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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LA, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2805/2017 R.G. vertente fra
Cod. Fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Parte_1 C.F._1
Lena ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza Viale del Basento n.114/D, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
Cod. Fisc. e P. IVA (società Controparte_1 P.IVA_1 nella quale si è fusa per incorporazione la società , in persona del legale rapp.nte p.t., CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Berloco, elettivamente domiciliati nel di lui studio in Bari via Torre Tresca 2/A, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.9.2017 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa continuativamente alle dipendenze della ditta convenuta dal 15.12.2014 al 24.7.2017 con contratto a tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato, con inquadramento al V livello del C.C.N.L. Terziario/Commercio, ed adibita al Punto Vendita di Matera alla Via G. Olivetti;
da febbraio 2015, trasferita a Potenza, sul
Punto Vendita di Viale del Basento, con trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Deduceva che dopo il trasferimento alla sede di Potenza lavorava per 43 ore settimanali invece delle 40 contrattuali;
quindi, con lavoro straordinario non retribuito;
di avere svolto la funzione di responsabile e referente del Punto Vendita invece di addetta alle vendite, di aver avuto di fatto la responsabilità della cassa del punto vendita, con responsabilità del sistema di allarme del negozio. Le richieste di retribuzione dello straordinario e delle mansioni superiori svolte non venivano riscontrate dall'azienda, così come le richieste di affiancamento di collega durante le operazioni di versamento in banca degli incassi giornalieri. Anzi, da novembre 2016, l'azienda aveva proceduto a un progressivo demansionamento della lavoratrice togliendole le funzioni di referente del Punto Vendita, la responsabilità per la cassa e la responsabilità per l'allarme del negozio, assegnandole ad altra lavoratrice (sig.ra ). Da quel momento in poi, inoltre, aveva subito Parte_2 continue condotte moleste e di maltrattamenti e minacce di trasferimento ad opera dei superiori e dei colleghi. A nulla erano valse le iniziative anche a mezzo legale per far cessare i comportamenti mobbizzanti e per restituire alla lavoratrice le mansioni che di fatto aveva svolto. A causa delle condotte descritte aveva iniziato a soffrire di gravi crisi depressive;
di stati d'ansia e sfiducia nelle proprie possibilità; di patologie correlate (per es.: alopecia), al punto da dover ricorrere a invasivi trattamenti medici e farmacologici, cure specialistiche e ricoveri in strutture specializzate. Deduceva inoltre di aver riportato gravi danni alla vita di relazione in famiglia e nel contesto sociale anche a seguito delle visite fiscali e procedimenti disciplinari subite (poi rivelatisi insussistenti). Per
l'aggravarsi della situazione era astata costretta a richiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro che all'esito, concludeva con il riconoscimento dell'importo di € 2.308,01, per le mansioni superiori espletate durante il periodo Marzo 2015 – Ottobre 2016, conclusioni accettate dall'azienda che tuttavia rimaneva debitrice delle maggiori somme per € 6.717,87 a titolo di: ore di lavoro espletate e mai retribuite;
indennità di cassa per maneggio del denaro;
indennità di reperibilità per allarme del negozio, oltre i relativi ratei di tredicesima, quattordicesima e T.F.R..
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava: di accertare e dichiarare la condotta
“mobbizzante” dell'azienda e i danni subiti dalla lavoratrice e per la condanna dell'azienda al risarcimento, oltre al pagamento delle differenze sulla retribuzione e per TFR quantificate in euro €
6.717,87 come da elaborati in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., successivamente fusa per CP_2 incorporazione nella società chiedendo nel merito il rigetto Controparte_1 del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La parte convenuta rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie sia in punto di fatto che in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione (parte ricorrente rifiutava la proposta del giudice che invece veniva accettata dalla resistente), riassunta la causa per morte dell'originario difensore della resistente, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del diritto al risarcimento del danno da “mobbing” (patrimoniale, biologico, per perdita di chance) e del diritto alle differenze retributive di € 6.717,87 a titolo di ore di lavoro espletate e mai retribuite;
indennità di cassa per maneggio del denaro;
indennità di reperibilità per allarme del negozio, oltre i relativi ratei di tredicesima, quattordicesima e T.F.R. dichiara di essere stata soddisfatta delle maggiori somme spettanti per le mansioni superiori assimilabili a quelle inquadrate al II livello del citato C.C.N.L., svolte come accertate dall'IT di Potenza e riconosciute dalla società resistente.
Il lavoratore ha depositato copia dei prospetti paga, modello CUD e conteggi relativi alle differenze retributive maturate, nonché documentazione sanitaria, ctp medica, atti dell'IT di Potenza, contratto,
e-mail.
Il dato documentale acquisito e gli esiti dell'attività istruttoria espletata come da ordinanza ammissiva in data 11.7.2019, tuttavia, non consentono di ritenere che parte ricorrente abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione a ciascuna delle pretese rivendicate in ricorso (si vedano al riguardo le deposizioni rese dai testi , Tes_1 Parte_2
, i quali, in merito alla riunione in data 02.11.2016 hanno riferito di ordinaria attività Tes_2 Tes_3 del punto vendita, avente ad oggetto l'andamento delle vendite, e nel corso della riunione erano emerse problematiche tra il personale del punto vendita di Potenza, e che la lamentava Pt_1
l'eccessivo peso della responsabilità di referente auspicando di avere meno responsabilità, come ad esempio di non avere la incombenza dell'antifurto del negozio e la responsabilità dell'apertura e chiusura del punto vendita (vds teste ). Ha trovato altresì smentita la circostanza del Parte_2 demansionamento atteso che invece i testi hanno confermato che fu la ricorrente a rinunciare al ruolo di “referente” per cui le sue mansioni vennero affidate alla sig.ra . I testi , Parte_2 Tes_2 Tes_4
e hanno poi confermato di aver visto o appreso che la durante l'assenza per malattia Parte_2 Pt_1 circolava in città a bordo di motociclo, effettuava gite, trascorreva normali momenti conviviali , confermando la documentazione fotografica allegata a tal fine dalla resistente, estrapolata da profili social della ricorrente o di persone con le quali si frequentava.
Pur prescindendo dalla valutazione del narrato quali compagno (il ) e genitore (il della Per_1 Pt_1 ricorrente e quindi evidenti portatori di interesse nella causa, gli stessi -così come il teste , Tes_5 conoscente della ricorrente, non forniscono alcun elemento di prova rispetto all'oggetto della domanda;
riferiscono di fatti , di situazioni e di sensazioni apprese dalla ricorrente e alle quali non hanno assistito né preso parte alcuna;
di nessun pregio evidentemente le valutazioni dei suddetti testi circa lo stato “depresso” della ricorrente da loro meramente percepito.
La suddetta carenza probatoria, il dato documentale, anche di parte datoriale, acquisito, le deposizioni rese dai testi della parte resistente, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio dalla mera circostanza che fossero dipendenti della ditta convenuta, determinano il rigetto della domanda. Su tali emergenze negative per le ragioni della ricorrente, la chiesta CTU si rivela evidentemente irrilevante e non decisiva ai fini dell'accertamento del diritto.
In particolare, la prova testimoniale non consente in definitiva di ricavare quegli elementi costitutivi della criticità del rapporto di lavoro come rivendicato dalla ricorrente.
Del resto dal verbale dell'IT a seguito di intervento richiesto dalla lavoratrice, si rileva lo svolgimento delle funzioni di responsabile e referente del punto vendita con compiti di referenza, coordinamento, comunicazione, organizzazione, turni di lavoro, responsabilità di apertura e chiusura della sede, vigilanza sul funzionamento del sistema di allarme, “funzioni necessarie al fine di garantire il corretto e ordinario funzionamento dell'organizzazione lavorativa e produttiva della sede, anche se soltanto in termini di riferimento e convenienza ed efficienza organizzativa del datore di lavoro” come di prassi assegnate al personale dipendente di un negozio in base al rapporto fiduciario e su base discrezionale. Funzioni che l'IT attesta non avere mai rivestito carattere di prevalenza su quelle di assunzione e inquadrate nel IV livello di addetta alle vendite. Nulla si dice di condotte persecutorie o sintomatiche del cd “mobbing” o “straining”.
La ricorrente in merito riferisce correttamente di essere stata poi retribuita dal datore di lavoro per le mansioni superiori accertate dall'IT (euro 2.308,01), da marzo 2015 a ottobre 2016 inquadrata con livello 5 ma di fatto mansioni riferibili al livello 4, con la conseguenza che rimangono indimostrate le ulteriori richieste di differenze retributive richieste per ore lavorate e non retribuite (lavoro straordinario), maneggio denaro (responsabilità di cassa) e indennità reperibilità.
Per quanto concerne l'accertamento della condotta di mobbing perpetrata a danno della ricorrente da parte datoriale, con conseguente richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale subito si osserva: in relazione alla prima domanda, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “…il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente prefissate e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso, designa (essendo stato mutato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte:
Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti
a carattere persecutorio -illeciti o anche leciti se considerati singolarmente- che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità e della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 17698 del 6.08.2014).
La giurisprudenza quindi, sussunto il fenomeno in argomento nella fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., ha chiarito, in relazione al riparto dell'onere probatorio, che: “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e
l'atro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro
l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2038 del 29.01.2013) e più di recente “Incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro e solo se il lavoratore abbia fornito la dimostrazione di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13969 del 3.07.2015); “…precisa la Cassazione - incombe comunque sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia”. Cassazione civile sez. lav., 03/06/2025, n.14890.
Analogamente, la giurisprudenza ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing lavorativo ritiene comunque non sufficiente l'accertata dequalificazione o l'esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, poiché il requisito determinante e qualificante della fattispecie è l'intento persecutorio che unifica e lega i singoli atti, con onere della prova di siffatto elemento a carico del dipendente che assume di aver subìto la condotta vessatoria. “Ai fini della configurabilità del mobbing, sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”. T.A.R. , Trieste , sez. I , 13/01/2025 , n. 17, Consiglio di
Stato , sez. II , 16/01/2025 , n. 348. “Per configurare un'ipotesi di mobbing è necessario dimostrare non solo l'inadempimento datoriale, il danno subito ed il relativo nesso causale, ma anche l'intento persecutorio. Pertanto, spetta al lavoratore l'onere di provare l'elemento soggettivo del mobbing”
Cassazione civile , sez. lav. , 14/11/2024 , n. 29400 Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale e la base dell'indagine occorre verificare se parte ricorrente ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Sul punto, però, l'istruttoria orale richiesta come detto nulla apporta. Nessuna utilità ha prodotto l'esame dei testi, sia per l'assenza di specificazione, in quanto i testimoni di parte ricorrente e quelli di parte resistenti in sede di prova contraria, si sono limitati a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, senza alcun riferimento specifico al thema probandum. Esaminando l'istruttoria, non
è possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare la sussistenza del mobbing, sottoposto al medesimo onere probatorio.
Non avendo, pertanto, parte ricorrente compiutamente allegato e provato il danno patrimoniale come quello non patrimoniale, fondandosi la richiesta su certificazione sanitaria attestante stato patologico temporaneo, né la nocività del contesto lavorativo né, infine, il nesso eziologico, la domanda, in parte qua, va rigettata. In tal senso pur prendendo atto della prodotta ctp del dott , tuttavia si rileva Per_2 come trattasi di consulenza redata sul riferito dalla ricorrente in ordine ai fatti che avrebbero generato il “disturbo dell'adattamento” e quindi la causa principale del cd “mobbing” denunciato. A ben guardare, le circostanze riferite allo specialiste sono differenti da quelle dedotte nel corso di causa e comunque non hanno formato oggetto di prova della ricorrente.
Da qui il rigetto della relativa domanda di accertamento dei danni come quella relativa alle differenze stipendiali rivendicate.
Per le ragioni esposte, il ricorso, in parte qua, va rigettato.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 18.9.2017, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore della società resistente della somma di euro
2.700,00 per spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali 15%.
