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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/09/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 719/2021 R.G.
promossa da:
(c.f.: ) nato nella Repubblica Popolare Parte_1 C.F._1
Cinese il 6/3/1976, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Vincenti e
Valentina Centi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Empoli, Viale Giotto, n.25, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(c.f:. Controparte_1
- P.IVA ) con sede in Trento, Piazza delle Donne P.IVA_1 P.IVA_2
Lavoratrici, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Paoletti del Foro di
Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Sabrina Generin del Foro di Prato, sito in Prato, al Viale della Repubblica, 153, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO
e _2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: lesioni personali PRIMA UDIENZA: 21/09/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 29/4/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: come da atto introduttivo1
Per la convenuta: come da note autorizzate2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio (di seguito Controparte_1
“ ), quale Compagnia assicuratrice della RCA dell'autocarro Iveco targato CP_1
DP189MH, unitamente a ed a , quali, rispettivamente, CP_3 _2 proprietario e conducente del medesimo mezzo, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti e del rimborso delle spese mediche sostenute, nonché al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di 1 “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: previo accertamento del nesso di causalità tra l'evento ed i danni lamentati, stante la fondatezza della domanda dispiegata dalla parte attrice, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del Sig. _2
, conducente del veicolo modello Autocarro Iveco, targato DP189MH e, conseguentemente,
[...] condannarlo in solido con il Sig. in qualità di proprietario del suddetto veicolo e CP_3 responsabile civile, ed in solido con la Compagnia di Assicurazioni in persona del Controparte_4 Legale Rappresentante pro-tempore, per i motivi di cui in premessa, al pagamento, in favore dell'odierno Attore delle somme di € 47.591,50 a titolo di risarcimento del danno biologico occorso al Parte_1 medesimo, nonché di rimborso delle spese mediche e medico-legali e/o fisioterapiche sostenute, nonché della somma di € 2.000,00 oltre cap 4% come risarcimento del danno emergente costituito dalle competenze legali per la trattazione stragiudiziale della causa, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, nel limite della cui competenza per valore si chiede che la domanda sia sempre mantenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta dalla messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.” 2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, reiecta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, In via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio ai sensi dell'art. 164 comma I c.p.c. per i motivi esposti in atti con ogni conseguente pronuncia di ragione o di Legge. Nel merito rigettare le domande tutte formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto e non dimostrate. In subordine, solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto dimostrato l'an debeatur, contenere le richieste risarcitorie formulate dall'istante nei limiti del giusto, del dovuto e del provato, anche in considerazione del concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro de quo. In via istruttoria insiste nelle istanze ed eccezioni di cui alle memori e ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 e 3 non ammesse. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e compensi professionali del presente Giudizio”.
Pag. 2 di 7 danno emergente per spese di assistenza legale stragiudiziale, in dipendenza del sinistro occorso in data 15/9/2021, in cui è stato coinvolto.
A sostegno delle sue pretese ha sostenuto che il giorno 15/9/2019, alle ore
16.45 circa, il veicolo modello Autocarro Iveco targato DP189MH, di proprietà di e condotto nell'occasione da , lo investiva in CP_3 _2 località Montemurlo, Via Bisenzio, all'altezza del civico n. 7, “andando a schiacciarlo contro un portone3”.
Per l'attore la responsabilità del suindicato sinistro 'è da attribuirsi in maniera integrale al conducente del veicolo assicurato con la Controparte_5
(polizza n. 033.M12063776), il quale non osservava l'obbligo di concedere la dovuta precedenza al pedone che stava attraversando la strada, ai sensi dell'art.
191 comma 2 CDS, e come risulta dal modulo CAI allegato agli atti di causa'.
Riferiva, altresì l'attore che, in conseguenza del sinistro era intervenuto il personale del 118, che lo trasportava all'Ospedale di Prato, ove veniva ricoverato in terapia intensiva, fino alla dimissione dalla struttura ospedaliera avvenuta in data 1/10/2019 e che da quel momento veniva seguito dal Dott. che dichiarava chiusa la malattia con postumi in data Persona_1
20/12/2019.
L'attore, quindi, quantificava il danno biologico subito come segue:
“SPESE MEDICHE € 2.154,00
INVALIDITA' PERMANENTE 14% € 37.720,00
INVALIDITA' TEMPORANEA (100% GG 30, 75%
GG 22, 50%, GG 22, 25% GG 22) € 7.717,50
TOTALE € 47.591,50”.
Precisava, infine che la Compagnia era stata invitata a svolgere la negoziazione assistita per la definizione del risarcimento, ma la stessa non vi aveva aderito.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente tutte le pretese CP_1 dell'attore.
Ha eccepito la nullità della citazione ex art. 163 c.p.c. n. 2, per incertezza sull'identità dell'attore ed omessa indicazione del codice fiscale del medesimo, evidenziando che sul referto e sul verbale del Pronto Soccorso non vi è traccia
Pag. 3 di 7 di un documento di identità, della residenza o di un recapito telefonico del paziente, (infatti gli addetti del 118 hanno attestato di non aver potuto identificare il ferito) e che durante il controllo presso il Fiduciario medico di il sig. , od il soggetto qualificatosi tale, ha prodotto il solo CP_1 Parte_1 permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di Prato il Numero_1
22/5/2017.
La Compagnia ha anche evidenziato che l'attore risulta, nelle liste anagrafiche, irreperibile da data antecedente al sinistro.
In punto di fatto ha evidenziato che i modelli di constatazione amichevole (uno prodotto dall'attore e l'altro trasmesso dall'assicurato alla Compagnia) risultano divergenti.
Inoltre, ha contestato la compatibilità delle lesioni riscontrate al Pronto
Soccorso con le dinamiche riferite, ipotizzando che le lesioni lamentate sarebbero piuttosto da imputare ad un trauma di diversa natura.
Ha, infine, evidenziato che nel luogo indicato in citazione non risultano strisce pedonali e dunque l'attore nel caso di specie, non avrebbe comunque ottemperato a quanto previsto dall'art. 190 CdS.
La Compagnia ha anche contestato il quantum debeatur in quanto ritenuto eccessivo e non provato, ed altresì la debenza e la quantificazione delle spese di assistenza stragiudiziale, (quantificate dall'attore nella somma di € 2.000,00 oltre accessori) che, oltre a non essere dovuta, risulta eccessiva e incongrua a fronte dell'effettiva attività stragiudiziale svolta.
Gli altri due convenuti, proprietario e conducente del mezzo investtore sono rimasti contumaci.
Le parti costituite hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, 6 c.p.c., nei termini assegnati.
L'istruttoria si è svolta mediante produzioni documentali, prove orali ed acquisizione della cartella clinica dell'attore rilasciata dall'Ospedale Santo
Stefano in Prato.
Pag. 4 di 7 In data 5/3/2024 è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore ed allo scopo è stato nominato il dott. di Prato, il quale ha Persona_2 depositato la relazione peritale in data 1/12/2024.
Le parti hanno precisato le loro conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p., e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione alle parti termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per incertezza sull' identità dell'attore ed omessa indicazione del codice fiscale del medesimo ex art. 163 c.p.c. n. 2.
Infatti, l'art. 164 c.p.c. comma 1, definisce “nulla” la citazione se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163 c.p.c.; nel caso di specie, nell'atto di citazione sono comunque indicati residenza e data di nascita di ed il codice fiscale Parte_1 dell'attore, pure non risultando direttamente dall'atto introduttivo, è comunque rinvenibile ed identificabile dalla documentazione medica allegata agli atti, dalla perizia medica del consulente d'ufficio, e nella memoria attorea ex art. 183 c.p.c. comma 1 e, comunque, l'omissione del codice fiscale non integra, come chiarito dalla S.C in numerose sentenze, la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
Nel merito, invece, relativamente alla dinamica del sinistro, il Giudice reputa che le argomentazioni di parte attrice non trovino suffragio e supporto dalle allegazioni in atti e dai risultati delle rilevanze istruttorie.
Benchè, infatti, la Suprema Corte, con la sentenza n. 25468 del 12.11.2020, abbia statuito che “il modulo CAI a doppia firma portato a conoscenza della
Compagnia Assicurativa nella fase stragiudiziale, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione di verità superabile solo fornendo una
Pag. 5 di 7 prova contraria”, nel caso in esame - ritenuta anche la scarsa attendibilità, ictu oculi, dei modelli CAI allegati - la pretesa risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice deve essere disattesa e ciò anche alla luce delle scarne allegazioni attoree relative alla dinamica del sinistro (mancanza di verbale delle forze di polizia non intervenute), ed a quanto dichiarato dal leso al consulente tecnico d'ufficio, riversato in atti: “…che mentre si trovava all'interno di un capannone in prossimità del portoncino di accesso (a sua volta inserito all'interno di un portone in ferro) veniva colpito violentemente dal portoncino, quest' ultimo animato dall' urto avvenuto sul lato esterno ad opera di un furgone in retromarcia4”.
