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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 16346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16346 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IS LA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Giulio Monferrini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna -in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, aveva dichiarato IS LA responsabile del reato di cui all'art. 10 quater d.lvo.74/2000 e, esclusa la contestata recidiva specifica, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 16346 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 19/12/2024 spese processuali ed alle pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo testo normativo, con confisca, ex artt. 10-quater e 12-bis, dei cespiti finanziari e dei beni nella disponibilità dello stesso fino alla concorrenza dell'importo di euro 99.999,79- ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1, D.Ivo 74/2000 e rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi sei di reclusione, confermando la sentenza nel resto. 2. IS ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 192, 530 e 533 cod proc pen e correlativo vizio di motivazione per non aver la corte territoriale osservato il principio u -pringip —I« del ragionevole dubbio, giungendo a condanna a fronte di un quadro probatorio fondato su presunzioni circa la consapevolezza da parte del ricorrente della indebita compensazione di credito non spettante con le cartelle esattoriali a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo di ricorso è inammissibile. 1. Il motivo ripropone quello di appello nel porre la questione della consapevole partecipazione dell'imputato alla condotta di compensazione del debito tributario mediante accollo, posta in essere, con procedura telematica, da soggetto terzo, ossia la Art Linea s.r.I., società nei cui confronti non sarebbe stato svolto, secondo prospettazione difensiva, alcun approfondimento investigativo, ed al cui proposito non risulterebbe alcun rapporto o contatto o collegamento, anche indiretti, col ricorrente. Insufficiente ad affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente sarebbe la valorizzazione da parte della Corte territoriale della rilevante entità degli importi dovuti e della risalenza nel tempo delle cartelle esattoriali a nome dell'imputato, da cui la presunzione di conoscenza del debito, invero non provata. La medesima censura è svolta con riferimento alla consapevolezza dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione dalla società accollante, affermata dalla Corte territoriale perché «la società non poteva opporre in compensazione crediti Irpef, potendo essere al più titolare di crediti Ires, VA e Irap, sia perché non è ammessa la compensazione tramite accollo». Affermazione -l'ultima in particolare- contestata in ragione della normativa in vigore al momento confermata dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2017. 2 2. La Corte bolognese, contrariamente a quanto argomenta il ricorrente, esclude simile ricostruzione piuttosto inverosimile della vicenda, attraverso specifiche circostanze e dati oggettivi, partitamente indicati nella entità dei debiti nei confronti dell'erario, per euro 99.999,79, nella risalenza nel tempo delle cartelle esattoriali relative, come chiarito in sede dibattimentale dal teste Polidoro, nel logico rilievo che «l'entità non indifferente del debito [...] rende del tutto improbabile che l'operazione nel suo complesso fosse stata congegnata ed eseguita da terzi in maniera del tutto gratuita verso l'imputato, senza alcuna sua iniziativa senza previo concerto con il medesimo [...] unico diretto interessato ai benefici della compensazione», nella omessa dichiarazione dei redditi nel 2016, sicchè IS non poteva vantare un credito per saldo Irpef con riferimento a quella dichiarazione, tali da privare di significato la denuncia, sporta contro ignoti, solo postuma alla ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dunque evidentemente sospetta. Tanto a fronte degli accertamenti svolti anche sul conto della Ad Linea s.r.I., della non spettanza (cfr. pag 2 e segg della motivazione) di crediti Irpef in capo a tale. ultima società (al più potenziale titolare di crediti Ires, VA e Irap), della inammissibilità della compensazione tramite accollo in forza del disposto dell'art. 17 d.lvo 241/1997 che «stabilisce che la compensazione avvenga unicamente tra medesimi soggetti. In più è pacifico che l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente» (cfr. Sez 3, n 55794 ud. 30/11/2017 dep. 14/12/2017, n.m.). Argomentazioni che vanno lette insieme con quanto già rilevato dal Tribunale, che aveva puntualmente indicato le fonti probatorie fondanti l'affermazione di responsabilità nella produzione documentale, e, nella specie, nella attestazione della presentazione dei modelli F 24 con cui erano state compensate imposte a ruolo a carico di IS LA pari ad euro 4.999 circa per ciascuno dei 21 modelli F 24 presentati (per un totale di euro 99.999,79), in cui si deducevano in compensazione crediti derivanti da saldo Irpef 2016 (come dal modello da cui risultava che, nell'operazione, accollante era il soggetto identificato dal codice fiscale corrispondente alla società art linea SRL); nelle dichiarazioni rese nel contraddittorio con l'agenzia in data 2 maggio 2018 da IS LA, che dichiarava di non conoscere la società accollante e di nulla sapere in ordine alla compensazione contestata nella presentazione;
nella presentazione da parte di IS LA, il 3 Febbraio 2020 (quindi dopo aver ricevuto l'avviso ex art. 415- bis cod proc pen) di querela contro ignoti. Ed aveva riconosciuto il dolo in capo all'imputato, al cospetto dell'utilizzo di un credito inesistente mediante un accollo di cui lo stesso imputato aveva disconosciuto l'esistenza, dell'artificiosa deduzione di un presupposto fattuale 3 inesistente postulando la consapevolezza in capo al contribuente;
e rilevando che l'artificiosa prospettazione del credito inesistente ha poi determinato l'abbattimento del debito dell' IS verso l'erario per un importo consistente in circa 100.000 euro, senza che risultasse in alcun modo che le dimensioni dell'economia aziendale fossero tali da consentire una sorta di 'svista' su una voce di siffatta portata, in sé certamente non trascurabile in termini assoluti (da cui l'inverosimiglianza da un lato, della affermazione per cui l'imputato potesse non essersi avveduto della circostanza, dall'altro che altri avesse operato la compensazione a sua insaputa, oltretutto per ragioni in nessun modo chiarite). 2.1. È noto che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte già sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass., Sez. I, 18 aprile 1985, M. cui "adde" Cass., Sez. I, 19 ottobre 1988, Q.) e dell'attuale (Cass., Sez. I, 4 febbraio 1994, A. ed altri e Cass., Sez. III, 23 aprile 1994, C. fra tante), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. E, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, rv. 216664, che contiene un "catalogo" dei requisiti), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. 2.2. Nel caso di specie la riqualificazione in diritto del credito posto in compensazione come non spettante piuttosto che inesistente non sposta la ricostruzione del fatto come già delineata dal giudice di prime cure. A fronte di tali argomentazioni, corrette in diritto e adottate nel solco dell'insegnamento di questa Corte, erroneamente dal ricorrente interpretate come una sorta di presunzione iuris tantum, le obiezioni mosse per una ricostruzione alternativa della vicenda sono del tutto ipotetiche, congetturali e puntano a una inammissibile rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. 2.3. Ed invero, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del 4 legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato la ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1999, n. 24, S., rv. 214794 e Cass., Sez. III, 11 gennaio 1999, n. 215, F., rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia). 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024 Il Pres ente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Giulio Monferrini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna -in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, aveva dichiarato IS LA responsabile del reato di cui all'art. 10 quater d.lvo.74/2000 e, esclusa la contestata recidiva specifica, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 16346 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 19/12/2024 spese processuali ed alle pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo testo normativo, con confisca, ex artt. 10-quater e 12-bis, dei cespiti finanziari e dei beni nella disponibilità dello stesso fino alla concorrenza dell'importo di euro 99.999,79- ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1, D.Ivo 74/2000 e rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi sei di reclusione, confermando la sentenza nel resto. 2. IS ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 192, 530 e 533 cod proc pen e correlativo vizio di motivazione per non aver la corte territoriale osservato il principio u -pringip —I« del ragionevole dubbio, giungendo a condanna a fronte di un quadro probatorio fondato su presunzioni circa la consapevolezza da parte del ricorrente della indebita compensazione di credito non spettante con le cartelle esattoriali a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo di ricorso è inammissibile. 1. Il motivo ripropone quello di appello nel porre la questione della consapevole partecipazione dell'imputato alla condotta di compensazione del debito tributario mediante accollo, posta in essere, con procedura telematica, da soggetto terzo, ossia la Art Linea s.r.I., società nei cui confronti non sarebbe stato svolto, secondo prospettazione difensiva, alcun approfondimento investigativo, ed al cui proposito non risulterebbe alcun rapporto o contatto o collegamento, anche indiretti, col ricorrente. Insufficiente ad affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente sarebbe la valorizzazione da parte della Corte territoriale della rilevante entità degli importi dovuti e della risalenza nel tempo delle cartelle esattoriali a nome dell'imputato, da cui la presunzione di conoscenza del debito, invero non provata. La medesima censura è svolta con riferimento alla consapevolezza dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione dalla società accollante, affermata dalla Corte territoriale perché «la società non poteva opporre in compensazione crediti Irpef, potendo essere al più titolare di crediti Ires, VA e Irap, sia perché non è ammessa la compensazione tramite accollo». Affermazione -l'ultima in particolare- contestata in ragione della normativa in vigore al momento confermata dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2017. 2 2. La Corte bolognese, contrariamente a quanto argomenta il ricorrente, esclude simile ricostruzione piuttosto inverosimile della vicenda, attraverso specifiche circostanze e dati oggettivi, partitamente indicati nella entità dei debiti nei confronti dell'erario, per euro 99.999,79, nella risalenza nel tempo delle cartelle esattoriali relative, come chiarito in sede dibattimentale dal teste Polidoro, nel logico rilievo che «l'entità non indifferente del debito [...] rende del tutto improbabile che l'operazione nel suo complesso fosse stata congegnata ed eseguita da terzi in maniera del tutto gratuita verso l'imputato, senza alcuna sua iniziativa senza previo concerto con il medesimo [...] unico diretto interessato ai benefici della compensazione», nella omessa dichiarazione dei redditi nel 2016, sicchè IS non poteva vantare un credito per saldo Irpef con riferimento a quella dichiarazione, tali da privare di significato la denuncia, sporta contro ignoti, solo postuma alla ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dunque evidentemente sospetta. Tanto a fronte degli accertamenti svolti anche sul conto della Ad Linea s.r.I., della non spettanza (cfr. pag 2 e segg della motivazione) di crediti Irpef in capo a tale. ultima società (al più potenziale titolare di crediti Ires, VA e Irap), della inammissibilità della compensazione tramite accollo in forza del disposto dell'art. 17 d.lvo 241/1997 che «stabilisce che la compensazione avvenga unicamente tra medesimi soggetti. In più è pacifico che l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente» (cfr. Sez 3, n 55794 ud. 30/11/2017 dep. 14/12/2017, n.m.). Argomentazioni che vanno lette insieme con quanto già rilevato dal Tribunale, che aveva puntualmente indicato le fonti probatorie fondanti l'affermazione di responsabilità nella produzione documentale, e, nella specie, nella attestazione della presentazione dei modelli F 24 con cui erano state compensate imposte a ruolo a carico di IS LA pari ad euro 4.999 circa per ciascuno dei 21 modelli F 24 presentati (per un totale di euro 99.999,79), in cui si deducevano in compensazione crediti derivanti da saldo Irpef 2016 (come dal modello da cui risultava che, nell'operazione, accollante era il soggetto identificato dal codice fiscale corrispondente alla società art linea SRL); nelle dichiarazioni rese nel contraddittorio con l'agenzia in data 2 maggio 2018 da IS LA, che dichiarava di non conoscere la società accollante e di nulla sapere in ordine alla compensazione contestata nella presentazione;
nella presentazione da parte di IS LA, il 3 Febbraio 2020 (quindi dopo aver ricevuto l'avviso ex art. 415- bis cod proc pen) di querela contro ignoti. Ed aveva riconosciuto il dolo in capo all'imputato, al cospetto dell'utilizzo di un credito inesistente mediante un accollo di cui lo stesso imputato aveva disconosciuto l'esistenza, dell'artificiosa deduzione di un presupposto fattuale 3 inesistente postulando la consapevolezza in capo al contribuente;
e rilevando che l'artificiosa prospettazione del credito inesistente ha poi determinato l'abbattimento del debito dell' IS verso l'erario per un importo consistente in circa 100.000 euro, senza che risultasse in alcun modo che le dimensioni dell'economia aziendale fossero tali da consentire una sorta di 'svista' su una voce di siffatta portata, in sé certamente non trascurabile in termini assoluti (da cui l'inverosimiglianza da un lato, della affermazione per cui l'imputato potesse non essersi avveduto della circostanza, dall'altro che altri avesse operato la compensazione a sua insaputa, oltretutto per ragioni in nessun modo chiarite). 2.1. È noto che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte già sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass., Sez. I, 18 aprile 1985, M. cui "adde" Cass., Sez. I, 19 ottobre 1988, Q.) e dell'attuale (Cass., Sez. I, 4 febbraio 1994, A. ed altri e Cass., Sez. III, 23 aprile 1994, C. fra tante), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. E, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, rv. 216664, che contiene un "catalogo" dei requisiti), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. 2.2. Nel caso di specie la riqualificazione in diritto del credito posto in compensazione come non spettante piuttosto che inesistente non sposta la ricostruzione del fatto come già delineata dal giudice di prime cure. A fronte di tali argomentazioni, corrette in diritto e adottate nel solco dell'insegnamento di questa Corte, erroneamente dal ricorrente interpretate come una sorta di presunzione iuris tantum, le obiezioni mosse per una ricostruzione alternativa della vicenda sono del tutto ipotetiche, congetturali e puntano a una inammissibile rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. 2.3. Ed invero, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del 4 legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato la ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1999, n. 24, S., rv. 214794 e Cass., Sez. III, 11 gennaio 1999, n. 215, F., rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia). 4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024 Il Pres ente