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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2024, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1059/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Roberta Pellizzato)
e
C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv. Daniela Giordano) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data 10.09.1999 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1999, parte II^,
Serie A, n. 57;
- che dalla predetta unione sono nati i figli il 14.02.2002 e in data 20.10.2004. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 - di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 09.02.2021 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 26.02.2021 (CRON.
2900/2021 – RGN 6020/2020); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate dando atto della volontà di non volersi conciliare.
CONDIZIONI
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da PT
e il 10.09.1999 a Trezzano sul Naviglio, annotato nei Registri dello
[...] Pt_2 Parte_2
Stato Civile del medesimo Comune al n. 57, parte II, Serie A, conseguentemente disponendo che il competente Ufficio di Stato Civile effettuati tutte le conseguenti annotazioni;
2) darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Pt_2 PT
, a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra la somma mensile di Euro 400,00, Per_2 PT
somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, fatta base il mese di gennaio 2024, mentre la madre provvederà al mantenimento diretto in considerazione del fatto che vive con lei;
Per_2
4) il sig. verserà direttamente al figlio , studente universitario in Milano, a titolo di Pt_2 Per_1 contributo al suo mantenimento l'importo mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, fatta base il mese di gennaio 2024, mentre la madre contribuirà al suo mantenimento versandogli direttamente l'importo mensile di € 150,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat fatta base il mese di gennaio 2024. Il minore importo a carico della madre trova ragione nel fatto che, in occasione di rientri, anche vive da lei, che quindi provvederà al mantenimento Per_1
diretto. Detti importi verranno corrisposti sul conto corrente cointestato al figlio ed ai genitori, entro il giorno 15 del mese.
5) il sig. corrisponderà inoltre € 50 mensili alla figlia , per il rifornimento carburante Pt_2 Per_2 dell'autovettura materna da lei utilizzata;
6) ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, spese concordate tra i genitori ed i figli stessi attesa la loro maggiore età, intendendosi per tali quelle di cui all'art. 15 del protocollo del Tribunale di Venezia siglato in data 20 settembre 2019;
7) l'assegno unico, se spettante, verrà percepito al 100% dalla sig.ra per le esigenze di PT
entrambi i figli;
8) nell'ambito degli accordi intervenuti per addivenire al divorzio consensualmente, la sig.ra PT
si impegna a cedere al signor che si impegna ad acquistare, la sua
[...] Parte_2 quota di proprietà del 50% dell'immobile e relative pertinenze in Venezia San Marco 2991, da loro
pagina 2 di 3 acquistato con atto di data 29.11.2011 del notaio rep. N. 120348 – racc. 30791, a Persona_3
cui si riportano per la identificazione, alle condizioni tutte di cui al precedente punto b)
9) spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 24.05.2024
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 03.10.2024 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 10.09.1999 a Trezzano sul Naviglio Parte_1 Parte_2
(MI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 57, anno 1999 del
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in 25.11.2024
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
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