Potenza, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
Eugenio LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LA, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2805/2017 R.G. vertente fra
Cod. Fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Parte_1 C.F._1
Lena ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza Viale del Basento n.114/D, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
Cod. Fisc. e P. IVA (società Controparte_1 P.IVA_1 nella quale si è fusa per incorporazione la società , in persona del legale rapp.nte p.t., CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Berloco, elettivamente domiciliati nel di lui studio in Bari via Torre Tresca 2/A, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.9.2017 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa continuativamente alle dipendenze della ditta convenuta dal 15.12.2014 al 24.7.2017 con contratto a tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato, con inquadramento al V livello del C.C.N.L. Terziario/Commercio, ed adibita al Punto Vendita di Matera alla Via G. Olivetti;
da febbraio 2015, trasferita a Potenza, sul
Punto Vendita di Viale del Basento, con trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Deduceva che dopo il trasferimento alla sede di Potenza lavorava per 43 ore settimanali invece delle 40 contrattuali;
quindi, con lavoro straordinario non retribuito;
di avere svolto la funzione di responsabile e referente del Punto Vendita invece di addetta alle vendite, di aver avuto di fatto la responsabilità della cassa del punto vendita, con responsabilità del sistema di allarme del negozio. Le richieste di retribuzione dello straordinario e delle mansioni superiori svolte non venivano riscontrate dall'azienda, così come le richieste di affiancamento di collega durante le operazioni di versamento in banca degli incassi giornalieri. Anzi, da novembre 2016, l'azienda aveva proceduto a un progressivo demansionamento della lavoratrice togliendole le funzioni di referente del Punto Vendita, la responsabilità per la cassa e la responsabilità per l'allarme del negozio, assegnandole ad altra lavoratrice (sig.ra ). Da quel momento in poi, inoltre, aveva subito Parte_2 continue condotte moleste e di maltrattamenti e minacce di trasferimento ad opera dei superiori e dei colleghi. A nulla erano valse le iniziative anche a mezzo legale per far cessare i comportamenti mobbizzanti e per restituire alla lavoratrice le mansioni che di fatto aveva svolto. A causa delle condotte descritte aveva iniziato a soffrire di gravi crisi depressive;
di stati d'ansia e sfiducia nelle proprie possibilità; di patologie correlate (per es.: alopecia), al punto da dover ricorrere a invasivi trattamenti medici e farmacologici, cure specialistiche e ricoveri in strutture specializzate. Deduceva inoltre di aver riportato gravi danni alla vita di relazione in famiglia e nel contesto sociale anche a seguito delle visite fiscali e procedimenti disciplinari subite (poi rivelatisi insussistenti). Per
l'aggravarsi della situazione era astata costretta a richiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro che all'esito, concludeva con il riconoscimento dell'importo di € 2.308,01, per le mansioni superiori espletate durante il periodo Marzo 2015 – Ottobre 2016, conclusioni accettate dall'azienda che tuttavia rimaneva debitrice delle maggiori somme per € 6.717,87 a titolo di: ore di lavoro espletate e mai retribuite;
indennità di cassa per maneggio del denaro;
indennità di reperibilità per allarme del negozio, oltre i relativi ratei di tredicesima, quattordicesima e T.F.R..
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava: di accertare e dichiarare la condotta
“mobbizzante” dell'azienda e i danni subiti dalla lavoratrice e per la condanna dell'azienda al risarcimento, oltre al pagamento delle differenze sulla retribuzione e per TFR quantificate in euro €
6.717,87 come da elaborati in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., successivamente fusa per CP_2 incorporazione nella società chiedendo nel merito il rigetto Controparte_1 del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La parte convenuta rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie sia in punto di fatto che in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione (parte ricorrente rifiutava la proposta del giudice che invece veniva accettata dalla resistente), riassunta la causa per morte dell'originario difensore della resistente, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del diritto al risarcimento del danno da “mobbing” (patrimoniale, biologico, per perdita di chance) e del diritto alle differenze retributive di € 6.717,87 a titolo di ore di lavoro espletate e mai retribuite;
indennità di cassa per maneggio del denaro;
indennità di reperibilità per allarme del negozio, oltre i relativi ratei di tredicesima, quattordicesima e T.F.R. dichiara di essere stata soddisfatta delle maggiori somme spettanti per le mansioni superiori assimilabili a quelle inquadrate al II livello del citato C.C.N.L., svolte come accertate dall'IT di Potenza e riconosciute dalla società resistente.
