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4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 23. Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti). 1. L' articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione".
Nota all' art. 23:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O., reca:
«Attuazione, della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.».
"Art. 14. - (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione".
Nota all' art. 23:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O., reca:
«Attuazione, della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.».
Commentario • 1
- 1. 2011 – Installazione permanente di mezzi mobili di pernottamento all’interno di aree protette. – QUOTIDIANO LEGALEDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 7.1104507
[…] gusci e tukul (articolo 1, comma 4, lett….), del nuovo articolo 23 della legge regionale n. 13/2007), nonché case mobili, con relativi preingressi e cucinotti (lett. a) dell'appena citato art. 1, comma 4)». […] dunque, l'illegittimità delle norme regionali impugnate: sia dell'art. 1, perché, sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2007, consentirebbe la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette, senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori dell'area stessa; […] comma 4, lett.…), del nuovo articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2007), nonché case mobili, con relativi preingressi e cucinotti (lett. a) dell'appena citato art. 1, […]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Trib. Roma, sentenza 15/06/2023, n. 9618Provvedimento: […] In partcolare, l'art. 23, 2° comma, della legge n. 13/2007 prevede che “Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria”. […]Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- art. 6 d.l.vo 150/2011·
- contributo di soggiorno·
- strutture ricettive alberghiere·
- gestione unitaria attività alberghiera·
- verbale di contestazione·
- art. 23 legge 689/81·
- art. 2700 c.c.·
- onere della prova