TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°30/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. P, da Lamezia Terme (CZ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei mIlle n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 09.01.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1297/2022 di R.G., chiedendo che venisse riformato il pagina 1 di 4 ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
come confermato da documentazione ulteriore allegata in atti;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, rinnovare la ctu della fase di ATP.
Il nuovo CTU fissata la data d'inizio delle operazioni peritali ed esaminata la documentazione allegata e quella della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante più grave, per cui le condizioni psico-fisiche erano peggiorate, e di aver diritto, alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80 non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal
01.01.2024.
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio della fase finale di ATP;
per cui rivedeva le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80 non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, indennità di accompagnamento, dal
01.01.2024, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento alle prestazioni di cui alla normativa testè richiamata, ex art. 1 L.
n°18(80, non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Infatti il CTU, così concludeva:
“… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del parere medico legale espresso in data 19/10/22 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell' di CP_2
pagina 2 di 4 Lamezia Terme (CZ), che il Sig. all'epoca era da considerare invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età
(L. 509/88. 124/98) grave 100% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(4/8/22) e non era abbisognevole di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 L. n° 18/80.
Successivamente, alla luce del documentato peggioramento del quadro clinico com-plessivo patito dal soggetto e del complesso iter terapeutico intrapreso, il sottoscritto ri-tiene che il Sig. Parte_1
è da considerare invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100% ed è abbisognevole di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 L. n° 18/80 a de-correr dal mese di maggio 2023.
Tuttavia, alla luce dell'auspicabile decorso prognostico favorevole della patologia ortopedica e di quella neuropsichiatrica patita dal soggetto, il sottoscritto suggerisce la ri-vedibilità medicolegale del caso in esame tra un anno.
Infine, alla luce della documentazione prodotta ed esaminata, ovvero da notizie for-nite dalla stessa parte ricorrente o dai suoi familiari, non risulta il ricovero della stessa presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. …”
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (01.01.2024) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 3/4, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP), che però è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di merito, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_2 fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dalla data di riconoscimento del 05.09.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.509,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito
(tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO,
pagina 3 di 4 oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°30/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. P, da Lamezia Terme (CZ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei mIlle n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 09.01.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1297/2022 di R.G., chiedendo che venisse riformato il pagina 1 di 4 ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
come confermato da documentazione ulteriore allegata in atti;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, rinnovare la ctu della fase di ATP.
Il nuovo CTU fissata la data d'inizio delle operazioni peritali ed esaminata la documentazione allegata e quella della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante più grave, per cui le condizioni psico-fisiche erano peggiorate, e di aver diritto, alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80 non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal
01.01.2024.
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio della fase finale di ATP;
per cui rivedeva le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alle prestazioni di cui all'art. 1 L. n°18/80 non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, indennità di accompagnamento, dal
01.01.2024, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento alle prestazioni di cui alla normativa testè richiamata, ex art. 1 L.
n°18(80, non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Infatti il CTU, così concludeva:
“… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del parere medico legale espresso in data 19/10/22 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell' di CP_2
pagina 2 di 4 Lamezia Terme (CZ), che il Sig. all'epoca era da considerare invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età
(L. 509/88. 124/98) grave 100% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(4/8/22) e non era abbisognevole di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 L. n° 18/80.
Successivamente, alla luce del documentato peggioramento del quadro clinico com-plessivo patito dal soggetto e del complesso iter terapeutico intrapreso, il sottoscritto ri-tiene che il Sig. Parte_1
è da considerare invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100% ed è abbisognevole di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 L. n° 18/80 a de-correr dal mese di maggio 2023.
Tuttavia, alla luce dell'auspicabile decorso prognostico favorevole della patologia ortopedica e di quella neuropsichiatrica patita dal soggetto, il sottoscritto suggerisce la ri-vedibilità medicolegale del caso in esame tra un anno.
Infine, alla luce della documentazione prodotta ed esaminata, ovvero da notizie for-nite dalla stessa parte ricorrente o dai suoi familiari, non risulta il ricovero della stessa presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. …”
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (01.01.2024) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 3/4, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP), che però è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di merito, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_2 fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dalla data di riconoscimento del 05.09.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.509,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito
(tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO,
pagina 3 di 4 oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4