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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2672/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT GI
LA AL, C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERESA C.F._2
DI ROSA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
02/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14/05/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 1795/2019 omologata con decreto del
03/06/2019 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare il reciproco domicilio e/o residenza ove riterranno più opportuno sul Territorio
Nazionale, con impegno a comunicarsi, reciprocamente, l'avvenuto mutamento di domicilio o/e residenza medesimi;
2) La casa familiare sita a Bomporto (MO) alla via Po' n. 73, cointestata ad entrambi i coniugi, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra LE ME e dai figli maggiorenni
pagina 2 di 4 e sino alla vendita dell'immobile e, comunque, Persona_1 Persona_2 entro e non oltre il termine ultimo del 31/12/2026;
Allo spirare del suddetto termine, in caso di mancata vendita della proprietà immobiliare, la sig.ra LE ME si impegnerà a corrispondere in favore del sig.
un'indennità di occupazione da quantificarsi nella misura del 50% Parte_1 del valore del canone d'affitto relativo ad immobili della stessa specie in relazione alla zona di riferimento;
3) I sig.ri e la Sig.ra LE ME si impegnano reciprocamente ad Parte_1 alienare la suddetta proprietà con immediatezza avendo, in tal senso, già conferito mandato ad Agenzia di Intermediazione Immobiliare;
4) Il ricavato della suddetta vendita verrà impiegato per estinguere anticipatamente i seguenti mutui/finanziamenti:
a) Mutuo ipotecario n. 08-52855527, contratto presso la Intesa San Paolo SpA/Carisbo cointestato ad entrambi i Ricorrenti per l'acquisto della casa familiare;
b) Prestito finalizzato rif. n. 5829551200 intestato al sig. acceso Parte_1 presso la Deutsche Bank per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico installato sull'abitazione in comproprietà;
c) nelle more, le rate relative ai suddetti mutui/prestiti/finanziamenti verranno corrisposte dai ricorrenti in ragione del 50% cadauno;
d) ad esito di intervenuta vendita dell'immobile, il residuo, al netto degli importi necessari per l'estinzione anticipata dei finanziamenti de quo, sarà suddiviso tra i ricorrenti in ragione del 50% cadauno;
5) Il figlio è maggiorenne, economicamente indipendente ed Persona_1 attualmente ha deciso di continuare a dimorare presso la casa coniugale sino all'alienazione della medesima;
6) Il figlio è maggiorenne, economicamente indipendente, ed Persona_2 anch'egli ha deciso di continuare a dimorare presso la casa coniugale sino all'alienazione della medesima;
7) nulla sarà dovuto dai ricorrenti, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni stante la loro piena indipendenza economica, essendo entrambi attualmente occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
pagina 3 di 4 8) Le spese straordinarie sono e continueranno ad essere ad esclusivo carico dei figli maggiorenni e;
Per_1 Per_2
9) I coniugi, fatto salvo quanto previsto dalle precedenti condizioni, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica di mantenimento l'uno verso l'altro, essendo economicamente indipendenti. Dichiarano, altresì, di aver già diviso ogni loro bene e di aver così regolato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e salvo quanto previsto nelle precedenti condizioni, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) Spese di lite compensate tra le parti. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SCAFATI il
26/07/1999 fra nato a [...] Parte_1
(NA) il 11/06/1973 e AL LA nata a [...] il
04/06/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SCAFATI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 97 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2672/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT GI
LA AL, C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERESA C.F._2
DI ROSA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
02/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14/05/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 1795/2019 omologata con decreto del
03/06/2019 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare il reciproco domicilio e/o residenza ove riterranno più opportuno sul Territorio
Nazionale, con impegno a comunicarsi, reciprocamente, l'avvenuto mutamento di domicilio o/e residenza medesimi;
2) La casa familiare sita a Bomporto (MO) alla via Po' n. 73, cointestata ad entrambi i coniugi, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra LE ME e dai figli maggiorenni
pagina 2 di 4 e sino alla vendita dell'immobile e, comunque, Persona_1 Persona_2 entro e non oltre il termine ultimo del 31/12/2026;
Allo spirare del suddetto termine, in caso di mancata vendita della proprietà immobiliare, la sig.ra LE ME si impegnerà a corrispondere in favore del sig.
un'indennità di occupazione da quantificarsi nella misura del 50% Parte_1 del valore del canone d'affitto relativo ad immobili della stessa specie in relazione alla zona di riferimento;
3) I sig.ri e la Sig.ra LE ME si impegnano reciprocamente ad Parte_1 alienare la suddetta proprietà con immediatezza avendo, in tal senso, già conferito mandato ad Agenzia di Intermediazione Immobiliare;
4) Il ricavato della suddetta vendita verrà impiegato per estinguere anticipatamente i seguenti mutui/finanziamenti:
a) Mutuo ipotecario n. 08-52855527, contratto presso la Intesa San Paolo SpA/Carisbo cointestato ad entrambi i Ricorrenti per l'acquisto della casa familiare;
b) Prestito finalizzato rif. n. 5829551200 intestato al sig. acceso Parte_1 presso la Deutsche Bank per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico installato sull'abitazione in comproprietà;
c) nelle more, le rate relative ai suddetti mutui/prestiti/finanziamenti verranno corrisposte dai ricorrenti in ragione del 50% cadauno;
d) ad esito di intervenuta vendita dell'immobile, il residuo, al netto degli importi necessari per l'estinzione anticipata dei finanziamenti de quo, sarà suddiviso tra i ricorrenti in ragione del 50% cadauno;
5) Il figlio è maggiorenne, economicamente indipendente ed Persona_1 attualmente ha deciso di continuare a dimorare presso la casa coniugale sino all'alienazione della medesima;
6) Il figlio è maggiorenne, economicamente indipendente, ed Persona_2 anch'egli ha deciso di continuare a dimorare presso la casa coniugale sino all'alienazione della medesima;
7) nulla sarà dovuto dai ricorrenti, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni stante la loro piena indipendenza economica, essendo entrambi attualmente occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
pagina 3 di 4 8) Le spese straordinarie sono e continueranno ad essere ad esclusivo carico dei figli maggiorenni e;
Per_1 Per_2
9) I coniugi, fatto salvo quanto previsto dalle precedenti condizioni, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica di mantenimento l'uno verso l'altro, essendo economicamente indipendenti. Dichiarano, altresì, di aver già diviso ogni loro bene e di aver così regolato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e salvo quanto previsto nelle precedenti condizioni, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) Spese di lite compensate tra le parti. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SCAFATI il
26/07/1999 fra nato a [...] Parte_1
(NA) il 11/06/1973 e AL LA nata a [...] il
04/06/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SCAFATI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 97 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4