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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera est.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 366 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
, rappresentato e difenso dall'avv. Chieffallo Mario, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti Appellante E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8567/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 19.10.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato domanda di aggiornamento della III fascia di Parte_1 graduatoria di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024 e di aver prestato, dal 18.11.2002 al 27.01.2004, dal 13.09.2005 al 31.08.2006 e poi per un ulteriore anno fino al 25.07.2007, per un totale di tre annualità, servizio militare di leva obbligatorio, ha convenuto in giudizio il , e l' con sede Controparte_1 CP_1 Controparte_1 in Via Trionfale n. 8737, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice CP_1 adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del e/o dall' di Roma (RM); - per i motivi dedotti in CP_2 Controparte_1 narrativa: a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare pari a 6,00 punti(per ogni anno di servizio militare espletato), per un totale di 18 punti;
b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' “ di valide CP_1 CP_1 CP_1 per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di: 25,00 -per il profilo di assistente amministrativo-; 25,00 -per il profilo di assistente tecnico-; 25,10 -per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. - con vittoria di spese, compensi e onorari”.
1.1. Nella contumacia delle Amministrazioni convenute, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso e dichiarato le spese irripetibili.
1.2. Il primo giudice in sintesi: i) ha individuato l'oggetto del giudizio nel diritto al maggior punteggio di punti 6 per ciascun anno di servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo di studio, ancorché prima dell'inserimento nelle graduatorie per cui è causa e/o in periodi in cui la parte non prestava attività lavorativa>; ii) ha rilevato che, come documentato dal ricorrente, il aveva valutato il servizio di leva svolto con l'attribuzione di un punteggio annuo di 0.60 CP_1 assegnato al ricorrente ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021; ii) richiamato l'allegato A del D.M. 50/2021 nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza (ordinanza 5679/2020) e ribadito l'orientamento della S.C. che aveva disposto la disapplicazione dell'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, in quanto norma di natura regolamentare che consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, ha affermato che La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla S.C., in quanto il DM 50 del 03.03.2021 non consente la valutazione del servizio militare e affine solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, consentendola anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio>. iii) ha dunque ritenuto il D.M. applicato ratione temporis conforme sia al disposto dell'art. 2050 il DM del 2021 valuta il servizio militare al pari del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni. Sicché esso non si pone in contrasto con la norma primaria> né in contrasto con l'art. 52 Cost a mente del quale il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né con l'art. 569 comma 3 Dlvo 297/1994. >; iii) concludendo, ha ritenuto di non accogliere il ricorso sull'assunto che Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto sia valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato. La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto neppure appare illogica e/o irrazionale, tenuto conto della non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello lamentandone l'erroneità Parte_1
e l'ingiustizia: I) nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto il denunciato contrasto tra il DM n. 50/2021, che assegna un punteggio differente al servizio militare di leva (e ai servizi sostitutivi assimilati per legge) a seconda se prestato o meno in costanza di rapporto di impiego, e il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 che equipara “a tuti gli effetti” il periodo di servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo nonchè l'art. 2050, comma 2, del D.Lgs. 66/2010 che, viceversa, impone di considerare il servizio militare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso in pendenza di rapporto di lavoro con conseguente riconoscimento di 6 punti in ragione d'anno; II) per avere il primo giudice omesso di considerare la natura obbligatoria del servizio di leva reso dal ricorrente con conseguente applicazione del disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 e della disposizione contenuta nell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, conformi al disposto dell'art. 52 Cost.; III) per aver il primo giudice deciso in modo difforme sia dalla consolidata giurisprudenza di merito, per cui il servizio di leva obbligatorio (e/o il servizio civile ad esso equiparato) è sempre utilmente valutabile ancorché prestato non in costanza di nomina, sia alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con sentenza 1720/2022 ha dichiarato di non condividere l'impostazione del quando afferma che: “…soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza CP_1 di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina” ; IV) per non avere il primo giudice correttamente valutato il dedotto contrasto tra il DM n. 50/2021, che pone una differenza tra il servizio prestato nell'amministrazione scolastica da quello espletato nelle altre amministrazioni statali ai fini del punteggio, e l'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che invece ritiene amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello stato ivi compresi “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative” 2.1. Non si sono costituiti in giudizio il , l' e l' Controparte_1 CP_1 [...] di rimanendo contumaci. CP_1 CP_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va premesso, perché rilevante per la decisione, che l'appellante ha prestato servizio militare prima dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali e che nella specie viene in rilievo solo il triennio 2021/2024, regolato dal DM 50/2021. Fatta tale premessa, l'appello i cui motivi vanno congiuntamente esaminati è infondato e deve essere respinto.
4. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.1. Si legge nella richiamata pronuncia: “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione
- diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.2. La gravata sentenza è conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nel precedente citato e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5. Nulla per le spese del presente grado di giudizio stante la mancata costituzione del CP_1 appellato.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 155/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
(Dott.ssa Bianca Maria Serafini) (Dott.ssa Vittoria Di Sario)
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera est.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 366 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
, rappresentato e difenso dall'avv. Chieffallo Mario, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti Appellante E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8567/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 19.10.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato domanda di aggiornamento della III fascia di Parte_1 graduatoria di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024 e di aver prestato, dal 18.11.2002 al 27.01.2004, dal 13.09.2005 al 31.08.2006 e poi per un ulteriore anno fino al 25.07.2007, per un totale di tre annualità, servizio militare di leva obbligatorio, ha convenuto in giudizio il , e l' con sede Controparte_1 CP_1 Controparte_1 in Via Trionfale n. 8737, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice CP_1 adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del e/o dall' di Roma (RM); - per i motivi dedotti in CP_2 Controparte_1 narrativa: a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare pari a 6,00 punti(per ogni anno di servizio militare espletato), per un totale di 18 punti;
b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' “ di valide CP_1 CP_1 CP_1 per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di: 25,00 -per il profilo di assistente amministrativo-; 25,00 -per il profilo di assistente tecnico-; 25,10 -per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. - con vittoria di spese, compensi e onorari”.
1.1. Nella contumacia delle Amministrazioni convenute, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso e dichiarato le spese irripetibili.
1.2. Il primo giudice in sintesi: i) ha individuato l'oggetto del giudizio nel diritto al maggior punteggio di punti 6 per ciascun anno di servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo di studio, ancorché prima dell'inserimento nelle graduatorie per cui è causa e/o in periodi in cui la parte non prestava attività lavorativa>; ii) ha rilevato che, come documentato dal ricorrente, il aveva valutato il servizio di leva svolto con l'attribuzione di un punteggio annuo di 0.60 CP_1 assegnato al ricorrente ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021; ii) richiamato l'allegato A del D.M. 50/2021 nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza (ordinanza 5679/2020) e ribadito l'orientamento della S.C. che aveva disposto la disapplicazione dell'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, in quanto norma di natura regolamentare che consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, ha affermato che La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla S.C., in quanto il DM 50 del 03.03.2021 non consente la valutazione del servizio militare e affine solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, consentendola anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio>. iii) ha dunque ritenuto il D.M. applicato ratione temporis conforme sia al disposto dell'art. 2050 il DM del 2021 valuta il servizio militare al pari del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni. Sicché esso non si pone in contrasto con la norma primaria> né in contrasto con l'art. 52 Cost a mente del quale il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né con l'art. 569 comma 3 Dlvo 297/1994. >; iii) concludendo, ha ritenuto di non accogliere il ricorso sull'assunto che Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto sia valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato. La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto neppure appare illogica e/o irrazionale, tenuto conto della non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello lamentandone l'erroneità Parte_1
e l'ingiustizia: I) nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto il denunciato contrasto tra il DM n. 50/2021, che assegna un punteggio differente al servizio militare di leva (e ai servizi sostitutivi assimilati per legge) a seconda se prestato o meno in costanza di rapporto di impiego, e il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 che equipara “a tuti gli effetti” il periodo di servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo nonchè l'art. 2050, comma 2, del D.Lgs. 66/2010 che, viceversa, impone di considerare il servizio militare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso in pendenza di rapporto di lavoro con conseguente riconoscimento di 6 punti in ragione d'anno; II) per avere il primo giudice omesso di considerare la natura obbligatoria del servizio di leva reso dal ricorrente con conseguente applicazione del disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 e della disposizione contenuta nell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, conformi al disposto dell'art. 52 Cost.; III) per aver il primo giudice deciso in modo difforme sia dalla consolidata giurisprudenza di merito, per cui il servizio di leva obbligatorio (e/o il servizio civile ad esso equiparato) è sempre utilmente valutabile ancorché prestato non in costanza di nomina, sia alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con sentenza 1720/2022 ha dichiarato di non condividere l'impostazione del quando afferma che: “…soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza CP_1 di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina” ; IV) per non avere il primo giudice correttamente valutato il dedotto contrasto tra il DM n. 50/2021, che pone una differenza tra il servizio prestato nell'amministrazione scolastica da quello espletato nelle altre amministrazioni statali ai fini del punteggio, e l'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che invece ritiene amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello stato ivi compresi “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative” 2.1. Non si sono costituiti in giudizio il , l' e l' Controparte_1 CP_1 [...] di rimanendo contumaci. CP_1 CP_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va premesso, perché rilevante per la decisione, che l'appellante ha prestato servizio militare prima dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali e che nella specie viene in rilievo solo il triennio 2021/2024, regolato dal DM 50/2021. Fatta tale premessa, l'appello i cui motivi vanno congiuntamente esaminati è infondato e deve essere respinto.
4. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.1. Si legge nella richiamata pronuncia: “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione
- diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.2. La gravata sentenza è conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nel precedente citato e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5. Nulla per le spese del presente grado di giudizio stante la mancata costituzione del CP_1 appellato.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 155/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
(Dott.ssa Bianca Maria Serafini) (Dott.ssa Vittoria Di Sario)