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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1662 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NI EL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. TRIOLO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha chiesto l'annullamento della Parte_1 comunicazione del 30.06.2014, con la quale la domanda di disoccupazione CP_1 agricola 2013 (presentata il 31.03.2014 e inizialmente liquidata il 10.06.2014) veniva poi “respinta” per il motivo: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
La ricorrente ha dedotto di avere lavorato nel 2013 per 102 giornate alle dipendenze del Ass. Capo , e di non avere mai Controparte_2 CP_3 ricevuto comunicazione di provvedimenti di cancellazione dagli elenchi.
L' si è costituito eccependo, in sintesi, che la ricorrente era stata cancellata CP_1 dagli elenchi per gli anni 2011–2012 con il terzo elenco nominativo trimestrale di variazione (3VD14), pubblicato telematicamente dal 15.12.2014 al 10.01.2015, senza che fosse proposto ricorso amministrativo avverso tale cancellazione;
e che, per effetto di ciò, la ricorrente non risultava iscritta neppure per l'anno 2013, con conseguente difetto dei requisiti per la prestazione richiesta.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., la difesa della ricorrente ha chiesto fissarsi udienza per l'escussione dei testi ammessi.
Diritto
La prestazione di disoccupazione agricola presuppone, per gli operai agricoli a tempo determinato, l'iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di competenza;
tale impostazione risulta anche dalla disciplina di servizio . CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'iscrizione negli elenchi costituisce condizione necessaria per l'attribuzione della prestazione e che, ove contestata, il lavoratore deve chiedere nel medesimo giudizio anche l'accertamento del diritto all'iscrizione/reiscrizione; principio ribadito, tra le altre, da arresti recenti.
In materia di elenchi agricoli, l'ordinamento prevede un termine decadenziale
(120 giorni) per agire giudizialmente avverso i provvedimenti definitivi di esclusione/cancellazione; la Corte costituzionale ha espressamente richiamato tale regola e la necessità di correlare il dies a quo alla “presa di conoscenza” del provvedimento, nell'ambito del sistema di pubblicazione/notifica telematica degli elenchi di variazione.
Nel caso di specie, la cancellazione della ricorrente per 2011–2012 risulta effettuata tramite 3VD14, con attestata pubblicazione telematica (15.12.2014–
10.01.2015).
Risulta, inoltre, che non venne proposto ricorso amministrativo avverso tale cancellazione, essendo stato coltivato ricorso amministrativo solo contro la successiva nota di reiezione del 30.06.2014.
Ne consegue che l'atto presupposto di cancellazione è divenuto definitivo e non è più sindacabile in questa sede, con effetto preclusivo rispetto alla pretesa di
“ricostruire” l'iscrizione necessaria per ottenere la prestazione.
L' ha documentato che l'intervenuta cancellazione per 2011–2012 ha CP_1 comportato che la ricorrente non risultasse iscritta neppure per l'anno 2013, oggetto della domanda di disoccupazione agricola, e che il riesame della domanda ha portato alla reiezione per tale ragione.
In tale quadro, l'istanza di fissazione di udienza per l'escussione dei testi non è decisiva: la controversia è definibile in base a una questione preliminare/preclusiva (definitività della cancellazione e difetto del presupposto amministrativo), sicché l'accertamento in fatto delle modalità di svolgimento dell'attività nel 2013 non potrebbe comunque superare il difetto del requisito dell'iscrizione, né elidere la definitività dell'atto presupposto.
A ciò si aggiunge che l' ha specificamente eccepito l'inammissibilità di CP_1 capitoli di prova formulati in termini valutativi/generici, in coerenza con l'orientamento espresso in tema di art. 244 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, non potendo essere riconosciuta la prestazione richiesta in difetto del presupposto dell'iscrizione negli elenchi e risultando ormai preclusa la contestazione dell'atto di cancellazione divenuto definitivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della peculiarità della vicenda e della natura della questione preliminare (incentrata sulla definitività dell'atto presupposto e sulle modalità di pubblicazione/ostensione degli elenchi), che giustifica la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi come sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da Parte_1 contro .
[...] CP_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo