Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 15147/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Andrea Natale Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 12/12/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], Edo State (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. MAURO PIGINO, C.F._1 P.IVA_1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i
- 1 -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Questore della Provincia di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. n. 085/2023, reso in data 12/08/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 16/08/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 03/08/2023, prot. nr. 0141385, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 24/08/2023 e depositato il giorno 25/08/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 04/09/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare. Il giudice designato per la trattazione del merito della causa ha poi fissato, dinanzi a sé, l'udienza di comparizione delle parti. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 14/06/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 21/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 12/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura della Provincia di Vercelli ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «che il Sig. non è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei [presupposti per il rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998] alla luce della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, da cui non è stato possibile
- 2 - ricostruire il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui compiuto dall'arrivo in Italia nel dicembre 2015, per diversi ordini di ragioni:
− sulla vita privata, si ricava come l'istante:
o a fronte di una lunga e prima facie ininterrotta permanenza sul territorio nazionale, non abbia raggiunto un sufficiente livello di indipendenza economica avendo egli cominciato a lavorare solo dal 02/01/2023 (con iniziale contratto a termine), poi convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/04/2023 e aumento dello stipendio lordo (quattro buste paga accluse) con la mansione di operaio;
o non abbia compiuto né tampoco avviato alcun percorso di alfabetizzazione e/o di scolarizzazione nel corso dell'intero periodo in esame né risulta aver espletato attività di volontariato o altri lavori di utilità sociale, men che meno corsi di formazione professionale;
parimenti, non è dato conoscere il livello di conoscenza della lingua italiana non essendo stata allegata alcuna documentazione di supporto (attestato di conoscenza linguistica o iscrizione a corsi di apprendimento della lingua);
o lo stesso appare non essersi mai assicurato una soluzione abitativa autonoma, risultando ospite di un suo connazionale, quest'ultimo essendo l'unico intestatario di contratto di locazione (regolarmente registrato) in località Santhià;
− sulla vita familiare:
o l'istante inoltre dichiara, senza però spiegarne i motivi, di avere contatti con la sola sorella attualmente residente in [...](dove egli stesso ha vissuto per oltre venticinque anni); allo stesso tempo emerge come in Italia egli non si sia mai sposato né abbia altrimenti costituito un proprio nucleo familiare (de jure o de facto) meritevole di tutela». Il ricorrente – ritenuta l'applicabilità al suo caso dell'art. 19 T.U.I. così come riformulato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 – ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla insicurezza che caratterizza la sua regione di provenienza (pagg.
2-3 del ricorso); b) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia (pagg.
3-4 del ricorso); c) al fatto che gli indici di integrazione non debbano essere considerati in maniera cumulativa (pag. 4 del ricorso). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa nonché documentazione afferente alla sua attuale sistemazione alloggiativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto,
- 3 - sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. La p.a. ha esaminato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non
- 4 - espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un discreto grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli, infatti, ha svolto attività lavorativa negli anni 2022, 2023 e 2024; dal giorno 01/04/2023, lavora in virtù di un contratto a tempo indeterminato (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 4 e 5, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
6-8 e 10 depositati in data 14/06/2024; si è tenuto conto, inoltre, della documentazione depositata in data 02/12/2024 solo nella parte in cui essa è risultata leggibile). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a. ha scelto di non costituirsi in giudizio e che, dunque, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta anche su sollecitazione del G.D. (v. decreto del giorno 17/05/2024).
- 5 - Dall'esame dell'estratto contributivo aggiornato al giorno 27/05/2024, emerge, CP_3 inoltre, che l'odierno ricorrente ha di gran lunga superato i limiti per godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato sin dal 2023. Si rileva, inoltre, che il ricorrente vive autonomamente in un immobile con regolare contratto di locazione di cui è intestatario (v. documentazione prodotta sub n. 9 in data 14/06/2024). Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. Nulla si dispone in ordine alle spese per non aver il intimato svolto difese;
si CP_1 dà atto, in ogni caso, della circostanza che il ricorrente ha dimostrato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio (v. documentazione lavorativa depositata, sub n. 4, unitamente al ricorso nonché allegati depositati in data 14/06/2024), producendo documentazione che, in base a quanto è emerso dagli atti, non è stata precedentemente depositata in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da , nato il Parte_1
14/06/1990 a Uromi, Edo State (Nigeria), C.F. , C.U.I. C.F._1
, volta al riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, C.F._2 convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 16/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott. Andrea Natale
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