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Sentenza 29 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/12/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5367/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia alla Via Morelli C.F._2
n. 34 presso lo studio dell'avv. PACORIG PAOLO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonchè
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
Sulle seguenti conclusioni dei ricorrenti:
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Il sig. lascerà l'attuale casa coniugale, trasferendo la propria Parte_1 residenza altrove entro 30 giorni dalla data fissata per l'udienza di comparizione.
Nell'abitazione in Via Garzarolli n. 163/A, 34170 GORIZIA (GO) continueranno a risiedere la sig.ra ed il figlio Parte_2 Persona_1
1 c) Non essendo ancora il figlio maggiorenne del tutto indipendente Persona_1
economicamente, disporre a carico del padre il pagamento a favore del Parte_1 figlio di un assegno di mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensile.
L'assegno sarà versato direttamente al figlio a partire dal mese di Persona_1
novembre 2024.
d) I ricorrenti si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
e) Per quanto concerne i beni mobili registrati, acquistati dalle parti in regime di comunione dei beni, le parti stesse convengono che resteranno di proprietà esclusiva:
- del sig. Parte_1
l'autovettura Mercedes Benz A 180 CDI targata ES455YR (all.15),
il motociclo Yamaha MTN890 targato FJ59308 (all. 16)
- della sig.ra Parte_2
l'autovettura Opel Corsa E targata FB533KC (all. 17)
f) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di Gorizia di procedere alla trascrizione del provvedimento di separazione nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Gorizia e ad ogni successivo adempimento.
Conclusioni del P.M:
esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 05/11/2024, i signori e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/10/2004 a Gorizia, nel corso
[...]
del quale è nato il figlio il 23/06/2005 a Gorizia, hanno chiesto Persona_1
pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate;
contestualmente le parti hanno proposto altresì domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Con il medesimo ricorso le parti hanno dichiarato di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale ha quindi assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
II) Tanto premesso, va rilevato che i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta depositata nel termine assegnato, hanno dichiarato di non volersi
2 riconciliare, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, visto il parere favorevole del
P.M., ritiene il Tribunale che la domanda sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e risultando gli stessi conformi all'interesse del figlio.
Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio.
Considerata la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (reg. Atti
Matrimonio atto n. 71, parte I, anno 2004);
- dispone rimettersi la lite sul ruolo, con separata ordinanza, al fine della pronuncia di divorzio;
- nulla sulle spese;
- dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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