Ordinanza cautelare 6 ottobre 2021
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/06/2025, n. 12468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12468 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08722/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8722 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Meroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento del 09/06/2021 a firma del Direttore Generale pro tempore p.v. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, notificato in pari data alla ricorrente (prot.-OMISSIS-) nonché dell’Allegato e parte integrante del suindicato provvedimento del 09/06/2021 con i quali si comunicava l’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD. -OMISSIS-nonché con D.D. -OMISSIS-per la “mancanza di titolo idoneo di accesso ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera c) del bando di concorso;
b) del D.D. 23/04/2020 n.510 (pubblicato sulla G.U del 28/04/2020) e del DD 08/07/2020 n.783 (pubblicato sulla G.U. del 10/07/2020) con i relativi allegati, in base al quale in Regione Lombardia per la classe di concorso A10 “Discipline Grafico Pubblicitarie” erano stati riservati n.32 posti, nella parte in cui si stabiliscono i requisiti di accesso al concorso, con riferimento ai titoli di studio, nonché per quanto occorrere possa del D.D.27/05/2020 n.639 con il quale venivano rinviati i termine per il deposito delle istanze di partecipazione al concorso in oggetto;
c) del Decreto Ministeriale (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) n.259 del 09/05/2017 ed allegata Tabella, nella parte in cui per l’accesso alla Classe di Concorso A10, non ha previsto, nell’elenco delle Lauree equiparate/ equipollenti alla Laurea Magistrale M12, la Laurea Specialistica LS103/S Teorie e metodi del disegno industriale, conseguita dalla ricorrente presso il Politecnico di Milano nel 2006 equiparata, con Decreto Interministeriale del 9/7/2009, alla suindicata Laurea Magistrale M12;
d) del provvedimento del 02/07/2021 a firma del Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale (decreto U0001628 del 2/7/2021) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con i DD.DD n.510/2020 e n.783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10 nella parte in cui non figura il nominativo dell’odierna ricorrente;
e) della graduatoria di merito del concorso indetto con i DD.DD n. 510/2020 e n. 783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10, allegata al decreto approvativo impugnato sub.c) nella parte in cui non figura l’odierna ricorrente;
f) per quanto occorrere possa di ogni altro atto preordinato, conseguente connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente, tra i quali, per quanto di ragione:1) verifiche effettuate dall’Organo accertatore all’esito delle quali la ricorrente è stata esclusa poiché ritenuta priva di titolo idoneo all’accesso alla procedura concorsuale; 2) comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione l’ha esclusa dalla partecipazione al concorso per il reclutamento di personale docente indetto con D.D. 23 aprile 2020, n. 510 (di seguito anche solo bando), per non essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti per l’accesso alla classe di concorso A010 dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016, così come modificato dal d.m. n. 259/2017.
2. La ricorrente, dopo aver premesso di essere titolare di Laurea Specialistica in Design della Comunicazione (LS103/S), che “ la laurea specialistica LS/103 è stata equiparata alla laurea Magistrale LM12 Design, con Decreto Interministeriale 9/7/2009, pubblicato nella G.U. 7/10/2009 n. 223 ” e che “ per la classe di concorso A10 Discipline Grafico Pubblicitarie il citato D.M. del 9/5/2017 [richiamato dal bando] non contempla la laurea specialistica della ricorrente ( LS 103) ”, ha articolato avverso gli atti in epigrafe indicati due motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 NONCHÉ DELL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE N.241/1990 SMI, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE SOTTO FORMA DI CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.I 9 LUGLIO 2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIPOLLENZA NEI TITOLI DI ACCESSO PER LA CLASSE DI CONCORSO A10 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO .
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
4. Con l’ordinanza n. 5288/2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente rilevando che “ il ricorso appare irricevibile in quanto il provvedimento lesivo deve essere individuato nel d.m. 9 maggio 2017 n. 259 che non ha contemplato la laurea specialistica (LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) quale titolo idoneo per la classe di concorso A10 Discipline Grafico Pubblicitarie ” e disponendo comunque l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Occorre anzitutto soffermarsi sulla questione sollevata dal Collegio con la richiamata ordinanza cautelare nella parte in cui ha rilevato d’ufficio la possibilità di definire in rito il gravame per la mancata impugnazione, in via immediata, della clausola del bando di concorso che, con riferimento ai titoli di accesso alla procedura selettiva, rimandava direttamente alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 19/2016, così come modificate dal d.m. n. 259/2017, e, dunque, indicava la necessità di essere in possesso di un titolo di studio invero non posseduto dalla parte ricorrente.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, “ i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti al concorso (perché impongono determinati requisiti di partecipazione) devono essere immediatamente e autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, ovvero della impugnazione del bando unitamente al provvedimento di esclusione, ove siano ormai decorsi termini per il ricorso avverso il bando medesimo ” (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 698 del 2 aprile 2020).
Nella vicenda in esame l’applicazione dei suddetti principi conduce ad affermare che la mancata inclusione del titolo di studio posseduto dalla parte ricorrente tra quelli previsti, per l’accesso alla classe di concorso anelata, dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 (come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259), espressamente richiamato dal bando di concorso, nella parte in cui ha inteso disciplinare i requisiti di ammissione alla procedura dei candidati, avrebbe dovuto indurre la stessa ad impugnare sin da subito la lex specialis , venendo in rilievo una clausola escludente dalla quale discende un onere di immediata impugnazione del bando di concorso.
La ricorrente ha atteso invece il provvedimento di esclusione per impugnare la clausola escludente del bando, con la conseguenza che il gravame risulta proposto oltre il termine decadenziale per l’impugnazione, con conseguente irricevibilità.
Del resto la stessa ricorrente riconosce che “ nel caso di specie … si arriva all’individuazione ai titoli di accesso, mediante il richiamo [da parte del bando di concorso] al D.Lgs n.59/2017 ed al successivo D.M. n.259/2017, il quale non prevede espressamente la laurea posseduta dalla ricorrente ”
7. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile per tardività (ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. a), c.p.a.), laddove è diretto a impugnare il bando della procedura, mentre deve essere dichiarato inammissibile (ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b), c.p.a.) nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla procedura (e degli atti conseguenziali), in quanto tale atto non presenta valenza autonomamente lesiva, bensì meramente esecutiva del precedente bando, non tempestivamente impugnato.
8. Peraltro, come già osservato dal Tribunale in casi analoghi (cft. Tar Roma Lazio 24/04/2023 n. 7068), i motivi di ricorso formulati dalla ricorrente non potrebbero nel merito trovare accoglimento, ove si consideri che:
- l’asserita equipollenza della laurea posseduta dalla parte ricorrente con altri titoli universitari espressamente richiesti per l’accesso alla classe di concorso A10 è il frutto di una valutazione comparativa meramente soggettiva di tali percorsi di studio, che restano diversi tra loro e che, comunque, non trova alcun addentellato normativo né nelle richiamate disposizioni del d.P.R. n. 19/2016 né, tantomeno, in altre norme specifiche;
- il d.P.R. n. 19/2016, così come modificato dal successivo d.m. n. 259/2017, non reca disposizioni al riguardo che possano essere censurate per manifesta irragionevolezza e/o contraddittorietà, essendo il frutto di una valutazione eminentemente discrezionale che la legge ha voluto riservare all’Amministrazione nell’adozione della normativa secondaria al fine di individuare i titoli di studio necessari per l’accesso alle diverse classi di insegnamento, senza che dalla scelta effettuata, avuto riguardo al caso di specie, traspaiono i profili di illegittimità dedotti con l’atto introduttivo del giudizio;
- l’Amministrazione ha agito in osservanza del quadro normativo vigente e delle disposizioni contenute nel bando, escludendo la ricorrente dalla procedura concorsuale per la classe A010 in quanto il titolo posseduto dalla medesima non è annoverato tra i titoli di accesso richiesti per la suddetta classe di concorso;
- come rilevato dall’Amministrazione resistente, senza essere smentita dalla ricorrente, se è vero che “ con decreto interministeriale 09 luglio 2009, n. 233 la laurea specialistica LS/103 è stata equiparata alla laurea magistrale LM/12 Design ”, è anche vero che “ in realtà, neanche la laurea magistrale LM/12 rientra tra i titoli di accesso per la classe di concorso A010 ”.
9. La peculiarità della questione trattate costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO