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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 956 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
22 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 23/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 956/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Ripetizione di indebito;
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Giulio Varone;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Angela Maria Laganà e Dario Adornato in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024, la ricorrente ha rappresentato che con comunicazione ricevuta in data 20.10.2023 l' la informò del ricalcolo della pensione SO 20057248 per il periodo CP_1
1.1.2020/31.10.2023 dal quale era emerso un indebito di € 7.574,78, richiesto con la medesima comunicazione in restituzione.
Ha sottolineato che tale indebito era stato determinato – secondo la motivazione che ne diede CP_ l' - dalla “riscossione di rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge, dalla corresponsione della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e infine dalla corresponsione di quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”.
Dopo aver precisato di aver proposto ricorso amministrativo, tuttavia rigettato, ha evidenziato che il superamento dei limiti di reddito era stato frutto del computo del trattamento pensionistico CP_ erogatole dalla Cassa Svizzera di Compensazione, di cui comunque l' era già da tempo a conoscenza.
Rimarcando che tale trattamento estero non è soggetto a dichiarazione nello Stato italiano ai fini
Irpef e, quindi, per disposizione normativa non doveva essere computato per la determinazione del CP_ diritto e della misura delle prestazioni erogate dall' oggetto di riliquidazione, ha sostenuto l'illegittimità della richiesta di indebito.
La ricorrente ha ancora eccepito l'irripetibilità dell'indebito, invocando l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/91, stante la buona fede della ricorrente che non ha dato causa né ha contribuito a dare causa al preteso e ha inoltre evidenziato che la riliquidazione comprendeva anche il periodo
1.1.2020-31.5.2021 sul quale si era formato il giudicato per effetto di sentenza n. 2143/2023 del
Tribunale di Reggio Calabria – sezione lavoro - che aveva dichiarato irripetibili le somme.
Deducendo altresì un difetto di motivazione del provvedimento di ripetizione di indebito, ha concluso chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo negativo di restituire l'indebito contestato e il diritto al ripristino della prestazione previdenziale sospesa nella misura precedente oltre alla restituzione di quanto già trattenuto. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito – con mera formula di stile - la decadenza e l'improcedibilità della domanda,
Nel merito, l' ha sostenuto che anche i trattamenti pensionistici provenienti da Controparte_2
Paesi esteri concorrono al reddito rilevante ai sensi del comma 41 dell'art. 1 della legge 335 del 1995, benché esenti dalla tassazione Irpef, e vanno dichiarati nei modelli Red. CP_ L' ha ancora escluso l'operatività dei principi dell'art. 13 della legge n. 412/91, giacché
l'indebito ha ad oggetto trattamenti previdenziale legati al reddito, che il ricorrente aveva comunque CP_ l'obbligo di comunicare all'
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
1. Osserva innanzitutto il decidente che non sono fondate le eccezioni di decadenza, improcedibilità e prescrizione avanzate da parte resistente.
Non solo il ricorso amministrativo è stato preventivamente esperito, così come previsto dall'art. 7 della legge 533 del 1973, ma il ricorso giudiziale è stato incardinato nel termine di un anno decorrente dal compimento dei 120 giorni successivi alla proposizione dello stesso, secondo il disposto dall'art 47, commi 2 e 3, del D.p.r. 639 del 1970.
Quanto all'eccezione di prescrizione, che deve ritenersi decennale e decorrente dal momento in cui al ricorrente fu comunicato l'indebito, ossia il 20 ottobre 2023, la sua infondatezza emerge per tabulas.
2. Ancora in via preliminare va circoscritto l'oggetto del giudizio giacché risulta fondata invece l'eccezione di ne bis in idem formulata da parte ricorrente, che ha rimarcato come il provvedimento di riliquidazione notificato e oggetto di impugnazione includa anche un lasso temporale già oggetto di precedente omologo provvedimento, che è stato impugnato in un giudizio definito dal Tribunale del lavoro di Reggio Calabria con sentenza n. 2143 del 2023. In effetti, dall'esame di tale sentenza risulta che l'arco temporale 1 gennaio 2020/31 maggio 2021 avesse già formato oggetto del giudizio e ciò preclude al decidente di pronunciarsi nuovamente.
3. Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di riliquidazione del 20 ottobre 2023, che risulta contenere gli elementi sufficienti a rendere edotto il destinatario delle ragioni del provvedimento tanto che il ricorrente ha predisposto argomentati motivi di impugnazione.
4. Nel merito, delimitato il giudizio al provvedimento di riliquidazione al 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2023, è infondata la domanda di accertamento negativo giacché nel caso in esame l'indebito deve ritenersi ripetibile.
4.1. Innanzitutto, va premesso che il comma 41 dell'art. 1 della legge 335 del 1995 dispone:“La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili,
l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi
i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
La norma in alcuna sua parte, nel fare riferimento al reddito di cui tenere conto ai fini della determinazione della pensione ai superstiti, limita tale categoria ai redditi assoggettabili all' Irpef, come sostiene parte ricorrente in forza della tesi della non computabilità della pensione svizzera ai CP_ fini della determinazione delle prestazioni previdenziali erogate dall'
Si impone, pertanto, un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma che tenga conto della natura e della ratio dell'istituto della pensione ai superstiti, introdotto nel nostro ordinamento dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272.
La Corte Costituzionale nella sentenza 30/06/2022, n. 162 ha sottolineato che la pensione ai superstiti costituisce “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della
Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)»
(sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto;
più di recente, sentenza n. 174 del
2016, punto 3.1. del Considerato in diritto). La ratio dei trattamenti di reversibilità, come questa Corte ha già sottolineato, consiste nel
«farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (fra le tante, sentenze n. 180 e
n. 70 del 1999, n. 18 del 1998). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare (ancora sentenza n. 180 del 1999), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, la sentenza di questa Corte n. 174 del 2016) (sentenza Corte costituzionale n. 88 del
2022)”.
Ciò posto, deve rilevarsi, come questa Corte ha già affermato con riferimento alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, «in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività" (sentenza n. 275 del 1976)» (sentenza n. 241 del
2016). Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 241 del 2016)”.
4.2. E' evidente che per effetto della disponibilità della pensione estera (anche non soggetta a imposizione fiscale) lo stato di bisogno del pensionato si riduce notevolmente e di questo non può non tenersi conto nell'interpretare la norma, pena il rischio di violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza nei confronti degli altri cittadini che godono di fatto dello stesso reddito che non proviene però dalla cassa previdenziale estera (svizzera in questo caso).
Va sottolineato che, in effetti, la tesi sostenuta dal ricorrente che vorrebbe la computabilità soltanto dei redditi soggetti a imposizione Irpef ha trovato linfa nella circolare dell' n. 38 del CP_1
1996, a mente della quale: “ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione”.
Tale circolare riproduce pedissequamente una nota del Ministero del lavoro, che ha interpretato la nozione di reddito “in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503”.
La norma nell'indicare i limiti di reddito superati i quali non spetta “l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell' ”, infatti, dispone: “al computo dei redditi sono Pt_2 esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda”.
Ebbene, se l'analogia è il criterio interpretativo, va osservato che l'ordinamento giuridico contiene una norma che ha carattere di specialità rispetto al comma 1 bis dell'art. 6 della legge 638 del 1983, ossia l'art. 8 della legge 153 del 1969: “Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro”.
4.3. Dunque, il criterio dettato con riferimento alle pensioni erogate da istituti di previdenza esteri, sempre in materia di integrazione al minimo dei trattamenti previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, vuole che gli emolumenti pensionistici esteri siano considerati quale reddito rilevante, anche se gli stessi non vanno dichiarate al Fisco italiano. Ne discende che in quanto dettato da normativa speciale, è questo il criterio da assumere per l'interpretazione in via analogica della norma di cui al comma 41 dell'art. 1 della legge
335 del 1995.
Deve conclusivamente ritenersi sia sulla scorta di interpretazione costituzionalmente orientata sia di quella analogica nei termini anzidetti - che la pensione svizzera percepita dalla ricorrente costituisca reddito e benché non soggetto a denuncia nella dichiarazione dei redditi ai fini Irpef andasse dichiarato nel modello Red.
4.4. Sul tema, l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Nel caso in esame, la ricorrente non aveva comunicato i redditi all'Amministrazione finanziaria, sicché avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Il provvedimento di riliquidazione deve ritenersi pertanto legittimo.
5. L'indebito che ne è risultato deve ritenersi ripetibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 52 della legge n.88/89: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che: "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato".
L'interpretazione autentica della norma in questione è stata offerta dall'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui "Le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
CP_ Il secondo comma della stessa norma prevede che:“L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni si evince che l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il CP_1 percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
In ordine all'obbligo di verifica delle situazioni reddituali, giurisprudenza pacifica di legittimità (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n.
18551) è giunta alla conclusione che: "L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica CP_1 dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo".
I giudici di legittimità hanno sottolineato che: "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n.412/1991 - non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della CP_1 richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati CP_1 rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. Sez. Lav. n. 15039 del 31/5/2019)”.
Quindi l'asserita assenza di dolo in capo alla ricorrente non ha alcuna rilevanza ai fini del CP_ decidere, essendo invece determinante stabilire se l' abbia agito tempestivamente.
CP_ Come anticipato, il ricorrente non ha mai comunicato i redditi da pensione svizzera all' attraverso il modello Red relativamente al periodo cui si riferisce il provvedimento di riliquidazione, sicché il provvedimento di recupero deve ritenersi tempestivo, difettando la prova di un dies a quo da cui far decorrere il predetto termine.
Conclusivamente la domanda così come circoscritta per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di non bis in idem in riferimento all'arco temporale 1 gennaio 2020/31 maggio 2021, non merita accoglimento.
6. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
L' accoglimento dell'eccezione di ne bis in idem giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso
Dichiara la ripetibilità dell'indebito del provvedimento di riliquidazione relativamente al periodo dal 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2023.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore di parte ricorrente che si liquidano nella misura di euro 2.315,00, oltre accessori come per legge. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23/07/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
22 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 23/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 956/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Ripetizione di indebito;
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Giulio Varone;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Angela Maria Laganà e Dario Adornato in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024, la ricorrente ha rappresentato che con comunicazione ricevuta in data 20.10.2023 l' la informò del ricalcolo della pensione SO 20057248 per il periodo CP_1
1.1.2020/31.10.2023 dal quale era emerso un indebito di € 7.574,78, richiesto con la medesima comunicazione in restituzione.
Ha sottolineato che tale indebito era stato determinato – secondo la motivazione che ne diede CP_ l' - dalla “riscossione di rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge, dalla corresponsione della maggiorazione sociale o dell'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e infine dalla corresponsione di quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”.
Dopo aver precisato di aver proposto ricorso amministrativo, tuttavia rigettato, ha evidenziato che il superamento dei limiti di reddito era stato frutto del computo del trattamento pensionistico CP_ erogatole dalla Cassa Svizzera di Compensazione, di cui comunque l' era già da tempo a conoscenza.
Rimarcando che tale trattamento estero non è soggetto a dichiarazione nello Stato italiano ai fini
Irpef e, quindi, per disposizione normativa non doveva essere computato per la determinazione del CP_ diritto e della misura delle prestazioni erogate dall' oggetto di riliquidazione, ha sostenuto l'illegittimità della richiesta di indebito.
La ricorrente ha ancora eccepito l'irripetibilità dell'indebito, invocando l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/91, stante la buona fede della ricorrente che non ha dato causa né ha contribuito a dare causa al preteso e ha inoltre evidenziato che la riliquidazione comprendeva anche il periodo
1.1.2020-31.5.2021 sul quale si era formato il giudicato per effetto di sentenza n. 2143/2023 del
Tribunale di Reggio Calabria – sezione lavoro - che aveva dichiarato irripetibili le somme.
Deducendo altresì un difetto di motivazione del provvedimento di ripetizione di indebito, ha concluso chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo negativo di restituire l'indebito contestato e il diritto al ripristino della prestazione previdenziale sospesa nella misura precedente oltre alla restituzione di quanto già trattenuto. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito – con mera formula di stile - la decadenza e l'improcedibilità della domanda,
Nel merito, l' ha sostenuto che anche i trattamenti pensionistici provenienti da Controparte_2
Paesi esteri concorrono al reddito rilevante ai sensi del comma 41 dell'art. 1 della legge 335 del 1995, benché esenti dalla tassazione Irpef, e vanno dichiarati nei modelli Red. CP_ L' ha ancora escluso l'operatività dei principi dell'art. 13 della legge n. 412/91, giacché
l'indebito ha ad oggetto trattamenti previdenziale legati al reddito, che il ricorrente aveva comunque CP_ l'obbligo di comunicare all'
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
1. Osserva innanzitutto il decidente che non sono fondate le eccezioni di decadenza, improcedibilità e prescrizione avanzate da parte resistente.
Non solo il ricorso amministrativo è stato preventivamente esperito, così come previsto dall'art. 7 della legge 533 del 1973, ma il ricorso giudiziale è stato incardinato nel termine di un anno decorrente dal compimento dei 120 giorni successivi alla proposizione dello stesso, secondo il disposto dall'art 47, commi 2 e 3, del D.p.r. 639 del 1970.
Quanto all'eccezione di prescrizione, che deve ritenersi decennale e decorrente dal momento in cui al ricorrente fu comunicato l'indebito, ossia il 20 ottobre 2023, la sua infondatezza emerge per tabulas.
2. Ancora in via preliminare va circoscritto l'oggetto del giudizio giacché risulta fondata invece l'eccezione di ne bis in idem formulata da parte ricorrente, che ha rimarcato come il provvedimento di riliquidazione notificato e oggetto di impugnazione includa anche un lasso temporale già oggetto di precedente omologo provvedimento, che è stato impugnato in un giudizio definito dal Tribunale del lavoro di Reggio Calabria con sentenza n. 2143 del 2023. In effetti, dall'esame di tale sentenza risulta che l'arco temporale 1 gennaio 2020/31 maggio 2021 avesse già formato oggetto del giudizio e ciò preclude al decidente di pronunciarsi nuovamente.
3. Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di riliquidazione del 20 ottobre 2023, che risulta contenere gli elementi sufficienti a rendere edotto il destinatario delle ragioni del provvedimento tanto che il ricorrente ha predisposto argomentati motivi di impugnazione.
4. Nel merito, delimitato il giudizio al provvedimento di riliquidazione al 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2023, è infondata la domanda di accertamento negativo giacché nel caso in esame l'indebito deve ritenersi ripetibile.
4.1. Innanzitutto, va premesso che il comma 41 dell'art. 1 della legge 335 del 1995 dispone:“La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili,
l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi
i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
La norma in alcuna sua parte, nel fare riferimento al reddito di cui tenere conto ai fini della determinazione della pensione ai superstiti, limita tale categoria ai redditi assoggettabili all' Irpef, come sostiene parte ricorrente in forza della tesi della non computabilità della pensione svizzera ai CP_ fini della determinazione delle prestazioni previdenziali erogate dall'
Si impone, pertanto, un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma che tenga conto della natura e della ratio dell'istituto della pensione ai superstiti, introdotto nel nostro ordinamento dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272.
La Corte Costituzionale nella sentenza 30/06/2022, n. 162 ha sottolineato che la pensione ai superstiti costituisce “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della
Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)»
(sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto;
più di recente, sentenza n. 174 del
2016, punto 3.1. del Considerato in diritto). La ratio dei trattamenti di reversibilità, come questa Corte ha già sottolineato, consiste nel
«farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (fra le tante, sentenze n. 180 e
n. 70 del 1999, n. 18 del 1998). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare (ancora sentenza n. 180 del 1999), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, la sentenza di questa Corte n. 174 del 2016) (sentenza Corte costituzionale n. 88 del
2022)”.
Ciò posto, deve rilevarsi, come questa Corte ha già affermato con riferimento alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, «in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività" (sentenza n. 275 del 1976)» (sentenza n. 241 del
2016). Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 241 del 2016)”.
