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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 160/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Roma 28/A, Randazzo (CT), presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Tornali che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te AR CodiceFiscale_2
domiciliato in Via Gabriele D'Annunzio 24, Catania, presso lo studio degli Avv.ti
Emanuele e Francesco Passanisi che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Vitale, per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti (appello avverso la sentenza n. 100/23 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 100/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina ha dichiarato la nullità del testamento olografo datato il 10.10.2007 e pubblicato in data 06.08.2010 ai rogiti del notaio , apparentemente Persona_1
1 redatto da per l'effetto, ha dichiarato aperta la successione Controparte_2
di in forza del testamento olografo datato 14.01.2007, Controparte_2
pubblicato con verbale del 6/08/2010 in not. , in Catania, Rep. n. Persona_2
10055, racc. n. 6671 e, in accoglimento della domanda di petizione ereditaria proposta dall'attore , ha condannato il convenuto, AR
, al rilascio immediato in favore dell'attore degli immobili Parte_1
elencati a p. 8 lett. c) della citazione, ha condannato il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro € 1.208.369,25 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
ha condannato Parte_1
alla rifusione, in favore di delle spese di
[...] AR lite liquidate in € 786,00 per spese non imponibili ed € 37.951,00 per compensi di cui € 5.989,00 per fase studio, € 3.951,00 per fase introduttiva, € 17.594,00 per fase istruttoria ed € 10.417,00 per fase decisoria oltre spese generali al 15%, Iva
e c.p.a.; ha condannato alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese relative alle due relazioni di CTU. AR
Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, aderendo acriticamente alle conclusioni della c.t.u. grafologica disposta, aveva ritenuto che il testamento del
10 ottobre 2007, con il quale aveva nominato l'odierno Controparte_2
appellante erede universale, fosse nullo in quanto non redatto e sottoscritto dal de cuius. Il ha lamentato che il c.t.u. aveva immotivatamente elencato le Parte_1
apparenti discordanze tra la grafia del de cuius e quella della scheda testamentaria in contestazione, senza evidenziare le compatibilità grafiche, pure esistenti;
non aveva provato di aver eseguito indagini all'infrarosso ed all'ultravioletto, non avendo allegato le relative immagini nella relazione né potevano a tal fine ritenersi sufficienti, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, gli accertamenti strumentali eseguiti sulla scheda originale mediante lente di Con ingrandimento Eschenbach 20x, microscopio FORINST a luce e l'esposizione ai raggi ultravioletti ed acquisita mediante macro-ingrandimenti con fotocamera digitale Nikon E990 (pag. 13 sentenza). Il ha insistito, pertanto, nella Parte_1 richiesta di rinnovo della c.t.u.; ha, inoltre, lamentato l'omessa valutazione da parte del Tribunale della complessiva condotta del il quale aveva CP_1
2 accettato l'eredità del dopo 9 anni e 11 mesi dal decesso dello stesso, CP_2
avendo prima atteso che il pagasse i debiti ereditari, anche alienando Parte_1
beni del de cuius.
Con il secondo motivo di gravame il ha dedotto l'illegittimità della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva acriticamente aderito alle conclusioni della c.t.u. estimativa senza fornire una adeguata motivazione;
ha insistito, pertanto, nel rinnovo della c.t.u., già chiesto in primo grado. In ordine alla stima degli immobili appartenenti al de cuius ed alienati a terzi, il ha lamentato la mancata acquisizione da parte del c.t.u. dei Parte_1 relativi atti di vendita, che avrebbe consentito l'accertamento dell'effettivo valore commerciale dei beni in questione senza dover ricorrere a valori presuntivi.
Con il terzo motivo di appello il ha contestato la mancata Parte_1
ammissione dei mezzi istruttori da lui articolati, avendo il giudice fondato la propria decisione solo sulle valutazioni espresse dai consulenti.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha lamentato la condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali.
In riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte dal in primo grado con vittoria di spese e compensi CP_1
dei due gradi di giudizio.
, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità e AR
l'infondatezza delle doglianze formulate dal;
ha evidenziato che le Parte_1
richieste istruttorie articolate dall'appellante in primo grado non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni sicché dovevano ritenersi abbandonate. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
L'appellante ha lamentato l'acritica adesione, da parte del giudice di prime cure, alle conclusioni della c.t.u. grafologica espletata nonché l'omesso esame dei rilievi svolti dal consulente di parte.
Il Tribunale di Messina, contrariamente a quanto dedotto dal , ha Parte_1
scrupolosamente vagliato gli accertamenti svolti dal c.t.u, le tecniche utilizzate, le argomentazioni poste a fondamento delle conclusioni rassegnate e la risposta ai rilievi svolti dal consulente dell'odierno appellante, motivando diffusamente in
3 ordine alla condivisione del parere del c.t.u. circa la non autenticità della scheda testamentaria in contestazione (precisamente da pag. 8 a pag. 13 della sentenza).
Sono state indicate le scritture di comparazione, è stato precisato che il consulente ha esaminato l'originale della scrittura, depositato presso il Notaio, riproducendo ovviamente nella relazione una fotocopia dello stesso.
Il Collegio ha poi ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, conforme al parere espresso dal c.t.u.: “il CTU, come indicato nella sua premessa metodologica, ha provveduto dapprima ad esaminare il documento impugnato per verificare la presenza o meno delle condizioni di naturalezza dello scritto ovvero segni di artificio, verifica eseguita anche sulle altre scritture autografe, per procedere poi al confronto tra gli apposti termini individuando elementi distintivi, connotati e contrassegni, segni grafologici, dinamiche qualitative, costanti e varianti naturali, per, infine, rassegnare un bilancio critico fra gli elementi positivi o negativi di identità tra le scritture a confronto (si v. p. 12- 14 della relazione di CTU a firma depositata Per_3 il 18.06.2022). Orbene, dall'esame della scrittura in verifica sono emerse
“interruzioni endografemiche in punti nel quale il movimento spontaneo non ne prevede alcuna e, comunque, non ricorrenti in modo costante nelle omografe del testo” (si v. p. 15) nonché ritocchi correttivi, elementi, questi, che hanno condivisibilmente indotto il CTU a concludere per una “non piena immediatezza
e spontaneità esecutiva, in quanto la fenomenologia riscontrata non sembra appartenere all'area del movimento reso difficoltoso da degenerazione fisiologica
o eventi patologici, bensì a quella del rimaneggiamento indotto da altre finalità”(si v. p. 20).
Il CTU, dunque, ha preso le mosse dalla “pregiudiziale posta dalla presenza del ritocco evidenziata dall'esame strumentale (vds. la riproduzione di pag.20), non accettabile come “naturale” e “spontaneo” di cui indica analiticamente le ragioni (si v. pp. 35 e ss.) ed ha, poi, spiegato che le diversità riscontrate nella grafia in esame non sono dovute alla inevitabile variabilità grafica del . CP_2
Tutta l'indagine peritale ha accertato, al contrario, che le differenze riscontrate sono frutto di imitazione e di non spontaneità e naturalezza e che il moto edificativo è completamente estraneo alle abitudini del signor Il termine CP_2
4 “pregiudizio” con riferimento ai ritocchi ed interruzioni (in realtà il CTU usa
l'espressione “pregiudiziale”), tanto contestato dal convenuto, è stato utilizzato proprio per rafforzare la premessa di base, ovvero che dalle predette anomalie grafiche rilevate, di cui ha offerto una compiuta e puntuale dimostrazione attraverso le allegazioni fotografiche, si evince che lo scritto non è spontaneo/naturale e questo giustifica le profonde differenze riscontrate rispetto alle altre scritture di comparazione soprattutto in relazione alle linee curve che sono di più difficile imitazione. Ed ancora, rilevato il “pregiudizio”, il CTU si è interrogato sulle possibili cause escludendo che le anomalie rilevate (ritocchi ed interruzioni) siano dovute a degenerazione fisica o eventi patologici (si v. p. 20).
In altri termini, riscontrato il vizio di base, la non spontaneità dello scritto, il
CTU è giunto, in modo condivisibile, alla conclusione che la scrittura in verifica è frutto di imitazione perché i ritocchi sono solitamente fatti per imitare qualcosa così come le interruzioni si riscontrano ove non necessarie. Lo stesso, invero, ha precisato che delle interruzioni grafiche sono presenti anche nelle scritture autografe, tuttavia ha ricondotto tali anomalie ad una sorta di tic (si v. p. 33 “la presenza di inspessimenti di alcuni tratti dovuti al ripasso della penna sul tracciato già vergato che, però, non ne modifica in alcun modo la struttura, ed è qualificabile come una sorta di tic he nelle scritture in comparazione ma questi sono dovuti a tic.” ) ed ha illustrato le differenze tra ritocchi rilevati nel testamento in verifica e quelli delle scritture, concludendo per l'innaturalezza dei primi giacché mentre la finalità di quest'ultimi è chiaramente quella di correggere dimensioni percepite come errate (ritocco di aggiustamento), nelle scritture autografe il ripasso sul tratto nulla aggiunge alla loro completezza (sul punto cfr. p. 43).
Quanto alle difformità grafiche riscontrare nel testamento impugnato rispetto alle scritture in comparazione, il CTU ha spiegato, poi, dopo un'attenta e scrupolosa analisi/disamina, le ragioni per le quali le stesse siano riconducibili ad elementi di diversità di mano e non già a naturali variazioni di diversità del grafismo di In particolare, il CTU, dopo aver premesso che Controparte_2 vi è stata un'evoluzione nella scrittura del ne ha evidenziato le CP_2
caratteristiche grafiche costanti di cui non sembrerebbe esservi traccia nel
5 testamento impugnato (si v. p. 28). Più precisamente, ha rilevato una “sostanziale difformità” rispetto alle costanti sia nella firma (dizione nominale e cognominale di cui indica analiticamente i segni grafici differenti nelle lettere “g”, “p”, “a”
“n”) che nella grafia del testo (pp. 39-40-41-42) fornendo un'illustrazione mediante riproduzioni fotografiche in scala e tavole di confronto.
La scrupolosità con cui è stata redatta la perizia esclude radicalmente che
l'accertamento si sia soffermato solo sugli aspetti formali del testamento come ingiustamente sostenuto da parte convenuta. Il C.T.U., infatti, ha analizzato con dovizia di particolari tutti gli aspetti rilevanti ai fini del mandato: grafici, pressori, motori, dimensionali, psicologici fornendo, infine, un parere psico- grafo-motorio (si v. p. 44), che è perfettamente coerente con la natura grafologica
e non meramente grafica della consulenza disposta. Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza lamentata dal in ordine all'assenza in perizia di Parte_1 immagini all'infrarosso o ultravioletto atteso che il CTU ha precisato che gli accertamenti strumentali sono stati eseguiti sulla scheda originale mediante lente di ingrandimento Eschenbach 20x, microscopio FORINST a luce NIR e
l'esposizione ai raggi ultravioletti ed acquisita mediante macro-ingrandimenti con fotocamera digitale Nikon E990 (si v. p. 15). Infine, non risponde al vero che il CTU, in sede di risposta ai rilievi, avrebbe ignorato il lavoro di comparazione descritto nella CTU essendosi sul punto diffusamente soffermato a p. 48 del suo elaborato”.
La motivazione della sentenza impugnata sopra riportata dimostra l'insussistenza della dedotta “acritica adesione” da parte del Tribunale alle conclusioni del c.t.u., avendo il Collegio di primo grado ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto convincente il parere espresso dal c.t.u.; in ogni caso, questa Corte ritiene assolutamente condivisibile la decisione impugnata, atteso che il c.t.u. dott.ssa , come già evidenziato, ha posto a fondamento Per_3
del parere di non autenticità della scheda testamentaria impugnata un attento esame delle scritture in atti ed una scrupolosa indicazione dei criteri adottati e degli elementi valutati.
6 Ne deriva, pertanto, la non necessità di disporre il rinnovo della c.t.u., non potendo derivare tale esigenza dalla semplice difformità tra le conclusioni del c.t.u. e quelle del c.t. di parte.
Non si condivide, inoltre, la necessità di valutare il complessivo comportamento della parte, prospettata dall'appellante (pag. 10 atto di appello), atteso che il tempo trascorso tra il decesso del e l'accettazione dell'eredità CP_2
da parte del costituisce un elemento irrilevante ai fini della verifica in CP_1
ordine alla autenticità del testamento olografo impugnato.
Il primo motivo di gravame deve, pertanto, essere rigettato.
Il secondo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Il ha censurato la sentenza impugnata lamentando una acritica Parte_1
adesione del Collegio alle valutazioni operate dal c.t.u. arch. in merito al Per_4
valore di mercato dei beni immobili facenti parte dell'eredità ed alienati CP_2
dal , valutazioni difformi rispetto a quelle dei consulenti di parte. Parte_1
L'appellante, tuttavia, non ha in alcun modo indicato per quali ragioni le stime del c.t.u. non fossero condivisibili né ha precisato il diverso valore da attribuire agli immobili o gli elementi da valutare a tal fine.
Come chiarito dalla S.C., l'appellante deve indicare in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il
CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è
7 fondata la decisione. Con la conseguenza che nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 c.p.c. (così Cass.
Civ. Sez. 3, 12 febbraio 2013 n. 3302).
Priva di pregio deve poi ritenersi la censura dell'operato del c.t.u. per non avere lo stesso acquisito gli atti di compravendita inerenti agli immobili in questione, che gli avrebbero consentito di accertare l'effettivo valore commerciale dei beni, senza doversi limitare a determinarne il valore presuntivo;
tali atti sono stati stipulati dallo stesso che ben avrebbe potuto produrli in giudizio al Parte_1
fine di dimostrare il reale valore commerciale dei beni.
Anche il terzo motivo di gravame deve ritenersi inammissibile.
L'appellante ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati, ed in particolare della prova testimoniale.
La S.C. ha, tuttavia, precisato che, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (Cass.
Civ. Sez. 2, 31 maggio 2019 n. 15029; Cass. Civ. Sez. 6, 4 aprile 2022 n. 10767).
Nel caso di specie, il non ha reiterato la richiesta di prova orale in Parte_1
sede di precisazione delle conclusioni sicché la richiesta in questa sede deve ritenersi inammissibile;
in ogni caso le prove, così come affermato dal giudice di prime cure, dovevano ritenersi inconducenti (v. provv. del 7 luglio 2021), riguardando circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Il quarto motivo di gravame, relativo alla regolamentazione delle spese, deve essere rigettato, avendo il Tribunale correttamente applicato l'art. 91 c.p.c.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 100/23 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al pagamento, a favore di Parte_1 AR
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 34.000,00 per
[...]
compensi (€ 7.417,00 fase studio, € 4.313,00 fase introduttiva, € 9.937,00 fase trattazione, € 12.333,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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