TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 67 del Ruolo Generale per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ROSATO PATRIZIA
e
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avvocato ROSATO PATRIZIA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 e Parte_1
hanno proposto domanda contestuale di separazione Parte_2
e scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata in ROMANIA in data pagina 1 di 3 08/07/2018, trascritta in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di
SALSOMAGGIORE TERME (PR), dalla quale non sono nati figli.
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato in Parte_1
ROMANIA il 22/04/1970) e (nata in [...] il Parte_2
29/02/1972) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, esaminata la documentazione depositata in giudizio, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nato Parte_1 in ROMANIA il 22/04/1970) e (nata in Parte_2
ROMANIA il 29/02/1972) che hanno contratto matrimonio in data 08/07/2018 in ROMANIA e trascritto in Italia, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di SALSOMAGGIORE TERME (PR), atto n. 109 –
Parte 2 – serie C, Anno 2024;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni pagina 2 di 3 concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SALSOMAGGIORE TERME (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3