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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa AN RO CI
All'esito dell'udienza del 24.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18044 /2023 R.G. promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
LA (C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
, (CF: ), Parte_8 C.F._8
con il patrocinio degli Avv.ti GUGLIELMI CARLO e FASAN EMILIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio degli Avv.ti DAMOLI CLAUDIO, TOGI ENRICO, BISSOLI ELENA e
OL ND
RESISTENTE
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2023, i ricorrenti su indicati, premesso di essere addetti al servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell' , di essere da ultimo addetti al CP_2 centro vaccinazione di Roma sito in Via Jacobini, e di aver svolto in passato l'attività di
1 front office presso i diversi presidi della , occupandosi della gestione delle CP_3
attività di prenotazione ed accettazione delle prestazioni sanitarie, analisi cliniche nonché consegna dei relativi referti;
precisato di aver svolto le suddette mansioni sin da data anteriore al subentro nell'appalto dell'odierna convenuta e di essere stati inquadrati dai precedenti appaltatori, nel livello C1 (ex IV livello) del CCNL Cooperative sociali;
hanno Contr dedotto che allorquando appunto subentrava nell'appalto la odierna convenuta venivano invece inquadrati nel III livello del CCNL “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati”.
Descritte nel dettaglio le mansioni svolte, hanno assunto il diritto all'inquadramento nel VI livello del predetto CCNL, ovvero in subordine, in altro livello comunque superiore al III, sin dalla data di assunzione da parte di GP (e cioè: dal 01.02.2016 per Parte_1
e ; dal 01.09.2018 per , , , Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e ; dal 11.07.2019 per ); con conseguente CP_4 Parte_7 Parte_8 condanna della parte convenuta all'inquadramento suddetto ed al pagamento delle connesse differenze retributive, maturate sino al 31.12.2022, quantificate in base ai conteggi riportati, per ciascuno dei ricorrenti, nel ricorso.
Tempestivamente costituitasi giudizio, la parte convenuta ha contestato le allegazioni attoree deducendo: che tutte le ricorrenti, sin all'assunzione presso GP, hanno svolto esclusivamente le mansioni di operatore addetto al Call Center del centro vaccinazioni di
Via L. Jacobini n.
6 - dedicato unicamente alle prenotazioni/disdette di vaccini normali, pediatrici e internazionali, con esclusione dei vaccini anti-Covid - e la , Parte_6
ha svolto anche attività di call center anche presso il diverso centro screening di via
Fornovo, senza mai operare presso altri presidi dell' che pertanto le ricorrenti – CP_5 ad eccezione della e della che sino al 202 avevano effettivamente svolto Pt_8 Pt_1
l'attività di operatore addetto allo sportello, rispettivamente di Via Lampedusa e San
AC AP -, dall'assunzione in GP, mai avevano svolto le mansioni indicate in ricorso, bensì quelle diverse, dettagliatamente descritte, relative al suddetto Centro di prenotazione vaccinale;
che inoltre il III° livello del CCNL Multiservizi applicato alle ricorrenti era stato condiviso con le OO.SS. a seguito di un'accurata ed analitica disamina dei compiti affidati agli operatori CUP e delle modalità di svolgimento delle loro mansioni;
che
l'organizzazione aziendale prevedeva la presenza di personale sovraordinato agli operatori
2 CUP, quali, in ordine gerarchicamente crescente, lo Specialist, il Team Leader, il Project
Manager e il Business Manager;
che le attività svolte dalle ricorrenti sono delle semplici funzioni di data entry che non richiedono alcuna particolare conoscenza o preparazione tecnica e sono totalmente procedimentalizzate, e prive di autonomia decisionale;
che inoltre alle ricorrenti, in qualità di operatrici addette al CUP e/o al centro vaccinale, non è demandato il raggiungimento di obiettivi;
che, pertanto, è corretto il III livello applicato.
La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso ed in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, contestando altresì i conteggi delle spettanze pretese.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata la prova per testimoni ed acquisiti i verbali istruttori della causa connessa RG 30063/2022; lette le note conclusive depositate dalle parti, la causa giunge ora in decisione.
1.Va innanzitutto premesso che le ricorrenti non contestano l'adozione del CCNL
Pulizia Multiservizi da parte della convenuta;
assumono piuttosto il diritto ad essere inquadrati nel superiore VI livello, ovvero in altro comunque superiore al III.
Ciò posto, il CCNL applicato al rapporto inquadra nel livello III, formalmente riconosciuto ai ricorrenti, la categoria (per quanto qui interessa) degli Impiegati esecutivi, ed in particolare: i “lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”. Fra i profili impiegatizi esemplificati è indicato al punto 6: l'Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura;
Centralinista/assistenza telefonica;
Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture;
Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
Altri compiti di ufficio.”
Di contro, il VI livello, invocato in via principale dai ricorrenti, è riservato agli
Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa ed in particolare, ai “lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e
3 requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite”. Fra i profili esemplificativi è indicato:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
1.6 Contabile;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.8 Ispettore”.
Invece, il V livello, invocato in subordine dai ricorrenti, è riservato, ai lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
Infine appartengono al IV livello, gli impiegati d'ordine, che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite. E così esemplificativamente
5. Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale, quali:5.1
Contabile d'ordine;
5.2 Segretario, archivista;
5.3 Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati.
Emerge dunque da tale disamina, che il III livello è riservato agli impiegati meramente esecutivi, il IV livello agli impiegati d'ordine, il V livello agli impiegati di concetto che operano in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure impartite, ed infine il VI livello, è riservato agli impiegati di concetto che svolgono attività complesse con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite.
2. Così identificato il contenuto delle declaratorie professionali, al fine di procedere al ragionamento logico interpretativo finalizzato a sussumere l'attività svolta dai ricorrenti nel corretto livello professionale, ivi compresi i livelli intermedi tra l'inquadramento applicato e quello richiesto in via principale, occorre accertare le attività svolte in concreto dai lavoratori.
E' pacifico che attualmente tutte le ricorrenti sono adibite al Centro di Prenotazione
Vaccinale di Via Iacobini 6.
4 E' altresì pacifico fra le parti che le ricorrenti ed sono state adibite a Pt_8 Pt_1
detto Centro di Prenotazione Vaccinale, rispettivamente dal 2023 e 2022, mentre Contr precedentemente, sempre alle dipendenze di erano addette al CUP.
L'espletata istruttoria ha confermato tale circostanza, consentendo altresì di accertare che esse, essendo addette, anche in sostituzione di altri di colleghi, a sportelli polifunzionali, svolgevano tutte le mansioni tipiche dell'operatore addetto al CUP che qui di seguito si esamineranno. Contr Quanto invece alle mansioni svolte dalle altre ricorrenti, deduce che esse, sin dall'assunzione, furono adibite al Centro Prenotazione Vaccinale su indicato e che pertanto, dall'assunzione in GP, non hanno mai svolto le tipiche attività dell'addetto agli sportelli polifunzionali CUP.
Di contro, le ricorrenti, nel libero interrogatorio svoltosi all'udienza del 8.5.2024, hanno riferito che all'atto dell'assunzione in GP continuarono per i primi quattro mesi ad essere adibite alle mansioni di operatore addetto al CUP svolte con i precedenti appaltatori, per poi invece essere adibite al suddetto Centro di Prenotazione Vaccinale.
L'espletata istruttoria orale non ha tuttavia consentito di accertare l'effettività di tale allegazione, non essendo stara detta circostanza adeguatamente e direttamente confermata dai testi escussi, se non de relato dalle stesse ricorrenti. Con riferimento poi alla
è invece emerso che la stessa, prima di essere adibita al Centro di prenotazione Parte_6
Contr Vaccinale era addetta, sempre alle dipendenze di al servizio screening mammografico di Via Fornovo, che non è uno sportello polifunzionale, bensì dedicato, sicchè è da escludersi che ella, nel periodo per cui è causa, abbia svolto le tipiche mansioni degli operatori CUP. Né è emerso alcunchè sulle mansioni svolte dalla medesima presso il servizio screening mammografico di Via Fornovo.
3. Sulla posizione delle ricorrenti ed in qualità di operatori CUP Pt_8 Pt_1
Così accertato che le ricorrenti ed hanno effettivamente svolto le Pt_8 Pt_1
mansioni di addetto al CUP, si osserva che è pacifico fra le parti, che le attività svolte afferiscono: a) della gestione delle richieste di prenotazioni ambulatoriali specialistiche Cont (visite, indagini diagnostiche strumentali) erogabili nei vari Presidi dell' di competenza sulla base delle agende di disponibilità; b. Gestione delle analisi;
c. Scelta e revoca del medico di base;
d. Esenzione dal ticket per reddito e per patologia;
e. Prestazioni per
5 stranieri temporaneamente presente sia comunitari che non comunitari;
f. Richieste e ristampa tessere sanitarie;
g. Consegna ricettari ai medici;
h. Gestione prestazioni veterinarie;
i. Gestione della distribuzione di dispositivi medici e ausili sanitari;
j.
Prenotazione e pagamento visite libero professionale in intramoenia (cd A.L.P.I.); k.
Consegna referti diagnostici;
l. Gestione delle attività di medicina legale.
E' altresì pacifico fra le parti che gli operatori del CUP eseguono anche operazioni di riscossione dei proventi sanitari, e svolgono tutte le operazioni specifiche di cassa, quali: apertura cassa, chiusura di fine turno con verifica tramite i documenti di cassa dell'importo totale degli incassi, segnalazione di eventuali ammanchi/avanzi, preparazione del versamento da consegnare al personale, chiusura di fine giornata con produzione della Parte documentazione dei registri giornalieri dei movimenti di cassa da inoltrare all'
E' infine pacifico che essi operano tramite l'utilizzo di applicativi informatici forniti Cont dalla stessa
Ciò che è invece è in contestazione fra le parti, è il grado di complessità dell'attività svolta e delle conoscenze richieste, nonché il grado di autonomia e responsabilità richiesto e/o comunque connesso all'esplicazione delle mansioni assegnate.
A detta delle ricorrenti, infatti, l'attività espletata, pur regolata da una serie di procedure, dettate spesso da appositi manuali operativi, richiederebbe specifiche conoscenze della normativa sanitaria, e l'attività sarebbe caratterizzata da un elevato grado di responsabilità nonchè totale autonomia operativa e decisionale.
Di contro, nella prospettazione difensiva della convenuta, l'attività degli addetti al
CUP sarebbe meramente esecutiva, priva di facoltà di iniziativa e responsabilità, essendo sostanzialmente “guidata” dai sistemi operativi informatici in uso, che non consentono margini di errore nè, appunto, facoltà di iniziativa.
4. Così precisato il tema di indagine, si osserva che la Relazione Tecnica del
Servizio, depositata sub doc. 1 di parte ricorrente, così descrive le capacità e conoscenze richieste all'Operatore: preferibilmente diploma di scuola media superiore;
padronanza della lingua italiana e buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le più diffuse;
capacità di utilizzo dei più comuni strumenti informatici;
predisposizione alle attività di contatto con il pubblico e al lavoro di gruppo;
flessibilità, disponibilità, cortesia e atteggiamento proattivo;
capacità di gestione dei flussi di utenza;
buone capacità espositive, di ascolto e di
6 risposta;
capacità di problem solving e di gestione di situazioni relazionali complesse;
sapersi esprimere in maniera corretta e con cortesia;
saper organizzare il proprio lavoro in funzione delle scadenze;
capacità di utilizzo di software di e Controparte_6
librerie/manuali elettronici;
saper amministrare i disservizi delle code;
capacità di lavorare in situazioni di stress che possono derivare dal rispetto degli SLA previsti;
capacità di mantenere la concentrazione per lungo tempo;
capacità di apprendimento e mnemoniche;
curiosità e predisposizione alla gestione del cambiamento;
riservatezza; capacità di gestione del dissenso/reclamo (sapersi relazionare in maniera non conflittuale con persone che stanno esplicitando una critica/un reclamo); giusto grado di autorevolezza nel far rispettare agli utenti le regole stabilite dalla committenza in merito a determinate modalità operative e comportamentali.
Inoltre nella suddetta Relazione Tecnica vengono indicati al capitolo D i “sistemi e modalità di controllo e gestione dell'errore generato dagli operatori”.
Il capitolato tecnico depositato sub doc. 6 di parte ricorrente indica poi gli applicativi informatici in uso – Recup Web per le attività di prenotazione, accettazione e cassa, e SGP per le attività di gestione e programmazione delle agende e della reportistica – tra loro integrati e a loro volta distinti in ulteriori sotto-sistemi.
5. Acquisiti, con ordinanza del 8.5.2024, i verbali dell'istruttoria espletata nella causa connessa RG 30063/2022, in merito all'attività svolta dagli operatori CUP, si osserva che il teste dipendente della convenuta con le stesse mansioni dei ricorrenti, Tes_1
sino al 27.9.2020 quando venne assunta direttamente dalla descritta l'attività Parte_10
svolta, coincidente con quella riportata al superiore punto 3, in merito alla complessità delle procedure ha precisato: “Confermo che i vari servizi sono gestiti attraverso un applicativo.
C'è un applicativo per le prenotazioni, uno per le esenzioni, uno per scelta e revoca del medico, uno per i pagamenti dell ecc.; usiamo inoltre applicativi anche di altri enti Pt_11 pubblici per esempio per il rilascio della tessera sanitaria, dove entriamo con il nostro Spid su Sogei che è di Agenzia delle Entrate ecc.. Confermo che l'applicativo è guidato, nel senso che prima si apre la schermata dell'anagrafica, poi quella successiva e via dicendo.
Preciso tuttavia che poiché le prestazioni ed i servizi che lavoriamo sono tantissimi, l'uso dell'applicativo presuppone comunque la conoscenza sia delle prestazioni singole ma anche delle agende sulle quali queste prestazioni vanno caricate sulla base di una serie di
7 variabili, quali per esempio quesito diagnostico, esigenze del paziente, certificazioni del medico e quant'altro. Inoltre l'attività comporta anche un'attività di informazione corretta al pubblico. Per esempio per un esame audiometrico è necessaria non una qualunque prescrizione ma solo quella dello specialista, cioè dell'otorino e se un utente si presenta con la richiesta del medico di base non è possibile prenotare la prestazione e bisogna ovviamente dare le dovute informazioni all'utente affinchè venga poi erogata la prestazione. E preciso al riguardo che se io operatore non mi accorgo della discrasia della prescrizione il programma non mi blocca nel senso che poi posso comunque prenotare la prestazione che viene erogata ma in modo indebito o peggio ancora il paziente si presenta e poi in reparto rifiutano la prestazione.”
Sostanzialmente omogenee risultano le dichiarazioni del teste , che ha del Tes_2 pari confermato che si opera attraverso sistemi operativi informatici;
ogni prestazione ha il suo applicativo, se non erro complessivamente avevamo intorno ai 12 applicativi. Escludo che gli applicativi siano completamente guidati ed automatici, nel senso che in molte occasioni dobbiamo intervenire compilando manualmente i dati richiesti dall'applicativo”.
Il teste , Team Leader del Recup Regionale dal febbraio 2021 e Tes_3 precedentemente team leader degli sportelli dell' , inquadrata nel V livello del Parte_10
CCNL Multiservizi, ha confermato la completa automazione delle procedure informatiche, finalizzate a marginalizzare la possibilità di errori da parte dell'operatore. Riferisce pertanto che il software “Recup” opera del tutto autonomamente ed automaticamente: blocca eventuali incongruenze contenute nell'impegnativa; esclude la richiesta di pagamento del ticket qualora l'utente abbia una specifica esenzione;
se l'impegnativa contiene esenzioni non congrue alla prestazione richiesta, il soft-ware segnala l'anomalia e blocca la prosecuzione dell'attività di prenotazione/accettazione. Pertanto, conferma il teste, tutte le attività descritte in ricorso, sono svolte dagli operatori seguendo in maniera rigida e ferrea gli schemi di lavoro automatizzati, che azzerano la possibilità di libera interpretazione od intervento del lavoratore o di errore nell'inserimento dei dati sanitari dei pazienti così come indicati nella ricetta o nell'impegnativa.
Prosegue poi il teste confermando l'elementarità delle singole operazioni richieste agli operatori in relazione a ciascuna delle molteplici procedure corrispondente ai servizi erogati (Prenotazioni visite mediche, Scelta e revoca del Medico di base, Rilascio esenzioni;
8 Rilascio tesserini STP, ENI ed emissione tessera sanitaria;
Accettazione analisi;
Cassa,
Incassi, Registrazioni incassato, Maneggio denaro, Chiusura cassa con busta auto sigillante e inserimento in cassaforte;
Ritiro valori con compilazione della distinta di versamento;
Ufficio protesica/ausili; Ufficio veterinaria;
Medicina legale e registrazione pratiche;
Covid). Contr Anche il teste dipendente di dal 2010, attualmente Business manager, Tes_4 ma precedentemente assunta come operatore e nel 2019 come Project manager, in merito all'autonomia degli operatori CUP espone: “Conosco i sistemi informatici che vengono utilizzati al CUP e che sono strutturati proprio per eliminare il più possibile margini di discrezionalità nell'operatore…. Preciso inoltre che lo specialist di cassa esegue i controlli successivi e non viene normalmente ingaggiato dall'operatore che invece contatta il suo team leader in caso di problemi. Ribadisco che non possono esserci interventi dell'operatore sui codici di esenzione. Dunque se ci sono prestazioni incompatibili con
l'esenzione indicata il sistema da l'allert ed a quel punto l'utente o paga la prestazione oppure decide di tornare con la ricetta corretta e ciò anche in caso di errori del medico nell'indicazione del codice di esenzione”. Il testimone sottolinea inoltre la necessità di studio, da parte degli operatori, degli aggiornamenti delle procedure inviate dal Team
Leader: “Sul capitolo 47 evidenzio che gli operatori sono tenuti a studiare gli aggiornamenti che vengono loro inviati dal team leader sull'introduzione e/o modifiche di procedure in base a nuove disposizioni sanitarie. Così per esempio l'introduzione di una esenzione temporanea per certe categorie di utenti (ad esempio recentemente si è fatto per gli ucraini) che determina un aggiornamento della procedura. Confermo che il team leader, per mero eccesso di zelo invia loro anche la relativa normativa sanitaria che però
l'operatore non è tenuto a studiare in quanto il team leader invia loro anche un estratto contenente il sunto della normativa e la procedura aggiornata da seguire”.
6. Alla luce di tali complessive risultanze istruttorie, deve escludersi che le mansioni svolte dalle ricorrenti e in qualità di operatori CUP siano sussumibili nel VI Pt_1 Pt_8 livello del CCNL applicato al rapporto, difettando l'imprescindibile facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, seppure nei limiti delle direttive generali impartite, stante invece la pressochè completa automatizzazione delle procedure, che consente ristrettissimi ed eccezionali margini di intervento da parte degli operatori.
9 Ciò non di meno, le mansioni sopra descritte neppure possono sussumersi nel III livello, formalmente loro applicato, che risulta invece decisamente riduttivo, in considerazione dei requisiti professionali richiesti e della specificità delle conoscenze richieste tenuto conto della complessità, in termini quantitativi, delle mansioni assegnate, dei processi sottesi e della molteplicità degli applicativi utilizzati.
I processi necessari alla prenotazione delle prestazioni sanitarie ed alla gestione di tutte le ulteriori attività svolte dai ricorrenti, oggetto peraltro di continue integrazioni e modifiche, nonché i numerosi applicativi da utilizzare non possono infatti certamente considerarsi come semplici “sistemi di videoscrittura” né tantomeno le funzioni degli operatori possono essere ricomprese nelle generiche attività di un “Operatore addetto al terminale”.
Ciò posto, le mansioni svolte dai ricorrenti, per come emerso dall'espletata istruttoria, non risultano inoltre assimilabili a mansioni di concetto, nè risultano caratterizzate da autonomia esecutiva;
sicchè neppure appaiono sussumibili nel V livello.
Ritiene invece il giudicante che l'attività svolta dagli operatori CUP sia pur sempre un'attività d'ordine, priva in quanto tale di autonomia e con facoltà di iniziativa limitata alle modalità di esecuzione delle operazioni loro affidate.
Detta attività risulta dunque correttamente inquadrabile nel IV Livello, ed in particolare nel profilo 5. degli “Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale” quale il Contabile
d'ordine, e l'”Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati”.
Nessun rilievo può poi attribuirsi, ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento, alla misura della retribuzione contrattualmente spettante.
L'esiguità del compenso orario previsto dal CCNL applicato al rapporto per i livelli inferiori al V, infatti, non può costituire un parametro idoneo per il giudizio di sussumibilità delle mansioni in concreto svolte nel livello di inquadramento, potendo invece rilevare ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione in rapporto all'art. 36 Cost.; adeguatezza che tuttavia nel caso di specie, non risulta contestata.
7. In forza delle superiori considerazioni deve condannarsi la convenuta ad inquadrare le ricorrenti e nel superiore IV livello a decorrere Parte_8 Parte_1
10 dal terzo mese successivo all'assunzione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato al rapporto.
Esclusa inoltre la prescrizione, anche parziale, del credito afferente alle connesse differenze retributive, alla luce dei principi giurisprudenziali espressi dalla S.C. (così esemplificativamente Cass. Sent. 26246/2022), deve altresì condannarsi la società convenuta al pagamento in favore delle due ricorrenti delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento, maturate dall'assunzione sino al 31.12.2022, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalla maturazione al saldo.
La misura della condanna non può che essere generica, con esatta quantificazione di essa in altra sede, in difetto di prova del quantum debeatur per l'applicazione del IV livello, avendo i ricorrenti allegato i conteggi e quantificato la domanda solo in relazione al VI livello del CCNL di riferimento, pur avendo richiesto, in via subordinata, l'accertamento del diritto al riconoscimento del “livello superiore al III che sarà ritenuto di giustizia”.
8. Sulla posizione delle altre ricorrenti, in qualità di addette al Centro di
Prenotazione Vaccinale
E' pacifico fra le parti che le ricorrenti sono addette al Call Center Vaccinale del
Centro di Prenotazione Asl Rm 1– sito in Via Ludovico Iacobini 6 – che è dedicato unicamente alle prenotazioni/disdette di vaccini normali, pediatrici e internazionali, con esclusione dei vaccini anti-Covid. Tramite il Call Center gli utenti possono prenotare la somministrazione di un vaccino telefonicamente o a mezzo e-mail, in quest'ultimo caso inviando la richiesta ad un indirizzo a ciò dedicato.
Nel corso del libero interrogatorio, le ricorrenti inoltre confermato le seguenti allegazioni difensive di parte convenuta: che l'attività di prenotazione vaccini effettuata telefonicamente si svolge sempre mediante l'ausilio del software di creazione aziendale Recup, con le seguenti modalità:
l'utente chiama il numero appositamente dedicato a tali prenotazioni;
l'operatore risponde alla chiamata ed inserisce il codice fiscale dell'utente, o in mancanza le generalità, negli appositi campi del sistema informatico che compaiono a video;
l'operatore verifica poi la correttezza dei dati inseriti e, in caso di dati mancanti o di errori nel loro inserimento, il sistema lo avverte con dei c.d. “alert” che compaiono sul monitor affinché egli provveda al completamento o alla correzione degli stessi;
a quel punto l'operatore seleziona la
11 prestazione “vaccini” cliccando sul computer il tasto “altro accesso vaccinazione” o inserendo il corrispondente codice;
a video compaiono in automatico le sedi dei punti vaccino (che sono 7), ove avviene la somministrazione, e propone all'utente i vari punti di somministrazione;
una volta che l'utente ha indicato la sede desiderata l'operatore clicca sulla stessa e automaticamente compaiono a video le date disponibili per l'effettuazione del vaccino richiesto;
a quel punto l'operatore comunica all'utente le date e gli orari disponibili e una volta che l'utente indica la scelta, l'operatore clicca sul monitor la data e l'ora indicategli e conferma la prenotazione, ricapitolando i dati all'utenti e conclude così la chiamata;
che, inoltre, nel caso in cui la prenotazione del vaccino avvenga a mezzo e-mail,
l'operatore riceve la richiesta della prenotazione e, ugualmente a quanto accade per le prenotazioni telefoniche, ossia dopo aver inserito i dati e visionato le date disponibili che compaiono a video, risponde all'utente indicando per iscritto la data fissata per la somministrazione della vaccinazione, tenuto conto di quanto rappresentato nell'e-mail. che, ancora: le prenotazioni dei vaccini sono effettuate senza alcuna impegnativa o ricetta;
Del pari le ricorrenti hanno confermato: che l'attività di “rilascio attestazioni vaccinali (vaccini eseguiti e/o mancanti)”, si esegue su richiesta dell'utente inoltrata a mezzo e-mail mediante appositi moduli;
in particolare, l'operatore accede al portale c.d. “GEVA”, inserisce a video i dati anagrafici dell'utente riportati nei moduli, per poi stampare e inoltrare a quest'ultimo a mezzo e-mail l'attestazione automaticamente fornita dal programma;
che anche le attività di informazione “controllo anagrafica del medico e validità dello stesso” si effettuano accedendo al portale Asur che, una volta inserite le generalità dell'utente, fornisce automaticamente le informazioni richieste.
E' infine confermato dalle ricorrenti che esse, in qualità di operatrici del call center
Vaccinale non ricevono pagamenti né effettuano operazioni di cassa, neppure da remoto, e/o contabili.
Così delineate le attività svolte dalle ricorrenti presso il Centro di Prenotazione, si osserva che, anche qui, ciò che è in contestazione, è il grado di competenza, autonomia e responsabilità richiesto per lo svolgimento della prestazione. Le ricorrenti assumono infatti
12 che nell'ambito delle attività sopra descritte, esse forniscono assistenza e supporto all'utenza (sia via email che telefonicamente), comunicando, a richiesta, anche informazioni sui certificati vaccinali, sulla regolarità dei certificati, sulle tempistiche dei richiami dei vaccini, o dei primi vaccini per i neonati, o anche dei vaccini per i viaggi internazionali.
Ammettono che l'esistenza della direttiva aziendale di non fornire all'utenza informazioni relative alle “vaccinazioni obbligatorie per la fascia di età sino ai 16 anni” (riservate invece ai medici pediatri), ma evidenziano che, su richiesta, “qualche informazione (anche di questo tipo) la danno comunque, informalmente”, tanto più che “spesso è lo stesso pediatra che invita il genitore a rivolgersi al contact center per le informazioni sulle tempistiche”.
Deducono, così, che le mansioni alle quali sono adibite richiedono conoscenze specialistiche ed aggiornamenti della normativa che esse ricevono direttamente dalla direzione della Parte_12
Deducono infine l'autonomia della prestazione, evidenziando che il team leader non ha funzioni di supporto operativo, occupandosi, piuttosto della gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Ebbene, i testi e entrambi addetti al Centro di Testimone_5 Tes_6
Prenotazione Vaccinale, in qualità di impiegati amministrativi e non già come operatori di call center, hanno concordemente riferito che gli operatori del call center, quali appunto le ricorrenti, su richiesta, possono dare informazioni assolutamente generali di tipo paramedico, quali le fasce di età riservate a determinati vaccini (per esempio che la vaccinazione per il neonato è possibile effettuarla dal 61 giorno), ovvero le generali tempistiche dei richiami, ovvero ancora su eventuali effetti collaterali generici successivi alla somministrazione, tipo rialzo termico o gonfiore o dolore, o ancora informazioni generali sul comportamento da adottare in casi particolari (per esempio se un utente chiama chiedendo cosa fare se è stata morsa da un cane, loro informano l'utente che deve recarsi presso un presidio vaccinale aperto nelle 48 h con il referto del PS, ed individuano il presidio aperto più comodo), rinviando poi ai sanitari eventuali informazioni più dettagliate
o di tipo appunto medico-sanitario.
I testi e dipendenti della Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
convenuta con mansioni di team leader, hanno invece concordemente escluso che fra i compiti dell'operatore del Call Center vi sia quello di dare questo tipo di informazioni
13 all'utenza, precisando che, se lo fanno è solo per loro iniziativa e potrebbero anche essere passibili di rimprovero. Hanno aggiunto che l'unico controllo non automatizzato riguarda l'età del vaccinando, perché a seconda dell'età (maggiorenne, under 36 mesi) vi sono presidi specifici. Il teste ha poi escluso che gli operatori del call center debbano eseguire Tes_8 controlli in merito all'età ai fini della fattibilità di un determinato vaccino, né che esse siano tenute a controllare la singola fascia di età per individuare il giorno di prenotazione, precisando poi che se il giorno prenotato non è compatibile con il vaccino, non so dire cosa succeda, credo che il medico faccia tornare l'utente. Il teste ha infine aggiunto che Tes_9
effettivamente l'utenza tende a chiedere informazioni anche di tipo paramedico agli operatori, tipo per esempio sulle tempistiche dei vari vaccini o le scadenze ecc. e che tuttavia l'operatore non dovrebbe darle, invitando piuttosto l'utenza a rivolgersi al proprio medico oppure ad aspettare l'infettivologo presente nel presidio.
E' infine emerso che il team leader è raramente presente presso il Centro Vaccinale e, pur essendo comunque reperibile telefonicamente o tramite il canale email, non ha funzioni di supporto operativo bensì di gestione amministrativa del rapporto, occupandosi dei turni, delle assenze e delle ferie degli operatori.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta in merito alle informazioni che le ricorrenti sono tenute a fornire all'utenza, risultano sconfessate dalla documentazione depositata in atti. Cont Emerge infatti che con email del 21.8.2020, la dott.ssa dell' segnala Per_1 CP_2
alla collega direttore UOC delle Relazioni con i cittadini…, “la necessità di Pt_13
verificare l'età dei prenotati in occasione della prenotazione dei vaccinazione HPV9 che, come da indicazioni del PNPV, non deve essere inferiore a 11 anni”. In replica la Pt_13 ringraziando per la segnalazione, evidenzia come gli operatori del Call Center comunicano di essere a conoscenza delle indicazioni del PNPV e di verificare sempre l'età dell'assistito per tale tipo di vaccino, significando tuttavia come, “a volte si trovano costretti a gestire la pressione dell'utenza che riferisce l'indicazione del pediatra di fare la vaccinazione prima del compimento degli 11 anni” (doc. 79 di parte ricorrente). Ancora dalla email del
17.10.2020 (allegata sub doc. 80 di parte ricorrente) emerge come gli operatori del Contact
Center sia tenuti a verificare, per alcune tipologie di vaccini non obbligatori, se l'utente sia o meno categoria a rischio, al fine di dare o meno priorità alla somministrazione.
14 Il doc. 77 di parte ricorrente attesta altresì esemplificativamente la tipologia di richieste di informazioni che pervengono al Centro di prenotazione dall'utenza e che le ricorrenti devono fronteggiare.
Ancora il doc. 78 di parte ricorrente attesta come il Contact Center Vaccinale
(definito dalla convenuta “Call Center Vaccinale”) si interfaccia necessariamente con la Cont Cont direzione anche per questioni operative, e che la funzione di referente di tale
Concact Center è assegnata alla ricorrente . Pt_7
Ancora il doc. 80 attesta il clima di pressione al quale sono sottoposti gli operatori del Contact Center impegnati, in particolari occasioni, “a gestire un numero straordinario di chiamate che superano di molto la capacità produttiva delle postazioni dedicate e soprattutto gestire una tensione importante nella comunità cittadina”.
9. Così individuate le mansioni in concreto svolte dagli addetti al “call center” vaccinale, ritiene il giudicante di dover escludere che esse siano sussumibili nel VI ovvero nel V livello rivendicato, non essendo comunque assimilabili a mansioni di concetto e tenuto altresì conto della completa procedimentalizzazione delle operazioni e dei conseguenti ristrettissimi margini di autonomia ed iniziativa.
Ciò non di meno, le mansioni sopra descritte neppure possono sussumersi nel III livello, formalmente loro applicato, che risulta invece riduttivo, in considerazione della specificità delle conoscenze richieste (se pure di tipo non scientifico, bensì “paramedico”), nonché delle necessarie relazioni con l'utenza.
Le funzioni di detti operatori non possono dunque essere ricomprese nelle generiche attività di un “Operatore addetto al terminale”, richiedendo conoscenze e capacità relazionali ben superiori, pur essendo dette mansioni di natura d'ordine.
Tali attività risultano dunque correttamente sussumibili nel IV Livello, ed in particolare nel profilo 5. degli “Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale” quale, esemplificativamente l'”Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati”.
Deve dunque dichiararsi il diritto (anche) delle ricorrenti Pt_2 Pt_3 Pt_4 [...]
e , all'inquadramento nel superiore IV livello a decorrere dal terzo CP_4 Parte_6 Pt_7
mese successivo all'assunzione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato al rapporto.
15 Esclusa inoltre la prescrizione, anche parziale, del credito afferente alle connesse differenze retributive, in forza delle superiori argomentazioni, deve altresì condannarsi la società convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento, maturate dall'assunzione sino al 31.12.2022, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalla maturazione al saldo.
10. Il limitato accoglimento della domanda attorea, consente la compensazione delle spese di lite fra le parti in ragione dei due terzi;
mentre il residuo un terzo si pone a carico della convenuta e si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione sino a 52.000) e delle tariffe forensi in vigore.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta ad inquadrare le ricorrenti nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati -
Imprese di Pulizia e Multiservizi, a decorrere dal terzo mese successivo all'assunzione;
Condanna la convenuta al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle relative differenze retributive, oltre interessi sui singoli importi rivalutati, dalla maturazione al soddisfo;
Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore delle ricorrenti in solido, di un terzo delle spese di lite che si liquida (la metà) in Euro 3.086,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, compensando fra le parti i residui due terzi.
Si comunichi
Roma, 16.10.2025
Il Giudice
AN RO CI
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa AN RO CI
All'esito dell'udienza del 24.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18044 /2023 R.G. promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
LA (C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
, (CF: ), Parte_8 C.F._8
con il patrocinio degli Avv.ti GUGLIELMI CARLO e FASAN EMILIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio degli Avv.ti DAMOLI CLAUDIO, TOGI ENRICO, BISSOLI ELENA e
OL ND
RESISTENTE
OGGETTO: qualificazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2023, i ricorrenti su indicati, premesso di essere addetti al servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell' , di essere da ultimo addetti al CP_2 centro vaccinazione di Roma sito in Via Jacobini, e di aver svolto in passato l'attività di
1 front office presso i diversi presidi della , occupandosi della gestione delle CP_3
attività di prenotazione ed accettazione delle prestazioni sanitarie, analisi cliniche nonché consegna dei relativi referti;
precisato di aver svolto le suddette mansioni sin da data anteriore al subentro nell'appalto dell'odierna convenuta e di essere stati inquadrati dai precedenti appaltatori, nel livello C1 (ex IV livello) del CCNL Cooperative sociali;
hanno Contr dedotto che allorquando appunto subentrava nell'appalto la odierna convenuta venivano invece inquadrati nel III livello del CCNL “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati”.
Descritte nel dettaglio le mansioni svolte, hanno assunto il diritto all'inquadramento nel VI livello del predetto CCNL, ovvero in subordine, in altro livello comunque superiore al III, sin dalla data di assunzione da parte di GP (e cioè: dal 01.02.2016 per Parte_1
e ; dal 01.09.2018 per , , , Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e ; dal 11.07.2019 per ); con conseguente CP_4 Parte_7 Parte_8 condanna della parte convenuta all'inquadramento suddetto ed al pagamento delle connesse differenze retributive, maturate sino al 31.12.2022, quantificate in base ai conteggi riportati, per ciascuno dei ricorrenti, nel ricorso.
Tempestivamente costituitasi giudizio, la parte convenuta ha contestato le allegazioni attoree deducendo: che tutte le ricorrenti, sin all'assunzione presso GP, hanno svolto esclusivamente le mansioni di operatore addetto al Call Center del centro vaccinazioni di
Via L. Jacobini n.
6 - dedicato unicamente alle prenotazioni/disdette di vaccini normali, pediatrici e internazionali, con esclusione dei vaccini anti-Covid - e la , Parte_6
ha svolto anche attività di call center anche presso il diverso centro screening di via
Fornovo, senza mai operare presso altri presidi dell' che pertanto le ricorrenti – CP_5 ad eccezione della e della che sino al 202 avevano effettivamente svolto Pt_8 Pt_1
l'attività di operatore addetto allo sportello, rispettivamente di Via Lampedusa e San
AC AP -, dall'assunzione in GP, mai avevano svolto le mansioni indicate in ricorso, bensì quelle diverse, dettagliatamente descritte, relative al suddetto Centro di prenotazione vaccinale;
che inoltre il III° livello del CCNL Multiservizi applicato alle ricorrenti era stato condiviso con le OO.SS. a seguito di un'accurata ed analitica disamina dei compiti affidati agli operatori CUP e delle modalità di svolgimento delle loro mansioni;
che
l'organizzazione aziendale prevedeva la presenza di personale sovraordinato agli operatori
2 CUP, quali, in ordine gerarchicamente crescente, lo Specialist, il Team Leader, il Project
Manager e il Business Manager;
che le attività svolte dalle ricorrenti sono delle semplici funzioni di data entry che non richiedono alcuna particolare conoscenza o preparazione tecnica e sono totalmente procedimentalizzate, e prive di autonomia decisionale;
che inoltre alle ricorrenti, in qualità di operatrici addette al CUP e/o al centro vaccinale, non è demandato il raggiungimento di obiettivi;
che, pertanto, è corretto il III livello applicato.
La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso ed in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, contestando altresì i conteggi delle spettanze pretese.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata la prova per testimoni ed acquisiti i verbali istruttori della causa connessa RG 30063/2022; lette le note conclusive depositate dalle parti, la causa giunge ora in decisione.
1.Va innanzitutto premesso che le ricorrenti non contestano l'adozione del CCNL
Pulizia Multiservizi da parte della convenuta;
assumono piuttosto il diritto ad essere inquadrati nel superiore VI livello, ovvero in altro comunque superiore al III.
Ciò posto, il CCNL applicato al rapporto inquadra nel livello III, formalmente riconosciuto ai ricorrenti, la categoria (per quanto qui interessa) degli Impiegati esecutivi, ed in particolare: i “lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”. Fra i profili impiegatizi esemplificati è indicato al punto 6: l'Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura;
Centralinista/assistenza telefonica;
Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture;
Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
Altri compiti di ufficio.”
Di contro, il VI livello, invocato in via principale dai ricorrenti, è riservato agli
Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa ed in particolare, ai “lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e
3 requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite”. Fra i profili esemplificativi è indicato:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
1.6 Contabile;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.8 Ispettore”.
Invece, il V livello, invocato in subordine dai ricorrenti, è riservato, ai lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
Infine appartengono al IV livello, gli impiegati d'ordine, che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite. E così esemplificativamente
5. Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale, quali:5.1
Contabile d'ordine;
5.2 Segretario, archivista;
5.3 Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati.
Emerge dunque da tale disamina, che il III livello è riservato agli impiegati meramente esecutivi, il IV livello agli impiegati d'ordine, il V livello agli impiegati di concetto che operano in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure impartite, ed infine il VI livello, è riservato agli impiegati di concetto che svolgono attività complesse con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite.
2. Così identificato il contenuto delle declaratorie professionali, al fine di procedere al ragionamento logico interpretativo finalizzato a sussumere l'attività svolta dai ricorrenti nel corretto livello professionale, ivi compresi i livelli intermedi tra l'inquadramento applicato e quello richiesto in via principale, occorre accertare le attività svolte in concreto dai lavoratori.
E' pacifico che attualmente tutte le ricorrenti sono adibite al Centro di Prenotazione
Vaccinale di Via Iacobini 6.
4 E' altresì pacifico fra le parti che le ricorrenti ed sono state adibite a Pt_8 Pt_1
detto Centro di Prenotazione Vaccinale, rispettivamente dal 2023 e 2022, mentre Contr precedentemente, sempre alle dipendenze di erano addette al CUP.
L'espletata istruttoria ha confermato tale circostanza, consentendo altresì di accertare che esse, essendo addette, anche in sostituzione di altri di colleghi, a sportelli polifunzionali, svolgevano tutte le mansioni tipiche dell'operatore addetto al CUP che qui di seguito si esamineranno. Contr Quanto invece alle mansioni svolte dalle altre ricorrenti, deduce che esse, sin dall'assunzione, furono adibite al Centro Prenotazione Vaccinale su indicato e che pertanto, dall'assunzione in GP, non hanno mai svolto le tipiche attività dell'addetto agli sportelli polifunzionali CUP.
Di contro, le ricorrenti, nel libero interrogatorio svoltosi all'udienza del 8.5.2024, hanno riferito che all'atto dell'assunzione in GP continuarono per i primi quattro mesi ad essere adibite alle mansioni di operatore addetto al CUP svolte con i precedenti appaltatori, per poi invece essere adibite al suddetto Centro di Prenotazione Vaccinale.
L'espletata istruttoria orale non ha tuttavia consentito di accertare l'effettività di tale allegazione, non essendo stara detta circostanza adeguatamente e direttamente confermata dai testi escussi, se non de relato dalle stesse ricorrenti. Con riferimento poi alla
è invece emerso che la stessa, prima di essere adibita al Centro di prenotazione Parte_6
Contr Vaccinale era addetta, sempre alle dipendenze di al servizio screening mammografico di Via Fornovo, che non è uno sportello polifunzionale, bensì dedicato, sicchè è da escludersi che ella, nel periodo per cui è causa, abbia svolto le tipiche mansioni degli operatori CUP. Né è emerso alcunchè sulle mansioni svolte dalla medesima presso il servizio screening mammografico di Via Fornovo.
3. Sulla posizione delle ricorrenti ed in qualità di operatori CUP Pt_8 Pt_1
Così accertato che le ricorrenti ed hanno effettivamente svolto le Pt_8 Pt_1
mansioni di addetto al CUP, si osserva che è pacifico fra le parti, che le attività svolte afferiscono: a) della gestione delle richieste di prenotazioni ambulatoriali specialistiche Cont (visite, indagini diagnostiche strumentali) erogabili nei vari Presidi dell' di competenza sulla base delle agende di disponibilità; b. Gestione delle analisi;
c. Scelta e revoca del medico di base;
d. Esenzione dal ticket per reddito e per patologia;
e. Prestazioni per
5 stranieri temporaneamente presente sia comunitari che non comunitari;
f. Richieste e ristampa tessere sanitarie;
g. Consegna ricettari ai medici;
h. Gestione prestazioni veterinarie;
i. Gestione della distribuzione di dispositivi medici e ausili sanitari;
j.
Prenotazione e pagamento visite libero professionale in intramoenia (cd A.L.P.I.); k.
Consegna referti diagnostici;
l. Gestione delle attività di medicina legale.
E' altresì pacifico fra le parti che gli operatori del CUP eseguono anche operazioni di riscossione dei proventi sanitari, e svolgono tutte le operazioni specifiche di cassa, quali: apertura cassa, chiusura di fine turno con verifica tramite i documenti di cassa dell'importo totale degli incassi, segnalazione di eventuali ammanchi/avanzi, preparazione del versamento da consegnare al personale, chiusura di fine giornata con produzione della Parte documentazione dei registri giornalieri dei movimenti di cassa da inoltrare all'
E' infine pacifico che essi operano tramite l'utilizzo di applicativi informatici forniti Cont dalla stessa
Ciò che è invece è in contestazione fra le parti, è il grado di complessità dell'attività svolta e delle conoscenze richieste, nonché il grado di autonomia e responsabilità richiesto e/o comunque connesso all'esplicazione delle mansioni assegnate.
A detta delle ricorrenti, infatti, l'attività espletata, pur regolata da una serie di procedure, dettate spesso da appositi manuali operativi, richiederebbe specifiche conoscenze della normativa sanitaria, e l'attività sarebbe caratterizzata da un elevato grado di responsabilità nonchè totale autonomia operativa e decisionale.
Di contro, nella prospettazione difensiva della convenuta, l'attività degli addetti al
CUP sarebbe meramente esecutiva, priva di facoltà di iniziativa e responsabilità, essendo sostanzialmente “guidata” dai sistemi operativi informatici in uso, che non consentono margini di errore nè, appunto, facoltà di iniziativa.
4. Così precisato il tema di indagine, si osserva che la Relazione Tecnica del
Servizio, depositata sub doc. 1 di parte ricorrente, così descrive le capacità e conoscenze richieste all'Operatore: preferibilmente diploma di scuola media superiore;
padronanza della lingua italiana e buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le più diffuse;
capacità di utilizzo dei più comuni strumenti informatici;
predisposizione alle attività di contatto con il pubblico e al lavoro di gruppo;
flessibilità, disponibilità, cortesia e atteggiamento proattivo;
capacità di gestione dei flussi di utenza;
buone capacità espositive, di ascolto e di
6 risposta;
capacità di problem solving e di gestione di situazioni relazionali complesse;
sapersi esprimere in maniera corretta e con cortesia;
saper organizzare il proprio lavoro in funzione delle scadenze;
capacità di utilizzo di software di e Controparte_6
librerie/manuali elettronici;
saper amministrare i disservizi delle code;
capacità di lavorare in situazioni di stress che possono derivare dal rispetto degli SLA previsti;
capacità di mantenere la concentrazione per lungo tempo;
capacità di apprendimento e mnemoniche;
curiosità e predisposizione alla gestione del cambiamento;
riservatezza; capacità di gestione del dissenso/reclamo (sapersi relazionare in maniera non conflittuale con persone che stanno esplicitando una critica/un reclamo); giusto grado di autorevolezza nel far rispettare agli utenti le regole stabilite dalla committenza in merito a determinate modalità operative e comportamentali.
Inoltre nella suddetta Relazione Tecnica vengono indicati al capitolo D i “sistemi e modalità di controllo e gestione dell'errore generato dagli operatori”.
Il capitolato tecnico depositato sub doc. 6 di parte ricorrente indica poi gli applicativi informatici in uso – Recup Web per le attività di prenotazione, accettazione e cassa, e SGP per le attività di gestione e programmazione delle agende e della reportistica – tra loro integrati e a loro volta distinti in ulteriori sotto-sistemi.
5. Acquisiti, con ordinanza del 8.5.2024, i verbali dell'istruttoria espletata nella causa connessa RG 30063/2022, in merito all'attività svolta dagli operatori CUP, si osserva che il teste dipendente della convenuta con le stesse mansioni dei ricorrenti, Tes_1
sino al 27.9.2020 quando venne assunta direttamente dalla descritta l'attività Parte_10
svolta, coincidente con quella riportata al superiore punto 3, in merito alla complessità delle procedure ha precisato: “Confermo che i vari servizi sono gestiti attraverso un applicativo.
C'è un applicativo per le prenotazioni, uno per le esenzioni, uno per scelta e revoca del medico, uno per i pagamenti dell ecc.; usiamo inoltre applicativi anche di altri enti Pt_11 pubblici per esempio per il rilascio della tessera sanitaria, dove entriamo con il nostro Spid su Sogei che è di Agenzia delle Entrate ecc.. Confermo che l'applicativo è guidato, nel senso che prima si apre la schermata dell'anagrafica, poi quella successiva e via dicendo.
Preciso tuttavia che poiché le prestazioni ed i servizi che lavoriamo sono tantissimi, l'uso dell'applicativo presuppone comunque la conoscenza sia delle prestazioni singole ma anche delle agende sulle quali queste prestazioni vanno caricate sulla base di una serie di
7 variabili, quali per esempio quesito diagnostico, esigenze del paziente, certificazioni del medico e quant'altro. Inoltre l'attività comporta anche un'attività di informazione corretta al pubblico. Per esempio per un esame audiometrico è necessaria non una qualunque prescrizione ma solo quella dello specialista, cioè dell'otorino e se un utente si presenta con la richiesta del medico di base non è possibile prenotare la prestazione e bisogna ovviamente dare le dovute informazioni all'utente affinchè venga poi erogata la prestazione. E preciso al riguardo che se io operatore non mi accorgo della discrasia della prescrizione il programma non mi blocca nel senso che poi posso comunque prenotare la prestazione che viene erogata ma in modo indebito o peggio ancora il paziente si presenta e poi in reparto rifiutano la prestazione.”
Sostanzialmente omogenee risultano le dichiarazioni del teste , che ha del Tes_2 pari confermato che si opera attraverso sistemi operativi informatici;
ogni prestazione ha il suo applicativo, se non erro complessivamente avevamo intorno ai 12 applicativi. Escludo che gli applicativi siano completamente guidati ed automatici, nel senso che in molte occasioni dobbiamo intervenire compilando manualmente i dati richiesti dall'applicativo”.
Il teste , Team Leader del Recup Regionale dal febbraio 2021 e Tes_3 precedentemente team leader degli sportelli dell' , inquadrata nel V livello del Parte_10
CCNL Multiservizi, ha confermato la completa automazione delle procedure informatiche, finalizzate a marginalizzare la possibilità di errori da parte dell'operatore. Riferisce pertanto che il software “Recup” opera del tutto autonomamente ed automaticamente: blocca eventuali incongruenze contenute nell'impegnativa; esclude la richiesta di pagamento del ticket qualora l'utente abbia una specifica esenzione;
se l'impegnativa contiene esenzioni non congrue alla prestazione richiesta, il soft-ware segnala l'anomalia e blocca la prosecuzione dell'attività di prenotazione/accettazione. Pertanto, conferma il teste, tutte le attività descritte in ricorso, sono svolte dagli operatori seguendo in maniera rigida e ferrea gli schemi di lavoro automatizzati, che azzerano la possibilità di libera interpretazione od intervento del lavoratore o di errore nell'inserimento dei dati sanitari dei pazienti così come indicati nella ricetta o nell'impegnativa.
Prosegue poi il teste confermando l'elementarità delle singole operazioni richieste agli operatori in relazione a ciascuna delle molteplici procedure corrispondente ai servizi erogati (Prenotazioni visite mediche, Scelta e revoca del Medico di base, Rilascio esenzioni;
8 Rilascio tesserini STP, ENI ed emissione tessera sanitaria;
Accettazione analisi;
Cassa,
Incassi, Registrazioni incassato, Maneggio denaro, Chiusura cassa con busta auto sigillante e inserimento in cassaforte;
Ritiro valori con compilazione della distinta di versamento;
Ufficio protesica/ausili; Ufficio veterinaria;
Medicina legale e registrazione pratiche;
Covid). Contr Anche il teste dipendente di dal 2010, attualmente Business manager, Tes_4 ma precedentemente assunta come operatore e nel 2019 come Project manager, in merito all'autonomia degli operatori CUP espone: “Conosco i sistemi informatici che vengono utilizzati al CUP e che sono strutturati proprio per eliminare il più possibile margini di discrezionalità nell'operatore…. Preciso inoltre che lo specialist di cassa esegue i controlli successivi e non viene normalmente ingaggiato dall'operatore che invece contatta il suo team leader in caso di problemi. Ribadisco che non possono esserci interventi dell'operatore sui codici di esenzione. Dunque se ci sono prestazioni incompatibili con
l'esenzione indicata il sistema da l'allert ed a quel punto l'utente o paga la prestazione oppure decide di tornare con la ricetta corretta e ciò anche in caso di errori del medico nell'indicazione del codice di esenzione”. Il testimone sottolinea inoltre la necessità di studio, da parte degli operatori, degli aggiornamenti delle procedure inviate dal Team
Leader: “Sul capitolo 47 evidenzio che gli operatori sono tenuti a studiare gli aggiornamenti che vengono loro inviati dal team leader sull'introduzione e/o modifiche di procedure in base a nuove disposizioni sanitarie. Così per esempio l'introduzione di una esenzione temporanea per certe categorie di utenti (ad esempio recentemente si è fatto per gli ucraini) che determina un aggiornamento della procedura. Confermo che il team leader, per mero eccesso di zelo invia loro anche la relativa normativa sanitaria che però
l'operatore non è tenuto a studiare in quanto il team leader invia loro anche un estratto contenente il sunto della normativa e la procedura aggiornata da seguire”.
6. Alla luce di tali complessive risultanze istruttorie, deve escludersi che le mansioni svolte dalle ricorrenti e in qualità di operatori CUP siano sussumibili nel VI Pt_1 Pt_8 livello del CCNL applicato al rapporto, difettando l'imprescindibile facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, seppure nei limiti delle direttive generali impartite, stante invece la pressochè completa automatizzazione delle procedure, che consente ristrettissimi ed eccezionali margini di intervento da parte degli operatori.
9 Ciò non di meno, le mansioni sopra descritte neppure possono sussumersi nel III livello, formalmente loro applicato, che risulta invece decisamente riduttivo, in considerazione dei requisiti professionali richiesti e della specificità delle conoscenze richieste tenuto conto della complessità, in termini quantitativi, delle mansioni assegnate, dei processi sottesi e della molteplicità degli applicativi utilizzati.
I processi necessari alla prenotazione delle prestazioni sanitarie ed alla gestione di tutte le ulteriori attività svolte dai ricorrenti, oggetto peraltro di continue integrazioni e modifiche, nonché i numerosi applicativi da utilizzare non possono infatti certamente considerarsi come semplici “sistemi di videoscrittura” né tantomeno le funzioni degli operatori possono essere ricomprese nelle generiche attività di un “Operatore addetto al terminale”.
Ciò posto, le mansioni svolte dai ricorrenti, per come emerso dall'espletata istruttoria, non risultano inoltre assimilabili a mansioni di concetto, nè risultano caratterizzate da autonomia esecutiva;
sicchè neppure appaiono sussumibili nel V livello.
Ritiene invece il giudicante che l'attività svolta dagli operatori CUP sia pur sempre un'attività d'ordine, priva in quanto tale di autonomia e con facoltà di iniziativa limitata alle modalità di esecuzione delle operazioni loro affidate.
Detta attività risulta dunque correttamente inquadrabile nel IV Livello, ed in particolare nel profilo 5. degli “Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale” quale il Contabile
d'ordine, e l'”Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati”.
Nessun rilievo può poi attribuirsi, ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento, alla misura della retribuzione contrattualmente spettante.
L'esiguità del compenso orario previsto dal CCNL applicato al rapporto per i livelli inferiori al V, infatti, non può costituire un parametro idoneo per il giudizio di sussumibilità delle mansioni in concreto svolte nel livello di inquadramento, potendo invece rilevare ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione in rapporto all'art. 36 Cost.; adeguatezza che tuttavia nel caso di specie, non risulta contestata.
7. In forza delle superiori considerazioni deve condannarsi la convenuta ad inquadrare le ricorrenti e nel superiore IV livello a decorrere Parte_8 Parte_1
10 dal terzo mese successivo all'assunzione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato al rapporto.
Esclusa inoltre la prescrizione, anche parziale, del credito afferente alle connesse differenze retributive, alla luce dei principi giurisprudenziali espressi dalla S.C. (così esemplificativamente Cass. Sent. 26246/2022), deve altresì condannarsi la società convenuta al pagamento in favore delle due ricorrenti delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento, maturate dall'assunzione sino al 31.12.2022, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalla maturazione al saldo.
La misura della condanna non può che essere generica, con esatta quantificazione di essa in altra sede, in difetto di prova del quantum debeatur per l'applicazione del IV livello, avendo i ricorrenti allegato i conteggi e quantificato la domanda solo in relazione al VI livello del CCNL di riferimento, pur avendo richiesto, in via subordinata, l'accertamento del diritto al riconoscimento del “livello superiore al III che sarà ritenuto di giustizia”.
8. Sulla posizione delle altre ricorrenti, in qualità di addette al Centro di
Prenotazione Vaccinale
E' pacifico fra le parti che le ricorrenti sono addette al Call Center Vaccinale del
Centro di Prenotazione Asl Rm 1– sito in Via Ludovico Iacobini 6 – che è dedicato unicamente alle prenotazioni/disdette di vaccini normali, pediatrici e internazionali, con esclusione dei vaccini anti-Covid. Tramite il Call Center gli utenti possono prenotare la somministrazione di un vaccino telefonicamente o a mezzo e-mail, in quest'ultimo caso inviando la richiesta ad un indirizzo a ciò dedicato.
Nel corso del libero interrogatorio, le ricorrenti inoltre confermato le seguenti allegazioni difensive di parte convenuta: che l'attività di prenotazione vaccini effettuata telefonicamente si svolge sempre mediante l'ausilio del software di creazione aziendale Recup, con le seguenti modalità:
l'utente chiama il numero appositamente dedicato a tali prenotazioni;
l'operatore risponde alla chiamata ed inserisce il codice fiscale dell'utente, o in mancanza le generalità, negli appositi campi del sistema informatico che compaiono a video;
l'operatore verifica poi la correttezza dei dati inseriti e, in caso di dati mancanti o di errori nel loro inserimento, il sistema lo avverte con dei c.d. “alert” che compaiono sul monitor affinché egli provveda al completamento o alla correzione degli stessi;
a quel punto l'operatore seleziona la
11 prestazione “vaccini” cliccando sul computer il tasto “altro accesso vaccinazione” o inserendo il corrispondente codice;
a video compaiono in automatico le sedi dei punti vaccino (che sono 7), ove avviene la somministrazione, e propone all'utente i vari punti di somministrazione;
una volta che l'utente ha indicato la sede desiderata l'operatore clicca sulla stessa e automaticamente compaiono a video le date disponibili per l'effettuazione del vaccino richiesto;
a quel punto l'operatore comunica all'utente le date e gli orari disponibili e una volta che l'utente indica la scelta, l'operatore clicca sul monitor la data e l'ora indicategli e conferma la prenotazione, ricapitolando i dati all'utenti e conclude così la chiamata;
che, inoltre, nel caso in cui la prenotazione del vaccino avvenga a mezzo e-mail,
l'operatore riceve la richiesta della prenotazione e, ugualmente a quanto accade per le prenotazioni telefoniche, ossia dopo aver inserito i dati e visionato le date disponibili che compaiono a video, risponde all'utente indicando per iscritto la data fissata per la somministrazione della vaccinazione, tenuto conto di quanto rappresentato nell'e-mail. che, ancora: le prenotazioni dei vaccini sono effettuate senza alcuna impegnativa o ricetta;
Del pari le ricorrenti hanno confermato: che l'attività di “rilascio attestazioni vaccinali (vaccini eseguiti e/o mancanti)”, si esegue su richiesta dell'utente inoltrata a mezzo e-mail mediante appositi moduli;
in particolare, l'operatore accede al portale c.d. “GEVA”, inserisce a video i dati anagrafici dell'utente riportati nei moduli, per poi stampare e inoltrare a quest'ultimo a mezzo e-mail l'attestazione automaticamente fornita dal programma;
che anche le attività di informazione “controllo anagrafica del medico e validità dello stesso” si effettuano accedendo al portale Asur che, una volta inserite le generalità dell'utente, fornisce automaticamente le informazioni richieste.
E' infine confermato dalle ricorrenti che esse, in qualità di operatrici del call center
Vaccinale non ricevono pagamenti né effettuano operazioni di cassa, neppure da remoto, e/o contabili.