4.2. E' evidente che per effetto della disponibilità della pensione estera (anche non soggetta a imposizione fiscale) lo stato di bisogno del pensionato si riduce notevolmente e di questo non può non tenersi conto nell'interpretare la norma, pena il rischio di violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza nei confronti degli altri cittadini che godono di fatto dello stesso reddito che non proviene però dalla cassa previdenziale estera (svizzera in questo caso).
Va sottolineato che, in effetti, la tesi sostenuta dal ricorrente che vorrebbe la computabilità soltanto dei redditi soggetti a imposizione Irpef ha trovato linfa nella circolare dell' n. 38 del CP_1
1996, a mente della quale: “ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione”.
Tale circolare riproduce pedissequamente una nota del Ministero del lavoro, che ha interpretato la nozione di reddito “in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503”.
La norma nell'indicare i limiti di reddito superati i quali non spetta “l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell' ”, infatti, dispone: “al computo dei redditi sono Pt_2 esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda”.
Ebbene, se l'analogia è il criterio interpretativo, va osservato che l'ordinamento giuridico contiene una norma che ha carattere di specialità rispetto al comma 1 bis dell'art. 6 della legge 638 del 1983, ossia l'art. 8 della legge 153 del 1969: “Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro”.
4.3. Dunque, il criterio dettato con riferimento alle pensioni erogate da istituti di previdenza esteri, sempre in materia di integrazione al minimo dei trattamenti previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, vuole che gli emolumenti pensionistici esteri siano considerati quale reddito rilevante, anche se gli stessi non vanno dichiarate al Fisco italiano. Ne discende che in quanto dettato da normativa speciale, è questo il criterio da assumere per l'interpretazione in via analogica della norma di cui al comma 41 dell'art. 1 della legge
335 del 1995.
Deve conclusivamente ritenersi sia sulla scorta di interpretazione costituzionalmente orientata sia di quella analogica nei termini anzidetti - che la pensione svizzera percepita dalla ricorrente costituisca reddito e benché non soggetto a denuncia nella dichiarazione dei redditi ai fini Irpef andasse dichiarato nel modello Red.
4.4. Sul tema, l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Nel caso in esame, la ricorrente non aveva comunicato i redditi all'Amministrazione finanziaria, sicché avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Il provvedimento di riliquidazione deve ritenersi pertanto legittimo.
5. L'indebito che ne è risultato deve ritenersi ripetibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 52 della legge n.88/89: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che: "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato".
L'interpretazione autentica della norma in questione è stata offerta dall'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui "Le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
CP_ Il secondo comma della stessa norma prevede che:“L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni si evince che l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il CP_1 percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
In ordine all'obbligo di verifica delle situazioni reddituali, giurisprudenza pacifica di legittimità (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n.
18551) è giunta alla conclusione che: "L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica CP_1 dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo".
I giudici di legittimità hanno sottolineato che: "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n.412/1991 - non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della CP_1 richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati CP_1 rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. Sez. Lav. n. 15039 del 31/5/2019)”.
Quindi l'asserita assenza di dolo in capo alla ricorrente non ha alcuna rilevanza ai fini del CP_ decidere, essendo invece determinante stabilire se l' abbia agito tempestivamente.
CP_ Come anticipato, il ricorrente non ha mai comunicato i redditi da pensione svizzera all' attraverso il modello Red relativamente al periodo cui si riferisce il provvedimento di riliquidazione, sicché il provvedimento di recupero deve ritenersi tempestivo, difettando la prova di un dies a quo da cui far decorrere il predetto termine.
Conclusivamente la domanda così come circoscritta per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di non bis in idem in riferimento all'arco temporale 1 gennaio 2020/31 maggio 2021, non merita accoglimento.
6. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
L' accoglimento dell'eccezione di ne bis in idem giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso
Dichiara la ripetibilità dell'indebito del provvedimento di riliquidazione relativamente al periodo dal 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2023.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore di parte ricorrente che si liquidano nella misura di euro 2.315,00, oltre accessori come per legge. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23/07/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo