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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2024 iscritta nel Registro Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, promossa su ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. Grazia Vizzari
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13-01-2025
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06-02-2024, e Parte_1 Pt_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Manduria (TA) in data 30/12/1999,
[...]
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manduria (TA) al n. 133, parte 2 serie A, anno 1999, che dalla loro unione non sono nati figli, che - a seguito dell'udienza presidenziale del 07-03-2016 - con decreto n. 2013/2016 depositato in data 03-05-2016, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili/ del matrimonio tra di loro contratto in Manduria
(TA) in data 30.12.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
1333 p. 2 s.
- ordinare al Comune di Manduria (TA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.”
Con ordinanza del 25-02-2025 il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che non sono state formulate richieste economiche di alcun tipo, in quanto le parti hanno espressamente dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/12/1999, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
2 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Manduria (TA) in data 30/12/1999, trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di Manduria (TA) al n. 133, parte 2 serie A, anno 1999;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Manduria (TA) di procedere alle annotazioni di legge;
d) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 13-03-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2024 iscritta nel Registro Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, promossa su ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. Grazia Vizzari
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13-01-2025
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06-02-2024, e Parte_1 Pt_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Manduria (TA) in data 30/12/1999,
[...]
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manduria (TA) al n. 133, parte 2 serie A, anno 1999, che dalla loro unione non sono nati figli, che - a seguito dell'udienza presidenziale del 07-03-2016 - con decreto n. 2013/2016 depositato in data 03-05-2016, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili/ del matrimonio tra di loro contratto in Manduria
(TA) in data 30.12.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
1333 p. 2 s.
- ordinare al Comune di Manduria (TA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.”
Con ordinanza del 25-02-2025 il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che non sono state formulate richieste economiche di alcun tipo, in quanto le parti hanno espressamente dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/12/1999, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
2 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Manduria (TA) in data 30/12/1999, trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di Manduria (TA) al n. 133, parte 2 serie A, anno 1999;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Manduria (TA) di procedere alle annotazioni di legge;
d) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 13-03-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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