Il lavoratore ha depositato copia dei prospetti paga, modello CUD e conteggi relativi alle differenze retributive maturate, nonché documentazione sanitaria, ctp medica, atti dell'IT di Potenza, contratto,
e-mail.
Il dato documentale acquisito e gli esiti dell'attività istruttoria espletata come da ordinanza ammissiva in data 11.7.2019, tuttavia, non consentono di ritenere che parte ricorrente abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione a ciascuna delle pretese rivendicate in ricorso (si vedano al riguardo le deposizioni rese dai testi , Tes_1 Parte_2
, i quali, in merito alla riunione in data 02.11.2016 hanno riferito di ordinaria attività Tes_2 Tes_3 del punto vendita, avente ad oggetto l'andamento delle vendite, e nel corso della riunione erano emerse problematiche tra il personale del punto vendita di Potenza, e che la lamentava Pt_1
l'eccessivo peso della responsabilità di referente auspicando di avere meno responsabilità, come ad esempio di non avere la incombenza dell'antifurto del negozio e la responsabilità dell'apertura e chiusura del punto vendita (vds teste ). Ha trovato altresì smentita la circostanza del Parte_2 demansionamento atteso che invece i testi hanno confermato che fu la ricorrente a rinunciare al ruolo di “referente” per cui le sue mansioni vennero affidate alla sig.ra . I testi , Parte_2 Tes_2 Tes_4
e hanno poi confermato di aver visto o appreso che la durante l'assenza per malattia Parte_2 Pt_1 circolava in città a bordo di motociclo, effettuava gite, trascorreva normali momenti conviviali , confermando la documentazione fotografica allegata a tal fine dalla resistente, estrapolata da profili social della ricorrente o di persone con le quali si frequentava.
Pur prescindendo dalla valutazione del narrato quali compagno (il ) e genitore (il della Per_1 Pt_1 ricorrente e quindi evidenti portatori di interesse nella causa, gli stessi -così come il teste , Tes_5 conoscente della ricorrente, non forniscono alcun elemento di prova rispetto all'oggetto della domanda;
riferiscono di fatti , di situazioni e di sensazioni apprese dalla ricorrente e alle quali non hanno assistito né preso parte alcuna;
di nessun pregio evidentemente le valutazioni dei suddetti testi circa lo stato “depresso” della ricorrente da loro meramente percepito.
La suddetta carenza probatoria, il dato documentale, anche di parte datoriale, acquisito, le deposizioni rese dai testi della parte resistente, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio dalla mera circostanza che fossero dipendenti della ditta convenuta, determinano il rigetto della domanda. Su tali emergenze negative per le ragioni della ricorrente, la chiesta CTU si rivela evidentemente irrilevante e non decisiva ai fini dell'accertamento del diritto.
In particolare, la prova testimoniale non consente in definitiva di ricavare quegli elementi costitutivi della criticità del rapporto di lavoro come rivendicato dalla ricorrente.
Del resto dal verbale dell'IT a seguito di intervento richiesto dalla lavoratrice, si rileva lo svolgimento delle funzioni di responsabile e referente del punto vendita con compiti di referenza, coordinamento, comunicazione, organizzazione, turni di lavoro, responsabilità di apertura e chiusura della sede, vigilanza sul funzionamento del sistema di allarme, “funzioni necessarie al fine di garantire il corretto e ordinario funzionamento dell'organizzazione lavorativa e produttiva della sede, anche se soltanto in termini di riferimento e convenienza ed efficienza organizzativa del datore di lavoro” come di prassi assegnate al personale dipendente di un negozio in base al rapporto fiduciario e su base discrezionale. Funzioni che l'IT attesta non avere mai rivestito carattere di prevalenza su quelle di assunzione e inquadrate nel IV livello di addetta alle vendite. Nulla si dice di condotte persecutorie o sintomatiche del cd “mobbing” o “straining”.
La ricorrente in merito riferisce correttamente di essere stata poi retribuita dal datore di lavoro per le mansioni superiori accertate dall'IT (euro 2.308,01), da marzo 2015 a ottobre 2016 inquadrata con livello 5 ma di fatto mansioni riferibili al livello 4, con la conseguenza che rimangono indimostrate le ulteriori richieste di differenze retributive richieste per ore lavorate e non retribuite (lavoro straordinario), maneggio denaro (responsabilità di cassa) e indennità reperibilità.
Per quanto concerne l'accertamento della condotta di mobbing perpetrata a danno della ricorrente da parte datoriale, con conseguente richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale subito si osserva: in relazione alla prima domanda, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “…il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente prefissate e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso, designa (essendo stato mutato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte:
Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti
a carattere persecutorio -illeciti o anche leciti se considerati singolarmente- che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità e della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 17698 del 6.08.2014).
La giurisprudenza quindi, sussunto il fenomeno in argomento nella fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., ha chiarito, in relazione al riparto dell'onere probatorio, che: “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e
l'atro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro
l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2038 del 29.01.2013) e più di recente “Incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro e solo se il lavoratore abbia fornito la dimostrazione di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13969 del 3.07.2015); “…precisa la Cassazione - incombe comunque sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia”. Cassazione civile sez. lav., 03/06/2025, n.14890.
Analogamente, la giurisprudenza ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing lavorativo ritiene comunque non sufficiente l'accertata dequalificazione o l'esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, poiché il requisito determinante e qualificante della fattispecie è l'intento persecutorio che unifica e lega i singoli atti, con onere della prova di siffatto elemento a carico del dipendente che assume di aver subìto la condotta vessatoria. “Ai fini della configurabilità del mobbing, sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”. T.A.R. , Trieste , sez. I , 13/01/2025 , n. 17, Consiglio di
Stato , sez. II , 16/01/2025 , n. 348. “Per configurare un'ipotesi di mobbing è necessario dimostrare non solo l'inadempimento datoriale, il danno subito ed il relativo nesso causale, ma anche l'intento persecutorio. Pertanto, spetta al lavoratore l'onere di provare l'elemento soggettivo del mobbing”
Cassazione civile , sez. lav. , 14/11/2024 , n. 29400 Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale e la base dell'indagine occorre verificare se parte ricorrente ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Sul punto, però, l'istruttoria orale richiesta come detto nulla apporta. Nessuna utilità ha prodotto l'esame dei testi, sia per l'assenza di specificazione, in quanto i testimoni di parte ricorrente e quelli di parte resistenti in sede di prova contraria, si sono limitati a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, senza alcun riferimento specifico al thema probandum. Esaminando l'istruttoria, non
è possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare la sussistenza del mobbing, sottoposto al medesimo onere probatorio.
Non avendo, pertanto, parte ricorrente compiutamente allegato e provato il danno patrimoniale come quello non patrimoniale, fondandosi la richiesta su certificazione sanitaria attestante stato patologico temporaneo, né la nocività del contesto lavorativo né, infine, il nesso eziologico, la domanda, in parte qua, va rigettata. In tal senso pur prendendo atto della prodotta ctp del dott , tuttavia si rileva Per_2 come trattasi di consulenza redata sul riferito dalla ricorrente in ordine ai fatti che avrebbero generato il “disturbo dell'adattamento” e quindi la causa principale del cd “mobbing” denunciato. A ben guardare, le circostanze riferite allo specialiste sono differenti da quelle dedotte nel corso di causa e comunque non hanno formato oggetto di prova della ricorrente.
Da qui il rigetto della relativa domanda di accertamento dei danni come quella relativa alle differenze stipendiali rivendicate.
Per le ragioni esposte, il ricorso, in parte qua, va rigettato.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 18.9.2017, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore della società resistente della somma di euro
2.700,00 per spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali 15%.
Potenza, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
Eugenio LA