Tale dinamica (descritta dall'attore, personalmente) collide con quanto rappresentato nell'atto introduttivo del presente giudizio “…la responsabilità del suindicato sinistro è da attribuirsi in maniera integrale al conducente del veicolo Autocarro Iveco targato DP189MH, assicurato con la Controparte_5
(polizza n. 033.M12063776), il quale non osservava l'obbligo di concedere
[...] la dovuta precedenza al pedone che stava attraversando la strada”.
In ogni caso, benchè la tipologia delle lesioni, secondo quanto affermato dal
Consulente, sia 'compatibile con le due diverse dinamiche riportate in atti, ovvero l'investimento sulla strada e lo schiacciamento tramite portone…', i contraddittori elementi forniti dall'attore non consentono di ricostruire con sufficiente certezza l'esatto svolgimento (e persino l'esistenza) dei fatti da cui si fa dipendere la richiesta di risarcimento.
In conclusione, ritiene il giudicante che, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del fatto fondante la pretesa azionata, non avendo l'attore adempiuto l'onere probatorio a suo carico in base principi generali stabiliti dall' art. 2697,1 c.c.
A ciò consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico dell'attore, ivi comprese le spese di
Pag. 6 di 7 CTU. Non anche le spese di CTP sostenute dalla convenuta, in mancanza di allegazione di documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta la domanda;
-condanna al rimborso, in favore della convenuta Parte_1 [...]
spese del presente giudizio Controparte_6 che liquida, sulla base dei parametri di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle (medi per tutte le fasi, scaglione: valore indeterminabile); in complessivi € 7.616,00 oltre rimborsi forfettari al
15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
-pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa nella misura di € 500,00 oltre oneri di legge, definitivamente a carico del soccombente.
Così deciso.
Prato, 11/9/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 V. Atto di citazione, pag. 1 4 Pag. 2 perizia dott. Persona_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 719/2021 R.G.
promossa da:
(c.f.: ) nato nella Repubblica Popolare Parte_1 C.F._1
Cinese il 6/3/1976, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Vincenti e
Valentina Centi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Empoli, Viale Giotto, n.25, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(c.f:. Controparte_1
- P.IVA ) con sede in Trento, Piazza delle Donne P.IVA_1 P.IVA_2
Lavoratrici, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Paoletti del Foro di
Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Sabrina Generin del Foro di Prato, sito in Prato, al Viale della Repubblica, 153, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO
e _2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: lesioni personali PRIMA UDIENZA: 21/09/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 29/4/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: come da atto introduttivo1
Per la convenuta: come da note autorizzate2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio (di seguito Controparte_1
“ ), quale Compagnia assicuratrice della RCA dell'autocarro Iveco targato CP_1
DP189MH, unitamente a ed a , quali, rispettivamente, CP_3 _2 proprietario e conducente del medesimo mezzo, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti e del rimborso delle spese mediche sostenute, nonché al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di 1 “Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: previo accertamento del nesso di causalità tra l'evento ed i danni lamentati, stante la fondatezza della domanda dispiegata dalla parte attrice, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del Sig. _2
, conducente del veicolo modello Autocarro Iveco, targato DP189MH e, conseguentemente,
[...] condannarlo in solido con il Sig. in qualità di proprietario del suddetto veicolo e CP_3 responsabile civile, ed in solido con la Compagnia di Assicurazioni in persona del Controparte_4 Legale Rappresentante pro-tempore, per i motivi di cui in premessa, al pagamento, in favore dell'odierno Attore delle somme di € 47.591,50 a titolo di risarcimento del danno biologico occorso al Parte_1 medesimo, nonché di rimborso delle spese mediche e medico-legali e/o fisioterapiche sostenute, nonché della somma di € 2.000,00 oltre cap 4% come risarcimento del danno emergente costituito dalle competenze legali per la trattazione stragiudiziale della causa, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, nel limite della cui competenza per valore si chiede che la domanda sia sempre mantenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta dalla messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.” 2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, reiecta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, In via pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio ai sensi dell'art. 164 comma I c.p.c. per i motivi esposti in atti con ogni conseguente pronuncia di ragione o di Legge. Nel merito rigettare le domande tutte formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto e non dimostrate. In subordine, solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto dimostrato l'an debeatur, contenere le richieste risarcitorie formulate dall'istante nei limiti del giusto, del dovuto e del provato, anche in considerazione del concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro de quo. In via istruttoria insiste nelle istanze ed eccezioni di cui alle memori e ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 e 3 non ammesse. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e compensi professionali del presente Giudizio”.
Pag. 2 di 7 danno emergente per spese di assistenza legale stragiudiziale, in dipendenza del sinistro occorso in data 15/9/2021, in cui è stato coinvolto.
A sostegno delle sue pretese ha sostenuto che il giorno 15/9/2019, alle ore
16.45 circa, il veicolo modello Autocarro Iveco targato DP189MH, di proprietà di e condotto nell'occasione da , lo investiva in CP_3 _2 località Montemurlo, Via Bisenzio, all'altezza del civico n. 7, “andando a schiacciarlo contro un portone3”.
Per l'attore la responsabilità del suindicato sinistro 'è da attribuirsi in maniera integrale al conducente del veicolo assicurato con la Controparte_5
(polizza n. 033.M12063776), il quale non osservava l'obbligo di concedere la dovuta precedenza al pedone che stava attraversando la strada, ai sensi dell'art.
191 comma 2 CDS, e come risulta dal modulo CAI allegato agli atti di causa'.
Riferiva, altresì l'attore che, in conseguenza del sinistro era intervenuto il personale del 118, che lo trasportava all'Ospedale di Prato, ove veniva ricoverato in terapia intensiva, fino alla dimissione dalla struttura ospedaliera avvenuta in data 1/10/2019 e che da quel momento veniva seguito dal Dott. che dichiarava chiusa la malattia con postumi in data Persona_1
20/12/2019.
L'attore, quindi, quantificava il danno biologico subito come segue:
“SPESE MEDICHE € 2.154,00
INVALIDITA' PERMANENTE 14% € 37.720,00
INVALIDITA' TEMPORANEA (100% GG 30, 75%
GG 22, 50%, GG 22, 25% GG 22) € 7.717,50
TOTALE € 47.591,50”.
Precisava, infine che la Compagnia era stata invitata a svolgere la negoziazione assistita per la definizione del risarcimento, ma la stessa non vi aveva aderito.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente tutte le pretese CP_1 dell'attore.
Ha eccepito la nullità della citazione ex art. 163 c.p.c. n. 2, per incertezza sull'identità dell'attore ed omessa indicazione del codice fiscale del medesimo, evidenziando che sul referto e sul verbale del Pronto Soccorso non vi è traccia
Pag. 3 di 7 di un documento di identità, della residenza o di un recapito telefonico del paziente, (infatti gli addetti del 118 hanno attestato di non aver potuto identificare il ferito) e che durante il controllo presso il Fiduciario medico di il sig. , od il soggetto qualificatosi tale, ha prodotto il solo CP_1 Parte_1 permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di Prato il Numero_1
22/5/2017.
La Compagnia ha anche evidenziato che l'attore risulta, nelle liste anagrafiche, irreperibile da data antecedente al sinistro.
In punto di fatto ha evidenziato che i modelli di constatazione amichevole (uno prodotto dall'attore e l'altro trasmesso dall'assicurato alla Compagnia) risultano divergenti.
Inoltre, ha contestato la compatibilità delle lesioni riscontrate al Pronto
Soccorso con le dinamiche riferite, ipotizzando che le lesioni lamentate sarebbero piuttosto da imputare ad un trauma di diversa natura.
Ha, infine, evidenziato che nel luogo indicato in citazione non risultano strisce pedonali e dunque l'attore nel caso di specie, non avrebbe comunque ottemperato a quanto previsto dall'art. 190 CdS.
La Compagnia ha anche contestato il quantum debeatur in quanto ritenuto eccessivo e non provato, ed altresì la debenza e la quantificazione delle spese di assistenza stragiudiziale, (quantificate dall'attore nella somma di € 2.000,00 oltre accessori) che, oltre a non essere dovuta, risulta eccessiva e incongrua a fronte dell'effettiva attività stragiudiziale svolta.
Gli altri due convenuti, proprietario e conducente del mezzo investtore sono rimasti contumaci.
