2010, ma comprova soltanto che, nel periodo d'imposta relativo all'anno 2010, l'attività svolta era stata produttiva di ricavi pari ad euro 144.694,00, mentre nel periodo di imposta successivo, relativo all'anno 2011, non vi erano stati ricavi ma solo perdite pari ad euro 47.972,00.
La significativa contrazione dell'attività imprenditoriale, registratasi nell'anno di imposta 2011, non può automaticamente ricollegarsi, sul piano causale, alle lesioni sofferte dall'attore in conseguenza del sinistro stradale, tenuto conto del fatto che il periodo di ITT stimato dal
CTU è stato oggettivamente contenuto, e pari a 40 giorni, e che è risultata del tutto carente la prova del se ed in quale misura la menomazione riportata dal in conseguenza del sinistro abbia CP_2
inciso sulla capacità di guadagno dello stesso. pag. 35/44 Del resto, ad ulteriore conforto di quanto appena osservato, merita rimarcare come la morosità del nel pagamento dei canoni di CP_2
locazione, relativi al locale destinato a sede dell'attività imprenditoriale, da cui originava lo sfratto convalidato con ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano dell'11.1.2011, maturava in un periodo (da marzo a settembre 2010) significativamente anteriore al verificarsi del sinistro stradale oggetto di causa.
Tanto, invero, costituisce rilevante indizio della verosimile riconducibilità della cessazione dell'attività di impresa a cause diverse dalla temporanea impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni conseguente al sinistro stradale.
Peraltro, la valutazione del CTU, il quale escludeva che il danno biologico riscontrato in capo al fosse in grado di incidere, CP_2
compromettendola o riducendola, sulla sua capacità di produrre reddito in relazione all'attività svolta, è pienamente coerente con la non rilevante entità dei postumi, dallo stesso ausiliare stimata, come visto, nel 12-13% di invalidità permanente.
Del resto, la prova presuntiva, invocata dall'appellante, non soccorre, nel caso di specie, proprio alla luce della contenuta entità dei postumi, considerato che, normalmente, è proprio l'elevata percentuale di invalidità permanente a rendere altamente probabile la menomazione della capacità lavorativa specifica (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 25634 del 14/11/2013).
§ 18.
In conclusione, il danno sofferto dall'attore deve quantificarsi in euro
35.819,5 per danno biologico e morale permanente, in euro 9.310,00 pag. 36/44 per ITT ed ITP, in euro 933,78 per spese mediche. Dovendosi necessariamente esprimere il danno complessivo in valori risalenti alla stessa data, occorre rivalutare dal mese di marzo 2018, cui risale la liquidazione dei danni patrimoniale e biologico/morale temporaneo operata dal Giudice, ed il mese di giugno 2024, cui risulta aggiornata la tabella di Milano della quale si è fatto applicazione dinanzi per rideterminare il danno biologico/morale permanente.
Ne segue che rivalutando l'importo di euro 10.243,78, corrispondente a quanto liquidato dal primo Giudice per danno patrimoniale, ITT, ITP, dal 14.3.2018 al 5.6.2024, si ottiene euro 12.036,44 (indice alla decorrenza: 101,7; indice alla scadenza: 119,5; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,175; totale rivalutazione: € 1.792,66).
Quindi, sommando euro 12.036,44 ad euro 35.819,5, si ottiene euro
47.855,94, importo che, ridotto del 20% (pari ad euro 9.571,18), per il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato, ascende ad euro
38.284,76.
§ 19.
Ciò posto giova rilevare che, nella comparsa di costituzione depositata in questo grado di giudizio, , auspicando la riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza, domandava condannarsi il alla CP_2
restituzione dell'importo di euro 42.347,45, allo stesso versato in esecuzione della pronuncia.
L'istanza è fondata per quanto di ragione.
Deve premettersi che l'appellante incidentale ha documentato l'avvenuto pagamento al , in data 22.12.2020, in esecuzione CP_2
della sentenza di primo grado, della somma di euro 42.347,45. pag. 37/44 Tanto premesso, nel procedere alla determinazione della somma da restituirsi all'appellante incidentale, occorre applicare il principio a mente del quale “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Facendo applicazione del sopra richiamato insegnamento, si dovranno, anzitutto, calcolare gli interessi legali a decorrere dal 06.10.2010, data di verificazione del sinistro, sull'importo come in questa sede riconosciuto, previamente devalutato alla suddetta data ed anno per anno rivalutato fino al 22.12.2020, data del pagamento eseguito dall'impresa designata.
Quindi, devalutando euro 38.284,76, dal 5.6.2024 al 6.10.2010, si ottiene euro 30.027,26 (indice giugno 2024: 119,5; indice ottobre pag. 38/44 2010: 137,8; raccordo indici: 1; indice di devalutazione: 0,784; totale devalutazione: € 8.257,50).
Gli interessi legali sull'importo di euro 30.027,26 anno per anno rivalutato dal 6.10.2010 al 22.12.2020, ammontano ad euro 3.095,68 ed il capitale alla stessa data rivalutato ascende ad euro 32.789,77,
(indice alla decorrenza: 137,8; indice alla scadenza: 102,3; raccordo indici: 1,471; coefficiente di rivalutazione: 1,092 totale rivalutazione: €
2.762,51), per un totale di capitale ed interessi pari ad euro 35.885,45.
Ne segue che, avendo versato al danneggiato euro 42.347,45, CP_1
abbia diritto di ripetere dallo stesso euro 6.462,00, oltre interessi
[...]
legali dal 22.12.2020 al soddisfo.
§ 20.
Con l'ultimo motivo del suo appello principale, il impugnava il CP_2
capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese di lite, obiettando che il primo Giudice, errando, aveva applicato lo scaglione relativo ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, mentre, avendo liquidato a titolo risarcitorio la somma di euro 38.682,78, avrebbe dovuto riconoscere i compensi tabellari medi dello scaglione superiore, concernente le controversie da euro
52.001,00 fino ad euro 260.000,00. Si doleva, altresì, del mancato ingiustificato riconoscimento della pure richiesta maggiorazione del
30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/14).
pag. 39/44 Chiedeva, quindi, volersi rideterminare in aumento le spese processuali, tenuto conto della nota da esso depositata in primo grado e degli esborsi sostenuti.
§ 21.
Il motivo risulta assorbito in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, che impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, sia pure in misura inferiore al petitum, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di , non essendo ravvisabile, per l'accertato concorso di Controparte_1
colpa, una situazione di soccombenza reciproca nemmeno parziale.
Nondimeno, la significativa minore entità del decisum rispetto al petitum giustifica una riduzione del 30% dei compensi tabellari medi dello scaglione di riferimento che si indentifica, quanto al primo grado, secondo il valore della domanda tenuto conto della somma in questa sede liquidata, in quello relativo alle cause da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00 e, quanto al giudizio di appello, in quello relativo alle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, nel quale rientra il disputatum dell'appello, corrispondente alla differenza tra importo riconosciuto dal primo Giudice ed importo effettivamente spettante al
. CP_2
In relazione al giudizio di primo grado, inoltre, occorre fare applicazione dello scaglione di cui si è detto, come risultante dal D.M. n.
pag. 40/44 55/2014, aggiornato con il D.M. 37 del 08.03.2018, vigente al momento della pubblicazione della sentenza appellata.
Ne segue che, in ordine al primo grado, le spese vadano rideterminate come segue: euro 869,46 per esborsi;
euro 8.084,1, pari al compenso tabellare ottenuto applicando i valori medi dello scaglione e l'incremento del 30% per la sola fase decisoria, per utilizzo di tecniche informatiche;
riduzione del 30%, pari ad euro 2.425,23, per accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum;
compenso residuo dovuto pari ad euro 5.658,87.
Rispetto al giudizio di appello, applicando il D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00, si ottiene: euro 2.915,00 compenso tabellare medio;
riduzione del 30%, per accertamento del concorso di colpa ed accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum, pari ad euro 874,50; compenso residuo dovuto euro 2.040,50, oltre euro
804,00 per esborsi.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono essere distratte in favore dell'avv. Maria Concetta RO, dichiaratasi antistataria.
La domanda di restituzione dell'importo di euro 7.073,87, da essa versato al suddetto avvocato in esecuzione dell'impugnata sentenza, pure avanzata dal deve, infine, rigettarsi. Controparte_1
Infatti, l'ammontare complessivo delle spese di lite di entrambi i gradi, come dinanzi quantificato, supera l'importo corrisposto da CP_1
. E' evidente, peraltro, che la riscossione di quanto in questa sede
[...]
liquidato a titolo di spese giudiziale possa avvenire, da parte del pag. 41/44 distrattario, previa detrazione della somma già incamerata allo stesso titolo in data 21.12.2020.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_1
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione
[...]
del F.G.V.S., avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure dell'80% e del 20%, del conducente del veicolo non identificato e di ed accerta che il risarcimento Controparte_2
del danno patrimoniale e non e degli interessi legali, spettante all'appellante principale alla data del 22.12.2020, ammonta ad euro 35.885,45;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, condanna alla CP_1 Controparte_2
restituzione, in favore della stessa, dell'importo di euro 6.462,00, oltre interessi legali dal 22.12.2020 al soddisfo;
c) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_1
procuratore antistatario, avv. Maria Concetta RO, detratto quanto già riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado, delle spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 869,46 per esborsi, euro 5.658,87 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella pag. 42/44 misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 804,00 per esborsi, euro
2.040,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott.ssa Alessia Pasquariello)
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