Così delineate le attività svolte dalle ricorrenti presso il Centro di Prenotazione, si osserva che, anche qui, ciò che è in contestazione, è il grado di competenza, autonomia e responsabilità richiesto per lo svolgimento della prestazione. Le ricorrenti assumono infatti
12 che nell'ambito delle attività sopra descritte, esse forniscono assistenza e supporto all'utenza (sia via email che telefonicamente), comunicando, a richiesta, anche informazioni sui certificati vaccinali, sulla regolarità dei certificati, sulle tempistiche dei richiami dei vaccini, o dei primi vaccini per i neonati, o anche dei vaccini per i viaggi internazionali.
Ammettono che l'esistenza della direttiva aziendale di non fornire all'utenza informazioni relative alle “vaccinazioni obbligatorie per la fascia di età sino ai 16 anni” (riservate invece ai medici pediatri), ma evidenziano che, su richiesta, “qualche informazione (anche di questo tipo) la danno comunque, informalmente”, tanto più che “spesso è lo stesso pediatra che invita il genitore a rivolgersi al contact center per le informazioni sulle tempistiche”.
Deducono, così, che le mansioni alle quali sono adibite richiedono conoscenze specialistiche ed aggiornamenti della normativa che esse ricevono direttamente dalla direzione della Parte_12
Deducono infine l'autonomia della prestazione, evidenziando che il team leader non ha funzioni di supporto operativo, occupandosi, piuttosto della gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Ebbene, i testi e entrambi addetti al Centro di Testimone_5 Tes_6
Prenotazione Vaccinale, in qualità di impiegati amministrativi e non già come operatori di call center, hanno concordemente riferito che gli operatori del call center, quali appunto le ricorrenti, su richiesta, possono dare informazioni assolutamente generali di tipo paramedico, quali le fasce di età riservate a determinati vaccini (per esempio che la vaccinazione per il neonato è possibile effettuarla dal 61 giorno), ovvero le generali tempistiche dei richiami, ovvero ancora su eventuali effetti collaterali generici successivi alla somministrazione, tipo rialzo termico o gonfiore o dolore, o ancora informazioni generali sul comportamento da adottare in casi particolari (per esempio se un utente chiama chiedendo cosa fare se è stata morsa da un cane, loro informano l'utente che deve recarsi presso un presidio vaccinale aperto nelle 48 h con il referto del PS, ed individuano il presidio aperto più comodo), rinviando poi ai sanitari eventuali informazioni più dettagliate
o di tipo appunto medico-sanitario.
I testi e dipendenti della Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
convenuta con mansioni di team leader, hanno invece concordemente escluso che fra i compiti dell'operatore del Call Center vi sia quello di dare questo tipo di informazioni
13 all'utenza, precisando che, se lo fanno è solo per loro iniziativa e potrebbero anche essere passibili di rimprovero. Hanno aggiunto che l'unico controllo non automatizzato riguarda l'età del vaccinando, perché a seconda dell'età (maggiorenne, under 36 mesi) vi sono presidi specifici. Il teste ha poi escluso che gli operatori del call center debbano eseguire Tes_8 controlli in merito all'età ai fini della fattibilità di un determinato vaccino, né che esse siano tenute a controllare la singola fascia di età per individuare il giorno di prenotazione, precisando poi che se il giorno prenotato non è compatibile con il vaccino, non so dire cosa succeda, credo che il medico faccia tornare l'utente. Il teste ha infine aggiunto che Tes_9
effettivamente l'utenza tende a chiedere informazioni anche di tipo paramedico agli operatori, tipo per esempio sulle tempistiche dei vari vaccini o le scadenze ecc. e che tuttavia l'operatore non dovrebbe darle, invitando piuttosto l'utenza a rivolgersi al proprio medico oppure ad aspettare l'infettivologo presente nel presidio.
E' infine emerso che il team leader è raramente presente presso il Centro Vaccinale e, pur essendo comunque reperibile telefonicamente o tramite il canale email, non ha funzioni di supporto operativo bensì di gestione amministrativa del rapporto, occupandosi dei turni, delle assenze e delle ferie degli operatori.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta in merito alle informazioni che le ricorrenti sono tenute a fornire all'utenza, risultano sconfessate dalla documentazione depositata in atti. Cont Emerge infatti che con email del 21.8.2020, la dott.ssa dell' segnala Per_1 CP_2
alla collega direttore UOC delle Relazioni con i cittadini…, “la necessità di Pt_13
verificare l'età dei prenotati in occasione della prenotazione dei vaccinazione HPV9 che, come da indicazioni del PNPV, non deve essere inferiore a 11 anni”. In replica la Pt_13 ringraziando per la segnalazione, evidenzia come gli operatori del Call Center comunicano di essere a conoscenza delle indicazioni del PNPV e di verificare sempre l'età dell'assistito per tale tipo di vaccino, significando tuttavia come, “a volte si trovano costretti a gestire la pressione dell'utenza che riferisce l'indicazione del pediatra di fare la vaccinazione prima del compimento degli 11 anni” (doc. 79 di parte ricorrente). Ancora dalla email del
17.10.2020 (allegata sub doc. 80 di parte ricorrente) emerge come gli operatori del Contact
Center sia tenuti a verificare, per alcune tipologie di vaccini non obbligatori, se l'utente sia o meno categoria a rischio, al fine di dare o meno priorità alla somministrazione.
14 Il doc. 77 di parte ricorrente attesta altresì esemplificativamente la tipologia di richieste di informazioni che pervengono al Centro di prenotazione dall'utenza e che le ricorrenti devono fronteggiare.
Ancora il doc. 78 di parte ricorrente attesta come il Contact Center Vaccinale
(definito dalla convenuta “Call Center Vaccinale”) si interfaccia necessariamente con la Cont Cont direzione anche per questioni operative, e che la funzione di referente di tale
Concact Center è assegnata alla ricorrente . Pt_7
Ancora il doc. 80 attesta il clima di pressione al quale sono sottoposti gli operatori del Contact Center impegnati, in particolari occasioni, “a gestire un numero straordinario di chiamate che superano di molto la capacità produttiva delle postazioni dedicate e soprattutto gestire una tensione importante nella comunità cittadina”.
9. Così individuate le mansioni in concreto svolte dagli addetti al “call center” vaccinale, ritiene il giudicante di dover escludere che esse siano sussumibili nel VI ovvero nel V livello rivendicato, non essendo comunque assimilabili a mansioni di concetto e tenuto altresì conto della completa procedimentalizzazione delle operazioni e dei conseguenti ristrettissimi margini di autonomia ed iniziativa.
Ciò non di meno, le mansioni sopra descritte neppure possono sussumersi nel III livello, formalmente loro applicato, che risulta invece riduttivo, in considerazione della specificità delle conoscenze richieste (se pure di tipo non scientifico, bensì “paramedico”), nonché delle necessarie relazioni con l'utenza.
Le funzioni di detti operatori non possono dunque essere ricomprese nelle generiche attività di un “Operatore addetto al terminale”, richiedendo conoscenze e capacità relazionali ben superiori, pur essendo dette mansioni di natura d'ordine.
Tali attività risultano dunque correttamente sussumibili nel IV Livello, ed in particolare nel profilo 5. degli “Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale” quale, esemplificativamente l'”Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati”.
Deve dunque dichiararsi il diritto (anche) delle ricorrenti Pt_2 Pt_3 Pt_4 [...]
e , all'inquadramento nel superiore IV livello a decorrere dal terzo CP_4 Parte_6 Pt_7
mese successivo all'assunzione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato al rapporto.
15 Esclusa inoltre la prescrizione, anche parziale, del credito afferente alle connesse differenze retributive, in forza delle superiori argomentazioni, deve altresì condannarsi la società convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento, maturate dall'assunzione sino al 31.12.2022, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalla maturazione al saldo.
10. Il limitato accoglimento della domanda attorea, consente la compensazione delle spese di lite fra le parti in ragione dei due terzi;
mentre il residuo un terzo si pone a carico della convenuta e si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione sino a 52.000) e delle tariffe forensi in vigore.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta ad inquadrare le ricorrenti nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati -
Imprese di Pulizia e Multiservizi, a decorrere dal terzo mese successivo all'assunzione;
Condanna la convenuta al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle relative differenze retributive, oltre interessi sui singoli importi rivalutati, dalla maturazione al soddisfo;
Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore delle ricorrenti in solido, di un terzo delle spese di lite che si liquida (la metà) in Euro 3.086,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, compensando fra le parti i residui due terzi.
Si comunichi
Roma, 16.10.2025
Il Giudice
AN RO CI
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