Le parti costituite hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, 6 c.p.c., nei termini assegnati.
L'istruttoria si è svolta mediante produzioni documentali, prove orali ed acquisizione della cartella clinica dell'attore rilasciata dall'Ospedale Santo
Stefano in Prato.
Pag. 4 di 7 In data 5/3/2024 è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore ed allo scopo è stato nominato il dott. di Prato, il quale ha Persona_2 depositato la relazione peritale in data 1/12/2024.
Le parti hanno precisato le loro conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p., e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione alle parti termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per incertezza sull' identità dell'attore ed omessa indicazione del codice fiscale del medesimo ex art. 163 c.p.c. n. 2.
Infatti, l'art. 164 c.p.c. comma 1, definisce “nulla” la citazione se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163 c.p.c.; nel caso di specie, nell'atto di citazione sono comunque indicati residenza e data di nascita di ed il codice fiscale Parte_1 dell'attore, pure non risultando direttamente dall'atto introduttivo, è comunque rinvenibile ed identificabile dalla documentazione medica allegata agli atti, dalla perizia medica del consulente d'ufficio, e nella memoria attorea ex art. 183 c.p.c. comma 1 e, comunque, l'omissione del codice fiscale non integra, come chiarito dalla S.C in numerose sentenze, la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
Nel merito, invece, relativamente alla dinamica del sinistro, il Giudice reputa che le argomentazioni di parte attrice non trovino suffragio e supporto dalle allegazioni in atti e dai risultati delle rilevanze istruttorie.
Benchè, infatti, la Suprema Corte, con la sentenza n. 25468 del 12.11.2020, abbia statuito che “il modulo CAI a doppia firma portato a conoscenza della
Compagnia Assicurativa nella fase stragiudiziale, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione di verità superabile solo fornendo una
Pag. 5 di 7 prova contraria”, nel caso in esame - ritenuta anche la scarsa attendibilità, ictu oculi, dei modelli CAI allegati - la pretesa risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice deve essere disattesa e ciò anche alla luce delle scarne allegazioni attoree relative alla dinamica del sinistro (mancanza di verbale delle forze di polizia non intervenute), ed a quanto dichiarato dal leso al consulente tecnico d'ufficio, riversato in atti: “…che mentre si trovava all'interno di un capannone in prossimità del portoncino di accesso (a sua volta inserito all'interno di un portone in ferro) veniva colpito violentemente dal portoncino, quest' ultimo animato dall' urto avvenuto sul lato esterno ad opera di un furgone in retromarcia4”.
Tale dinamica (descritta dall'attore, personalmente) collide con quanto rappresentato nell'atto introduttivo del presente giudizio “…la responsabilità del suindicato sinistro è da attribuirsi in maniera integrale al conducente del veicolo Autocarro Iveco targato DP189MH, assicurato con la Controparte_5
(polizza n. 033.M12063776), il quale non osservava l'obbligo di concedere
[...] la dovuta precedenza al pedone che stava attraversando la strada”.
In ogni caso, benchè la tipologia delle lesioni, secondo quanto affermato dal
Consulente, sia 'compatibile con le due diverse dinamiche riportate in atti, ovvero l'investimento sulla strada e lo schiacciamento tramite portone…', i contraddittori elementi forniti dall'attore non consentono di ricostruire con sufficiente certezza l'esatto svolgimento (e persino l'esistenza) dei fatti da cui si fa dipendere la richiesta di risarcimento.
In conclusione, ritiene il giudicante che, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del fatto fondante la pretesa azionata, non avendo l'attore adempiuto l'onere probatorio a suo carico in base principi generali stabiliti dall' art. 2697,1 c.c.
A ciò consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico dell'attore, ivi comprese le spese di
Pag. 6 di 7 CTU. Non anche le spese di CTP sostenute dalla convenuta, in mancanza di allegazione di documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta la domanda;
-condanna al rimborso, in favore della convenuta Parte_1 [...]
spese del presente giudizio Controparte_6 che liquida, sulla base dei parametri di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle (medi per tutte le fasi, scaglione: valore indeterminabile); in complessivi € 7.616,00 oltre rimborsi forfettari al
15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
-pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa nella misura di € 500,00 oltre oneri di legge, definitivamente a carico del soccombente.
Così deciso.
Prato, 11/9/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 V. Atto di citazione, pag. 1 4 Pag. 2 perizia dott. Persona_2